TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1236/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marika Motta Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “divorzio – scioglimento del matrimonio civile”, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Enna alla via Grimaldi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Cortese (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
pagina 1 di 8 -RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Enna alla via Trapani n, 2 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Di Mattia
(C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
-RESISTENTE-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza resa in data 19.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 11.03.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra , a Controparte_1
Piazza Armerina il 18.09.2015, in regime di separazione dei beni, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 18, Parte I, Anno 2015, precisando che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che, con accordo stipulato, a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del d.l. 132/2014 conv. nella l. 162/2014, in data 22.02.2019 (nulla osta del Procuratore della Repubblica del 28.02.2019), i coniugi si sono separati consensualmente, precisando di non essersi più riconciliato con la moglie;
ha quindi chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile opponendosi alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente in quanto economicamente indipendente.
La resistente, costituitasi in giudizio con memoria del 17.01.2023, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendone, in via riconvenzionale, l' addebitabilità al resistente, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ha, invece, dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, attese le sue precarie pagina 2 di 8 condizioni economiche, essendo ella impossidente - a differenza del ricorrente – nonché priva ancora di occupazione stabile avendo concluso gli studi di specializzazione della facoltà di medicina solo nel corso del 2020 ed avendo incarichi a scadenza.
In particolare, la resistente ha esposto che:
- il ricorrente, “cresciuto in un ambiente familiare che ha assecondato sempre i vizi e le stranezze dello stesso, ha compensato la sua debolezza con l'uso eccessivo di bevande alcoliche”, diventando aggressivo, irascibile e disinteressato verso gli impegni familiari;
- si sono susseguiti diversi episodi in cui il ricorrente è rientrato in casa in stato di ubriachezza e da ciò sono scaturiti litigi con la resistente;
- in particolare, “il 20 febbraio 2019 - data in cui i due coniugi si trovavano presso la casa di Avola, ove dimoravano nei giorni lavorativi del - a seguito di una discussione sui loro rapporti, il Parte_1
all'improvviso imponeva alla resistente di recarsi a Piazza Armerina presso la casa Parte_1
coniugale, con la falsa motivazione di dovere trascorrere qualche giorno a casa ove chiarire anche i trascorsi diverbi sui comportamenti accaduti nel recente passato, ma invece di raggiungere la casa coniugale, conduceva la moglie presso la casa dei di lei genitori, lasciandola dietro il cancello esterno dell'abitazione, senza più acconsentire di accedere alla casa coniugale per poter prelevare i propri effetti personali”;
- la resistente ha inoltre aggiunto che dal giorno dell'allontanamento dalla casa coniugale, ossia dal
21.02.20219, “intorno alle ore 19,00 circa, inaspettatamente e senza che fosse stato chiamato, presso
l'abitazione dei genitori in cui si trovava la resistente si presentava l'avv. Arena Filippo, il quale aveva redatto un atto per la separazione negoziata assistita, che sottoponeva alla resistente per la firma come di fatto, ingenuamente firmava, poiché l'avv. Arena Filippo rappresentava che il suddetto documento non aveva valore e che non lo avrebbe depositato senza il consenso della stessa”; da quella data il ricoerrente si è completamente disinteressato.
Parte resistente ha infine dedotto che il ricorrente ha violato anche l'obbligo di fedeltà coniugale riferendo che “dopo il primo anno dal matrimonio, notava che il marito coltivava un interesse per una
pagina 3 di 8 vecchia fiamma che, tra l'altro, svolgeva attività lavorativa presso la sede lavorativa ad Pt_2
Avola, alle dipendenze del marito”.
Inoltre, a sostegno della propria richiesta di natura economica, la resistente ha dedotto che “vero è che
è laureata in medicina ma è anche vero che ha conseguito la laurea dopo la suddetta separazione e precisamente il 18-07-2019, abilitatasi nell'aprile 2020, conseguendo nel suddetto anno occasionali incarichi di guardia medica trimestrali. Ad oggi, che la resistente non ha ancora conseguito alcuna specializzazione, non può godere di una stabile fonte di reddito, in quanto l'ultimo incarico a termine è prossimo alla scadenza del 31-03-2023”, sostenendo che “di contrapposto alla resistente, la condizione economica del ricorrente, per sua stessa ammissione è di gran lunga superiore, è garantita da un reddito annuo di circa 100.000,00 euro, quindi, florida e di importo spropositato rispetto a quello percepito dalla resistente”.
Dunque, la resistente ha conclusivamente chiesto di:
“- pronunziare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario tra i coniugi, previo accoglimento della domanda riconvenzionale;
- dichiarare non adeguati i mezzi economici della sig.ra e per gli effetti riconoscere un CP_1 assegno divorzile mensile di € 1000,00 o dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia
a percepire dal sig. , disponendone l'adeguamento automatico secondo gli indici Parte_1
ISTAT, disponendo che tale obbligo del sig. nei confronti della resistente, produca effetti fin Parte_1
dal momento della domanda.
- Con vittoria di spese e compensi”.
All'udienza presidenziale celebratasi mediante collegamento audiovisivo “Microsoft Teams” in data
19.01.2023, comparsa solo parte ricorrente, il Presidente, dato atto delle difficoltà di collegamento con parte convenuta, si è riservato di comunicare alle parti la nuova data udienza di comparizione;
quest'ultima è stata fissata con successiva ordinanza, emessa il 25.01.2023, alla data del 19.03.2023.
Dunque, all'udienza di comparizione del 19.03.2023, tenutasi sempre tramite collegamento audiovisivo, sono state sentite le parti separatamente.
pagina 4 di 8 Parte ricorrente ha dichiarato: “Non ci sono possibilità di conciliazione. Sono biologo ed ho un laboratorio di analisi chimiche ad Avola, per l'esattezza il laboratorio è gestito da una società in cui io ho una partecipazione del 45%. Ho un contratto di lavoro con detta società per uno stipendio di 5000 euro al mese. Al tempo della separazione mia moglie era studentessa universitaria. Ora non so cosa faccia”.
Parte resistente ha dichiarato: “Non ci sono possibilità di conciliazione. Sono medico ed ho un incarico temporaneo presso la casa circondariale di Piazza Armerina per uno stipendio di circa 2000 euro mensili ed il contratto è in scadenza a marzo. Penso che mi sarà rinnovato, ho intenzione di fare la richiesta. Al tempo della separazione ero studentessa universitaria. È vero quanto dichiarato da mio marito in merio all'attività lavorativa da lui svolta ed al compenso percepito”.
Quindi, riammessa al collegamento, parte ricorrente dichiara “di non essere disponibile a versare assegno”.
Conclusivamente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, all'esito della dell'audizione dei coniugi, si riservava.
Con ordinanza presidenziale resa, ai sensi dell'art. 4, co. 8, l. 898/1970, in data 30.03.2023 e depositata in pari data, sono state confermate le statuizioni economiche pattuite in sede di separazione, ritenendo che:
“- Dal matrimonio non sono nati figli.
- Con accordo di negoziazione assistita del 22.2.2019 i coniugi si sono consensualmente separati.
Nell'accordo si dava atto dell'indipendenza economica dei coniugi.
- La convenuta dichiara di percepire uno stipendio di € 2.000.
- Non appare sussistere alcuna ragione di urgenza che imponga un intervento in questa sede in ordine alla richiesta di assegno formulata dalla convenuta”.
La causa, poi proseguita nel merito, è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti offerti in produzione dalle parti.
pagina 5 di 8 Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice con lo scrivente relatore, all'udienza del
13.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, insistendo nello specifico nell'ammissione dei mezzi istruttori;
il Giudice “rilevato che la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a sé”, si riservava.
Con ordinanza del 18.11.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il
Giudice ritenuto di non doversi discostare dalla determinazioni istruttorie già assunte con la precedente ordinanza del 10.01.2024 e ritenuto, pertanto, la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni fissando all'uopo l'udienza dell'11.03.2025.
Con ordinanza emessa il 12.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione della predetta udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa della separazione reso dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Va fin da subito dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito svolta dalla resistente.
Ed invero, l'addebito è previsto e disciplinato solo con riguardo alla separazione personale dei coniugi
(art. 151, comma 2, c.c.) e non vige analoga disposizione nella disciplina normativa del divorzio;
dunque, il legislatore ha previsto unicamente l'addebitabilità della crisi coniugale e non anche del suo protrarsi per il lasso di tempo necessario ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
ne pagina 6 di 8 discende l'improponibilità della richiesta di addebito avanzata in ricorso da parte ricorrente (cfr.
Tribunale di Salerno, Sez. I, n.1061/2024).
In relazione alla domanda di parte resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, va dato atto della rinuncia espressa da parte della resistente sia in senso alle note del 4.1.2024
(reiterata nelle note dell' 11.11.2024 e infine nelle note del 6.3.2025) che in sede di comparsa conclusionale depositata l'11.07.2025 (cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale di parte resistente: “la condizione economica della resistente, sebbene instabile all'atto della costituzione nel presente giudizio, nelle more dello svolgimento e passaggio in decisione della causa, la resistente è divenuta indipendente economicamente, con adeguati i mezzi economici e fonte di reddito”).
Dunque, nulla va statuito in punto di oneri economici stante il godimento, da parte di entrambi, di redditi adeguati.
Quanto, infine, all'ulteriore domanda risarcitoria svolta da parte resistente - in relazione all'obbligo assunto dal ricorrente di risarcirle la somma di € 10.000,00 per gli interventi di ristrutturazione effettuati dalla stessa nell'immobile adibito a casa coniugale, nonché per tutti i beni mobili e gli affetti personali che non ha più potuto prelevare stante il comportamento oppositivo del ricorrente nel farle fare rientro anche solo a tal fine (cfr. punto 3, pag. 2, memoria di parte resistente del 30.08.2023) - attesa la mancanza di accessorietà e la specialità del rito, anche questa domanda va dichiarata inammissibile.
Invero, com'è noto, le uniche domande ammissibili nel giudizio di separazione (e di divorzio) sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione;
come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40
c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti
pagina 7 di 8 personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n. 266).
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nato a [...] Parte_1
il 10.02.1968 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
16.06.1975 (C.F.: , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello C.F._3
stato civile del Comune di Piazza Armerina, al n. 18 , parte I, anno 2015;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla resistente;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marika Motta Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “divorzio – scioglimento del matrimonio civile”, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Enna alla via Grimaldi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Cortese (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
pagina 1 di 8 -RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Enna alla via Trapani n, 2 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Di Mattia
(C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
-RESISTENTE-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza resa in data 19.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 11.03.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra , a Controparte_1
Piazza Armerina il 18.09.2015, in regime di separazione dei beni, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 18, Parte I, Anno 2015, precisando che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che, con accordo stipulato, a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del d.l. 132/2014 conv. nella l. 162/2014, in data 22.02.2019 (nulla osta del Procuratore della Repubblica del 28.02.2019), i coniugi si sono separati consensualmente, precisando di non essersi più riconciliato con la moglie;
ha quindi chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile opponendosi alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente in quanto economicamente indipendente.
La resistente, costituitasi in giudizio con memoria del 17.01.2023, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendone, in via riconvenzionale, l' addebitabilità al resistente, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ha, invece, dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, attese le sue precarie pagina 2 di 8 condizioni economiche, essendo ella impossidente - a differenza del ricorrente – nonché priva ancora di occupazione stabile avendo concluso gli studi di specializzazione della facoltà di medicina solo nel corso del 2020 ed avendo incarichi a scadenza.
In particolare, la resistente ha esposto che:
- il ricorrente, “cresciuto in un ambiente familiare che ha assecondato sempre i vizi e le stranezze dello stesso, ha compensato la sua debolezza con l'uso eccessivo di bevande alcoliche”, diventando aggressivo, irascibile e disinteressato verso gli impegni familiari;
- si sono susseguiti diversi episodi in cui il ricorrente è rientrato in casa in stato di ubriachezza e da ciò sono scaturiti litigi con la resistente;
- in particolare, “il 20 febbraio 2019 - data in cui i due coniugi si trovavano presso la casa di Avola, ove dimoravano nei giorni lavorativi del - a seguito di una discussione sui loro rapporti, il Parte_1
all'improvviso imponeva alla resistente di recarsi a Piazza Armerina presso la casa Parte_1
coniugale, con la falsa motivazione di dovere trascorrere qualche giorno a casa ove chiarire anche i trascorsi diverbi sui comportamenti accaduti nel recente passato, ma invece di raggiungere la casa coniugale, conduceva la moglie presso la casa dei di lei genitori, lasciandola dietro il cancello esterno dell'abitazione, senza più acconsentire di accedere alla casa coniugale per poter prelevare i propri effetti personali”;
- la resistente ha inoltre aggiunto che dal giorno dell'allontanamento dalla casa coniugale, ossia dal
21.02.20219, “intorno alle ore 19,00 circa, inaspettatamente e senza che fosse stato chiamato, presso
l'abitazione dei genitori in cui si trovava la resistente si presentava l'avv. Arena Filippo, il quale aveva redatto un atto per la separazione negoziata assistita, che sottoponeva alla resistente per la firma come di fatto, ingenuamente firmava, poiché l'avv. Arena Filippo rappresentava che il suddetto documento non aveva valore e che non lo avrebbe depositato senza il consenso della stessa”; da quella data il ricoerrente si è completamente disinteressato.
Parte resistente ha infine dedotto che il ricorrente ha violato anche l'obbligo di fedeltà coniugale riferendo che “dopo il primo anno dal matrimonio, notava che il marito coltivava un interesse per una
pagina 3 di 8 vecchia fiamma che, tra l'altro, svolgeva attività lavorativa presso la sede lavorativa ad Pt_2
Avola, alle dipendenze del marito”.
Inoltre, a sostegno della propria richiesta di natura economica, la resistente ha dedotto che “vero è che
è laureata in medicina ma è anche vero che ha conseguito la laurea dopo la suddetta separazione e precisamente il 18-07-2019, abilitatasi nell'aprile 2020, conseguendo nel suddetto anno occasionali incarichi di guardia medica trimestrali. Ad oggi, che la resistente non ha ancora conseguito alcuna specializzazione, non può godere di una stabile fonte di reddito, in quanto l'ultimo incarico a termine è prossimo alla scadenza del 31-03-2023”, sostenendo che “di contrapposto alla resistente, la condizione economica del ricorrente, per sua stessa ammissione è di gran lunga superiore, è garantita da un reddito annuo di circa 100.000,00 euro, quindi, florida e di importo spropositato rispetto a quello percepito dalla resistente”.
Dunque, la resistente ha conclusivamente chiesto di:
“- pronunziare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario tra i coniugi, previo accoglimento della domanda riconvenzionale;
- dichiarare non adeguati i mezzi economici della sig.ra e per gli effetti riconoscere un CP_1 assegno divorzile mensile di € 1000,00 o dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia
a percepire dal sig. , disponendone l'adeguamento automatico secondo gli indici Parte_1
ISTAT, disponendo che tale obbligo del sig. nei confronti della resistente, produca effetti fin Parte_1
dal momento della domanda.
- Con vittoria di spese e compensi”.
All'udienza presidenziale celebratasi mediante collegamento audiovisivo “Microsoft Teams” in data
19.01.2023, comparsa solo parte ricorrente, il Presidente, dato atto delle difficoltà di collegamento con parte convenuta, si è riservato di comunicare alle parti la nuova data udienza di comparizione;
quest'ultima è stata fissata con successiva ordinanza, emessa il 25.01.2023, alla data del 19.03.2023.
Dunque, all'udienza di comparizione del 19.03.2023, tenutasi sempre tramite collegamento audiovisivo, sono state sentite le parti separatamente.
pagina 4 di 8 Parte ricorrente ha dichiarato: “Non ci sono possibilità di conciliazione. Sono biologo ed ho un laboratorio di analisi chimiche ad Avola, per l'esattezza il laboratorio è gestito da una società in cui io ho una partecipazione del 45%. Ho un contratto di lavoro con detta società per uno stipendio di 5000 euro al mese. Al tempo della separazione mia moglie era studentessa universitaria. Ora non so cosa faccia”.
Parte resistente ha dichiarato: “Non ci sono possibilità di conciliazione. Sono medico ed ho un incarico temporaneo presso la casa circondariale di Piazza Armerina per uno stipendio di circa 2000 euro mensili ed il contratto è in scadenza a marzo. Penso che mi sarà rinnovato, ho intenzione di fare la richiesta. Al tempo della separazione ero studentessa universitaria. È vero quanto dichiarato da mio marito in merio all'attività lavorativa da lui svolta ed al compenso percepito”.
Quindi, riammessa al collegamento, parte ricorrente dichiara “di non essere disponibile a versare assegno”.
Conclusivamente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, all'esito della dell'audizione dei coniugi, si riservava.
Con ordinanza presidenziale resa, ai sensi dell'art. 4, co. 8, l. 898/1970, in data 30.03.2023 e depositata in pari data, sono state confermate le statuizioni economiche pattuite in sede di separazione, ritenendo che:
“- Dal matrimonio non sono nati figli.
- Con accordo di negoziazione assistita del 22.2.2019 i coniugi si sono consensualmente separati.
Nell'accordo si dava atto dell'indipendenza economica dei coniugi.
- La convenuta dichiara di percepire uno stipendio di € 2.000.
- Non appare sussistere alcuna ragione di urgenza che imponga un intervento in questa sede in ordine alla richiesta di assegno formulata dalla convenuta”.
La causa, poi proseguita nel merito, è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti offerti in produzione dalle parti.
pagina 5 di 8 Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice con lo scrivente relatore, all'udienza del
13.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, insistendo nello specifico nell'ammissione dei mezzi istruttori;
il Giudice “rilevato che la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a sé”, si riservava.
Con ordinanza del 18.11.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il
Giudice ritenuto di non doversi discostare dalla determinazioni istruttorie già assunte con la precedente ordinanza del 10.01.2024 e ritenuto, pertanto, la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni fissando all'uopo l'udienza dell'11.03.2025.
Con ordinanza emessa il 12.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione della predetta udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa della separazione reso dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Va fin da subito dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito svolta dalla resistente.
Ed invero, l'addebito è previsto e disciplinato solo con riguardo alla separazione personale dei coniugi
(art. 151, comma 2, c.c.) e non vige analoga disposizione nella disciplina normativa del divorzio;
dunque, il legislatore ha previsto unicamente l'addebitabilità della crisi coniugale e non anche del suo protrarsi per il lasso di tempo necessario ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
ne pagina 6 di 8 discende l'improponibilità della richiesta di addebito avanzata in ricorso da parte ricorrente (cfr.
Tribunale di Salerno, Sez. I, n.1061/2024).
In relazione alla domanda di parte resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, va dato atto della rinuncia espressa da parte della resistente sia in senso alle note del 4.1.2024
(reiterata nelle note dell' 11.11.2024 e infine nelle note del 6.3.2025) che in sede di comparsa conclusionale depositata l'11.07.2025 (cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale di parte resistente: “la condizione economica della resistente, sebbene instabile all'atto della costituzione nel presente giudizio, nelle more dello svolgimento e passaggio in decisione della causa, la resistente è divenuta indipendente economicamente, con adeguati i mezzi economici e fonte di reddito”).
Dunque, nulla va statuito in punto di oneri economici stante il godimento, da parte di entrambi, di redditi adeguati.
Quanto, infine, all'ulteriore domanda risarcitoria svolta da parte resistente - in relazione all'obbligo assunto dal ricorrente di risarcirle la somma di € 10.000,00 per gli interventi di ristrutturazione effettuati dalla stessa nell'immobile adibito a casa coniugale, nonché per tutti i beni mobili e gli affetti personali che non ha più potuto prelevare stante il comportamento oppositivo del ricorrente nel farle fare rientro anche solo a tal fine (cfr. punto 3, pag. 2, memoria di parte resistente del 30.08.2023) - attesa la mancanza di accessorietà e la specialità del rito, anche questa domanda va dichiarata inammissibile.
Invero, com'è noto, le uniche domande ammissibili nel giudizio di separazione (e di divorzio) sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione;
come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40
c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti
pagina 7 di 8 personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n. 266).
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nato a [...] Parte_1
il 10.02.1968 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
16.06.1975 (C.F.: , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello C.F._3
stato civile del Comune di Piazza Armerina, al n. 18 , parte I, anno 2015;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla resistente;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8