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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1541 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMERIA C/O AVVOCATURA CP_1
INPS 1 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FAZIO MARCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.04.2017, il sig. Parte_1
ha adito il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine
[...] di ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dall' in data CP_1
24.12.2015, ricevuto in data 15.01.2016, con cui l'Ente previdenziale aveva disposto il recupero della somma di euro 1.492,13, somma ritenuta indebitamente percepita a titolo di prestazione di disoccupazione agricola, per l'anno 2012.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha rappresentato di avere lavorato nel 2012 quale bracciante agricolo a tempo determinato per un totale di 51 giornate alle dipendenze della ditta Vittoria Soc. Coop., ritenendo di avere maturato tutti i requisiti per accedere alla prestazione richiesta e quindi di averla legittimamente percepita.
L' regolarmente costituitosi in giudizio, ha formulato diverse eccezioni, CP_1 tra cui quella di decadenza sostanziale ex art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (già art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970), sostenendo che il ricorso sia stato introdotto oltre il termine annuale previsto dalla predetta norma, decorrente dalla data di ricezione del provvedimento impugnato.
Dalla documentazione allegata agli atti di causa risulta, con certezza, che il provvedimento è stato regolarmente ricevuto dal ricorrente in data CP_1
15.01.2016, mentre il deposito del ricorso giudiziale è avvenuto solo in data
26.04.2017. Pertanto, risulta decorso abbondantemente il termine decadenziale di un anno previsto dalla citata disposizione normativa.
L'art. 22 della legge n. 153/1969 prevede, infatti, che le controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, come quella in esame, devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione dell'atto che si intende impugnare.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 2021, che ha affermato la legittimità costituzionale del termine decadenziale previsto dalla legge, ritenendolo compatibile con l'art. 24 della Costituzione, purché risulti documentata la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario, come nel caso di specie.
Quanto alla censura sollevata dal ricorrente in ordine alla pretesa illegittimità del provvedimento per violazione della L. 241/1990 e, in particolare, dell'art. CP_1
21-nonies, si rileva come la giurisprudenza consolidata escluda l'applicabilità del termine di diciotto mesi all'esercizio del potere di autotutela da parte della
Pubblica Amministrazione in materia di indebiti previdenziali. In tali casi, infatti,
l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse previdenziali giustifica l'adozione del provvedimento di recupero anche oltre detto termine.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'eccezione di decadenza formulata dall' debba essere accolta, risultando il ricorso proposto oltre il termine CP_1 stabilito dalla legge. Tale eccezione ha carattere assorbente, precludendo l'esame del merito della controversia. Non è pertanto necessario procedere alla valutazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente né alla verifica dei requisiti contributivi e assicurativi richiesti per l'accesso alla prestazione richiesta.
Infine, quanto alla richiesta istruttoria avanzata dalla parte ricorrente, avente ad oggetto l'ammissione di prova testimoniale e l'acquisizione del fascicolo amministrativo, la stessa deve ritenersi inammissibile alla luce dell'intervenuta decadenza, che rende improcedibile ogni attività istruttoria.
Considerata la particolare complessità della vicenda, sia in ragione della stratificazione normativa e giurisprudenziale in materia di decadenza previdenziale, sia in considerazione delle possibili incertezze interpretative circa i termini dell'autotutela amministrativa, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Tale decisione è giustificata da criteri di equità e trova fondamento anche nella recente evoluzione giurisprudenziale in materia, che può aver generato una plausibile incertezza nella parte ricorrente in merito all'esatto conteggio dei termini e alla legittimità della condotta dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
contro l così provvede: Parte_1 CP_1
• dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
• dichiara assorbita ogni altra questione di merito e ogni richiesta istruttoria;
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti 01/07/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo