Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8806 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domicilia- Parte_1 ta in Palermo, via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. CELLURA GIUSEPPE ANDREA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 19/12/2024 la parte concludeva come da verba- le in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, , nata a Parte_1
PALERMO, in data 30/04/1997 (nel prosieguo parte identificata al maschile) – ha allegato di essere nato con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vis- suto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di riconoscersi nel nome di Pt_2
L'attore ha dedotto di presentare una disforia di genere in conseguenza della quale era seguito presso il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, ove dal 2024 aveva intrapreso un percorso di psicodiagnostica unitamente ad un iter psicologico di sostegno integrato con
Il ha allegato, inoltre, di presentarsi al maschile e di vivere la sua vita da uo- Pt_1 mo in ogni ambito individuale, sociale, relazionale e lavorativo e di patire una grave soffe- renza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompa- gnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come ap- partenente al genere maschile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale l'attore ha dedotto di avere inte- resse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli at- ti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a Pt_1
oltre all'autorizzazione all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso di Pt_2 cui all'art. 3 l. 164/82.
Conclusivamente l'attore ha chiesto al Tribunale di autorizzato all'intervento chirurgico di riconversione del sesso e contestualmente la rettificazione di sesso anagrafico da femmi- nile a maschile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile e del cambio del nome da “ ” a “ . Pt_1 Pt_2
L'attore è comparso personalmente all'udienza del 19/12/2024 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
Indi, acquisita la documentazione dallo stesso prodotta, dalla quale innanzitutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
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Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottopor- si a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali femminili a quelli maschili deve essere accolta.
In particolare, dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla relazione psico- logica redatta presso il Centro siciliano di terapia della famiglia in data 29/05/2024 e dalla certificazione medica del 29 maggio 2024 a firma del Dott. , speciali- Persona_2 sta in Psichiatria presso l'ASP di Palermo, emerge una diagnosi di Disforia di Genere con re- lativo percorso psicologico di sostegno.
Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da concomitanti condizioni
- 2 - fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili, determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappre- sentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti e non si rilevano sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire con- troindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattativa, come certificato dalla documentazione in atti.
Risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I, al quale parte attrice ha riferito: “Ho manifestato questa mia esigen- za già all'età di sei, sette anni e ho ritrovato disegni che rappresentavano visi e corpi ma- schili. Alle elementari durante i saggi volevo ballare con abiti maschili e avevo paura a chiederlo e preferivo non ballare. Non riuscivo mai a integrarmi e non andavo alle feste.
Una volta ho chiesto a mia mamma all'età di 7 anni se avessi avuto la possibilità di rinascere maschio. È passato del tempo per manifestare all'esterno quest'esigenza. La mia consapevo- lezza è nata molto prima ma rimaneva dentro di me e non ne parlavo con nessuno. A mag- gio 2023 ho iniziato a farmi chiamare perché sono entrato in una fase di depres- Pt_2 sione profonda e ho iniziato una terapia con uno psichiatra. Adesso son sia per la Pt_2 mia famiglia che per gli amici. [...]”
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di . Pt_1
In particolare, dalla documentazione allegata e da quanto riferito dall'attore in udienza, lo stesso ha iniziato una terapia endocrinologica già nel 2023 quando era in Spagna e ha continuato il percorso presso il Policlinico di Palermo.
Dalla terapia medica allegata a firma del Dott. emerge che tale terapia è Persona_1 ancora in corso e prevede l'assunzione di ormoni ogni 21 giorni, con l'assunzione di testo- sterone intramuscolo. (vedi verbale del 19.12.2024)
In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte che in data
- 3 - 25/11/2024 si è sottoposto ad operazione chirurgica di mastectomia presso l'Istituto di chi- rurgia plastica di Andorra (cfr. Certificazione dott. ) e che anche in Parte_3 pubblico si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere maschile, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Tanto premesso osserva il Collegio che, come è noto, in materia è intervenuta di recente la prima sezione della Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 15138 del 2015 ha of- ferto una interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge 164 del 1982 che valorizzando la for- mula normativa “quando risulti necessario” non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici in presenza di un approdo certo ad una nuo- va identità di genere.
Tale lettura ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza interpretati- va di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32,
117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazio- ne anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti ri- spondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In particolare, partendo da un «concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato» non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli «ele- menti di carattere psicologico e sociale» (Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del Consi- derato in diritto), il giudice delle leggi ha affermato che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica.
La Consulta è addivenuta a tale conclusione seguendo il canone della interpretazione conforme a Costituzione;
in particolare, si è richiamata ai diritti della persona, cioè alla sfe- ra di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che per l'appunto inducono a ritenere non necessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità (chirurgiche o ormonali) ne- cessarie per la modifica dei caratteri sessuali (Corte cost., sent. n. 221/2015, punto 4.1 del
Considerato in diritto).
- 4 - La non indispensabilità è ancora più vera in relazione ad un trattamento chirurgico par- ticolarmente invasivo, oltre che potenzialmente incompatibile con talune situazioni sogget- tive quali l'età, le patologie pregresse, ecc.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, per cui l'intervento chirurgico «costi- tuisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, emerge allora che deve essere affidato “all'apprezzamento del giudice […] l'effettiva neces- sità dello stesso [cioè dell'intervento chirurgico], in relazione alla specificità del caso con- creto» (punto 4.1 del Considerato in diritto).
Anche più di recente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 180 del 13/07/2017 ha affermato che “L'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal re- quisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univoci- tà dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”.
Nel caso di specie, va quindi autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili e tuttavia appare altresì accer- tato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario auto- rizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di nelle more dell'intervento. Pt_1
Merita quindi accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che ha iniziato un trattamento ormonale mascolinizzante che ha prodotto un risulta- Pt_1 to di evidente androgenizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto esteriore di un uomo, voce con timbro spiccatamente maschile).
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico- diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte dell'attore del nome
“ in luogo del nome “ ”. Pt_2 Pt_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
autorizza , nata a PALERMO, in data [...], a [...] ai Parte_1 trattamenti medico- chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri ca-
- 5 - ratteri sessuali all'identità di genere maschile;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita del predetto (atto. n. 88, P. I S. A dell'anno 1997), nel senso che laddove, in ogni occorren- za, si legge quale generalità dell'intestatario il nome “ ” debba invece leggersi ed Pt_1 intendersi “COSTANTE” e laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario, la dicitura
“femminile” debba leggersi ed intendersi invece quella “maschile”; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 09/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Donata D'Agostino Francesco Micela
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