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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4449/2023 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. Antimo Buonamano, con cui elett. dom. in Parte_1
a Raffaello n. 19, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
[...]
, e dai funzionari CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, con
[...] Controparte_8
Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo:
- di aver prestato servizio presso vari istituti, in forza di plurimi contratti a termine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;
- di non avere ottenuto il bonus relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione
1 della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici -- 2020/2021-2021/2022 e 2022/2023 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla Controparte_1 parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” ggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del Controparte_1
CCNL . Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici - 2020/2021-2021/2022 e 2022/2023 condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettr per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 c.c.”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolate argomentazioni, eccepite la prescrizione e la perenzione, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione con termine per note, giungeva all'udienza del 23/10/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni 2 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici indicati in ricorso, per i quali risultano supplenze fino al 30/06 e al 31/08. Dai contratti versati in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso diversi istituti scolastici mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 e al 31/08 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Tra l'altro, la Corte di Giustizia (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450) ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad 3 esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato documentazione da cui risulta l'inserimento nel sistema scolastico (graduatoria provinciale ed estremi del contratto a tempo determinato relativo all'anno in corso). Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Con riferimento alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, “è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Va dunque rigettata l'eccezione di perenzione formulata dal . CP_1
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, si osserva che la CP_1 prescrizione è quinquennale quanto all'azione di a to specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso in esame, tenuto conto della data di notifica del ricorso, avvenuta il 18/02/2024, non risulta maturata la prescrizione con riferimento agli anni scolastici indicati. Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio richiesto, e dunque della somma complessiva di euro 1.500,00. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 4 a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione CP_1 della parte ricorrente, per il tramite de lettronica del Docente, la somma complessiva di € 1.500,00; b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 1.314,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 23/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4449/2023 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. Antimo Buonamano, con cui elett. dom. in Parte_1
a Raffaello n. 19, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
[...]
, e dai funzionari CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, con
[...] Controparte_8
Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo:
- di aver prestato servizio presso vari istituti, in forza di plurimi contratti a termine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;
- di non avere ottenuto il bonus relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione
1 della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici -- 2020/2021-2021/2022 e 2022/2023 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla Controparte_1 parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” ggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del Controparte_1
CCNL . Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici - 2020/2021-2021/2022 e 2022/2023 condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettr per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 c.c.”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolate argomentazioni, eccepite la prescrizione e la perenzione, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione con termine per note, giungeva all'udienza del 23/10/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni 2 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici indicati in ricorso, per i quali risultano supplenze fino al 30/06 e al 31/08. Dai contratti versati in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso diversi istituti scolastici mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 e al 31/08 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Tra l'altro, la Corte di Giustizia (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450) ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad 3 esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato documentazione da cui risulta l'inserimento nel sistema scolastico (graduatoria provinciale ed estremi del contratto a tempo determinato relativo all'anno in corso). Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Con riferimento alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, “è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Va dunque rigettata l'eccezione di perenzione formulata dal . CP_1
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, si osserva che la CP_1 prescrizione è quinquennale quanto all'azione di a to specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso in esame, tenuto conto della data di notifica del ricorso, avvenuta il 18/02/2024, non risulta maturata la prescrizione con riferimento agli anni scolastici indicati. Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio richiesto, e dunque della somma complessiva di euro 1.500,00. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 4 a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione CP_1 della parte ricorrente, per il tramite de lettronica del Docente, la somma complessiva di € 1.500,00; b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 1.314,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 23/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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