Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03127/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Andronico, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Lima 1;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto Prot. 6F/-OMISSIS-/P.A.S. del 10.08.2022, notificato al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- il 23.8.2022, con il quale il Questore di Varese ha decretato il respingimento dell'istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia dallo stesso presentata in data 14.7.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato, in data 25 ottobre 2022, il sig. -OMISSIS- impugnava dinanzi a questo T.A.R. il decreto Prot. 6F/-OMISSIS-/P.A.S. del 10 agosto 2022, con il quale il Questore di Varese respingeva la sua istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia dallo stesso presentata in data 14.7.2020, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 43 del TULPS;
II. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e difetto di istruttoria;
III. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione;
- resisteva l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del gravame;
- giunta l’udienza pubblica del 14 maggio 2025, all’esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, che, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche giurisprudenziali e alla luce della complessiva istruttoria versata in atti, il rigetto gravato non risulta affetto da alcuni dei profili di illegittimità dedotti nei citati mezzi di gravame, avendo l’Amministrazione debitamente dimostrato e motivato il giudizio di inaffidabilità del ricorrente in forza dei significativi episodi negativi che hanno contraddistinto la sua condotta nel corso del tempo;
Rilevato, preliminarmente, che, in merito ai provvedimenti relativi alla detenzione e al porto di armi di cui agli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., “ nel nostro ordinamento viga la regola generale rappresentata dal divieto sancito dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1 della legge n. 110/1975 essendo vista con sfavore l’utilizzazione delle armi da parte di privati cittadini ” (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 690); segnatamente, il porto d’armi “ presuppone il previo rilascio di un provvedimento di polizia che accerti il possesso di requisiti in capo al destinatario, in quanto il titolare dell'autorizzazione a detenere armi deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 690/2016 cit.);
Considerato che, in questo contesto normativo, la motivazione dell’autorizzazione di polizia deve poggiare su “ un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con particolare riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto richiedente può dare ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8078; id. 19 dicembre 2022, n. 11045);
ai fini del compimento di tale giudizio prognostico la giurisprudenza, enuclea, più in particolare, i seguenti canoni ermeneutici:
- “ (i)l giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici ”;
- “ (n)ello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l'Amministrazione compie nell'adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l'assenza di un diritto assoluto al porto d'armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato ”;
- “ (l)’apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d'armi. A tal fine, l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8078/2022 e 11045/2022 cit.);
Ritenuto, invero, che, con riferimento al caso di specie, per mezzo di adeguata istruttoria l’Amministrazione ha verificato la sussistenza di un complesso di episodi negativi in capo al ricorrente che, seppur alcuni risalenti nel tempo, rilevano sotto il profilo della pubblica sicurezza nonché risultano idonei a sostenere e giustificare di per sé il giudizio di inaffidabilità esposto nel diniego gravato;
Osservato, in particolare, che secondo quanto emerso dall’istruttoria procedimentale risultano in capo al ricorrente i seguenti episodi:
1) in data 03.06.2003 viene condannato con Decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, esecutivo il 01.07.2003, per il reato di lesioni personali colpose in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in cooperazione;
2) in data 23.02.2010 viene condannato con Decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, esecutivo il 21.04.2011, per la violazione delle norme in materia ambientale;
3) in data 09.03.2010 viene condannato con Decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, esecutivo il 04.05.2011, per il reato di lesioni personali colposa;
4) in data 30.07.2014 viene segnalato alla competente Autorità giudiziaria pe i reati di percosse, ingiurie, minacce, violazione del domicilio e danneggiamento;
5) in data 16.10.2014 viene condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, irrevocabile il 17.11.2014, per lesioni personali colpose alla pena della reclusione di mesi 1 giorni, giorni 10, interamente sostituita con la multa di euro 10.000;
6) in data 11.06.2019 viene condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, irrevocabile il 2707.2019, per i reati di bancarotta fraudolenta in concorso e simulazione di reato alla pena complessiva della reclusione di anni 2 ed alla pena accessoria della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 3;
Considerato, invero, che tali complessive condotte possono ben sostenere il giudizio di inaffidabilità, atteso che il giudizio di non affidabilità è giustificabile sia con riferimento a sentenza penali, anche in rapporti a fatti colposi, che in rapporto a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3590);
difatti, come ben osserva la consolidata giurisprudenza amministrativa, “ considerata la finalità preventiva dei provvedimenti concernenti le armi, per giustificare l’adozione dei provvedimenti medesimi non è richiesto un comprovato abuso ma è sufficiente un plausibile e motivato convincimento dell’autorità di polizia circa la possibilità di abusare delle armi medesime. In altre parole, per revocare o ricusare una licenza in materia di armi, non occorre un oggettivo e accertato abuso, bastando una erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto (cfr. Cons. Stato, III, n. 3341 del 2014 cit.) ” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 107);
Considerato, quindi, che gli elementi fattuali sopra descritti sostengono il giudizio di inaffidabilità reso nei confronti del ricorrente, atteso che nella comparazione degli interessi in gioco sottesa al giudizio prognostico di pericolo di abuso di armi risulta, sicuramente, più rilevante preservare l’incolumità pubblica e la sicurezza delle persone, rispetto alla aspettativa del ricorrente di esercitare l’attività venatoria;
Ritenuto, pertanto, che, in forza di quanto sopra esposto, i motivi di gravame in analisi risultano infondati e l’intera impugnativa deve essere consequenzialmente respinta;
le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore dell’Amministrazione come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.