Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/1979, n. 3594
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Sentenza 27 giugno 1979

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La domanda proposta dall'Inail, in virtu del diritto di surrogazione di cui all'art 1916 cod civ, e diretta a ottenere dal terzo responsabile il rimborso delle erogazioni eseguite dall'istituto medesimo per prestazioni assicurative in favore dell'infortunato e dei suoi superstiti; ne consegue che la specificazione del quantum contenuta nella citazione non vale a cristallizzare definitivamente il petitum sostanziale,sicche la successiva erogazione di ulteriori prestazioni, in attuazione di provvedimenti normativi, legittima l'Inail ad estendere - anche nel giudizio di secondo grado - i limiti quantitativi della domanda, dovendo ritenersi che la precedente specificazione sia stata compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, con riserva implicita di chiedere ogni maggiore esborso.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/1979, n. 3594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3594
    Data del deposito : 27 giugno 1979

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