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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3219 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv.
NC MA in virtù di procura alla lite in atti ed elettivamente domiciliata con essi presso il loro studio in Roma, via Po 25 B.
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Zambrano presso CP_1 il cui studio in Milano, Largo Augusto n. 3 è elettivamente domiciliato in virtù di delega in calce all'atto introduttivo del giudizio di I° grado.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6061/24, pubblicata il 23/05/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il primo giudice così statuiva: <<…definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà previsto dall'art. 29 del Nuovo Regolamento approvato il 21/9/2016, e della delibera dell' assemblea dei delegati del 29/11/2017, che ha disposto il prelievo per il periodo 2019/2023; b) condanna la convenuta alla restituzione Pt_1 al ricorrente delle somme trattenute dal gennaio 2019 al dicembre 2023, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione istat dalle singole maturazioni al soddisfo;
c) condanna la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, Pt_1 delle spese del giudizio, che liquida in €. 60,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa. >>.
Con l'atto di appello la Parte_1 ha diffusamente censurato la decisione ritenendola erronea
[...] chiedendone la riforma con rigetto dall'avverso ricorso.
Si è costituito resistendo all'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Con il ricorso di primo grado il ebbe a convenire avanti il Tribunale di Roma CP_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“A) Accertare e dichiarare l'illegittimità, sia dell'art. 29 del Regolamento Unitario della approvato con Decreto Interministeriale del 14.07.2004, che della Pt_1 relativa deliberazione dell'Assemblea dei Delegati della n° 10/17/AdD CP_2 del 29.11.2017 Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Email_1
Electronic Signature CA 3 Serial#: 12055a0 3 e quindi l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata sulla pensione del ricorrente per il quinquennio 01.01.2019 – 31.12.2023. - condannare la alla restituzione CP_2 in favore del ricorrente delle somme trattenute sull'assegno mensile di pensione dal
1 gennaio 2019 a titolo di contributo di solidarietà - condannare la al CP_2 pagamento degli interessi sulle dette somme dalle singole date del dovuto al saldo.
B) Dare atto della produzione documentale con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni. C) Con vittoria di spese ed onorari, CPA, IVA e spese generali forfettarie 15%”.
Si costituiva la chiedendo: “ 1) respingere il ricorso proposto CP_2 dall'avversario perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con si legge nella memoria di costituzione <<…nel costituirsi la ha Pt_1 contestato la fondatezza della domanda proposta dal commercialista pensionato atteso che l'imposizione del contributo di solidarietà, non solo sarebbe stata pienamente legittima ai sensi della normativa vigente, ma addirittura imposta e suggerita dalla normativa stessa
Con il primo articolato motivo si lamenta che la sentenza abbia violato e mal interpretato l'art. 2, D. Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e con le CP_2 delibere della del 28.10.2008 e del 27.6.2013; l'art. 3, comma 12, L. n. CP_2
335/1995; l'art. 1 comma 763, L n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); l'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); l'art. 24, comma 24
D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (cd “Decreto Salva Italia”); gli artt.
3, 23 e 38 Cost.
Il Tribunale di Roma sarebbe errata in quanto: “a) non ha dato corretta applicazione al principio, espresso dal costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione;
2) ha erroneamente ritenuto che le norme degli Enti previdenziali (e quindi le norme della CNPADC istitutive del contributo di solidarietà in esame) non siano atti aventi forza di legge e siano in ogni caso inidonei a limitare il diritto soggettivo alla pensione, senza alcuna violazione dell'art. 23, Cost.; 3) non ha effettuato il vaglio di “ragionevolezza” in ordine al contributo di solidarietà per cui è causa”.
Con il secondo motivo la reitera in parte il primo sostenendo che la CP_2 sentenza del Tribunale Roma avrebbe violato l'art. 1 L. 27.12.2013 n. 147 (Legge stabilità 2014); l'art. 3 comma 12 della L. 335/1995; l'art 1 comma 763 L. 296/2006
(L. Finanziaria per il 2007); l'art 2 D.lgs n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CP_2
Appare opportuno ricostruire in primo luogo i termini fattuali della controversia.
Come correttamente riportato in sentenza, l'appellato è << pensionato di anzianità della dal luglio 2003; che già nel novembre 2003 questa aveva introdotto un Pt_1 nuovo Regolamento che all'art. 22 istituiva a carico delle pensioni un contributo di solidarietà; che tale previsione era stata ritenuta illegittima dalla S.C. con sentenze nn. 25029, 25030, 25211, 25212, 25300 e 25301 del 2009, cosa che aveva indotto la a restituire, nel 2010, ai pensionati, i prelievi operati dal 2004 al 2008; non Pt_1 prima, però, di averne disposto la proroga per il quinquennio 2009/2013 con delibera del 28/10/2008; che anche la nuova delibera era stata dichiarata illegittima dalla S.C. con sentenze nn. 26303/2014, 53/2015, 12338/2016, 20/2019 e 180/2019; decisioni non avevano dissuaso la dall'approvare una ulteriore proroga per il Pt_1 quinquennio 2014/2018 con delibera n. 3/2013; che anche tale “proroga” era stata dichiarata illegittima da Cass. n. 1602/2019; di aver già impugnato dinanzi a questo
Tribunale le delibere del 2004, del 2008 e del 2013 chiedendo la restituzione del trattenuto nel periodo 2009/2016, con esito vittorioso (Trib. Roma n.3734 del 10 aprile 2019); l'appello proposto dalla era stato respinto con sentenza n. 1278 Pt_1 del 28/3/2022; il ricorso per Cassazione proposto dalla era stato dichiarato Pt_1 estinto ai sensi degli artt. 380 bis e 391 c.p.c. il 8/8/2023 in ragione della mancata richiesta nel termine di decisione a seguito di proposta di rigetto del Consigliere delegato;
che nelle more di detto giudizio la aveva mandato approvato il Pt_1
21/9/2016 un Nuovo Regolamento che, all'art. 29, co.1, aveva disposto la proroga del contributo di solidarietà al quinquennio 2019/2023, con conseguente delibera del 29/11/2017, in forza della quale, la dal gennaio 2019 al settembre 2023, Pt_1 gli aveva trattenuto la somma complessiva di €. 5.323,36; dedotto che l'imposizione del contributo era illegittima per le ragioni già fatte proprie da diritto vivente consolidato in materia;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi illegittime le disposizioni censurate e quindi illegittime le trattenute operate ai suoi danni dal gennaio 2019 al dicembre 2023, con conseguente condanna restitutoria. Resisteva la argomentatamente in diritto le avverse domande e Controparte_3 chiedendone il rigetto>>.
I predetti motivi risultano infondati nel merito.
Questa Corte richiama anche ex art. 118 Disp. Att. quanto già ritenuto in merito ad analoga e sovrapponibile controversi n. 2398/2025 resa nel processo n. R.G.
552/2024 depositata il 14.07.2025 secondo cui. << Ritiene infatti la Corte di ribadire, così come già effettuato in precedenti pronunce aventi ad oggetto analoghe fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua
"In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_2 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018). La SC ha a tale proposito ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma
486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si
è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore "; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non Pt_1 pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui
l'orientamento formatosi va confermato …” (Cass. 28055/2020. In termini, Cass.
n. 28054/2020, n. 982/2019, n. 603/2019 e n. 16814/2019).
La Corte non ravvede motivo per discostarsi da questi principi, in quanto affermati dal Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, con la conseguenza che la sentenza impugnata, che, ugualmente, vi ha dato seguito, si sottrae alle doglianze in esame.
Né, l'impugnazione potrebbe essere accolta alla luce della mutata formulazione dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995 così come effettuata dall'art. 1, comma 763, L. 296 del 2006 (così come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 488, della l. 147/2013) dovendosi, anche in questo caso di ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua pur non essendovi, in tema di pensione dei liberi professionisti, un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'introduzione di un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma
488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio (in tal senso Cass. n. 6702 del 06/04/2016).
Ritiene il Collegio che la gravata sentenza sia meritevole di conferma anche in ordine alla decorrenza degli accessori.
Si intende aderire sul punto a quanto recentemente affermato dalla SC, con riferimento a fattispecie analoga, con la sentenza n. 31642 del 26/10/2022.
“ 21. Al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un Pt_1 consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
«maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. nr. 12023 del 2003; conf. Cass. nr. 18558 del 2014; Cass. nr. 2563 del 2016).
22. La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e
16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez.un., nr. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che «[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito) [...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]»” (cfr. Cass. n. 31642/2022 cit.). >>
Alla stregua di tali considerazioni, assorbenti rispetto alle doglianze ulteriori, inammissibili in quanto non dialoganti con la pronuncia impugnata, l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 27 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3219 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv.
NC MA in virtù di procura alla lite in atti ed elettivamente domiciliata con essi presso il loro studio in Roma, via Po 25 B.
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Zambrano presso CP_1 il cui studio in Milano, Largo Augusto n. 3 è elettivamente domiciliato in virtù di delega in calce all'atto introduttivo del giudizio di I° grado.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6061/24, pubblicata il 23/05/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il primo giudice così statuiva: <<…definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà previsto dall'art. 29 del Nuovo Regolamento approvato il 21/9/2016, e della delibera dell' assemblea dei delegati del 29/11/2017, che ha disposto il prelievo per il periodo 2019/2023; b) condanna la convenuta alla restituzione Pt_1 al ricorrente delle somme trattenute dal gennaio 2019 al dicembre 2023, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione istat dalle singole maturazioni al soddisfo;
c) condanna la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, Pt_1 delle spese del giudizio, che liquida in €. 60,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa. >>.
Con l'atto di appello la Parte_1 ha diffusamente censurato la decisione ritenendola erronea
[...] chiedendone la riforma con rigetto dall'avverso ricorso.
Si è costituito resistendo all'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Con il ricorso di primo grado il ebbe a convenire avanti il Tribunale di Roma CP_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“A) Accertare e dichiarare l'illegittimità, sia dell'art. 29 del Regolamento Unitario della approvato con Decreto Interministeriale del 14.07.2004, che della Pt_1 relativa deliberazione dell'Assemblea dei Delegati della n° 10/17/AdD CP_2 del 29.11.2017 Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Email_1
Electronic Signature CA 3 Serial#: 12055a0 3 e quindi l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata sulla pensione del ricorrente per il quinquennio 01.01.2019 – 31.12.2023. - condannare la alla restituzione CP_2 in favore del ricorrente delle somme trattenute sull'assegno mensile di pensione dal
1 gennaio 2019 a titolo di contributo di solidarietà - condannare la al CP_2 pagamento degli interessi sulle dette somme dalle singole date del dovuto al saldo.
B) Dare atto della produzione documentale con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni. C) Con vittoria di spese ed onorari, CPA, IVA e spese generali forfettarie 15%”.
Si costituiva la chiedendo: “ 1) respingere il ricorso proposto CP_2 dall'avversario perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con si legge nella memoria di costituzione <<…nel costituirsi la ha Pt_1 contestato la fondatezza della domanda proposta dal commercialista pensionato atteso che l'imposizione del contributo di solidarietà, non solo sarebbe stata pienamente legittima ai sensi della normativa vigente, ma addirittura imposta e suggerita dalla normativa stessa
Con il primo articolato motivo si lamenta che la sentenza abbia violato e mal interpretato l'art. 2, D. Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e con le CP_2 delibere della del 28.10.2008 e del 27.6.2013; l'art. 3, comma 12, L. n. CP_2
335/1995; l'art. 1 comma 763, L n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); l'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); l'art. 24, comma 24
D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (cd “Decreto Salva Italia”); gli artt.
3, 23 e 38 Cost.
Il Tribunale di Roma sarebbe errata in quanto: “a) non ha dato corretta applicazione al principio, espresso dal costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione;
2) ha erroneamente ritenuto che le norme degli Enti previdenziali (e quindi le norme della CNPADC istitutive del contributo di solidarietà in esame) non siano atti aventi forza di legge e siano in ogni caso inidonei a limitare il diritto soggettivo alla pensione, senza alcuna violazione dell'art. 23, Cost.; 3) non ha effettuato il vaglio di “ragionevolezza” in ordine al contributo di solidarietà per cui è causa”.
Con il secondo motivo la reitera in parte il primo sostenendo che la CP_2 sentenza del Tribunale Roma avrebbe violato l'art. 1 L. 27.12.2013 n. 147 (Legge stabilità 2014); l'art. 3 comma 12 della L. 335/1995; l'art 1 comma 763 L. 296/2006
(L. Finanziaria per il 2007); l'art 2 D.lgs n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CP_2
Appare opportuno ricostruire in primo luogo i termini fattuali della controversia.
Come correttamente riportato in sentenza, l'appellato è << pensionato di anzianità della dal luglio 2003; che già nel novembre 2003 questa aveva introdotto un Pt_1 nuovo Regolamento che all'art. 22 istituiva a carico delle pensioni un contributo di solidarietà; che tale previsione era stata ritenuta illegittima dalla S.C. con sentenze nn. 25029, 25030, 25211, 25212, 25300 e 25301 del 2009, cosa che aveva indotto la a restituire, nel 2010, ai pensionati, i prelievi operati dal 2004 al 2008; non Pt_1 prima, però, di averne disposto la proroga per il quinquennio 2009/2013 con delibera del 28/10/2008; che anche la nuova delibera era stata dichiarata illegittima dalla S.C. con sentenze nn. 26303/2014, 53/2015, 12338/2016, 20/2019 e 180/2019; decisioni non avevano dissuaso la dall'approvare una ulteriore proroga per il Pt_1 quinquennio 2014/2018 con delibera n. 3/2013; che anche tale “proroga” era stata dichiarata illegittima da Cass. n. 1602/2019; di aver già impugnato dinanzi a questo
Tribunale le delibere del 2004, del 2008 e del 2013 chiedendo la restituzione del trattenuto nel periodo 2009/2016, con esito vittorioso (Trib. Roma n.3734 del 10 aprile 2019); l'appello proposto dalla era stato respinto con sentenza n. 1278 Pt_1 del 28/3/2022; il ricorso per Cassazione proposto dalla era stato dichiarato Pt_1 estinto ai sensi degli artt. 380 bis e 391 c.p.c. il 8/8/2023 in ragione della mancata richiesta nel termine di decisione a seguito di proposta di rigetto del Consigliere delegato;
che nelle more di detto giudizio la aveva mandato approvato il Pt_1
21/9/2016 un Nuovo Regolamento che, all'art. 29, co.1, aveva disposto la proroga del contributo di solidarietà al quinquennio 2019/2023, con conseguente delibera del 29/11/2017, in forza della quale, la dal gennaio 2019 al settembre 2023, Pt_1 gli aveva trattenuto la somma complessiva di €. 5.323,36; dedotto che l'imposizione del contributo era illegittima per le ragioni già fatte proprie da diritto vivente consolidato in materia;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi illegittime le disposizioni censurate e quindi illegittime le trattenute operate ai suoi danni dal gennaio 2019 al dicembre 2023, con conseguente condanna restitutoria. Resisteva la argomentatamente in diritto le avverse domande e Controparte_3 chiedendone il rigetto>>.
I predetti motivi risultano infondati nel merito.
Questa Corte richiama anche ex art. 118 Disp. Att. quanto già ritenuto in merito ad analoga e sovrapponibile controversi n. 2398/2025 resa nel processo n. R.G.
552/2024 depositata il 14.07.2025 secondo cui. << Ritiene infatti la Corte di ribadire, così come già effettuato in precedenti pronunce aventi ad oggetto analoghe fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua
"In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_2 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018). La SC ha a tale proposito ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma
486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si
è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore "; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non Pt_1 pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui
l'orientamento formatosi va confermato …” (Cass. 28055/2020. In termini, Cass.
n. 28054/2020, n. 982/2019, n. 603/2019 e n. 16814/2019).
La Corte non ravvede motivo per discostarsi da questi principi, in quanto affermati dal Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, con la conseguenza che la sentenza impugnata, che, ugualmente, vi ha dato seguito, si sottrae alle doglianze in esame.
Né, l'impugnazione potrebbe essere accolta alla luce della mutata formulazione dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995 così come effettuata dall'art. 1, comma 763, L. 296 del 2006 (così come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 488, della l. 147/2013) dovendosi, anche in questo caso di ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua pur non essendovi, in tema di pensione dei liberi professionisti, un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'introduzione di un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma
488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio (in tal senso Cass. n. 6702 del 06/04/2016).
Ritiene il Collegio che la gravata sentenza sia meritevole di conferma anche in ordine alla decorrenza degli accessori.
Si intende aderire sul punto a quanto recentemente affermato dalla SC, con riferimento a fattispecie analoga, con la sentenza n. 31642 del 26/10/2022.
“ 21. Al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un Pt_1 consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
«maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. nr. 12023 del 2003; conf. Cass. nr. 18558 del 2014; Cass. nr. 2563 del 2016).
22. La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e
16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez.un., nr. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che «[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito) [...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]»” (cfr. Cass. n. 31642/2022 cit.). >>
Alla stregua di tali considerazioni, assorbenti rispetto alle doglianze ulteriori, inammissibili in quanto non dialoganti con la pronuncia impugnata, l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 27 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa