TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 378 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Mario Rivano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
INTIMANTE
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1
INTIMATO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificata il 10 gennaio 2024, rinnovata il 12 aprile 2024, ex art. 658 cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio per sentir Parte_1 Controparte_1
convalidare lo sfratto a lui intimato per morosità, quanto ai canoni scaduti dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2023, in riferimento all'immobile ad uso abitativo, sito in Villaspeciosa, via Tuveri n. 10/A, primo piano, distinto in catasto al foglio 7, particella 1114, subalterno 3, concesso in locazione per il canone annuo di Euro 2.400,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di
Euro 200,00, entro il primo giorno di ogni mese, in forza del contratto stipulato il
1 25 novembre 2020 e registrato il 3 dicembre 2020.
È comparso personalmente negando la propria morosità ed Controparte_1
eccependo il pagamento dei canoni.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice ha pronunciato ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni proposte, sul rilievo della morosità e della necessità di risoluzione nel merito delle ulteriori questioni, e ha disposto il mutamento del rito, stabilendo il termine per l'integrazione delle difese delle parti. non ha depositato memoria integrativa e Parte_1 Controparte_1
regolarmente intimato, a questo punto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza odierna, l'intimante ha insistito affinché venga dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e, quanto alla domanda relativa al pagamento dei canoni, ha precisato che quelli ad oggi dovuti ammontano a Euro 5.120,00, compreso il mese di marzo.
***
1. La domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in forma scritta e sottoposto a registrazione che il locatore allega non esser stato adempiuto ed il conduttore, nella contumacia, non prova affatto di aver adempiuto totalmente, in riferimento alla sua obbligazione di pagare il canone alle scadenze convenute, così da dar luogo, con la sua persistente e prolungata morosità, per ben più di due mensilità arretrate, ad un inadempimento di gravità tale da giustificare, senz'altro, la risoluzione del contratto dedotto in giudizio;
con riferimento alle ricevute di versamento prodotte dall'intimato, nella prima fase, è decisiva l'imputazione dei singoli pagamenti a determinate mensilità fatta proprio dall'intimato, risultante dagli stessi documenti comprovanti i suoi versamenti, tutti con mezzi tracciati, di qui la persistenza di debiti relativi a canoni scaduti anche più antichi, risalenti già al mese di luglio 2021, oltre alla mancata dimostrazione di altri pagamenti rispetto a quelli riconosciuti, in base a quello che risulta dagli estratti del conto corrente bancario intestato all'intimante, prodotti dal medesimo.
2. La prima domanda accessoria, mai rinunciata ed oggetto di ordinanza
2 provvisoriamente esecutiva con finalità anticipatoria della decisione di merito, è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile locato, essendo il conduttore obbligato a restituire al locatore l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace;
in proposito, la liberazione non è differibile oltre giorni sessanta, avuto riguardo alle particolari circostanze di fatto, in special modo alla concorrenza di esigenze abitative in capo al conduttore, da un lato, e di esigenze economiche connesse al decorso del tempo e già a lungo sacrificate in capo al locatore, dall'altro lato.
3. La seconda domanda accessoria, come precisata in corso di causa, è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al pagamento dei canoni scaduti, essendo il conduttore tenuto a pagare i residui corrispettivi del godimento avuto in costanza di rapporto, per la somma complessivamente ancora dovuta di Euro 5.120,00 (200 x 27 – 100,00 + 20,00 =
5.320,00), da commisurarsi al totale delle mensilità maturate e rimaste del tutto insolute, in riferimento ai mesi di luglio 2021, ottobre 2021, novembre 2021, gennaio 2022, marzo 2022, aprile 2022, maggio 2022 ed ai mesi da luglio 2023 a marzo 2025, nonché alle mensilità maturate e pagate in eccesso o in difetto, il tutto entro la domanda e non oltre i limiti di essa;
sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale dalle singole scadenze e nella misura maggiorata e speciale, espressamente richiesta, ex art. 1284, comma 4, cod. civ., dalla domanda giudiziale.
4. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base all'ammontare dei canoni relativi al periodo controverso, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, secondo scaglione.
6. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile
3 ratione temporis, il convenuto va condannato a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di locazione, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, in data 18 luglio 2024, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza di una delle parti invitate davanti al mediatore, proprio l'intimato, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e risolve per grave inadempimento del convenuto il contratto di locazione stipulato per scrittura privata sottoscritta il 25 novembre 2020 e registrata il 3 dicembre 2020, tra quale locatore, Parte_1
e quale conduttore;
Controparte_1
2) accoglie la prima domanda accessoria e condanna l'intimato al rilascio, in favore dell'intimante, dell'immobile ad uso abitativo sito in Villaspeciosa, via
Tuveri n. 10/A, primo piano, distinto in catasto al foglio 7, particella 1114, subalterno 3, nel termine di giorni sessanta;
3) accoglie la seconda domanda accessoria e condanna l'intimato al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di Euro 5.120,00, a titolo di canoni scaduti, oltre ai canoni da scadere fino al rilascio e agli interessi moratori nella misura legale dalle singole scadenze e nella misura maggiorata e speciale dalla domanda giudiziale;
4) condanna l'intimato al rimborso, in favore dell'intimante, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 284,00, a titolo di compensi, ed in Euro 202,32, a titolo di esborsi, e per il giudizio di merito in Euro
1.276,00, a titolo di compensi, ed in Euro 152,62, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
5) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
4 Così deciso in Cagliari, il 12 marzo 2025.
5
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 378 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Mario Rivano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
INTIMANTE
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1
INTIMATO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificata il 10 gennaio 2024, rinnovata il 12 aprile 2024, ex art. 658 cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio per sentir Parte_1 Controparte_1
convalidare lo sfratto a lui intimato per morosità, quanto ai canoni scaduti dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2023, in riferimento all'immobile ad uso abitativo, sito in Villaspeciosa, via Tuveri n. 10/A, primo piano, distinto in catasto al foglio 7, particella 1114, subalterno 3, concesso in locazione per il canone annuo di Euro 2.400,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di
Euro 200,00, entro il primo giorno di ogni mese, in forza del contratto stipulato il
1 25 novembre 2020 e registrato il 3 dicembre 2020.
È comparso personalmente negando la propria morosità ed Controparte_1
eccependo il pagamento dei canoni.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice ha pronunciato ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni proposte, sul rilievo della morosità e della necessità di risoluzione nel merito delle ulteriori questioni, e ha disposto il mutamento del rito, stabilendo il termine per l'integrazione delle difese delle parti. non ha depositato memoria integrativa e Parte_1 Controparte_1
regolarmente intimato, a questo punto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza odierna, l'intimante ha insistito affinché venga dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e, quanto alla domanda relativa al pagamento dei canoni, ha precisato che quelli ad oggi dovuti ammontano a Euro 5.120,00, compreso il mese di marzo.
***
1. La domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in forma scritta e sottoposto a registrazione che il locatore allega non esser stato adempiuto ed il conduttore, nella contumacia, non prova affatto di aver adempiuto totalmente, in riferimento alla sua obbligazione di pagare il canone alle scadenze convenute, così da dar luogo, con la sua persistente e prolungata morosità, per ben più di due mensilità arretrate, ad un inadempimento di gravità tale da giustificare, senz'altro, la risoluzione del contratto dedotto in giudizio;
con riferimento alle ricevute di versamento prodotte dall'intimato, nella prima fase, è decisiva l'imputazione dei singoli pagamenti a determinate mensilità fatta proprio dall'intimato, risultante dagli stessi documenti comprovanti i suoi versamenti, tutti con mezzi tracciati, di qui la persistenza di debiti relativi a canoni scaduti anche più antichi, risalenti già al mese di luglio 2021, oltre alla mancata dimostrazione di altri pagamenti rispetto a quelli riconosciuti, in base a quello che risulta dagli estratti del conto corrente bancario intestato all'intimante, prodotti dal medesimo.
2. La prima domanda accessoria, mai rinunciata ed oggetto di ordinanza
2 provvisoriamente esecutiva con finalità anticipatoria della decisione di merito, è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile locato, essendo il conduttore obbligato a restituire al locatore l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace;
in proposito, la liberazione non è differibile oltre giorni sessanta, avuto riguardo alle particolari circostanze di fatto, in special modo alla concorrenza di esigenze abitative in capo al conduttore, da un lato, e di esigenze economiche connesse al decorso del tempo e già a lungo sacrificate in capo al locatore, dall'altro lato.
3. La seconda domanda accessoria, come precisata in corso di causa, è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al pagamento dei canoni scaduti, essendo il conduttore tenuto a pagare i residui corrispettivi del godimento avuto in costanza di rapporto, per la somma complessivamente ancora dovuta di Euro 5.120,00 (200 x 27 – 100,00 + 20,00 =
5.320,00), da commisurarsi al totale delle mensilità maturate e rimaste del tutto insolute, in riferimento ai mesi di luglio 2021, ottobre 2021, novembre 2021, gennaio 2022, marzo 2022, aprile 2022, maggio 2022 ed ai mesi da luglio 2023 a marzo 2025, nonché alle mensilità maturate e pagate in eccesso o in difetto, il tutto entro la domanda e non oltre i limiti di essa;
sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale dalle singole scadenze e nella misura maggiorata e speciale, espressamente richiesta, ex art. 1284, comma 4, cod. civ., dalla domanda giudiziale.
4. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base all'ammontare dei canoni relativi al periodo controverso, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, secondo scaglione.
6. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile
3 ratione temporis, il convenuto va condannato a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di locazione, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, in data 18 luglio 2024, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza di una delle parti invitate davanti al mediatore, proprio l'intimato, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e risolve per grave inadempimento del convenuto il contratto di locazione stipulato per scrittura privata sottoscritta il 25 novembre 2020 e registrata il 3 dicembre 2020, tra quale locatore, Parte_1
e quale conduttore;
Controparte_1
2) accoglie la prima domanda accessoria e condanna l'intimato al rilascio, in favore dell'intimante, dell'immobile ad uso abitativo sito in Villaspeciosa, via
Tuveri n. 10/A, primo piano, distinto in catasto al foglio 7, particella 1114, subalterno 3, nel termine di giorni sessanta;
3) accoglie la seconda domanda accessoria e condanna l'intimato al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di Euro 5.120,00, a titolo di canoni scaduti, oltre ai canoni da scadere fino al rilascio e agli interessi moratori nella misura legale dalle singole scadenze e nella misura maggiorata e speciale dalla domanda giudiziale;
4) condanna l'intimato al rimborso, in favore dell'intimante, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 284,00, a titolo di compensi, ed in Euro 202,32, a titolo di esborsi, e per il giudizio di merito in Euro
1.276,00, a titolo di compensi, ed in Euro 152,62, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
5) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
4 Così deciso in Cagliari, il 12 marzo 2025.
5
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)