TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da YS DI DA TT CATIA, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Marchetto
PARTE ISTANTE contro
ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01975870476), con sede a Pistoia, viale Adua n. 138
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 31.1.2025, il creditore in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01975870476 ) deducendo il mancato pagamento del credito di euro
1573,00, già consacrato nel decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lucca il 10.1.2023, e l'insolvenza della debitrice, comprovata dall'esito negativo dell'espropriazione forzata mediante pignoramento di crediti verso terzi.
Regolarmente convocata la ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE a mezzo di PEC consegnata il 3.2.2025, all'esito dell'udienza tenutasi l'11.3.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
1 Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ARTIS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121
CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della ARTIS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE è posta, da oltre un anno, nel Comune di
Pistoia.
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE , iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che sono state acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 41 c. 6 CCII, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni iva concernenti i tre esercizi precedenti e che da tali dichiarazioni relative all'anno 2022 si ricava il superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 2 cit. essendo riportati componenti positivi/operazioni imponibili, e quindi ricavi, per 767.000,00 euro.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti erariali e previdenziali scaduti e non pagati, risultanti dalle note trasmesse dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, supera l'ammontare di € 30/mila.
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, merita rammentare che, con riferimento alle società in liquidazione, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e
Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass.
24948/2019). Stante il mancato deposito dei bilanci successivi al 2021, nell'impossibilità di valutare la consistenza patrimoniale attuale della resistente, ritiene il Tribunale che lo stato d'insolvenza emerga dalle seguenti circostanze:
2 1. dal mancato pagamento del credito della parte ricorrente per euro 1.500,00, fondato su titolo esecutivo e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2021 in poi, complessivamente pari a
232.000,00 euro, quale desumibile dalle note informative dell'Agenzia delle Entrate Riscossione acquisite agli atti del procedimento;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2021.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01975870476 ) con sede in VIALE ADUA 138 PISTOIA.
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore il dott. Marco Nelli, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
3 Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
10.6.2025, alle ore 9,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 11/03/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da YS DI DA TT CATIA, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Marchetto
PARTE ISTANTE contro
ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01975870476), con sede a Pistoia, viale Adua n. 138
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 31.1.2025, il creditore in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01975870476 ) deducendo il mancato pagamento del credito di euro
1573,00, già consacrato nel decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lucca il 10.1.2023, e l'insolvenza della debitrice, comprovata dall'esito negativo dell'espropriazione forzata mediante pignoramento di crediti verso terzi.
Regolarmente convocata la ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE a mezzo di PEC consegnata il 3.2.2025, all'esito dell'udienza tenutasi l'11.3.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
1 Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ARTIS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121
CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della ARTIS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE è posta, da oltre un anno, nel Comune di
Pistoia.
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE , iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che sono state acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 41 c. 6 CCII, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni iva concernenti i tre esercizi precedenti e che da tali dichiarazioni relative all'anno 2022 si ricava il superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 2 cit. essendo riportati componenti positivi/operazioni imponibili, e quindi ricavi, per 767.000,00 euro.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti erariali e previdenziali scaduti e non pagati, risultanti dalle note trasmesse dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, supera l'ammontare di € 30/mila.
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, merita rammentare che, con riferimento alle società in liquidazione, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e
Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass.
24948/2019). Stante il mancato deposito dei bilanci successivi al 2021, nell'impossibilità di valutare la consistenza patrimoniale attuale della resistente, ritiene il Tribunale che lo stato d'insolvenza emerga dalle seguenti circostanze:
2 1. dal mancato pagamento del credito della parte ricorrente per euro 1.500,00, fondato su titolo esecutivo e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2021 in poi, complessivamente pari a
232.000,00 euro, quale desumibile dalle note informative dell'Agenzia delle Entrate Riscossione acquisite agli atti del procedimento;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2021.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di ARTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01975870476 ) con sede in VIALE ADUA 138 PISTOIA.
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore il dott. Marco Nelli, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
3 Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
10.6.2025, alle ore 9,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 11/03/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
4