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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3472 /2024
Il giorno 22/04/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. CAMBREA GAETANO FRANCESCO , il quale impugna e contesta il dedotto avversario e la documentazione allegata alla memoria difensiva , della quale rileva l'inconducenza ,ai fini della valutazione della domanda, attesa la natura presuntiva, vulnerata dalle allegazioni di parte ricorrente che, controparte non ha specificatamente contestato ai sensi dell'art. 416 c.p.c.. Insiste nell'accoglimento del ricorso con condanna alle spese dell' attesa l'irragionevole posizione assunta avverso la domanda avviata CP_1
nella fase amministrativa;
Per l' parte resistente l'avv. Clelia Condello, per delega dell'avv. CP_1
ADORNATO DARIO, si riporta agli scritti defensivi e alle conclusioni , ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3472 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. . Gaetano Francesco Cambrea ( CF: ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
( codice fiscale , con sede centrale in Roma, Via Ciro il CP_1 P.IVA_1
Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato
(C.F. ), , , in virtù di CodiceFiscale_3 Parte_2 Controparte_3
procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, in atti.
resistente
All'udienza del 22 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria AS Con ricorso depositato in data 03.12.2024, l'odierno ricorrente, conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento n°
66510694093-2 del 29.8.2024, con il quale l' comunicava l'indebito n° CP_1
18602399 riferito alla pensione cat. AS n° 04201380 di € 5.159,60 riferito al periodo dall'01.6.2023 al 31.12.2023, con la seguente motivazione: sono state riscosse rate di assegno sociale/pensione sociale non spettanti in quanto è venuto meno il diritto alla prestazione a seguito del trasferimento all'estero”
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 04.10.2024 , ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, tramite il sottoscritto procuratore Il Comitato, rigettava il ricorso con delibera n° 2423179 del
28.11.2024, in quanto il ricorrente risultava essersi trasferito all'estero, come da accertamento della POLIZIA LOCALE di Palmi, della quale si riporta il testo:
“ da informazioni assunte dal vicinato, lo stesso risulta attualmente in Francia, ove si trova dal mese di giugno del corrente anno .A sostegno della propria pretesa, deduceva di essere stato in Francia dal mese di ottobre 2023 e non da giugno 2023 per come lo attesta l'estratto conto del rapporto di c/c n° 18025.66 riferito dal periodo dall'anno 2023 e sino al mese di Aprile 2024 dove era stata accreditata la pensione Cat. AS n° 04201380 ; che, risultava dall'estratto conto anzidetto che il primo prelievo eseguito in territorio Francese da ATM, risaliva al 5.10.2023 ore 11,42, mentre i precedenti prelievi eranoo stati eseguiti in Italia;
che, ulteriore elemento di permanenza in Italia, per lo meno sino al mese di
Agosto 2023, era dato dal biglietto aereo vettore RYANAIR con tratta
LAMEZIA- GENOVA del 27.agosto 2023, come da documentazione versata in atti. Deduceva , inoltre che, secondo la normativa vigente in materia la prestazione deve essere sospesa se il cittadino rimane all'estero per più di 29 giorni, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati. Il periodo suddetto deve intendersi come continuativo.
Pertanto, se la durata della permanenza all'estero è uguale o inferiore a 29 giorni continuativi, non si deve procedere alla sospensione e, di conseguenza, la prestazione non sarà recuperata;
sussiste il temporaneo allontanamento, ogni qualvolta il soggetto vi ritorni e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti il recupero operato da è illegittimo nella misura pretesa ( ovvero di CP_1
mesi sei oltre alla tredicesima mensilità richiesta per intero), in quanto l'indebito de quo era stato contestato con riferimento al periodo temporale dall'1.6.2023 al 31.12.2023, calcolato in via presuntiva dall' mediante una CP_1
attestazione rilasciata dalla Polizia Locale di Palmi, nota priva di ufficialità e di riscontro oggettivo, smentita dalle allegazioni di parte versati in atti che dimostrano la permanenza in Italia del ricorrente sino al 5.10.2024. Quindi, concludeva chiedendo di” dichiarare e ritenere illegittimo l'indebito di n° 18602399 riferito alla pensione cat. AS n° 04201380 di € 5.159,60 riferito al periodo dall'01.6.2023 al 31.12.2023, per le motivazioni in premessa ovvero per avere richiesto illegittimamente la ripetizione di ratei in difetto del presupposto del requisito per la sospensione della prestazione assistenziale e, quindi, del diritto a procedere al recupero dell'importo nella misura azionata con l'impugnato provvedimento d'indebito . Con la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_2
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a sostegno della CP_1
propria pretesa deduceva che l'assegno sociale del ricorrente n. 04201380 era stato sospeso a partire dalla rata di giugno 2023, in seguito agli accertamenti sulla residenza e sulla effettiva dimora effettuati dalla Polizia Locale di Palmi.
In seguito, la Polizia Locale di Palmi, in data 12.12.2023, constatava l'assenza del presso la propria residenza e, da informazioni assunte dal vicinato, Pt_3
era emerso che lo stesso si trovava in Francia sin dal mese di giugno 2023
Quindi, considerato l'evidente superamento del limite massimo di permanenza all'estero (più di 29 giorni continuativi), così come indicato nel messaggio n. 3239/2017, il pagamento del suddetto assegno sociale era stato interrotto a partire dalla rata 06/2023 e, di conseguenza, era stato notificato l'indebito rif. pratica 18602399. Ancora, l' evidenziava che gli assegni CP_2
sociali appartengono al novero delle prestazioni “erogate esclusivamente nello
Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione.
Tali prestazioni sono erogate dall'Istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico” (art. 70, comma 4, Reg. CE n. 883/2004).
Pertanto, la residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Nel caso di comunicazione di trasferimento della residenza all'estero o qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, la Sede procederà alla revoca della prestazione con decorrenza rispettivamente dalla data di trasferimento ovvero da quella risultante dalla documentazione che attesta la carenza del requisito. Quindi, alla luce delle superiori premesse, avendo parte ricorrente dato prova non sufficiente di quanto asserito, concludeva chiedendo di rigettare a ogni contraria istanza, e ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e competenze del giudizio secondo giustizia.
All'udienza del 22 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato per le motivazioni che di seguito verranno esposte. Ai fini della decisione si deve premettere come l'onere della prova della causale dell'indebito ex art. 2687 c.c., non gravi sull' ma sul pensionato che chiede CP_1
l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. La giurisprudenza più recente, peraltro a
Sezioni Unite, ha infatti affermato che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'Ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'Ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni
( cfr.Cassazione Civile, Sezioni Unite del 04.08.2010 n.18046)”.
Il suddetto principio può trovare applicazione, in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla correttezza (Cassazione , Sezione Lavoro n. 198/2011); in difetto di tali presupposti non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. Dalla lettura di tale sentenza si evince che, in alternativa, per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio l' fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle CP_1
ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art.416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie dal provvedimento di comunicazione del 29.08.2024, si evince chiaramente come l'indebito sia scaturito in quanto il ricorrente risultava essersi trasferito all'estero, come da accertamento della POLIZIA LOCALE di Palmi, della quale si riporta il testo: “ da informazioni assunte dal vicinato, lo stesso risulta attualmente in Francia, ove si trova dal mese di giugno del corrente anno.
Il thema decidendum quanto all'esame circa la legittimità dell'indebito deve attestarsi sulla sussistenza della residenza stabile e abituale in Italia .
L'art. 3 della legge 335 del 1995 ha introdotto l'assegno sociale( in luogo della preesistente pensione sociale), riservandone il diritto ai soli cittadini italiani residenti in Italia. Successivamente l'art.39 della legge n. 40 del 1998 lo ha esteso anche agli straniere quando concorrano determinati requisiti.
Ancora, quale corollario dei principi che regolano il diritto alle prestazioni assistenziali in parola e, più in generale, dei principi he fondano il sistema della sicurezza sociale, la persistenza del diritto dell'istante alla prestazione postuli anche la persistenza di quest'ultimo requisito nel senso che se il soggiorno nel territorio italiano perdesse le caratteristiche dell'abitualità e della stabilità verrebbe meno uno degli elementi costitutivi del diritto.
Ed invero, la prestazione in esame, al pari di tutte quelle riconducibili al sistema della sicurezza sociale, è inesportabile all'estero.
Il sistema assicurativo è improntato ai principi di territorialità, cui può derogarsi solo in relazione a disposizioni contenute in convenzioni internazionali cui lo stato italiano abbia aderito.
In merito, le regole nazionali richiedono che i beneficiari della pensione di invalidità civile abbiano residenza stabile e abituale in Italia. Quando questa condizione viene a mancare, la pensione può essere temporaneamente sospesa o revocata. Infatti, la pensione di invalidità civile è erogata dall'istituzione del luogo di residenza e non può essere accreditata in istituti bancari esteri. Un cittadino Italiano che decide di trasferirsi in un altro stato comunitario, perde il diritto alla prestazione. In particolare, sono ammessi brevi soggiorni all'estero a titolo di trasferimento non definitivo, per un massimo di cinque mesi all'anno. Quando la permanenza al di fuori del territorio italiano supera i sei mesi, il trasferimento è considerato definitivo e l'invalidità civile viene sospesa. Superati i sei mesi, le prestazioni vengono eccezionalmente pagate solo per “gravi motivi sanitari”, come interventi terapeutici, ricoveri ospedalieri, o per necessità di assistenza specializzata in istituti sanitari esteri.
Infine, dopo un anno dalla sospensione della prestazione (un anno e mezzo dal trasferimento) e verificata la residenza estera, il beneficio viene revocato. Al momento del trasferimento all'estero, il beneficiario è tenuto a comunicare il cambio di residenza al Comune e all' Se il trasferimento non viene CP_1
comunicato e la pensione continua ad essere pagata, il soggetto che ha illecitamente beneficiato della pensione dall'estero rischia di dover restituire la somma ricevuta e versare una penale. Inoltre, posto che sono ammessi trasferimenti temporanei per un massimo di cinque mesi, è doveroso specificare che interrompere la permanenza all'estero solo per qualche giorno al fine di preservare l'accesso al beneficio, potrebbe essere considerato un comportamento illecito nei confronti dello Stato. Questa impossibilità di esportare la pensione di invalidità civile ha basi giuridiche nel regolamento europeo 1247 del 1992 che vieta l'esportazione in ambito comunitario delle prestazioni speciali in denaro non contributive. Tale principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione che con l'ordinanza 21901 del 2018 ha confermato la competenza dello stato di residenza per le prestazioni non contributive. Tra queste rientrano sia le prestazioni assistenziali, indirizzate a liberare dallo stato di bisogno tutti i cittadini inabili al lavoro che sono privi dei mezzi di sostentamento, che per le prestazioni previdenziali, rivolte ai lavoratori e finalizzate a soddisfare le esigenze di vita nell'eventualità la capacità lavorativa sia ridotta o azzerata. Secondo questo principio dunque sono inesportabili, oltre alle pensioni di invalidità civile, anche le pensioni sociali, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili, le pensioni e le indennità ai sordomuti, le pensioni e le indennità ai ciechi civili,
l'integrazione della pensione minima, l'integrazione dell'assegno di invalidità,
l'assegno sociale, e la maggiorazione sociale. Sono invece escluse dal regolamento le prestazioni contributive, come l'assegno ordinario di invalidità, che possono quindi essere trasferite all'estero.
Risulta che la prestazione assistenziale di cui godeva parte ricorrente è certamente inesportabile, per cui alla luce delle superiori premesse, si tratta di stabilire se e in che termini, il temporaneo allontanamento dal territori italiano del titolare del diritto faccia venir meno il requisito costitutivo del diritto medesimo, dello stabile ed abituale soggiorno dell'avente diritto nel territorio nazionale.
E' evidente che sotto tale profilo l'ente previdenziale o altri organi pubblici, a ciò legittimati ben possano eseguire accertamenti in qualsiasi momento sulla persistenza dei requisiti che fondano il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. Così come non può negarsi che sussista un obbligo di informare l'ente previdenziale per quanto attiene a lunghi , ancorchè temporanei allontanamenti dal territorio italiano, in virtù, quantomeno di quel dovere di collaborazione che grava su qualsiasi cittadino titolare di prestazioni previdenziali o assistenziali e che si sostanzia, primo tra tutti nell'obbligo di comunicare all'ente erogatore tutti quegli eventi che possano incidere sulla sussistenza del diritto e sull'ammontare della prestazione(cfr. sentenza n.203/2020 del 17.03.2021 della Corte d'Appello di Brescia , Sezione lavoro). Ciò detto, nel caso di specie, parte ricorrente risiede nel territorio italiano, come si evince dalla documentazione allegata in atti, per cui , relativamente all'allontanamento dal territori italiano , in specie si è trattato di un allontanamento meramente temporaneo, come risulta dalla già richiamata documentazione versata in atti. In sostanza deve escludersi, nel caso di specie che il temporaneo allontanamento, abbia inciso sul diritto all'assegno sociale per il principio dell'inesportabilità della prestazione, non avendo detto allontanamento modificato il luogo della dimora abituale del beneficiario. Ne deriva che la stabile permanenza sussiste anche nel caso di temporaneo allontanamento da luogo di residenza e dimora sempre che la persona vi ritorni entro limiti di tempo ragionevoli e, qui, rimanga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
In ogni caso, l' non ha dimostrato che parte ricorrente nel periodo, come CP_1
sopra indicato, si trovasse all'estero, limitandosi a depositare in atti le mere risultanze del sistema informatico del Comune, da cui risultava irreperibile all'indirizzo di residenza, laddove la ricorrente ha dato prova della permanenza provvisoria all'estero, come da documentazione versata in atti.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex d.m. CP_1
55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede : 1)Accoglie il ricorso, accerta l'insussistenza dell'indebito n° 18602399 riferito alla pensione cat. AS n° 04201380 di € 5.159,60 per il periodo dall'01.6.2023 al
31.12. e, conseguentemente, dichiara parte ricorrente non tenuto alla restituzione della predetta somma.;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 1.305,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Palmi 22 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3472 /2024
Il giorno 22/04/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. CAMBREA GAETANO FRANCESCO , il quale impugna e contesta il dedotto avversario e la documentazione allegata alla memoria difensiva , della quale rileva l'inconducenza ,ai fini della valutazione della domanda, attesa la natura presuntiva, vulnerata dalle allegazioni di parte ricorrente che, controparte non ha specificatamente contestato ai sensi dell'art. 416 c.p.c.. Insiste nell'accoglimento del ricorso con condanna alle spese dell' attesa l'irragionevole posizione assunta avverso la domanda avviata CP_1
nella fase amministrativa;
Per l' parte resistente l'avv. Clelia Condello, per delega dell'avv. CP_1
ADORNATO DARIO, si riporta agli scritti defensivi e alle conclusioni , ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3472 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. . Gaetano Francesco Cambrea ( CF: ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
( codice fiscale , con sede centrale in Roma, Via Ciro il CP_1 P.IVA_1
Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato
(C.F. ), , , in virtù di CodiceFiscale_3 Parte_2 Controparte_3
procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, in atti.
resistente
All'udienza del 22 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria AS Con ricorso depositato in data 03.12.2024, l'odierno ricorrente, conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento n°
66510694093-2 del 29.8.2024, con il quale l' comunicava l'indebito n° CP_1
18602399 riferito alla pensione cat. AS n° 04201380 di € 5.159,60 riferito al periodo dall'01.6.2023 al 31.12.2023, con la seguente motivazione: sono state riscosse rate di assegno sociale/pensione sociale non spettanti in quanto è venuto meno il diritto alla prestazione a seguito del trasferimento all'estero”
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 04.10.2024 , ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, tramite il sottoscritto procuratore Il Comitato, rigettava il ricorso con delibera n° 2423179 del
28.11.2024, in quanto il ricorrente risultava essersi trasferito all'estero, come da accertamento della POLIZIA LOCALE di Palmi, della quale si riporta il testo:
“ da informazioni assunte dal vicinato, lo stesso risulta attualmente in Francia, ove si trova dal mese di giugno del corrente anno .A sostegno della propria pretesa, deduceva di essere stato in Francia dal mese di ottobre 2023 e non da giugno 2023 per come lo attesta l'estratto conto del rapporto di c/c n° 18025.66 riferito dal periodo dall'anno 2023 e sino al mese di Aprile 2024 dove era stata accreditata la pensione Cat. AS n° 04201380 ; che, risultava dall'estratto conto anzidetto che il primo prelievo eseguito in territorio Francese da ATM, risaliva al 5.10.2023 ore 11,42, mentre i precedenti prelievi eranoo stati eseguiti in Italia;
che, ulteriore elemento di permanenza in Italia, per lo meno sino al mese di
Agosto 2023, era dato dal biglietto aereo vettore RYANAIR con tratta
LAMEZIA- GENOVA del 27.agosto 2023, come da documentazione versata in atti. Deduceva , inoltre che, secondo la normativa vigente in materia la prestazione deve essere sospesa se il cittadino rimane all'estero per più di 29 giorni, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati. Il periodo suddetto deve intendersi come continuativo.
Pertanto, se la durata della permanenza all'estero è uguale o inferiore a 29 giorni continuativi, non si deve procedere alla sospensione e, di conseguenza, la prestazione non sarà recuperata;
sussiste il temporaneo allontanamento, ogni qualvolta il soggetto vi ritorni e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti il recupero operato da è illegittimo nella misura pretesa ( ovvero di CP_1
mesi sei oltre alla tredicesima mensilità richiesta per intero), in quanto l'indebito de quo era stato contestato con riferimento al periodo temporale dall'1.6.2023 al 31.12.2023, calcolato in via presuntiva dall' mediante una CP_1
attestazione rilasciata dalla Polizia Locale di Palmi, nota priva di ufficialità e di riscontro oggettivo, smentita dalle allegazioni di parte versati in atti che dimostrano la permanenza in Italia del ricorrente sino al 5.10.2024. Quindi, concludeva chiedendo di” dichiarare e ritenere illegittimo l'indebito di n° 18602399 riferito alla pensione cat. AS n° 04201380 di € 5.159,60 riferito al periodo dall'01.6.2023 al 31.12.2023, per le motivazioni in premessa ovvero per avere richiesto illegittimamente la ripetizione di ratei in difetto del presupposto del requisito per la sospensione della prestazione assistenziale e, quindi, del diritto a procedere al recupero dell'importo nella misura azionata con l'impugnato provvedimento d'indebito . Con la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_2
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a sostegno della CP_1
propria pretesa deduceva che l'assegno sociale del ricorrente n. 04201380 era stato sospeso a partire dalla rata di giugno 2023, in seguito agli accertamenti sulla residenza e sulla effettiva dimora effettuati dalla Polizia Locale di Palmi.
In seguito, la Polizia Locale di Palmi, in data 12.12.2023, constatava l'assenza del presso la propria residenza e, da informazioni assunte dal vicinato, Pt_3
era emerso che lo stesso si trovava in Francia sin dal mese di giugno 2023
Quindi, considerato l'evidente superamento del limite massimo di permanenza all'estero (più di 29 giorni continuativi), così come indicato nel messaggio n. 3239/2017, il pagamento del suddetto assegno sociale era stato interrotto a partire dalla rata 06/2023 e, di conseguenza, era stato notificato l'indebito rif. pratica 18602399. Ancora, l' evidenziava che gli assegni CP_2
sociali appartengono al novero delle prestazioni “erogate esclusivamente nello
Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione.
Tali prestazioni sono erogate dall'Istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico” (art. 70, comma 4, Reg. CE n. 883/2004).
Pertanto, la residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Nel caso di comunicazione di trasferimento della residenza all'estero o qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, la Sede procederà alla revoca della prestazione con decorrenza rispettivamente dalla data di trasferimento ovvero da quella risultante dalla documentazione che attesta la carenza del requisito. Quindi, alla luce delle superiori premesse, avendo parte ricorrente dato prova non sufficiente di quanto asserito, concludeva chiedendo di rigettare a ogni contraria istanza, e ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e competenze del giudizio secondo giustizia.
All'udienza del 22 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato per le motivazioni che di seguito verranno esposte. Ai fini della decisione si deve premettere come l'onere della prova della causale dell'indebito ex art. 2687 c.c., non gravi sull' ma sul pensionato che chiede CP_1
l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. La giurisprudenza più recente, peraltro a
Sezioni Unite, ha infatti affermato che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'Ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'Ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni
( cfr.Cassazione Civile, Sezioni Unite del 04.08.2010 n.18046)”.
Il suddetto principio può trovare applicazione, in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla correttezza (Cassazione , Sezione Lavoro n. 198/2011); in difetto di tali presupposti non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. Dalla lettura di tale sentenza si evince che, in alternativa, per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio l' fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle CP_1
ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art.416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie dal provvedimento di comunicazione del 29.08.2024, si evince chiaramente come l'indebito sia scaturito in quanto il ricorrente risultava essersi trasferito all'estero, come da accertamento della POLIZIA LOCALE di Palmi, della quale si riporta il testo: “ da informazioni assunte dal vicinato, lo stesso risulta attualmente in Francia, ove si trova dal mese di giugno del corrente anno.
Il thema decidendum quanto all'esame circa la legittimità dell'indebito deve attestarsi sulla sussistenza della residenza stabile e abituale in Italia .
L'art. 3 della legge 335 del 1995 ha introdotto l'assegno sociale( in luogo della preesistente pensione sociale), riservandone il diritto ai soli cittadini italiani residenti in Italia. Successivamente l'art.39 della legge n. 40 del 1998 lo ha esteso anche agli straniere quando concorrano determinati requisiti.
Ancora, quale corollario dei principi che regolano il diritto alle prestazioni assistenziali in parola e, più in generale, dei principi he fondano il sistema della sicurezza sociale, la persistenza del diritto dell'istante alla prestazione postuli anche la persistenza di quest'ultimo requisito nel senso che se il soggiorno nel territorio italiano perdesse le caratteristiche dell'abitualità e della stabilità verrebbe meno uno degli elementi costitutivi del diritto.
Ed invero, la prestazione in esame, al pari di tutte quelle riconducibili al sistema della sicurezza sociale, è inesportabile all'estero.
Il sistema assicurativo è improntato ai principi di territorialità, cui può derogarsi solo in relazione a disposizioni contenute in convenzioni internazionali cui lo stato italiano abbia aderito.
In merito, le regole nazionali richiedono che i beneficiari della pensione di invalidità civile abbiano residenza stabile e abituale in Italia. Quando questa condizione viene a mancare, la pensione può essere temporaneamente sospesa o revocata. Infatti, la pensione di invalidità civile è erogata dall'istituzione del luogo di residenza e non può essere accreditata in istituti bancari esteri. Un cittadino Italiano che decide di trasferirsi in un altro stato comunitario, perde il diritto alla prestazione. In particolare, sono ammessi brevi soggiorni all'estero a titolo di trasferimento non definitivo, per un massimo di cinque mesi all'anno. Quando la permanenza al di fuori del territorio italiano supera i sei mesi, il trasferimento è considerato definitivo e l'invalidità civile viene sospesa. Superati i sei mesi, le prestazioni vengono eccezionalmente pagate solo per “gravi motivi sanitari”, come interventi terapeutici, ricoveri ospedalieri, o per necessità di assistenza specializzata in istituti sanitari esteri.
Infine, dopo un anno dalla sospensione della prestazione (un anno e mezzo dal trasferimento) e verificata la residenza estera, il beneficio viene revocato. Al momento del trasferimento all'estero, il beneficiario è tenuto a comunicare il cambio di residenza al Comune e all' Se il trasferimento non viene CP_1
comunicato e la pensione continua ad essere pagata, il soggetto che ha illecitamente beneficiato della pensione dall'estero rischia di dover restituire la somma ricevuta e versare una penale. Inoltre, posto che sono ammessi trasferimenti temporanei per un massimo di cinque mesi, è doveroso specificare che interrompere la permanenza all'estero solo per qualche giorno al fine di preservare l'accesso al beneficio, potrebbe essere considerato un comportamento illecito nei confronti dello Stato. Questa impossibilità di esportare la pensione di invalidità civile ha basi giuridiche nel regolamento europeo 1247 del 1992 che vieta l'esportazione in ambito comunitario delle prestazioni speciali in denaro non contributive. Tale principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione che con l'ordinanza 21901 del 2018 ha confermato la competenza dello stato di residenza per le prestazioni non contributive. Tra queste rientrano sia le prestazioni assistenziali, indirizzate a liberare dallo stato di bisogno tutti i cittadini inabili al lavoro che sono privi dei mezzi di sostentamento, che per le prestazioni previdenziali, rivolte ai lavoratori e finalizzate a soddisfare le esigenze di vita nell'eventualità la capacità lavorativa sia ridotta o azzerata. Secondo questo principio dunque sono inesportabili, oltre alle pensioni di invalidità civile, anche le pensioni sociali, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili, le pensioni e le indennità ai sordomuti, le pensioni e le indennità ai ciechi civili,
l'integrazione della pensione minima, l'integrazione dell'assegno di invalidità,
l'assegno sociale, e la maggiorazione sociale. Sono invece escluse dal regolamento le prestazioni contributive, come l'assegno ordinario di invalidità, che possono quindi essere trasferite all'estero.
Risulta che la prestazione assistenziale di cui godeva parte ricorrente è certamente inesportabile, per cui alla luce delle superiori premesse, si tratta di stabilire se e in che termini, il temporaneo allontanamento dal territori italiano del titolare del diritto faccia venir meno il requisito costitutivo del diritto medesimo, dello stabile ed abituale soggiorno dell'avente diritto nel territorio nazionale.
E' evidente che sotto tale profilo l'ente previdenziale o altri organi pubblici, a ciò legittimati ben possano eseguire accertamenti in qualsiasi momento sulla persistenza dei requisiti che fondano il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. Così come non può negarsi che sussista un obbligo di informare l'ente previdenziale per quanto attiene a lunghi , ancorchè temporanei allontanamenti dal territorio italiano, in virtù, quantomeno di quel dovere di collaborazione che grava su qualsiasi cittadino titolare di prestazioni previdenziali o assistenziali e che si sostanzia, primo tra tutti nell'obbligo di comunicare all'ente erogatore tutti quegli eventi che possano incidere sulla sussistenza del diritto e sull'ammontare della prestazione(cfr. sentenza n.203/2020 del 17.03.2021 della Corte d'Appello di Brescia , Sezione lavoro). Ciò detto, nel caso di specie, parte ricorrente risiede nel territorio italiano, come si evince dalla documentazione allegata in atti, per cui , relativamente all'allontanamento dal territori italiano , in specie si è trattato di un allontanamento meramente temporaneo, come risulta dalla già richiamata documentazione versata in atti. In sostanza deve escludersi, nel caso di specie che il temporaneo allontanamento, abbia inciso sul diritto all'assegno sociale per il principio dell'inesportabilità della prestazione, non avendo detto allontanamento modificato il luogo della dimora abituale del beneficiario. Ne deriva che la stabile permanenza sussiste anche nel caso di temporaneo allontanamento da luogo di residenza e dimora sempre che la persona vi ritorni entro limiti di tempo ragionevoli e, qui, rimanga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
In ogni caso, l' non ha dimostrato che parte ricorrente nel periodo, come CP_1
sopra indicato, si trovasse all'estero, limitandosi a depositare in atti le mere risultanze del sistema informatico del Comune, da cui risultava irreperibile all'indirizzo di residenza, laddove la ricorrente ha dato prova della permanenza provvisoria all'estero, come da documentazione versata in atti.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex d.m. CP_1
55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede : 1)Accoglie il ricorso, accerta l'insussistenza dell'indebito n° 18602399 riferito alla pensione cat. AS n° 04201380 di € 5.159,60 per il periodo dall'01.6.2023 al
31.12. e, conseguentemente, dichiara parte ricorrente non tenuto alla restituzione della predetta somma.;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 1.305,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Palmi 22 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo