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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7053/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to VITALE LUIGI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
Con ricorso del 31/05/2024 parte ricorrente impugnava il sollecito di pagamento comunicato il
18.07.2023 per somme indebitamente percepite su prestazione Disoccupazione domanda n.
2285/2005.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto all'annullamento dell'indebito in sede di autotutela
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto che l'indebito risulta annullato in via di autotutela
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha annullato la pratica di indebito solo dopo la proposizione del presente ricorso;
non solo ma le somme di cui al sollecito di pagamento erano già state restituite, ed avevano formato oggetto di precedenti richieste di restituzione tutte annullate spontaneamente dall' CP_1
Le spese vanno quindi poste a carico dell' come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese processuali CP_1
che liquida in complessivi euro 2100,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con attribuzione
Aversa 4.6.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7053/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to VITALE LUIGI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
Con ricorso del 31/05/2024 parte ricorrente impugnava il sollecito di pagamento comunicato il
18.07.2023 per somme indebitamente percepite su prestazione Disoccupazione domanda n.
2285/2005.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto all'annullamento dell'indebito in sede di autotutela
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto che l'indebito risulta annullato in via di autotutela
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha annullato la pratica di indebito solo dopo la proposizione del presente ricorso;
non solo ma le somme di cui al sollecito di pagamento erano già state restituite, ed avevano formato oggetto di precedenti richieste di restituzione tutte annullate spontaneamente dall' CP_1
Le spese vanno quindi poste a carico dell' come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese processuali CP_1
che liquida in complessivi euro 2100,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con attribuzione
Aversa 4.6.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo