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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 895/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Iacono
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Drago
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 15/5/2024, e Parte_1 [...]
chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia della cessazione degli Pt_2 effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Comiso (RG) il 21/5/1997.
La domanda è fondata e merita accoglimento. La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che la separazione consensuale tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1317/2023, pubblicata il 13/09/2023, su ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato in data 27.4.2023, con il quale entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza (poi fissata al 5.7.2023) con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 3 Le parti hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati i figli (6/12/1999), Per_1
(7/9/2004) ed 30/12/2015), dei quali il primo maggiorenne ed economicamente Per_2 PE indipendente, la seconda maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente.
Le parti hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. nulla si statuisca sulla casa coniugale sita in Comiso, c.da Giardinello n. 216 di proprietà di entrambi i coniugi, atteso che la stessa, sta per essere venduta di comune accordo tra le parti.
3. atteso che il figlio è ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 nulla venga disposto né in materia di diritto di visita, né in rife-rimento al contributo al mantenimento dello stesso;
4. Il IG. contribuirà al mantenimento della figlia (minorenne) versando, in via Pt_2 PE anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra , nella sua qualità di genitore Parte_1 convivente, l'importo di euro 200,00, mentre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), versando direttamente a Per_2 quest'ultima euro 200,00 entro il 5 di ogni mese;
5. la piccola sia affidata ad entrambi i coniugi, ma in ragione della sua minore età PE sia collocata presso la madre con facoltà del padre di vederla ed averla con sé, liberamente ogni qualvolta lo vorrà, senza alcuna limitazione di tempo ma nel rispetto delle esigenze della piccola Da valersi solo in caso di contrasto dei coniugi si osserverà calendario di cui PE al piano genitoriale sottoscritto ed allegato al presente ricorso;
6. per quanto concerne le spese straordinarie relative alle necessità di ed Per_2 PE
(mediche e ludiche, nonché quelle richiamate dalle linee guida del CNF), verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi;
7. La IG.ra rinuncia al contributo personale di mantenimento da parte del Pt_1 Pt_2
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Comiso, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, spese legali compensate.”
Nelle note di trattazione scritta depositate nei termini fissati, i coniugi hanno insistito nell'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Le superiori condizioni di divorzio, concordate dalle parti, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, possono – anche alla luce delle risultanze documentali in atti - essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi dei figli, né alla legge;
in particolare, i tempi di permanenza della figlia minore con il padre, di cui al prodotto piano genitoriale, risultano congrui, in quanto prevedono che il padre possa vedere la figlia minore il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00, nonché, a settimane PE pagina 2 di 3 alterne, mezza giornata del sabato e l'intera giornata della domenica, oltre che nei giorni di festività indicati.
Si prende atto, altresì, della rinuncia al mantenimento da parte di , che ha Parte_1 dichiarato di essere disoccupata, mentre ha dichiarato di svolgere l'attività di Parte_2 venditore ambulante.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 895/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Comiso
(RG), il 21/5/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 31, parte II, Serie A, anno 1997, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, siccome concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17.4.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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