Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
L'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla fauna selvatica, nella disciplina posta dall'art. 47 legge reg. Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, e dagli artt. 10 e 26 legge 11 previsto a diretta tutela delle posizioni dei proprietari medesimi, senza che sussista alcun potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica con riguardo all'"an" ed al "quantum" del risarcimento stesso; ne consegue che la controversia inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSICURAZIONE SAI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro - tempore, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA BRONI - STRADELLA OLTREPÒ - A.T.C.-, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44 presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA PERILLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO MANELLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
LI CA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR 25, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA BROCATO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO MASSARA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 65/96 del Giudice di pace di STRADELLA, depositata il 07/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Antonietta PERILLI, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario, rimessione degli atti al Primo Presidente per il resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 agosto 1996 LO LL convenne, davanti al Giudice di Pace di Stradella, l'Ambito Territoriale di Caccia Broni-Stradella Oltrepo 9 di Broni e la società Assicuratrice Industriale (S.A.I.) chiedendone la condanna solidale al pagamento, in proprio favore, della somma di due milioni di lire per danni causati da uccelli a suoi vigneti siti nel territorio del Comune di Santa Giulietta.
I convenuti contestarono il fondamento della pretesa, che è stata accolta con sentenza del 7 dicembre 1996 dal Giudice di pace, in applicazione delle disposizioni della legge dello Stato 11 febbraio 1992 n. 157 e della legge della Regione LO 16 agosto 1993 n.26.
La società Assicuratrice Industriale e l'A.T.C. hanno proposto ricorso per cassazione illustrato da una memoria con la quale hanno sostenuto la tesi della competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo.
Il LL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la memoria le ricorrenti hanno affermato che :"... la stessa parte intimata fornisce la prova dell'inapplicabilità della legge regionale lombarda da parte del giudice di pace di Stradella, in quanto è il giudice amministrativo quello competente a stabilire il quantum del danno e il corrispondente onere del pagamento allorché ricorra l'ipotesi di una responsabilità della ATC." La tesi delle ricorrenti è infondata.
Dal contenuto degli art. 10 lettera f e 26 della legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 e 47 della legge della Regione LO 16 agosto 1993 n.26, (conformi alle precedenti leggi dello Stato 27
dicembre 1977 e della Regione LO 31 luglio 1978 n. 47) risulta l'inesistenza di un potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica con riguardo all'an e al quantum del risarcimento, da esse previsto a favore dei conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole (si legge nell'art.26 :"Per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola... è costituito un fondo destinato... ai risarcimenti"; nell'art. 10 lettera f: "I criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori...";
nell'art.47 : "risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica ..."). E pertanto deve ritenersi, conformemente alle decisioni da questa Corte deliberate in applicazione delle anteriori leggi dello Stato e della Regione LO (sent. sez. un. nn. 5501 del 1991 e 11173 del 1995), che la causa in esame, rientra nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria essendo relativa alla materia del diritto soggettivo al ristoro del pregiudizio economico sofferto. Ai sensi dell'art. 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si dispone la trasmissione degli atti processuali alla terza sezione civile di questa Corte per la decisione del ricorso già ad essa assegnato dal Primo Presidente.
P.T.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e rimette ali atti processuali alla terza sezione civile per la decisione del ricorso. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1999