CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 481/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3032/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005963646000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005963646000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate NE nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento di pagamento N. 030 2024 9005963646 000, contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn. 03020160006583765000 relative a tasse automobilistiche anni
2011/2012 e cartella di pagamento n. 03020180002989681000 relative tasse automobilistiche anni
2013/2014. Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle
Entrate NE che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, parte ricorrente ha rilevato la presenza di pagamenti effettuati. Ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, parte resistente ha fornito la prova della notifica della cartella di pagamento n.03020180002989681000 avvenuta in data 20.11.2019 con deposito presso casa comunale e con spedizione raccomandata informativa n.57313267464-7, mentre la cartella di pagamento risulta notificata per la prima volta in data 3.4.2017. Successivamente il concessionario AdR ha rinotificato il preavviso di fermo amministrativo in data 20.11.2019 seguito dall'intimazione di pagamento n. 030 2022
90021610 91/000 avvenuta in data 24.10.2022 contenente le due sopracitate cartelle, le quali sono state a sua volte precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento notificate dalla regione Calabria e non opposti. In conclusione, il ricorso va rigettato. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Certamente, in caso di pagamento parziale del debito, l'ente impositore o concessionario dovrà tenerne conto. Per i temi trattati lee spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA sez.4 – giudice monocratico, cosi provvede: rigetta il ricorso. Spese compensate. Cosi deciso in CA nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3032/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005963646000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005963646000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate NE nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento di pagamento N. 030 2024 9005963646 000, contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn. 03020160006583765000 relative a tasse automobilistiche anni
2011/2012 e cartella di pagamento n. 03020180002989681000 relative tasse automobilistiche anni
2013/2014. Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle
Entrate NE che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, parte ricorrente ha rilevato la presenza di pagamenti effettuati. Ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, parte resistente ha fornito la prova della notifica della cartella di pagamento n.03020180002989681000 avvenuta in data 20.11.2019 con deposito presso casa comunale e con spedizione raccomandata informativa n.57313267464-7, mentre la cartella di pagamento risulta notificata per la prima volta in data 3.4.2017. Successivamente il concessionario AdR ha rinotificato il preavviso di fermo amministrativo in data 20.11.2019 seguito dall'intimazione di pagamento n. 030 2022
90021610 91/000 avvenuta in data 24.10.2022 contenente le due sopracitate cartelle, le quali sono state a sua volte precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento notificate dalla regione Calabria e non opposti. In conclusione, il ricorso va rigettato. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Certamente, in caso di pagamento parziale del debito, l'ente impositore o concessionario dovrà tenerne conto. Per i temi trattati lee spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA sez.4 – giudice monocratico, cosi provvede: rigetta il ricorso. Spese compensate. Cosi deciso in CA nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone