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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5465 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18939/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18939/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
11/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c., vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e in Parte_1
qualità di mandataria dell' costituita con le CP_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
nonché in proprio in persona del suo legale Controparte_2
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante p.t.; , in persona Controparte_6
del suo legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Bruno
Capponi, Domenico Di Falco e Rossella Agostina Di Falco c
- ATTORI
E
, c.f.: in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso la sede Controparte_7 P.IVA_1
dell'ente unitamente all'Avv. NICEFORO FABRIZIO, c.f.: dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- CONVENUTA
E
Gestione Liquidatoria del , in persona del suo Controparte_8
Commissario Liquidatore pro tempore.
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza del 11/11/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione inoltrato per la notifica a mezzo posta in data 20.7.2021, le società istanti hanno convenuto in giudizio la e la Gestione Liquidatoria del Controparte_7
, al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_8
- 2 - conclusioni: «In via principale, accertare la responsabilità della per il Controparte_7
mero (e abnorme) ritardo accumulato dal 2002 e, quindi, dichiarare la medesima CP_7
tenuta a risarcire il danno ingiustamente cagionato alle istanti, condannandola al pagamento dell'importo di €. 40.033.534,27 (equivalente al residuo credito alla data del
31.5.2021 di cui al lodo arbitrale n. 260 del 26.1.2006), ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia in favore di oltre Parte_1
interessi ex art. 1284, comma 4 (ovvero, in subordine, oltre gli accessori come liquidati dal lodo), dalla data di introduzione del presente giudizio sino al soddisfo.
- In subordine, dichiarare che la – a seguito dell'esaurimento del Controparte_7
mandato conferito con la convenzione di concessione Rep. n. 2578 del 25.5.1989 stipulata tra la medesima e il – è tenuta Controparte_7 Controparte_8
in ogni caso a farsi carico delle obbligazioni inadempiute contratte dal soppresso nei confronti dell'ATI; e, quindi, condannarla al pagamento in favore di CP_8 Pt_1
dell'importo di €. 40.033.534,27 (equivalente al residuo credito alla data del
[...]
31.5.2021 di cui al lodo arbitrale n. 260 del 26.1.2006), ovvero al pagamento del maggiore o minore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 (ovvero, in subordine, oltre gli accessori come liquidati dal lodo), dalla data di introduzione del presente giudizio sino al soddisfo.
- In via ulteriormente gradata, accertare la responsabilità della a Controparte_7
qualsivoglia ulteriore titolo, contrattuale, extracontrattuale, illecito arricchimento, nonché per la lesione del legittimo affidamento ingenerato nelle istanti, condannandola al pagamento degli importi di cui ai punti che precedono».
Con comparsa di costituzione e risposta si è tempestivamente costituita la CP_7
che ha formulato le seguenti conclusioni:
[...]
- 3 - “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità delle domande per carenza di legittimazione attiva da parte dell'AT.I. istante;
- dichiarare, quindi, l'inammissibilità delle domande proposte per esservi già giudicato al riguardo;
- in subordine dichiarare la litispendenza ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per essere le domande già oggetto del giudizio iscritto al n. R.G. 4041/2019 della Corte di
Appello di Napoli ed ivi tuttora pendente;
- dichiarare quindi il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
- dichiarare, altresì, l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti azionati per decorso del relativo termine quinquennale ex art. 2947 c.c. nonché, in ogni caso di quello decennale ex art. 2946 c.c.; +
- dichiarare, quindi, in ogni caso, l'inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte, anche in ragione dei giudicati esistenti;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
In assenza di attività istruttoria, la causa, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 novembre 2024, è stata riservata in decisione.
****
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dalle attrici nei confronti della convenuta Gestione Liquidatoria del Controparte_8
, atteso che le prime hanno omesso di provare la rituale notifica dell'atto di
[...]
citazione nei confronti della predetta.
- 4 - Invero in occasione della costituzione in giudizio le attrici hanno depositato copia dell'atto di citazione notificato a mezzo posta alle amministrazioni convenute;
dall'esame di tale documentazione emerge la presenza delle ricevute di accettazione dell'atto di giudiziario per la notifica, mentre non sono state depositate le relate di notifica.
La costituzione della rende irrilevante tale documentazione, avendo Controparte_7
quest'ultima espressamente riconosciuto e non contestato il perfezionarsi della notifica.
Lo stesso non può dirsi per la Gestione Liquidatoria del Controparte_8
, che non si è costituita nel presente giudizio.
[...]
Occorre segnalare che con le note di trattazione scritta depositate in data 7 dicembre 2021 le attrici non hanno segnalato profili di nullità delle notifiche avviate né hanno chiesto concedersi termine per la rinnovazione delle attività notificatorie. In esse si rinviene unicamente la richiesta di concessione dei termini di cui all'art.183 6° comma c.p.c..
Occorre a tal punto passare ad analizzare le diverse domanda proposte nei confronti della
. Controparte_7
1§ Domande risarcitorie proposte in via principale, correlate al ritardo imputabile alla
, come delineato in citazione. Controparte_7
Nella parte iniziale dell'atto di citazione sono illustrate le vicende relative ai contratti di appalti intercorso, tra il 1990 ed il 1994, tra il Controparte_9
(in qualità di committente) e l'ATI composta dalle società individuate quali attrici (in qualità di appaltatore); vengono, in particolare, segnalati gli inadempimenti imputabili alla stazione appaltante, tali da determinare la risoluzione del contratto e le successive iniziative assunte per ottenere l'accertamento di tale vicenda risolutoria ed il ristoro dei danni occorsi.
- 5 - In particolare è stato individuato l'articolato credito maturato dall' nei confronti del e consacrato nel Lodo arbitrale del 10.6.2004 Controparte_9
(doc. 27 della produzione attorea), divenuto cosa giudicata per acquiescenza alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.3799 del 2007 (doc. 29), depositata in data 5 settembre
2007, con cui veniva respinta l'impugnazione del lodo per nullità, proposta dal . CP_8
Nella sezione 5 dell'atto di citazione, parte attrice ha, inoltre, ricostruito le vicende afferenti al predetto , avuto particolare riguardo ai diversi soggetti succedutisi CP_8
nel ruolo di Commissario Straordinario dell'ente nonché alle iniziative assunte dalla volta allo soppressione dell'ente ed alla creazione della Gestione Liquidatoria. CP_7
Ha, quindi, richiamato le iniziative esecutive avviate nei confronti della Gestione
Liquidatoria che conducevano ad un solo parziale soddisfacimento del credito recato dal precetto, in più occasioni notificato.
Al capo 7 dell'atto di citazione si rinviene, invece, la descrizione dell'iniziativa giudiziale avviata dalle attrici nei confronti della . Controparte_7
In particolare, stante il perdurante inadempimento della Gestione Liquidatoria, con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2006, nella indicata qualità di Parte_1
capogruppo dell' ha citato in giudizio la e la stessa Gestione Controparte_7
Liquidatoria del dinanzi al Tribunale di Benevento Controparte_8
(Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi), per sentir dichiarare che la CP_7
era tenuta (in solido o in via esclusiva) al pagamento di tutti i crediti vantati
[...]
dall'ATI nei confronti del soppresso in virtù del Lodo arbitrale, con Controparte_8
conseguente sua condanna;
in subordine – nel caso in cui non fosse stata ravvisata una successione della nei rapporti facenti capo al soppresso , Controparte_7 CP_8
ovvero nel debito che il soppresso aveva nei suoi confronti – ha chiesto, quale CP_8
- 6 - creditrice, di surrogarsi nei crediti e nei diritti che l'organo liquidatorio vantava nei confronti della con conseguente richiesta di condanna dell'ente Controparte_7
regionale al pagamento diretto in suo favore degli importi riconosciutigli dal Lodo arbitrale.
Il Tribunale di Guardia Sanframondi, con sentenza n. 648/2010 (doc. n. 45) ha rigettato le domande dell'attrice.
La pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che, in data 2 febbraio 2016, con sentenza n. 426/2016 (doc. n. 46), ha dichiarato la responsabilità solidale della in ordine al pagamento delle somme portate dal Controparte_7 Per_1
arbitrale del 10.6.2004.
Trattandosi di una sentenza dichiarativa, e non di condanna, l' a chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Napoli in data 26.4.2016, decreto opposto dalla . Controparte_7
Con ricorso notificato in data 25 novembre 2016, la ha impugnato per Controparte_7
cassazione la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 426/2016; tale ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 14668 del 29.5.2019 (doc. n. 47), disponendosi il rinvio alla Corte di Appello di Napoli per la decisione sulla domanda subordinata rimasta assorbita nella decisione impugnata (va precisato che la domanda surrogatoria proposta in via subordinata dall' era rimasta assorbita nel Pt_1
precedente grado di appello per effetto dell'accoglimento della domanda principale).
Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo– a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 426/2016 – accoglieva detta opposizione con sentenza n. 2092/2020 del 27.2.2020, ottenendo l'opposta la revoca del decreto ingiuntivo.
- 7 - L'ordinanza della Suprema Corte è stata impugnata per revocazione;
il ricorso è stato però dichiarato inammissibile in data 18.5.2021 (doc. n. 48 della produzione di parte attrice).
Il giudizio di rinvio è attualmente pendente (Corte di Appello di Napoli - RG n. 4041/2019 –
Prossima udienza del 26.6.2025), ed ha ad oggetto la sola domanda surrogatoria nei termini sopra delineati.
All'esito di tale ricostruzione parte attrice (cfr. capo 13 dell'atto di citazione;
pagg. 17 e ss.) ha inteso individuare la fattispecie risarcitoria posta alla base della presente iniziativa giudiziale.
Dopo aver stigmatizzato la scelta, operata dalla , di sopprimere il , CP_7 CP_8
anziché risanarlo finanziariamente e strutturalmente (come auspicato dalla CP_10
) ed averne, in ogni caso, espressamente riconosciuta la natura “legittima”
[...]
(“decisione, di cui non si contesta la legittimità rientrando tra le opzioni riconosciute dalla legge”, cfr. pag. 17 dell'atto di citazione), parte attrice ha evidenziato come ciò si sia tradotto in uno svuotamento dell'ente, impedendogli di acquisire le risorse necessarie all'assolvimento dei debiti già maturati, se non nei limiti degli stanziamenti regionali operati e finalizzati a garantire la liquidazione dell'ente nei tempi delineati nelle richiamate determine.
Viene, pertanto, censurato il perdurante ritardo della nel garantire la conclusione CP_7
e definizione della procedura liquidatoria dell'ente, in attuazione, peraltro, della Delibera
Regionale n.2082 del 17 maggio 2002; in particolare ci si duole del fatto che la Regione non abbia fornito alla gestione liquidatoria i fondi necessari all'estinzione dell'intera debitoria maturata dal , tra cui, ovviamente, i debiti derivanti dal Lodo arbitrale CP_8
sopra richiamato.
- 8 - Viene richiamato anche il Decreto n.94 del 1 aprile 2009 con cui il Presidente della Giunta
Regionale prefigurava un prossimo stanziamento volto a consentire “un piano definitivo di liquidazione”, stanziamento, poi, mai intervenuto.
Tale condotta omissiva viene considerata lesiva “secondo i principi del neminem laedere”
(cfr. pagina 19 dell'atto di citazione).
Viene, inoltre, chiarito che “nella specie, il danno scaturisce dalla condotta omissiva dell'amministrazione e non dagli effetti specifici del provvedimento (frutto, come detto, di una scelta legittimamente esercitata), oltre che dalla lesione del legittimo affidamento circa il consolidamento della situazione giuridica creata proprio dal provvedimento legittimo dell'amministrazione che, sottraendo al disciolto tutte le disponibilità CP_8
finanziarie per far fronte alla propria debitoria, ha finito per subordinare la chiusura della liquidazione alla vigilanza ed agli stanziamenti regionali cui, però, non ha mai concretamente assolto”.
Tale condotta viene, pertanto, considerata illecita e violativa del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art.97 della Costituzione, canoni cui deve attenersi anche il legislatore nazionale e regionale.
Viene, infine, prefigurata la risarcibilità del danno correlato al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo (cfr. pagina 20 dell'atto di citazione).
La , nel costituirsi in giudizio, ha, in primo luogo, sollevato la questione Controparte_7
afferente al difetto di legittimazione ad agire dell' quale mandataria dell Pt_1
questione superata dalla circostanza che tutte le società partecipanti all'ATI sono parti del presente giudizio per aver rilasciato specifica procura ai difensori costituiti.
Va, invece, esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dalla . CP_7
- 9 - In comparsa si legge che “la pretesa di controparte si pone in palese violazione del disposto di cui all'art. 2909 c.c., dovendosi al riguardo rilevare che vi è già una pluralità di giudicati al riguardo.
Ed invero, già il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6068/2012 resa nei confronti della e della medesima in proprio e quale mandataria dell' Controparte_7 Parte_1 CP_1
costituita con la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e passata in giudicato, aveva statuito nel senso dell'inesistenza di
[...] Controparte_5
qualsiasi responsabilità in capo all'Amministrazione regionale relativamente alle medesime obbligazioni scaturenti dal Lodo arbitrale del 10.6.2004 di cui è causa. Ed infatti il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, adito in sede di ottemperanza dall' al CP_1
fine di far valere il presunto obbligo della di fare fronte alle passività Controparte_7
della Gestione Liquidatoria, come asseritamente disposto dalle delibere della Giunta regionale n. 62 e n. 2082 del 2002, con la suddetta pronuncia ha espressamente statuito che: “la , alla luce del suo rapporto intersoggettivo con il e con la CP_7 CP_8
relativa Gestione liquidatoria, non può essere ritenuto un soggetto comunque debitore ai fini dell'esecuzione del giudicato per cui è causa” e che non sussiste alcuna concorrente responsabilità patrimoniale della . CP_7
Più ampiamente il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento ed il contenuto delle Deliberazioni nn. 62 del 18.1.2002 e 2082 del 17.5.2002, ha stabilito che “il quadro che così emerge in ordine al rapporto della con il CP_7
ovvero con la Gestione liquidatoria non consente di qualificare l'uno o l'altra CP_8
come articolazioni organiche della , né di imputare a questa la responsabilità CP_7
patrimoniale per i debiti della Gestione. Infatti:
- nei confronti del la esercita funzioni incidenti sull'attività dell'ente in CP_8 CP_7
sede di vigilanza e controllo, inclusi i bilanci e l'assunzione di mutui, fino alla possibilità del
- 10 - commissariamento per gravi irregolarità, nonché attraverso il contributo finanziario per la realizzazione e manutenzione delle opere di competenza;
- queste funzioni non sono però tali da consentire di imputare direttamente alla CP_7
l'attività del e i relativi risultati e oneri, trattandosi di poteri non di CP_8
amministrazione attiva o di ingerenza determinante nella formazione dell'organo amministrativo, ma di mero controllo ab externo su un soggetto che è e rimane distinto e autonomo, e non soltanto per il profilo formale. Il , infatti, dotato di propria CP_8
personalità giuridica quale ente pubblico economico, agisce con organi propri in cui la rappresentanza della è minoritaria e che esercitano in autonomia le funzioni di CP_7
programmazione e di gestione dell'attività dell'ente; mentre il finanziamento del
, a sua volta, non è assicurato in via totalitaria dalla stante il contributo CP_8 CP_7
dei consorziati e la previsione di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli regionali;
- con riguardo poi alla Gestione liquidatoria, si osserva che l'intervenuta attribuzione della copertura finanziaria “a carico della ” non è formula sufficiente a far ritenere che CP_7
ne consegua l'accollo in capo alla stessa della massa intera delle passività accertate, con conseguente assunzione da parte della dell'obbligazione di farvi integralmente CP_7
fronte. Ciò non è statuito nemmeno nelle deliberazioni citate, mentre la suddetta
“copertura finanziaria” è posta a carico della “mediante costituzione di un CP_7
apposito capitolo di bilancio”, il che definisce il relativo stanziamento nella legge di bilancio quale limite dell'impegno regionale assunto annualmente per la copertura in questione. Parimenti, la previsione che il Commissario liquidatore possa richiedere alla finanziamenti relativi a “eventuali occorrenze finanziarie” della Gestione, chiarisce CP_7
che tali erogazioni non sono né stabili né preordinate all'intera copertura delle esigenze finanziarie della Gestione ma sottoposte alla decisione discrezionale della di CP_7
volta in volta sull'an e sul quantum. Non contrastano con questo quadro i richiami, fatti
- 11 - nelle memorie della ricorrente, al pagamento da parte della del debito della CP_7
Gestione nei confronti della e agli accreditamenti sui conti correnti Controparte_11
bancari intestati alla Gestione, perché l'assunzione di specifiche, individue voci di debito o l'erogazione di singole somme da parte della , per quanto sia manifestazione di un CP_7
supporto svolto evidentemente nell'interesse pubblico, non comporta per ciò solo l'automatica assunzione totale delle passività della Gestione stessa. Parimenti, il trasferimento del servizio di bonifica ad un altro , pure richiamato, non incide CP_8
sulla disciplina specifica della Gestione liquidatoria.
4.4. Si deve da ciò concludere che la
, alla luce del suo rapporto intersoggettivo con il e con la relativa CP_7 CP_8
Gestione liquidatoria, non può essere ritenuto un soggetto comunque debitore ai fini dell'esecuzione del giudicato per cui è causa”.
A dire della “tale statuizione, contenuta in sentenza irrevocabile resa Controparte_7
nei confronti delle stesse parti oggi in causa, in relazione oltretutto alla medesima pretesa creditoria, al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi, fa stato tra le parti medesime e gli aventi causa. Né rileva in alcun modo il fatto che la decisione del Consiglio di Stato sia intervenuta all'esito di giudizio di ottemperanza, alla luce del disposto inequivocabile dell'art. 114 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs.
2.7.2010 n. 104 il quale, nel disciplinare il procedimento speciale dell'ottemperanza, dispone espressamente, al comma n. 3, che “il giudice decide con sentenza in forma semplificata”. Trovano pertanto applicazione le previsioni di cui all'art. 2909 c.c., non essendovi alcuna norma che escluda le sentenze rese all'esito di giudizio di ottemperanza dall'ambito di riferimento della predetta disposizione codicistica”.
La ha, poi, operato un diffuso rinvio al contenuto dell'ordinanza della Corte di CP_7
Cassazione n.14668 del 2019 che, a sua volta, recupera ampi passaggi della sentenza del
Consiglio di Stato.
- 12 - Parte attrice ha replicato all'eccezione di giudicato sostenendo che le diverse iniziative avviate avevano ad oggetto l'accertamento dell'accollo interno, da parte della , CP_7
delle obbligazioni assunte dal nei confronti dei terzi. CP_8
Orbene va in primo luogo evidenziato come entrambe le parti abbiano disatteso l'invito, rivolto da questo Giudice, a depositare i principali atti processuali afferenti alle iniziative giudiziali richiamate negli atti di causa (in primo luogo quelle poi esitate nella pronunzia della Suprema Corte di Cassazione), invito volto ad esattamente delineare i confini del giudicato prodottosi in relazione alle domande proposte.
Tale attività ricostruttiva, alla luce di tale inerzia, va operata in ragione delle sentenze depositate in atti.
Orbene dalla lettura della sentenza della Corte di Appello n.426 del 2016 (cfr. pagina 8 della sentenza) si evince in maniera inequivoca che le attuali attrici ebbero (nella qualità di appellanti) ad espressamente sostenere l'esistenza di uno specifico obbligo della CP_7
di provvedere all'integrale copertura finanziaria della debitoria maturata in
[...]
capo al , mediante apposita previsione di un capitolo di spesa nel proprio CP_8
bilancio.
La Corte di Appello di Napoli ha, poi, ritenuto che la , a mezzo della Controparte_7
Deliberazione del Consiglio regionale n.94/6 del 3 aprile 2002 (con cui veniva disciolto il e disposta la gestione liquidatoria per accertare i Controparte_8
rapporti attivi e passivi sino alla predetta data del 3 aprile 2002), si sarebbe “fatta carico di tutte le passività del Consorzio soppresso, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa a destinazione specifica nell'ambito del proprio bilancio” (cfr. pag.12 della sentenza).
Tale volontà avrebbe, poi, trovato attuazione e consacrazione nella deliberazione n.2082 della Giunta Regionale del 17 maggio 2002, emessa all'esito dell'esecutività della
- 13 - Deliberazione del Consiglio regionale n.94/6 del 3 aprile 2002, il cui testo viene integralmente riportato dalla Corte di Appello di Napoli, sottolineando ed evidenziando i passaggi con cui veniva previsto che le risorse finanziarie sarebbero affluite in un conto di
Tesoreria destinato all'estinzione delle passività dell'ente.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.14668 del 2019, ha compiutamente analizzato le censure avanzate avverso tale interpretazione e, dopo aver operato una ricostruzione della normativa (statale e regionale) operante in materia di consorzi di bonifica (cfr. pagg. 8 e ss. dell'ordinanza) ed esaminato il contenuto delle Delibere regionali sopra richiamate ( n.94/6 del 3 aprile 2002 e n.2082 del 17 maggio 2002), afferma in maniera inequivoca che “nella specie non vi è nessuna legge regionale che abbia disposto la successione in universum jus della rispetto alle obbligazioni Controparte_7
contratte dal , o, anche solo, sancito l'assunzione da Controparte_8
parte dell'Amministrazione regionale della veste di coobbligato solidale a tal proposito”.
Si legge, ancora, nell'ordinanza che “le delibere regionali, quand'anche assunte in forza di disposizioni di legge regionale in tema di soppressione di consorzi di bonifica, hanno solamente previsto la copertura finanziaria da parte della Regione degli oneri della gestione liquidatoria dell'ente soppresso, attuata tuttavia mediante un apposito strumento finanziario, ossia l'istituzione di un capitolo di spesa approvvigionato con specifici stanziamenti, di volta in volta individuati e deliberati, e non già mediante un generico subingresso o accollo dei debiti dell'ente da parte della . Le delibere citate, CP_7
e in particolare la n.2082 del 18/5/2002, non considerano alcun fenomeno di accollo o altra forma di successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio ma contengono solamente la devoluzione della gestione dei rapporti pregressi facenti capo all'ente soppresso ad un organo di liquidazione straordinaria e la previsione di un meccanismo di finanziamento specifico del fabbisogno di tale organo liquidatorio, che non può essere trasformato in via
- 14 - interpretativa, per giunta in difetto di atti aventi forza di legge disponenti in tal senso, in trasferimento integrale delle esposizioni debitorie a carico della ”. CP_7
Orbene appare evidente che le questioni affrontate dalla Suprema Corte abbiano riguardato, in prima battuta, l'accertamento dell'esistenza di una vicenda circolatoria ovvero di accollo interno del debito gravante sul , tale da determinare la CP_8
titolarità, esclusiva o solidale, in capo alla dei debiti assunti dal primo Controparte_7
nei confronti dei terzi nel corso della propria attività istituzionale ed anteriormente alla sua soppressione.
Al quesito è stata fornita risposta negativa, negandosi l'esistenza di una fattispecie (legale e/o negoziale) di accollo o subingresso nella titolarità di detti debiti, alla luce delle disposizioni normative ed alle delibere richiamate.
L'assunto da cui muovono le attrice nel presente giudizio, è, pertanto, che, pur in assenza di una vicenda circolatoria ovvero di una fattispecie di accollo dei debiti, esisterebbe uno specifico obbligo della (cui corrisponderebbe un corrispondente diritto Controparte_7
di credito in capo alla Gestione Liquidatoria) di fornire e/o trasferire (con le modalità delineate nelle suddette delibere e chiarite dalla Suprema Corte, ovvero la creazione di un apposito capitolo di spesa che preveda gli stanziamenti necessari) all'ente soppresso risorse finanziarie idonee ad estinguere integralmente la debitoria accertata.
Solo in relazione ad un obbligo di tal natura ha senso parlare di ritardo nell'adempimento dello stesso e di danni correlati a tale ritardo.
Trattasi di questione, peraltro, da cui dipende, con tutta evidenza, l'accoglimento dell'azione surrogatoria esperita dalle attrici ed attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
- 15 - Invero tale iniziativa presuppone l'esistenza di un diritto della Gestione Liquidatoria ad ottenere dalla stanziamenti idonei a garantire l'integrale estinzione Controparte_7
della debitoria accertata, ivi compresa quella sussistente nei confronti delle attrici;
a fronte di tale accertamento, le attrici chiedono, pertanto, condannarsi la CP_7
a fornire alla prima le dette risorse, con condanna diretta, peraltro, in suo
[...]
favore.
Invero l'azione surrogatoria è notoriamente un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale e consiste nel potere del creditore (surrogante) di esercitare in luogo del debitore (surrogato) i diritti che questi ha verso terzi e che trascura di far valere.
Oggetto dell'azione surrogatoria sono, pertanto, i diritti di credito del debitore, aventi contenuto patrimoniale ed essa ha una funzione conservativa della garanzia patrimoniale in quanto tutela l'interesse del creditore a che siano mantenuti i beni del debitore in misura idonea a garantire l'adempimento dell'obbligazione.
L'interesse viene, pertanto, tutelato mediante il potere conferito al creditore di sopperire all'inerzia del debitore sostituendosi a quest'ultimo nell'esercitare i diritti trascurati.
In breve, venendo al caso in esame, parte attrice, partendo dall'assunto che la Gestione
Liquidatoria del vanti un diritto di credito, nei confronti della , CP_8 Controparte_7
ad ottenere la creazione di appositi capitoli di bilancio ove debbono obbligatoriamente affluire risorse idonee a garantire l'integrale soddisfacimento dei creditori di detta
Gestione, ha inteso, a fronte dell'inerzia manifestata dal proprio debitore (la Gestione
Liquidatoria), sostituirsi a quest'ultimo per ottenere una statuizione che accerti tale diritto e condanni la a provvedere a quanto dovuto, nei termini appena chiariti. CP_7
A fronte di tale adempimento, la Gestione avrebbe, invero, le risorse per estinguere i propri debiti, ivi compresi quelli derivanti dal richiamato Lodo Arbitrale.
- 16 - La ricostruzione sopra operata, posta dalle attrici a fondamento dell'azione pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, si pone, tuttavia, in insanabile conflitto con la presente iniziativa risarcitoria, in primo luogo perché pone seri dubbi sulla stessa configurabilità di un danno patrimoniale, che deve avere il necessario carattere della definitività.
Al contempo, appare a tutti evidente che un creditore non potrebbe mai avviare iniziative risarcitorie nei confronti dei debitori dei propri debitori per il ritardo con cui questi ultimi hanno inteso provvedere ad adempiere alle proprie obbligazioni ovvero in ragione dell'inadempimento delle stesse, in tal modo omettendo di fornire ai propri debitori le risorse per onorare le obbligazioni assunte nei confronti del primo;
ciò ancor più ove tale iniziativa si affianchi ad altra iniziativa, quale quella surrogatoria ex art.2900 c.c., nei termini sopra delineati, volta a porre rimedio all'eventuale inerzia del proprio debitore.
Invero, ammesso che possa considerarsi esistente l'obbligazione della nei CP_7
confronti della Gestione Liquidatoria nei termini appena evidenziati, occorre domandarsi se il creditore (le attrici) di detta Gestione Liquidatoria possa agire nei confronti del terzo
( assumendo l'esistenza di danni dalla stessa prodotti alla propria Controparte_7
posizione creditoria per effetto dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, danno consistito nel non aver fornito al proprio debitore le risorse economiche per onorare i suoi debiti.
Il tema potrebbe, al più, investire l'ipotesi, quanto mai controversa, di una tutela aquiliana del credito, fattispecie rispetto alla quale si rinvengono in ogni caso, negli scritti difensivi delle attrici, insuperabili carenze deduttive e probatorie.
Del tutto generica è, inoltre, la prospettazione di un danno correlato alla lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla , palesandosi la fattispecie carente della CP_7
- 17 - puntuale prospettazione delle condotte (evidentemente attive) eventualmente idonee a generarlo nonché del nesso di causalità tra dette condotte ed il danno patrimoniale come prospettato;
in particolare non è dato comprendere quali siano state le condotte che avrebbero ingenerato nelle attrici il legittimo affidamento che la Controparte_7
avrebbe provveduto a fornire alla Gestione Liquidatoria del risorse tali da CP_8
garantire l'integrale adempimento dei debiti;
tanto meno sono state individuate o prospettate condotte di tal natura poste in essere in una fase anteriore alla genesi dei crediti recati dal lodo arbitrale.
In aggiunta agli argomenti sopra evidenziati, deve affermarsi che parte attrice non ha fornito elementi rassicuranti in ordine all'esistenza di un obbligo della di fornire CP_7
alla gestione liquidatoria risorse necessarie a garantire l'integrale soddisfacimento della debitoria.
Sul punto viene in soccorso nuovamente l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n.14668 del 2019 in cui si legge che “con le deliberazioni della Giunta regionale n. 62 e n.
2082 del 2002 è stato soppresso il trasferendone i compiti di servizio pubblico di CP_8
bonifica ad altro Consorzio;
è stata istituita la relativa gestione liquidatoria «al fine di definire tutti i rapporti debitori e passivi dell'Ente», nominando un Commissario liquidatore;
è stato istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale intestato alla Gestione liquidatoria (con l'attribuzione alla Gestione, nel frattempo, delle risorse già destinate al
); è stato attribuito al Commissario liquidatore, insieme con la funzione di CP_8
determinazione delle masse attiva e passiva e della liquidazione di questa, il compito di rendere conto periodicamente alla e di proporre alla Giunta regionale la richiesta CP_7
di «eventuali occorrenze finanziarie necessarie per la gestione liquidatoria»; è stato determinato, infine, che «la copertura finanziaria della gestione liquidatoria viene posta a carico della , mediante costituzione di un apposito capitolo di spesa a destinazione CP_7
- 18 - specifica», di cui è quantificato contestualmente lo stanziamento con la legge di bilancio del 2002, disponendo l'afflusso delle dette risorse finanziarie «in un conto di Tesoreria dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la sistemazione delle passività e per la copertura delle spese della gestione liquidatoria».
Tale cornice, che disegna il rapporto della con la Gestione liquidatoria del CP_7
soppresso, non consente di qualificare l'uno o l'altra come articolazioni organiche CP_8
della , né di imputare a questa la responsabilità patrimoniale per i debiti della CP_7
Gestione.
Secondo la normativa regionale dell'epoca, nei confronti del la esercita CP_8 CP_7
funzioni incidenti sull'attività dell'ente in sede di vigilanza e controllo, inclusi i bilanci e l'assunzione di mutui, fino alla possibilità del commissariamento per gravi irregolarità, nonché attraverso il contributo finanziario per la realizzazione e manutenzione delle opere di competenza;
tali funzioni non consentono però di imputare direttamente alla CP_7
l'attività del e i relativi risultati e oneri, trattandosi di poteri non di CP_8
amministrazione attiva o di ingerenza determinante nella formazione dell'organo amministrativo, ma di mero controllo esterno su di un soggetto e distinto e autonomo, dotato di propria personalità giuridica quale ente pubblico economico, capace di agire con organi propri in cui la rappresentanza della Regione è minoritaria e che esercitano in autonomia le funzioni di programmazione e di gestione dell'attività dell'ente. Il finanziamento del , a sua volta, non è assicurato in via totalitaria dalla CP_8 CP_7
stante il contributo dei consorziati e la previsione di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli regionali.
Quanto alla Gestione liquidatoria, l'intervenuta attribuzione della copertura finanziaria
«a carico della » non appare sufficiente a determinare l'accollo in capo alla stessa CP_7
- 19 - della massa intera delle passività accertate, con conseguente assunzione da parte della dell'obbligazione di farvi integralmente fronte. CP_7
Ciò non è statuito nelle deliberazioni citate, mentre la «copertura finanziaria» è posta a carico della solo «mediante costituzione di un apposito capitolo di bilancio», il che CP_7
definisce inequivocabilmente il relativo stanziamento nella legge di bilancio quale limite dell'impegno regionale assunto annualmente per la copertura.
Parimenti, la previsione che il Commissario liquidatore possa richiedere alla CP_7
finanziamenti relativi a «eventuali occorrenze finanziarie» della Gestione, permette di comprendere come tali erogazioni non siano né stabili né preordinate all'intera copertura delle esigenze finanziarie della Gestione ma dipendano dalla decisione discrezionale della di volta in volta, sia sull'an, sia sul quantum”. CP_7
Di identico tenore è la pronunzia del Consiglio di Stato richiamata dalla difesa della ed intervenuta tra le stesse parti. Controparte_7
Tali principi paiono inequivocabilmente fondare l'inesistenza dell'obbligo di copertura integrale invocato dalle attrici e conducono al rigetto delle domande risarcitorie proposte in via principale dalla . Controparte_7
Non appare, invece, esplorabile l'eventuale configurabilità di illeciti aquiliani in relazione alle modalità attraverso cui la abbia inteso esercitare tale discrezionalità, CP_7
trattandosi di questioni non poste nel presente giudizio e che difficilmente potrebbero condurre all'affermazione della giurisdizione di questo G.O..
2§ Domande proposte in via subordinata di cui al capo 14 dell'atto di citazione.
In comparsa conclusionale si legge che “sotto altro distinto profilo, … l'attività di stazione appaltante esercitata nei confronti dell'ATI da parte del Consorzio di bonifica della Valle
- 20 - Telesina si è svolta su mandato conferito dalla con la convenzione di concessione CP_7
Rep. n. 2578 del 25.5.1989.
Le vicende narrate hanno inequivocabilmente determinato l'esaurimento delle attività concessorie e, quindi, anche l'estinzione del mandato conferito al Controparte_8
in conseguenza, alternativamente, sia della soppressione del
[...] CP_8 CP_8
medesimo avvenuta per volontà della stessa Regione e sia in conseguenza dell'avveramento delle previsioni contenute negli artt. 5, 13 e 14 della cit. convenzione di concessione Rep. n. 2578 del 25.5.1989.
Costituisce regola generale quella secondo cui (cfr. Cass. civ. n. 10739/2000) la revoca del mandato non elimina l'attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, e il mandante
(la ) è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per Controparte_7
suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, anche se eventualmente non ancora esigibili. Tutto ciò comporta, sotto tale profilo, l'obbligo della di Controparte_7
subentrare e/o sostituirsi e/o in ogni caso di farsi carico delle obbligazioni contratte dal nei confronti delle società attrici”. CP_8
L'esame di tali domande è impedita dalla operatività del giudicato correlato all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.14668 del 2019.
Invero le attrici mirano ad ottenere nuovamente l'accertamento dell'esistenza di una vicenda circolatoria dei debiti assunti dal e/o di accollo degli stessi nei riguardi CP_8
della , seppur mediante il richiamo alle norme in tema di mandato;
ciò è Controparte_7
precluso principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e deducibile (cfr. in tal senso
Corte di Cassazione civile, Ordinanza dell'11 gennaio 2024 n. 1259 secondo cui “il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del
- 21 - giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia).
Del tutto generica ed indeterminata appare la richiesta formulata, in via ulteriormente subordinata, nelle conclusioni dell'atto di citazione.
In merito a tali domande, va, pertanto, adottata statuizione di inammissibilità.
3§ Governo delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle attrici che vanno solidalmente condannate a rivalere la delle spese di lite, da liquidarsi secondo le tariffe di cui al DM Controparte_7
n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia (oltre
40 milioni di euro), dei valori assai prossimi ai medi tariffari (stante l'obiettiva complessità delle questioni poste) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Dichiara inammissibili, per difetto di instaurazione del contraddittorio, le domande proposte dalle attrici Parte_1 Controparte_2 [...]
e in persona dei Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
rispettivi l.r.p.t., nei confronti della Gestione Liquidatoria del Controparte_8
, in persona del suo l.r.p.t.;
[...]
- 22 - 2) rigetta le domande proposte in via principale dalle attrici Parte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4
in persona dei rispettivi l.r.p.t., nei confronti della in Controparte_5 Controparte_7
persona del l.r.p.t.;
3) dichiara inammissibili, per le ragioni esposte in parte motiva, le domande proposte in via subordinata dalle attrici Parte_1 Controparte_2 [...]
e in persona dei Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
rispettivi l.r.p.t., nei confronti della , in persona del l.r.p.t.; Controparte_7
4) condanna in solido le attrici Parte_1 Controparte_2 [...]
e in persona dei Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
rispettivi l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore della in Controparte_7
persona del l.r.p.t., spese che si liquidano in euro 100.000,00 (euro centomila,00) per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 03/06/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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