Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 26 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento
R.G. n. 4610/2023, alle ore 9,10 sono comparsi l'Avv. Fulvio Sammartano per delega dell'Avv. Gulino Giovanni per parte opponente e l'Avv. Parisi Achille per parte opposta che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
è presente ai fini della pratica legale il dott. Gabriele Parisi
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. n. 4610/2023
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, con Sede in Parte_1 Pt_1
Piazza Unione Europea n. 1, (c.f. ), rappresentato e difeso – giusta delibera P.IVA_1 di autorizzazione n. 523 del 7.11.2023 adottata dalla Giunta Comunale - dall'Avv.
Giovanni Gulino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Strada Pt_1
San Giacomo n. 19 is. 313;
- OPPONENTE –
CONTRO
(n. Controparte_1
20/2021 R.G.F.), in persona del curatore Avv. EN ON, con sede in Via Pt_1
Consolato del Mare 41, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parisi P.IVA_2
Achille ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza Pt_1
Immacolata di Marmo 4, giusta procura in atti;
- OPPOSTA –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di opere pubbliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 780/2023 del 5.07.2023 (R.G. 891/2023) emesso dal
Tribunale di Messina, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro
106.134,41, oltre iva e interessi come in domanda, nonché spese della presente procedura, liquidate in euro 2.242,00, a titolo di corrispettivo dell'attività svolta dalla in CP_1 favore del in esecuzione del contratto del 9.2.2018. Pt_1
Il premetteva che, con determinazione dirigenziale n. 12/PON Metro Parte_1 del 12.10.2017 erano stati affidati alla , già in liquidazione, i servizi di CP_1 assistenza tecnica di cui al progetto PON Metro 2014-2020 denominato ME5.1.1.a
“Azioni integrate di supporto tecnico – gestionale e giuridico amministrativo alle procedure di scelta del contraente”; che tale servizio era stato avviato a far data dal 18.10.2017 per l'importo di euro 493.422,90, IVA al 22% inclusa, e che in data
09.02.2018 era intervenuta la stipula del contratto di servizio tra il e Parte_1
, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 70/C del 21.12.2017; che, con CP_1
Determinazione Dirigenziale n. 10992 del 29.12.2017, era stato affidato alla Società opposta l'incarico per la realizzazione del Centro per l'Imprenditoria Giovanile per la formazione, Orientamento, e Animazione a valere sul Patto per lo Sviluppo della Città
Metropolitana, di cui alla Delibera di G.C. n. 841 del 7.12.2017, per l'importo complessivo di € 420.000,00, con impegno della somma di € 165.000,00 sul Capitolo
21745/9, bilancio 2017/2019, con verbale di avvio del servizio sottoscritto in data
30.01.2018.
Il riferiva ancora che, stante l'irreversibilità dello stato di liquidazione di Pt_1 controparte, era stato revocato l'affidamento in house providing alla Società per il progetto PON Metro e, contestualmente, richiesta la documentazione giustificativa per la liquidazione delle spettanze.
L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserito inadempimento del creditore, dal momento che, a dire dell'Ente comunale, la CP_1 non avrebbe dato prova della sua regolarità contributiva, adempimento necessario perché il debitore potesse adempiere l'obbligazione di pagamento. Per quanto sopra, il chiedeva l'ammissione in rito e l'accoglimento Parte_1 nel merito dell'opposizione, con conseguente revoca del D.I. n. 780/2023, R.G. 891/2023, emesso dal Tribunale di Messina in data 5.7.2023 e successiva integrazione del
12.10.2023. Nel merito, parte opponente domandava che fosse accertato e dichiarato che la Curatela del fallimento della fosse inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di cui CP_2 al contratto del 9.2.2018 e ss.mm. e che le somme richieste con decreto ingiuntivo non potessero essere corrisposte per fatto imputabile a parte opposta e, per l'effetto, che fosse dichiarato che nessun inadempimento potesse essere imputato al e Parte_1 che nessuna somma fosse dovuta a controparte, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
si costituiva e chiedeva, in via immediata, che fosse concessa la
[...] provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante che l'opposizione, oltre che tardiva, non sarebbe stata fondata su prova scritta.
Parte opposta chiedeva, poi, che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile in quanto tardiva, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto da dichiararsi definitivamente esecutivo a sensi dell'art.653 c.p.c., e che, in ogni caso il Parte_1 fosse condannato alla corresponsione in suo favore della somma complessiva di
[...]
€. 106.134,41 oltre IVA per le ragioni di cui in narrativa, per un totale di € 129.483,98, oltre gli ulteriori interessi legali dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, la causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione spiegata dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 780/2023 emesso il 04.07.2023 e notificato in data
04.10.2023, come corretto con decreto n. 17013/2023 del 12.10.2023 e notificato all'Ente in pari data, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
106.134,41, oltre IVA, in favore del Controparte_1
.
[...]
Ai fini della decisione, in via assolutamente preliminare, va presa in esame l'eccezione sollevata dall'Avv. ON EN, nella qualità di Curatore del
[...]
, di tardività dell'opposizione proposta Controparte_1 dal Parte_1
Nello specifico, parte opposta rileva l'inammissibilità dell'opposizione per non essere stato osservato il termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., dal momento che sarebbero intercorsi più di quaranta giorni tra la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata in data
04.10.2023, e la notifica dell'atto di citazione in opposizione del 20.11.2023. In punto di diritto, l'art. 641 c.p.c. stabilisce che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo possa farsi opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si potrà procedere ad esecuzione forzata. Tale termine di quaranta giorni ha carattere perentorio e il suo decorso senza che venga proposta opposizione consente al decreto di acquistare efficacia esecutiva.
Nel caso di specie, si osserva come, a parziale modifica del decreto ingiuntivo n.
780/2023, sia intervenuto il decreto di correzione n. 17013/2023 del 12.10.2023, con cui
è stato disposto che: «dopo le parole “della somma complessiva di €. 106.134,41” si legga: “oltre Iva”». Deve, tuttavia, ritenersi che tale decreto non sia idoneo a fare decorrere un nuovo termine per l'opposizione del decreto ingiuntivo n. 780/2023, dal momento che l'errore corretto – l'aggiunta dell'Iva sull'importo ingiunto - non è stato tale da ingenerare un dubbio sull'effettivo contenuto del decreto opposto e sulle ragioni della richiesta di pagamento, trattandosi di mero errore materiale. Depone pure in tal senso la circostanza che il nell'atto di citazione in opposizione, non abbia dedotto specifiche Pt_1 contestazioni in ordine al pagamento dell'IVA.
A sostegno di tale conclusione, si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione in una fattispecie analoga e che qui si intende condividere, secondo cui: “Il termine per
l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione
e nella motivazione). (Cass. civ.; sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023; nello stesso senso Cass. civ. sez.
6-2 Ordinanza n. 8863 del 10.04.2018, Cass. Civ. sez. VI-
1 ordinanza n. 20691/2017).
Per quanto precede, rilevato che il decreto ingiuntivo è stato notificato al Parte_1 in data 04.10.2023 e che l'atto di citazione sia stato solo il 20.11.2023,
[...]
l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile in quanto tardiva rispetto al termine normativamente previsto di cui all'art. 641 c.p.c., con la conferma del decreto ingiuntivo opposto che diviene definitivamente esecutivo. Ogni altra questione è assorbita.
Le spese della presente fase del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14 tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano sul e in favore del Parte_1 [...]
(n. 20/2021 R.G.F.), in persona del curatore Avv. Controparte_1
EN ON.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal e, Parte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 780/2023 emesso il 04.07.2023 e notificato in data 04.10.2023;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna il alla rifusione delle spese della presente Parte_1 fase del giudizio in favore del
[...]
, in persona del curatore Avv. Controparte_1
EN ON, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 oltre Iva e cassa, se dovute, spese generali, come per legge, disponendo che il pagamento delle stesse avvenga in favore dello Stato ai sensi dell'art. 144 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 - N. 115.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 26.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna