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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 5.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3291/2016 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maiorano Cosimo, giusta mandato C.F._2
in atti, ed elettivamente domiciliati in Latiano (Br) alla Via Manzoni n. 2 bis;
attori
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Oriolo Gabriele, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata alla Via
Indipendenza, n. 30, in Brindisi;
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Nacci Luana, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso la casa municipale;
convenuti
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 5.6.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 04.07.2016, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo: che in data 22.03.2015, verso le ore 20.30, Parte_2
a bordo dell'autovettura tg. CP275TX, di proprietà di , nel percorrere la Parte_1
S.P. 51 Oria-Cellino, direzione Cellino, in agro di impattava con un cane CP_2
randagio e nell'effettuazione della manovra di emergenza terminava la corsa in un fondo;
che il cane, a seguito dell'impatto, giaceva morto a poca distanza dal luogo dell'impatto; che il giorno successivo all'evento i Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, unitamente alla Polizia Locale di Torre Santa Susanna, appuravano l'assenza di microchip nel cane;
che a seguito del sinistro veniva trasportato dai famigliari presso il Parte_2
P.S. dell'Ospedale di Brindisi per le cure necessarie, mentre l'automobile veniva demolita in data 30.04.2015.
In punto di diritto, gli attori deducevano che la responsabilità del sinistro, verificatosi a
Cont causa dell'impatto con il cane randagio, era da attribuire in via solidale tanto all' quanto al in base al principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 Controparte_2
c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2016, si costituiva in giudizio il
[...]
il quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione CP_2
passiva poiché il sinistro si era verificato nel territorio del comune di Torre Santa Susanna nonché per essere unica legittimata passiva l' nel merito, contestava una Parte_3
condotta di guida imprudente e negligente del per aver violato il limite di velocità. Pt_2
Con successiva comparsa del 29.11.2016, si costituiva in giudizio l la quale Parte_3
eccepiva, in via preliminare, la proprio carenza di legittimazione passiva per essere unico responsabile del danno lamentato il nel merito, contestava l'assenza Controparte_2
di prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro e alla natura randagia del cane, non Cont essendo stato chiesto intervento del Servizio Veterinario
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con prove orali e CTU medico-legale ed all'odierna udienza, dopo la discussione orale delle parti, veniva decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
2 Come correttamente dedotto dagli attori, occorre preliminarmente osservare che la natura della responsabilità per i danni causati da animali randagi deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/08/2020, n.
17679).
Da tale qualificazione della domanda ne consegue che, in punto di onere probatorio, andranno applicate le regole tipiche del paradigma aquiliano. Il danneggiato ha, pertanto,
l'onere di individuare non in astratto, bensì in concreto, il comportamento colposo ascritto Cont all'amministrazione comunale e all'
Ed invero, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ad alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo sul territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi (Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11591).
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che nel caso concreto la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno erano in concreto possibili ed esigibili, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la cattura). Diversamente si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa ex art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. n.
11591/2018; Cass. n. 17060/2018; Cass. n. 31957/2018).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, gli attori non hanno allegato né provato i profili di colpa imputabili ai convenuti. Secondo i canoni ermeneutici citati, gli attori avrebbero, invero, dovuto dimostrare che la presenza di cani randagi nella zona del sinistro era nota o
3 prevedibile in concreto dagli enti convenuti e che questi non si erano attivati tempestivamente per rimuovere la fonte di pericolo per gli utenti della strada.
A fronte di tale carenza probatoria, l'ente comunale convenuto ha dimostrato, al contrario, di aver agito con diligenza nella lotta al randagismo: infatti, all'esito dell'istruttoria (cfr. dichiarazioni rese dal teste ) è emerso che il non Testimone_1 Controparte_2 solo si è sempre dotato di strutture adeguate all'accoglienza di cani randagi, ma ha sempre Cont accolto i cani accalappiati dal servizio veterinario Deve anche essere valutata in senso conforme la dichiarazione del Comandante dei Vigili Urbani di (teste CP_2
) che ha precisato di non aver mai ricevuto nel periodo Testimone_2
immediatamente antecedente o successivo alla data del sinistro segnalazioni o denunce di cani randagi nella zona, la quale tra l'altro, va evidenziato, si pone al confine tra i territori di diversi comuni della provincia brindisina.
Orbene, lo stabile affidamento dei cani randagi a strutture adeguate e la mancanza di segnalazioni relative alla presenza di cani randagi sul luogo del sinistro, unitamente all'estensione del territorio comunale e alla collocazione degli eventi per i quali è causa in un tratto stradale prossimo ai confini tra più comuni (con possibilità concreta che il cane orbitasse fino alla data del sinistro in territori diversi da quello di competenza del CP_2
convenuto) consentono di ritenere insussistenti, o comunque indimostrati, profili di colpa in capo agli enti convenuti.
In conclusione, in tale situazione di fatto, non può che escludersi la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti dedotti, non riscontrandosi alcun profilo di colpa.
Per le ragioni sopra esposte, le domande in esame devono essere rigettate, non avendo gli attori assolto agli oneri probatori su di loro incombenti.
Le peculiarità del caso e il consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati soltanto in epoca recente, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
nonché contro così provvede: Controparte_2
4 - rigetta le domande di parte attrice;
- spese di lite compensate tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Brindisi, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 5.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3291/2016 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maiorano Cosimo, giusta mandato C.F._2
in atti, ed elettivamente domiciliati in Latiano (Br) alla Via Manzoni n. 2 bis;
attori
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Oriolo Gabriele, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata alla Via
Indipendenza, n. 30, in Brindisi;
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Nacci Luana, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso la casa municipale;
convenuti
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 5.6.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 04.07.2016, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo: che in data 22.03.2015, verso le ore 20.30, Parte_2
a bordo dell'autovettura tg. CP275TX, di proprietà di , nel percorrere la Parte_1
S.P. 51 Oria-Cellino, direzione Cellino, in agro di impattava con un cane CP_2
randagio e nell'effettuazione della manovra di emergenza terminava la corsa in un fondo;
che il cane, a seguito dell'impatto, giaceva morto a poca distanza dal luogo dell'impatto; che il giorno successivo all'evento i Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, unitamente alla Polizia Locale di Torre Santa Susanna, appuravano l'assenza di microchip nel cane;
che a seguito del sinistro veniva trasportato dai famigliari presso il Parte_2
P.S. dell'Ospedale di Brindisi per le cure necessarie, mentre l'automobile veniva demolita in data 30.04.2015.
In punto di diritto, gli attori deducevano che la responsabilità del sinistro, verificatosi a
Cont causa dell'impatto con il cane randagio, era da attribuire in via solidale tanto all' quanto al in base al principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 Controparte_2
c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2016, si costituiva in giudizio il
[...]
il quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione CP_2
passiva poiché il sinistro si era verificato nel territorio del comune di Torre Santa Susanna nonché per essere unica legittimata passiva l' nel merito, contestava una Parte_3
condotta di guida imprudente e negligente del per aver violato il limite di velocità. Pt_2
Con successiva comparsa del 29.11.2016, si costituiva in giudizio l la quale Parte_3
eccepiva, in via preliminare, la proprio carenza di legittimazione passiva per essere unico responsabile del danno lamentato il nel merito, contestava l'assenza Controparte_2
di prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro e alla natura randagia del cane, non Cont essendo stato chiesto intervento del Servizio Veterinario
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con prove orali e CTU medico-legale ed all'odierna udienza, dopo la discussione orale delle parti, veniva decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
2 Come correttamente dedotto dagli attori, occorre preliminarmente osservare che la natura della responsabilità per i danni causati da animali randagi deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/08/2020, n.
17679).
Da tale qualificazione della domanda ne consegue che, in punto di onere probatorio, andranno applicate le regole tipiche del paradigma aquiliano. Il danneggiato ha, pertanto,
l'onere di individuare non in astratto, bensì in concreto, il comportamento colposo ascritto Cont all'amministrazione comunale e all'
Ed invero, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ad alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo sul territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi (Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11591).
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che nel caso concreto la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno erano in concreto possibili ed esigibili, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la cattura). Diversamente si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa ex art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. n.
11591/2018; Cass. n. 17060/2018; Cass. n. 31957/2018).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, gli attori non hanno allegato né provato i profili di colpa imputabili ai convenuti. Secondo i canoni ermeneutici citati, gli attori avrebbero, invero, dovuto dimostrare che la presenza di cani randagi nella zona del sinistro era nota o
3 prevedibile in concreto dagli enti convenuti e che questi non si erano attivati tempestivamente per rimuovere la fonte di pericolo per gli utenti della strada.
A fronte di tale carenza probatoria, l'ente comunale convenuto ha dimostrato, al contrario, di aver agito con diligenza nella lotta al randagismo: infatti, all'esito dell'istruttoria (cfr. dichiarazioni rese dal teste ) è emerso che il non Testimone_1 Controparte_2 solo si è sempre dotato di strutture adeguate all'accoglienza di cani randagi, ma ha sempre Cont accolto i cani accalappiati dal servizio veterinario Deve anche essere valutata in senso conforme la dichiarazione del Comandante dei Vigili Urbani di (teste CP_2
) che ha precisato di non aver mai ricevuto nel periodo Testimone_2
immediatamente antecedente o successivo alla data del sinistro segnalazioni o denunce di cani randagi nella zona, la quale tra l'altro, va evidenziato, si pone al confine tra i territori di diversi comuni della provincia brindisina.
Orbene, lo stabile affidamento dei cani randagi a strutture adeguate e la mancanza di segnalazioni relative alla presenza di cani randagi sul luogo del sinistro, unitamente all'estensione del territorio comunale e alla collocazione degli eventi per i quali è causa in un tratto stradale prossimo ai confini tra più comuni (con possibilità concreta che il cane orbitasse fino alla data del sinistro in territori diversi da quello di competenza del CP_2
convenuto) consentono di ritenere insussistenti, o comunque indimostrati, profili di colpa in capo agli enti convenuti.
In conclusione, in tale situazione di fatto, non può che escludersi la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti dedotti, non riscontrandosi alcun profilo di colpa.
Per le ragioni sopra esposte, le domande in esame devono essere rigettate, non avendo gli attori assolto agli oneri probatori su di loro incombenti.
Le peculiarità del caso e il consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati soltanto in epoca recente, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
nonché contro così provvede: Controparte_2
4 - rigetta le domande di parte attrice;
- spese di lite compensate tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Brindisi, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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