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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La corte d'appello di Napoli, sez. III civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2949/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. XII, n. 4391/2020, pubblicata in data 26.6.2020,
TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., Parte_1
c.f. rappr.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia dell'Avvocatura P.IVA_1
Regionale, c.f. , giusta procura generale ad lites per notaio C.F._1
Barano , Rep. n.33646 del 14/03/18, e artt. 47 e 51 dello Statuto Persona_1 Per_2
regionale e 30 del Reg. reg.le n.12/11, elett.te dom.to presso la sede legale dell'ente in Napoli, via S. Lucia n. 81
Appellante
E
- con sede in Milano – Via Monte Rosa n. 91 - Partita Controparte_1
IVA n. – in persona dell'Amm.re Delegato Giuseppe P.IVA_2 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bassoli di Milano – Via G. Carducci n. 17 –
1 C.F. , per mandato generale alle liti del 12/12/05 in C.F._2
autentica Notaio rep. n. 51089 nonché in NAPOLI, agli effetti della Per_3
presente procedura, dall'avv. Francesca Romana Solazzo – C.F.
, presso il cui studio in Napoli, via P. Castellino n. 91 è C.F._3
elett.te dom.to per delega allegata al decreto ingiuntivo opposto
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 16.1.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relative note, da intendersi qui trascritte
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) La proponeva opposizione avverso il decreto n. Parte_1
8168/2016 emesso in data 14.11.2016, con il quale era stato ad esso ente ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 68.272,19, oltre Controparte_2
interessi e spese della procedura, quale corrispettivo per la fornitura di prodotti editoriali, di licenza d'uso e fornitura di prodotti informatici e per pubblicazioni legali.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza dell'opposta, 1) accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiunto, 2) ma, in accoglimento della domanda di indebito arricchimento proposta dalla medesima , condannava la CP_2
al pagamento, in suo favore, della somma di euro 68.272,19, Parte_1
oltre interessi come da motivazione, con compensazione delle spese di lite.
In estrema sintesi, anche in considerazione dei motivi di appello e delle questioni ancora sub iudice, il primo giudice rilevava che: a) nella specie, difettava la stipulazione di un formale contratto redatto per iscritto tramite la sottoscrizione
2 del soggetto capace di impegnare l'ente verso l'esterno, come imposto dalla normativa di settore;
b) ma, ritenuta ammissibile, pur costituendo domanda diversa da quella contrattuale, la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c.
tempestivamente avanzata dall'opposta nella comparsa di costituzione, in quanto conseguente al motivo di opposizione della regione con cui era denunciata la nullità del contratto, accoglieva la stessa, c) premettendo che il requisito della sussidiarietà sussisteva laddove era stato accertato che difettava l'azione contrattuale;
d) che, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite non era più
necessario provare il riconoscimento dell'utilitas da parte della p.a., e) affermando che “La diminuzione patrimoniale può essere commisurata alla prestazione fornita
per la quale non si è ricevuto compenso. In tale misura è anche ravvisabile
l'arricchimento della p.a. che ha utilizzato la medesima fornitura.”; f)
aggiungendo che agli atti erano state prodotte le fatture e gli ordini e la regione non aveva contestato le singole prestazioni, dovendosi ritenere provato il quantum
dell'indebito arricchimento nei limiti delle somme azionate;
g) che il debito di valore previsto dall'art. 2041 c.c. andava liquidato in via sostitutiva col denaro,
“rapportato alla data dell'illecito riconoscendo gli interessi – di natura
compensativa, in base all'art. 1499 c.c., espressione di un principio generale di
equità con decorrenza dalla data dell'altrui arricchimento e nei limiti di questo,
costituito dal ritardo nell'utilizzazione, nei singoli momenti, dell'equivalente
denaro, determinante diminuzione patrimoniale.”, h) compensando le spese di lite stante la reciproca soccombenza.
Il giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello la , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed
3 espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“- Inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento in quanto domanda
nuova”, con cui, sul presupposto che la domanda ex art. 2041 c.c. si differenzia da quella contrattuale, sostiene che l'introduzione di domande riconvenzionali da parte dell'opposto è ammissibile soltanto laddove con l'opposizione siano stati introdotti dall'opponente nuovi temi di indagine, cosa non riscontrabile nella specie quale conseguenza dell'eccepita nullità del contratto;
“- Inammissibilità e/o infondatezza della domanda di ingiustificato
arricchimento – mancanza di prova dei presupposti costitutivi, in particolare
dell'arricchimento della regione e dell'impoverimento della società”, incombendo su chi invochi l'indennizzo provare l'impoverimento, dimostrando i costi sostenuti per erogare la prestazione, non potendo il giudice surrogarsi all'iniziativa e all'attività dispositiva della parte, onere non assolto dalla società opposta;
“- Inammissibilità e/o infondatezza della domanda di ingiustificato
arricchimento in particolare per carenza del requisito della sussidiarietà”, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. nella legge n. 144 del
1989 e poi trasfuso nell'art. 35 della legge n. 77 del 1995 ed infine nel Tuel n.
267/2000, art. 191, potendo l'azione contrattuale essere esperita nei confronti del funzionario che ha disposto la spesa;
“- Erronea determinazione del quantum dell'indennizzo per ingiustificato
arricchimento”, dovendo escludersi dal calcolo dell'indennizzo il lucro cessante,
sicché al più il tribunale avrebbe dovuto liquidare solo le spese documentate, che tuttavia non sono state dimostrate dall'opposta.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“Voglia codesta ecc.ma Corte, in riforma della sentenza di primo grado:
4 1) dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda attorea di ingiustificato arricchimento;
2) in subordine, limitare il quantum dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento alle sole spese effettivamente sostenute e provate da in Controparte_1
persona del l.r.p.t. e per le prestazioni di cui risulti realmente provata l'esecuzione in favore della Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva la società appellata la quale resisteva diffusamente all'impugnazione, così concludendo:
“respingere l'appello proposto in quanto infondato per i motivi descritti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 4391/2020 del Tribunale di
Napoli.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
B.c.) La causa, rinviata per le conclusioni all'udienza in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di giorni 50 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
C –Sui motivi di appello
C.a.) Infondati sono i motivi con i quali viene contestata la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda, ex art. 2041 c.c., sia per essere stata irritualmente introdotta, sia per difetto del requisito della sussidiarietà dell'azione.
C.a.i.) Innanzi tutto, rispondendo alla prima questione sollevata dall'ente, si evidenzia che il tribunale, nella motivazione, si è espressamente pronunciato su tale domanda, ritenendo che fosse stata regolarmente introdotta nel giudizio, ad opera dell'opposta, attraverso la comparsa di risposta, in conseguenza dell'eccepita nullità del contratto da parte della . Pt_1
Ritiene la corte che la valutazione operata dal tribunale sia corretta giacché, da
5 un lato, in presenza, con l'atto di opposizione, della contestazione, ad opera del comune, della nullità del vincolo posto a fondamento dell'ingiunzione, era facoltà
dell'opposto – la cui comparsa di risposta è equiparabile alle difese che l'attore può
svolgere a seguito delle difese del convenuto – proporre una domanda che originasse da e fosse diretta conseguenza di quelle difese, altrimenti verrebbero ingiustificatamente a differenziarsi le posizioni delle parti nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante questo dia luogo ad un normale giudizio di cognizione.
Inoltre, deve considerarsi che, come correttamente argomenta la società
appellata, a seguito dei mutamenti della giurisprudenza di legittimità di cui ai precedenti menzionati da , sebbene la domanda fondata sul titolo CP_2
contrattuale abbia un diverso petitum e una diversa causa petendi rispetto a quella proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., la modifica della domanda – oramai, sempre in base alla menzionata giurisprudenza, perseguibile anche tramite la subordinazione della seconda alla prima e proprio in previsione del possibile rigetto di quella – è
ammissibile laddove sia, come indicato da autorevole dottrina, “complanare”
all'altra e attenga, come nel caso in esame, alla medesima vicenda sostanziale relativa all'esecuzione degli ordinativi riguardanti le 'prestazioni' concesse in favore della regione e originariamente poste a fondamento della domanda contrattuale [correttamente l'appellata richiama Cass. Sez. Un. n. 22.404 del 2018,
per la quale le due domande <
sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla
6 reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti);
sono legate da un rapporto di connessione "di incompatibilità", non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 c.c., e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus>>, essendo, pertanto, <
di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta, in via subordinata,
con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata.>>].
C.a.ii.) La prima questione in parte già dà conto e risposta alla seconda, innanzi tutto perché, come abbiamo visto, il requisito della sussidiarietà, diversamente da quanto oppone l'appellante, è riscontrabile anche allorquando si sia accertata la mancanza di un titolo contrattuale valido, purché la nullità non derivi dall'illiceità
del contratto, cosa non ricorrente nel caso in esame, e proprio ponendo in via alternativa, subordinata, la domanda di ingiustificato arricchimento (cfr. Cass. sez.
un. n. 33954/2023).
Inoltre, la regione si richiama alla normativa contenuta nell'art. 191 comma 4
del d.lgs. n. 267 del 2000, che, però, riguarda gli enti locali, tra cui non può
comprendersi la regione (vds la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale);
in aggiunta, per quanto è dato capire, senza che l'appellante abbia preso specifica posizione sul punto, l'acquisizione delle prestazioni era stata anche autorizzata,
dovendo ricordarsi che il rapporto diretto tra funzionario che ha disposto la spesa e fornitore si instaura soltanto nel caso in cui difettino le condizioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3, sicché <
7 dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L.,
abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne
consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge.>> (così, tra le altre, Cass. n. 5480/2024 e l'ampia ricostruzione della normativa ivi contenuta).
C.b.) Ritiene, però, la corte che i rilievi che la regione pone in parte col motivo articolato per secondo e nell'ultimo siano da condividere, non potendo riconoscersi a la medesima somma che detta società aveva richiesto con CP_2
l'ingiunzione di pagamento.
Infatti, il tribunale ha accolto la domanda 'parametrando' il quantum oggetto di condanna alla stessa somma oggetto dell'originaria ingiunzione, sulla scorta della considerazione riportata in precedenza per esteso secondo cui “La diminuzione
patrimoniale può essere commisurata alla prestazione fornita per la quale non si è
ricevuto compenso. In tale misura è anche ravvisabile l'arricchimento della p.a.
che ha utilizzato la medesima fornitura.”.
Pur dando atto del superamento dell'opzione interpretativa che richiedeva il riconoscimento, anche se magari in forma implicita, dell'utilitas da parte dell'amministrazione, ci si deve interrogare su quali debbano essere gli elementi che 'compongono' l'indennizzo, il quale non può mai coincidere con la medesima
8 prestazione oggetto del contratto stipulato senza le prescritte formalità,
comprensivo del guadagno, cosa, del resto, affermata proprio dal precedente richiamato dall'appellata (Cass. n. 1875/2009; si consideri, del resto, che, al di là di quanto statuito dal tribunale nel caso in esame, l'obbligazione indennitaria in discorso costituisce debito di valore, di tal che se essa fosse sic et simpliciter
parametrabile a quella che sarebbe stata conseguita in adempimento del contratto,
finirebbe per garantire un risultato addirittura maggiore in termini monetari).
Non va dimenticato che l'indennizzo in discorso va misurato nella minor somma tra l'arricchimento della controparte e l'impoverimento del soggetto che ha avanzato la domanda.
Del resto, anche di recente la Suprema Corte ha efficacemente affermato (Cass.
n. 21138/2024), con considerazioni di principio valevoli in generale, che
<
(tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può
neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.>>.
Ancora meglio in motivazione è stato puntualizzato che <Per giurisprudenza
consolidata di questa Corte, sono estranei alla funzione dell'indennizzo l'"ottica
redistributiva" e il fine di ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni, perché il limite
9 invalicabile dell'attribuzione compensativa è costituito dalla minor somma fra
diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio).
L'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può, perciò,
pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto
avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed
efficace, perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può
neutralizzare sostanzialmente l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o
sopravvenuta di quel rapporto. Non a caso, infatti, nell'art. 2042 cod. civ. è
prospettato un "indennizzo" del "pregiudizio" per riparare lo squilibrio seguito
all'ingiustificato spostamento patrimoniale, laddove nell'art. 2043 cod. civ. è
previsto il "risarcimento del danno ingiusto" e, cioè, l'integrale reintegrazione
della situazione patrimoniale alteratasi per effetto di un'illecita ingerenza (v. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008, ove si privilegia l'interpretazione
dell'art. 2041 cod. civ. in funzione recuperatoria dell'azione che esclude dal
calcolo dell'indennità richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subìta
dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso
avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato
valido ed efficace;
spetta solo al legislatore, in funzione derogatoria, considerare
il pregiudizio pari al valore del bene o del suo uso, o al valore della
prestazione).>>, concludendo nel caso specifico per rimettere la causa, in sede di rinvio, al nuovo esame del giudice d'appello che avrebbe dovuto escludere <ogni
posta rivolta ad assicurare alla richiedente direttamente, o indirettamente tramite
ricorso a parametri, quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di
analoghe attività remunerative nello stesso periodo di tempo.>>.
Pertanto, l'indennizzo va ragguagliato ai costi e alle spese anticipate per
10 l'esecuzione dell'opera o per offrire la fornitura dei prodotti richiesti e, quindi, in questo caso, per la fornitura dei prodotti editoriali, per la licenza d'uso e la fornitura di prodotti informatici ed infine, per la pubblicazione di avvisi legali, con esclusione dell'utile di impresa.
Nel caso in esame, in primo luogo deve osservarsi che quanto oggetto della domanda di indennizzo si riferiva ad una pluralità di prestazioni rispetto alle quali,
per tipologia e natura, è estremamente difficile fornire una articolata esposizione di tutte le componenti per costi e spese e la conseguente percentuale di guadagno;
dall'altra non può che farsi ricorso a nozioni di comune esperienza che, anche avuto riguardo ad altri settori come quello degli appalti pubblici, individua l'utile di impresa in misura non inferiore al 10%, di tal che appare equo determinare il detto utile in misura del 20%, come questa corte ha già fatto in altre occasioni
(corte di appello. sez. III 25 settembre 2019, a definizione della causa n.5159/2015).
Pertanto, alla società opposta, che ha agito in via alternativa ex art. 2041 c.c. è
dovuta, rispetto a quanto oggetto della condanna di primo grado (68.272,19), la minor somma di euro 54.617,75, oltre interessi come riconosciuti nella sentenza gravata, in assenza di ogni impugnazione, sia principale che incidentale, sul punto.
D – Le spese
Circa il governo delle spese di lite si osserva che Il era risultato CP_3
vittorioso, come si è visto, per la maggior somma di euro 68.272,19, seppure in riferimento alla domanda proposta in conseguenza dell'eccepita nullità dei contratti, ma il tribunale ha compensato le spese in considerazione della reciproca soccombenza e, sul punto, la società opposta non ha proposto impugnazione incidentale.
11 Riguardo alle spese del grado, tenuto conto che il gravame è stato parzialmente accolto, in presenza di precedente statuizione, come visto, di compensazione delle spese, si ritiene, comunque, che sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese, anche in considerazione del complessivo tenore delle difese svolte dalle parti e dei rilievi officiosi operati dalla corte.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ma, comunque, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda avanzata ex art. 2041 c.c. da condanna la Controparte_1
al pagamento della minor somma di euro 54.617,75, rispetto a Parte_1
quella liquidata in primo grado, oltre interessi come riconosciuti nella sentenza impugnata, fermo l'accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto come statuita dal tribunale, nonché ogni altra statuizione;
b) compensa integralmente le spese del grado tra le parti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La corte d'appello di Napoli, sez. III civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2949/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. XII, n. 4391/2020, pubblicata in data 26.6.2020,
TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., Parte_1
c.f. rappr.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia dell'Avvocatura P.IVA_1
Regionale, c.f. , giusta procura generale ad lites per notaio C.F._1
Barano , Rep. n.33646 del 14/03/18, e artt. 47 e 51 dello Statuto Persona_1 Per_2
regionale e 30 del Reg. reg.le n.12/11, elett.te dom.to presso la sede legale dell'ente in Napoli, via S. Lucia n. 81
Appellante
E
- con sede in Milano – Via Monte Rosa n. 91 - Partita Controparte_1
IVA n. – in persona dell'Amm.re Delegato Giuseppe P.IVA_2 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bassoli di Milano – Via G. Carducci n. 17 –
1 C.F. , per mandato generale alle liti del 12/12/05 in C.F._2
autentica Notaio rep. n. 51089 nonché in NAPOLI, agli effetti della Per_3
presente procedura, dall'avv. Francesca Romana Solazzo – C.F.
, presso il cui studio in Napoli, via P. Castellino n. 91 è C.F._3
elett.te dom.to per delega allegata al decreto ingiuntivo opposto
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 16.1.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relative note, da intendersi qui trascritte
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) La proponeva opposizione avverso il decreto n. Parte_1
8168/2016 emesso in data 14.11.2016, con il quale era stato ad esso ente ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 68.272,19, oltre Controparte_2
interessi e spese della procedura, quale corrispettivo per la fornitura di prodotti editoriali, di licenza d'uso e fornitura di prodotti informatici e per pubblicazioni legali.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza dell'opposta, 1) accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiunto, 2) ma, in accoglimento della domanda di indebito arricchimento proposta dalla medesima , condannava la CP_2
al pagamento, in suo favore, della somma di euro 68.272,19, Parte_1
oltre interessi come da motivazione, con compensazione delle spese di lite.
In estrema sintesi, anche in considerazione dei motivi di appello e delle questioni ancora sub iudice, il primo giudice rilevava che: a) nella specie, difettava la stipulazione di un formale contratto redatto per iscritto tramite la sottoscrizione
2 del soggetto capace di impegnare l'ente verso l'esterno, come imposto dalla normativa di settore;
b) ma, ritenuta ammissibile, pur costituendo domanda diversa da quella contrattuale, la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c.
tempestivamente avanzata dall'opposta nella comparsa di costituzione, in quanto conseguente al motivo di opposizione della regione con cui era denunciata la nullità del contratto, accoglieva la stessa, c) premettendo che il requisito della sussidiarietà sussisteva laddove era stato accertato che difettava l'azione contrattuale;
d) che, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite non era più
necessario provare il riconoscimento dell'utilitas da parte della p.a., e) affermando che “La diminuzione patrimoniale può essere commisurata alla prestazione fornita
per la quale non si è ricevuto compenso. In tale misura è anche ravvisabile
l'arricchimento della p.a. che ha utilizzato la medesima fornitura.”; f)
aggiungendo che agli atti erano state prodotte le fatture e gli ordini e la regione non aveva contestato le singole prestazioni, dovendosi ritenere provato il quantum
dell'indebito arricchimento nei limiti delle somme azionate;
g) che il debito di valore previsto dall'art. 2041 c.c. andava liquidato in via sostitutiva col denaro,
“rapportato alla data dell'illecito riconoscendo gli interessi – di natura
compensativa, in base all'art. 1499 c.c., espressione di un principio generale di
equità con decorrenza dalla data dell'altrui arricchimento e nei limiti di questo,
costituito dal ritardo nell'utilizzazione, nei singoli momenti, dell'equivalente
denaro, determinante diminuzione patrimoniale.”, h) compensando le spese di lite stante la reciproca soccombenza.
Il giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello la , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed
3 espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“- Inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento in quanto domanda
nuova”, con cui, sul presupposto che la domanda ex art. 2041 c.c. si differenzia da quella contrattuale, sostiene che l'introduzione di domande riconvenzionali da parte dell'opposto è ammissibile soltanto laddove con l'opposizione siano stati introdotti dall'opponente nuovi temi di indagine, cosa non riscontrabile nella specie quale conseguenza dell'eccepita nullità del contratto;
“- Inammissibilità e/o infondatezza della domanda di ingiustificato
arricchimento – mancanza di prova dei presupposti costitutivi, in particolare
dell'arricchimento della regione e dell'impoverimento della società”, incombendo su chi invochi l'indennizzo provare l'impoverimento, dimostrando i costi sostenuti per erogare la prestazione, non potendo il giudice surrogarsi all'iniziativa e all'attività dispositiva della parte, onere non assolto dalla società opposta;
“- Inammissibilità e/o infondatezza della domanda di ingiustificato
arricchimento in particolare per carenza del requisito della sussidiarietà”, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. nella legge n. 144 del
1989 e poi trasfuso nell'art. 35 della legge n. 77 del 1995 ed infine nel Tuel n.
267/2000, art. 191, potendo l'azione contrattuale essere esperita nei confronti del funzionario che ha disposto la spesa;
“- Erronea determinazione del quantum dell'indennizzo per ingiustificato
arricchimento”, dovendo escludersi dal calcolo dell'indennizzo il lucro cessante,
sicché al più il tribunale avrebbe dovuto liquidare solo le spese documentate, che tuttavia non sono state dimostrate dall'opposta.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“Voglia codesta ecc.ma Corte, in riforma della sentenza di primo grado:
4 1) dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda attorea di ingiustificato arricchimento;
2) in subordine, limitare il quantum dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento alle sole spese effettivamente sostenute e provate da in Controparte_1
persona del l.r.p.t. e per le prestazioni di cui risulti realmente provata l'esecuzione in favore della Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva la società appellata la quale resisteva diffusamente all'impugnazione, così concludendo:
“respingere l'appello proposto in quanto infondato per i motivi descritti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 4391/2020 del Tribunale di
Napoli.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
B.c.) La causa, rinviata per le conclusioni all'udienza in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di giorni 50 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
C –Sui motivi di appello
C.a.) Infondati sono i motivi con i quali viene contestata la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda, ex art. 2041 c.c., sia per essere stata irritualmente introdotta, sia per difetto del requisito della sussidiarietà dell'azione.
C.a.i.) Innanzi tutto, rispondendo alla prima questione sollevata dall'ente, si evidenzia che il tribunale, nella motivazione, si è espressamente pronunciato su tale domanda, ritenendo che fosse stata regolarmente introdotta nel giudizio, ad opera dell'opposta, attraverso la comparsa di risposta, in conseguenza dell'eccepita nullità del contratto da parte della . Pt_1
Ritiene la corte che la valutazione operata dal tribunale sia corretta giacché, da
5 un lato, in presenza, con l'atto di opposizione, della contestazione, ad opera del comune, della nullità del vincolo posto a fondamento dell'ingiunzione, era facoltà
dell'opposto – la cui comparsa di risposta è equiparabile alle difese che l'attore può
svolgere a seguito delle difese del convenuto – proporre una domanda che originasse da e fosse diretta conseguenza di quelle difese, altrimenti verrebbero ingiustificatamente a differenziarsi le posizioni delle parti nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante questo dia luogo ad un normale giudizio di cognizione.
Inoltre, deve considerarsi che, come correttamente argomenta la società
appellata, a seguito dei mutamenti della giurisprudenza di legittimità di cui ai precedenti menzionati da , sebbene la domanda fondata sul titolo CP_2
contrattuale abbia un diverso petitum e una diversa causa petendi rispetto a quella proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., la modifica della domanda – oramai, sempre in base alla menzionata giurisprudenza, perseguibile anche tramite la subordinazione della seconda alla prima e proprio in previsione del possibile rigetto di quella – è
ammissibile laddove sia, come indicato da autorevole dottrina, “complanare”
all'altra e attenga, come nel caso in esame, alla medesima vicenda sostanziale relativa all'esecuzione degli ordinativi riguardanti le 'prestazioni' concesse in favore della regione e originariamente poste a fondamento della domanda contrattuale [correttamente l'appellata richiama Cass. Sez. Un. n. 22.404 del 2018,
per la quale le due domande <
sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla
6 reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti);
sono legate da un rapporto di connessione "di incompatibilità", non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 c.c., e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus>>, essendo, pertanto, <
di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta, in via subordinata,
con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata.>>].
C.a.ii.) La prima questione in parte già dà conto e risposta alla seconda, innanzi tutto perché, come abbiamo visto, il requisito della sussidiarietà, diversamente da quanto oppone l'appellante, è riscontrabile anche allorquando si sia accertata la mancanza di un titolo contrattuale valido, purché la nullità non derivi dall'illiceità
del contratto, cosa non ricorrente nel caso in esame, e proprio ponendo in via alternativa, subordinata, la domanda di ingiustificato arricchimento (cfr. Cass. sez.
un. n. 33954/2023).
Inoltre, la regione si richiama alla normativa contenuta nell'art. 191 comma 4
del d.lgs. n. 267 del 2000, che, però, riguarda gli enti locali, tra cui non può
comprendersi la regione (vds la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale);
in aggiunta, per quanto è dato capire, senza che l'appellante abbia preso specifica posizione sul punto, l'acquisizione delle prestazioni era stata anche autorizzata,
dovendo ricordarsi che il rapporto diretto tra funzionario che ha disposto la spesa e fornitore si instaura soltanto nel caso in cui difettino le condizioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3, sicché <
7 dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L.,
abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne
consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge.>> (così, tra le altre, Cass. n. 5480/2024 e l'ampia ricostruzione della normativa ivi contenuta).
C.b.) Ritiene, però, la corte che i rilievi che la regione pone in parte col motivo articolato per secondo e nell'ultimo siano da condividere, non potendo riconoscersi a la medesima somma che detta società aveva richiesto con CP_2
l'ingiunzione di pagamento.
Infatti, il tribunale ha accolto la domanda 'parametrando' il quantum oggetto di condanna alla stessa somma oggetto dell'originaria ingiunzione, sulla scorta della considerazione riportata in precedenza per esteso secondo cui “La diminuzione
patrimoniale può essere commisurata alla prestazione fornita per la quale non si è
ricevuto compenso. In tale misura è anche ravvisabile l'arricchimento della p.a.
che ha utilizzato la medesima fornitura.”.
Pur dando atto del superamento dell'opzione interpretativa che richiedeva il riconoscimento, anche se magari in forma implicita, dell'utilitas da parte dell'amministrazione, ci si deve interrogare su quali debbano essere gli elementi che 'compongono' l'indennizzo, il quale non può mai coincidere con la medesima
8 prestazione oggetto del contratto stipulato senza le prescritte formalità,
comprensivo del guadagno, cosa, del resto, affermata proprio dal precedente richiamato dall'appellata (Cass. n. 1875/2009; si consideri, del resto, che, al di là di quanto statuito dal tribunale nel caso in esame, l'obbligazione indennitaria in discorso costituisce debito di valore, di tal che se essa fosse sic et simpliciter
parametrabile a quella che sarebbe stata conseguita in adempimento del contratto,
finirebbe per garantire un risultato addirittura maggiore in termini monetari).
Non va dimenticato che l'indennizzo in discorso va misurato nella minor somma tra l'arricchimento della controparte e l'impoverimento del soggetto che ha avanzato la domanda.
Del resto, anche di recente la Suprema Corte ha efficacemente affermato (Cass.
n. 21138/2024), con considerazioni di principio valevoli in generale, che
<
(tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può
neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.>>.
Ancora meglio in motivazione è stato puntualizzato che <Per giurisprudenza
consolidata di questa Corte, sono estranei alla funzione dell'indennizzo l'"ottica
redistributiva" e il fine di ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni, perché il limite
9 invalicabile dell'attribuzione compensativa è costituito dalla minor somma fra
diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio).
L'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può, perciò,
pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto
avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed
efficace, perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può
neutralizzare sostanzialmente l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o
sopravvenuta di quel rapporto. Non a caso, infatti, nell'art. 2042 cod. civ. è
prospettato un "indennizzo" del "pregiudizio" per riparare lo squilibrio seguito
all'ingiustificato spostamento patrimoniale, laddove nell'art. 2043 cod. civ. è
previsto il "risarcimento del danno ingiusto" e, cioè, l'integrale reintegrazione
della situazione patrimoniale alteratasi per effetto di un'illecita ingerenza (v. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008, ove si privilegia l'interpretazione
dell'art. 2041 cod. civ. in funzione recuperatoria dell'azione che esclude dal
calcolo dell'indennità richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subìta
dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso
avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato
valido ed efficace;
spetta solo al legislatore, in funzione derogatoria, considerare
il pregiudizio pari al valore del bene o del suo uso, o al valore della
prestazione).>>, concludendo nel caso specifico per rimettere la causa, in sede di rinvio, al nuovo esame del giudice d'appello che avrebbe dovuto escludere <ogni
posta rivolta ad assicurare alla richiedente direttamente, o indirettamente tramite
ricorso a parametri, quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di
analoghe attività remunerative nello stesso periodo di tempo.>>.
Pertanto, l'indennizzo va ragguagliato ai costi e alle spese anticipate per
10 l'esecuzione dell'opera o per offrire la fornitura dei prodotti richiesti e, quindi, in questo caso, per la fornitura dei prodotti editoriali, per la licenza d'uso e la fornitura di prodotti informatici ed infine, per la pubblicazione di avvisi legali, con esclusione dell'utile di impresa.
Nel caso in esame, in primo luogo deve osservarsi che quanto oggetto della domanda di indennizzo si riferiva ad una pluralità di prestazioni rispetto alle quali,
per tipologia e natura, è estremamente difficile fornire una articolata esposizione di tutte le componenti per costi e spese e la conseguente percentuale di guadagno;
dall'altra non può che farsi ricorso a nozioni di comune esperienza che, anche avuto riguardo ad altri settori come quello degli appalti pubblici, individua l'utile di impresa in misura non inferiore al 10%, di tal che appare equo determinare il detto utile in misura del 20%, come questa corte ha già fatto in altre occasioni
(corte di appello. sez. III 25 settembre 2019, a definizione della causa n.5159/2015).
Pertanto, alla società opposta, che ha agito in via alternativa ex art. 2041 c.c. è
dovuta, rispetto a quanto oggetto della condanna di primo grado (68.272,19), la minor somma di euro 54.617,75, oltre interessi come riconosciuti nella sentenza gravata, in assenza di ogni impugnazione, sia principale che incidentale, sul punto.
D – Le spese
Circa il governo delle spese di lite si osserva che Il era risultato CP_3
vittorioso, come si è visto, per la maggior somma di euro 68.272,19, seppure in riferimento alla domanda proposta in conseguenza dell'eccepita nullità dei contratti, ma il tribunale ha compensato le spese in considerazione della reciproca soccombenza e, sul punto, la società opposta non ha proposto impugnazione incidentale.
11 Riguardo alle spese del grado, tenuto conto che il gravame è stato parzialmente accolto, in presenza di precedente statuizione, come visto, di compensazione delle spese, si ritiene, comunque, che sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese, anche in considerazione del complessivo tenore delle difese svolte dalle parti e dei rilievi officiosi operati dalla corte.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ma, comunque, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda avanzata ex art. 2041 c.c. da condanna la Controparte_1
al pagamento della minor somma di euro 54.617,75, rispetto a Parte_1
quella liquidata in primo grado, oltre interessi come riconosciuti nella sentenza impugnata, fermo l'accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto come statuita dal tribunale, nonché ogni altra statuizione;
b) compensa integralmente le spese del grado tra le parti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore
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