Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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n. 889/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 889/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 27 maggio
2025 e promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
575 - C.F. - rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria BONADDIO - C.F. C.F._1
- del Foro di Lamezia Terme, con studio in via Piave n. 57; C.F._2
-parte ricorrente - contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
575, con domicilio in Lamezia Terme, via Robert Baden Powell n. 41, C.F. – nella C.F._3 specie rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Antonio LARUSSA - CF: - con studio in C.F._4
Lamezia Terme, via F. Nicotera n. 86;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta depositate in cancelleria rispettivamente in data 13 e 21 maggio 2025, in previsione dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27 maggio
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10 agosto 2024, il sig. , nato a [...]_1 il 15.06.1977, residente in [...] - C.F. - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria BONADDIO - C.F. - del Foro di C.F._2
Lamezia Terme, agendo nei riguardi della moglie, sig.ra , nata a [...] il CP_1
13.12.1988, residente a [...], con domicilio in Lamezia Terme, via Robert
Baden Powell n. 41, C.F. – nella specie rappresentata e difesa dall'avv. Antonio C.F._3
LARUSSA - CF: - con studio in Lamezia Terme, via F. Nicotera n. 86, premetteva – C.F._4 in punto di fatto – di avere contratto matrimonio con la moglie solo in forma civile ed in CP_1 data 16 luglio 2009 nel Comune di Lamezia Terme, di seguito trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 7, parte I – Uff.
5 - dell'Anno 2009 (vedi allegato in atti), con unione dalla quale erano nati i figli (entrambi allo stato minorenni e non autosufficienti economicamente), Persona_1
a Lamezia Terme ed in data 26 luglio 2010 - C.F. - e
[...] C.F._5 Controparte_2
anche lui nato a [...] in data [...] - C.F. .
[...] C.F._6
Aggiungeva che i coniugi avevano adottato il regime della separazione dei beni ma non avevano beni immobili in comune, né altri tipi di beni.
Da tempo gli stessi coniugi - per incompatibilità di carattere ed incomprensioni varie - non avevano più una reale unione affettiva e sentimentale e – pertanto - essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di essi, era parimenti divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
In particolare il ricorrente precisava quanto segue: “Nel corso del matrimonio ho sempre cercato di fare in modo che mia moglie raggiungesse un livello soddisfacente di gratificazione, passando dalla ricerca di un impiego volto a garantirle autonomia economica senza vincoli geografici;
la nascita dei figli e le vicende quotidiane hanno fatto rinviare questi obiettivi, finché - nella primavera del 2023 - ci siamo dati come termine la fine degli studi secondari inferiori per la nostra primogenita e scelto come destinazione la città di Salerno, previa vendita casa di proprietà sita in Lamezia Terme via del Progresso, n. 575, concordando temporaneo affitto in attesa di effettivo trasferimento e progettando futuro acquisto immobile non appena stabilitici nella città scelta. A maggio 2023, il nostro rapporto si incrina a causa della scoperta di un suo probabile tradimento con il padre di una bambina frequentante lo stesso istituto del mio figlio minore. Scopro una serie di messaggi
“whatsapp” dall'indubbio contenuto, così cerco di scoprire come stanno effettivamente le cose e scopro che mia moglie e quell'uomo si erano visti ed appartati più di una volta al parco XXV Aprile di Lamezia Terme, prevalentemente nelle ore serali. In una circostanza - in particolare - ho potuto constatarlo di persona e la cosa ha generato in me la scelta di allontanarmi da casa e di togliermi la fede nuziale, invitando anche lei e l'altra persona a farlo. Ma la cosa che mi ha lasciato ancora più sgomento si è verificata quando, ad aprile del corrente anno, mia FI mi ha poi riferito che sua madre aveva portato un uomo a casa, presumibilmente il padre della bambina che frequenta la stessa scuola di mio figlio e che loro erano dovuti rimanere CP_2 chiusi nella loro cameretta. Non solo, ma mia moglie - in quel periodo del 2023, in cui avevo scoperto il suo tradimento - mi aveva candidamente confessato di non avere più alcuna considerazione di me. Per amore dei miei figli, nei mesi successivi ho cercato di recuperare il rapporto, avendo avuto garanzie che “non era stato nulla di particolare”. Pertanto, verso la fine del 2023, abbiamo ripreso a pianificare il trasferimento che avevamo lasciato in sospeso, passando dalla vendita della casa di proprietà, prevedendo di comune accordo un periodo di transizione in affitto;
ci rivolgiamo ad un'agenzia immobiliare che prende in carico la vendita.
Dopo poco arriva una proposta compatibile con la mia richiesta, seguita da un preliminare di vendita con versamento immediato di una caparra confirmatoria. Successivamente, nel corrente anno, scopro di avere 3
forse una malattia tumorale e, eseguiti appositi esami, ne ho conferma, ma con una prognosi di guarigione molto alta. La patologia oncologica, genera in mia moglie generale sconforto a cui segue la sua determinazione a farmi recedere dalla vendita dell'immobile, ma io con molta calma non solo le ricordo i progetti fatti, ma che anche l'immobile era di mia esclusiva proprietà e che recedere dal preliminare avrebbe comportato il dover dare al promissario acquirente il doppio della caparra versata e - pertanto - non era affatto una soluzione alle sue preoccupazioni. Le spiego, poi, che invece era opportuno pensare positivamente per la mia salute, atteso che comunque ancora non vi era una diagnosi certa e che in ogni caso - anche qualora vi fosse stata la patologia oncologica - per quel tipo di malattia le possibilità di guarigione sono alte, per come dicono i medici, dicendole che vi era per noi l'alternativa acquistare un immobile a basso costo uso investimento, magari anche in zona mare. In un primo momento sembrava essersi convinta e così iniziamo la ricerca di varie soluzioni possibili, compresa maggiormente quella di andare a vivere a Salerno, tant'è che ho iniziato a farmi seguire dall'ospedale civile di Pagani e - comunque - ci poniamo alla ricerca di ogni soluzione possibile, non trascurando neanche l'ipotesi locazione. Ciononostante, mia moglie restava poco fiduciosa del buon esito dei miei accertamenti, cominciando a darmi “per spacciato” dinanzi ai figli e anche a dei colleghi in un'occasione. Mentre da parte mia sono fiducioso per come la medicina afferma e conferma la possibilità di sopravvivenza molto alta anche per le terapie che devono essere seguite. La vita va avanti tra alti e bassi ed arriva poi il periodo in cui mia FI doveva conseguire il Sacramento della Cresima. ER
Verso fine aprile, pochi giorni prima della Cresima programmata per il 1° maggio 2024, mia moglie inizia ad agitarsi ed innervosirsi sempre di più ed in maniera molto accesa e persistente, giungendo a pretendere - con violenza sia verbale che fisica - che io chiamassi l'agenzia immobiliare per concordare un incontro con l'acquirente, al fine di chiedere la rescissione della vendita;
al mio rifiuto, la stessa esplode CP_1 di rabbia, iniziando ad insultarmi pesantemente anche davanti ai bambini e ad aggredirmi fisicamente;
sicché io - per evitare ulteriori conseguenze - decido di uscire di casa. Quello stesso giorno mia moglie voleva impedire a nostra FI di andare in Chiesa per la Confessione propedeutica al Sacramento della ER
Confermazione, cosicché decido di agire per tutelare mia FI ed accade che proprio mia moglie mi contatta chiedendomi di accompagnarla e di tornare a casa, ma appena giunto, trovo mia moglie in strada unitamente ai miei due figli in preda al suo solito attacco di collera e - nell'occasione - mi lanciava una pietra sulla cappotta della macchina danneggiandola, cercando poi di arrivare ad avere uno scontro fisico con me. Dopo quanto accaduto - come se nulla fosse - si rivolgeva a nostra FI , intimandole di salire a casa perché ER non avrebbe più fatto la Cresima. A questo punto mia FI cominciava a piangere;
pertanto, io mi impuntavo per portarla in Chiesa e - vedendo mia moglie sempre più esageratamente agitata - decidevo di portare con me entrambi i figli, una in Chiesa, l'altro al parco, in attesa che mia moglie si calmasse. Poco dopo che mi ero allontanato con i miei figli da casa, mia moglie chiamava mia FI al telefono minacciandola che avrebbe subito delle ritorsioni per il fatto che era venuta via con me per andare in Chiesa: insomma CP_1 non dava cenno di calmarsi. Pertanto, decidevo - per tutelare i miei figli - di portarli dalla nonna materna, alla quale spiegavo la situazione ed ottenevo da parte sua ospitalità e sostegno per tutto ciò che si poteva fare a tutela dei figli. L'intenzione era di evitare che i figli vedessero la madre vistosamente agitata e - in 4
particolare - proteggere , la quale temeva ritorsioni per aver osato pretendere di confessarsi per poter ER ottenere il sacramento della Cresima, contrariamente a quanto le aveva detto la madre. Io, dal canto mio, ero determinato ad esaudire il desiderio di mia FI di cresimarsi. Non essendosi calmata mia moglie, decidevo che i miei figli rimanessero dalla nonna materna ed ivi sono rimasti per qualche giorno. Nel frattempo, la madre dava sfogo ad ogni possibile tentativo di riavere i figli, anche chiedendo verso mezzanotte l'intervento della volante, che non poteva fare altro che constatare che i ragazzi stavano dormendo beatamente e che la questione andava affrontata, con calma, il giorno successivo. Nel frattempo, cercavo di capire se mia moglie si fosse calmata mediando con la determinazione di mia FI di non voler fare rientro a casa. Il giorno della
Cresima vennero - come previsto - i parenti ed anche mia moglie, alla cerimonia e poi al ricevimento, tenutosi presso un ristorante, pranzo interrotto dai continui rimproveri alla FI, conclusisi con qualche schiaffo a danno di mia FI da parte della madre, fortunatamente senza particolari conseguenze fisiche. Usciti dal ristorante, mia moglie - determinata a prendere con sé i figli - si pone dietro la macchina che avevo in uso in quel momento non consentendomi così di partire. Inutile il mio tentativo di spiegarle che i ragazzi avevano bisogno di un altro po' di tempo e - soprattutto - dovevano vederla calma e non nervosa e collerica come si era mostrata in quei giorni. Determinato a risolvere il problema e sedare gli animi, decidevo di fare un tentativo intermedio, facendo uscire i miei figli da casa della madre di mia moglie, condizione per lei inaccettabile ed evitando di tornare a casa, luogo dove per il momento i miei figli non volevano tornare, affittando per qualche giorno un appartamentino in zona mare (zona Marinella di Lamezia Terme), consentendo alla madre di venire per recuperare il rapporto con i figli. Cosa che effettivamente accade, lei si calma e i miei figli si convincono a rientrare in casa. Tuttavia, nel periodo a seguire si alternavano manifestazioni di sofferenza nei miei confronti, che cercavo di dissipare impegnandomi ad individuare una soluzione alla controversia, tra cui anche trovare un immobile da acquistare poi a luglio contestualmente alla vendita della casa familiare. Nel frattempo (maggio-giugno 2024), nelle more dell'esito dell'esame istologico dei campioni prelevati, decido di affidarmi per gli ultimi accertamenti e le future cure al Controparte_3 dell'Ospedale “A. Tortora” di Pagani (SA), con l'obiettivo di evitare ai miei figli di assistere alla manifestazione dei postumi della probabile terapia chemioterapica cui avrei di lì a poco dovuto sottopormi al termine della fase diagnostica ancora in essere. Nel frattempo - venuta meno ogni possibilità di acquisto tempestivo decente - cerchiamo un immobile in affitto che sia gradito anche alla consorte, lo andiamo a vedere, ne rimane piacevolmente colpita, si convince della soluzione, benché temporanea. Faccio proposta e - ottenuto un contratto di locazione a partire dal 1° luglio 2024 - comincio ad organizzarmi per il trasloco, che prevedo per il 10 e 11 luglio. Al fine di renderlo meno gravoso, prenoto un B&B nel centro di Nicastro per la mia famiglia e mi accingo a preparare gli scatoli con discreto anticipo, vista anche la mia condizione di salute, che mi imponeva di minimizzare gli sforzi. Tra il 7 e l'8 e il 25 e 27 luglio 2024, si ripetono episodi di violenza ed aggressioni a mio danno e - nei giorni a seguire - anche a danno di mia FI da parte della madre ER
, ed in particolare a fine luglio (il 28 luglio 2024), si ripetono ulteriori aggressioni verbali e CP_1 fisiche da parte di mia moglie a danno nuovamente di mia FI di anni 14, la quale ha chiamato il ER
112 per chiedere aiuto, in quanto io non ero in casa, atteso che - pur di evitare il ripetersi di aggressioni e 5
sceneggiate davanti ai miei figli - da parte di mia moglie ai miei danni, avevo preferito allontanarmi da casa.”
Aggiungeva: “sostanzialmente sta cercando da sempre di dare e di fare il massimo per la Parte_1 propria famiglia, mentre la moglie - oltre ad averlo aggredito fisicamente più volte - ha finanche aggredito verbalmente e fisicamente la FI , tanto da determinare l'arrivo di una pattuglia dei Carabinieri ed ER anche a che la FI non voglia più vivere con la madre sotto lo stesso tetto” (v. all.to n. 4 certificazione del
Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Lamezia Terme), precisando di avere anche predisposto un piano genitoriale per la gestione dei figli minori (v. all.to n. 3; in atti). La minore si rifiuta Persona_1 di vivere oramai con la madre, attesi i vari episodi di violenza fisica e verbale di cui è stata vittima, pertanto vuole vivere con il padre e lontano dalla madre e - per tale motivo – chiedeva che, prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, fosse disposta l'audizione protetta della minore, al precipuo fine di avere esatta contezza della situazione e del conflitto esistente tra la minore e la madre ed all'esito di essa CP_1
- se necessario - procedere anche all'ascolto del minore precisava che la famiglia aveva CP_2 deciso, sin dallo scorso anno, di trasferirsi a Salerno, tanto da aver messo in vendita la casa e poi venduta la stessa, ma ad oggi la signora si rifiuta di trasferirsi, generando - così - gravi ripercussioni sui CP_1 progetti di vita avviati, nonché per le terapie del ricorrente, che lo stesso - in vista del trasferimento a Salerno
– aveva avviato presso l'ospedale di Pagani (SA); in ogni caso, al fine di evitare liti continue e garantire assistenza, aveva locato un appartamento - per un breve periodo - a Lamezia Terme, iniziando a viaggiare tra
Salerno e Lamezia Terme, anche con la FI , la quale - dall'ultimo episodio aggressivo di luglio – ER non intendeva più vivere con la madre;
in ogni caso, stava cercando di far stare i due fratelli il più vicino possibile e anche la FI con la madre, onde tentare di recuperare il rapporto, ma ciononostante la minore non vuole più vivere con la madre (vedi, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo ER in atti).
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale di Lamezia Terme adito, previamente ascoltata la minore
[...] ed adottati i provvedimenti provvisori per la gestione dei figli minori, con collocazione degli stessi Persona_1 con il padre, autorizzasse l'iscrizione dei minori presso gli istituti scolastici a Salerno;
una volta disposto l'affidamento congiunto, chiedeva fosse posto a carico della madre un assegno di mantenimento pari ad €
300,00 (trecento,00) per entrambi i figli, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore;
spese ordinarie e straordinarie da individuarsi in quelle indicate dalla tabella del tribunale di
Milano per l'anno 2024 in allegato al ricorso (vedi in atti).
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale – premesso il contenuto tutto del ricorso introduttivo e le relative conclusioni per come appena evidenziate – contestava integralmente quanto sostenuto da parte attrice, contestando – innanzitutto – la circostanza affermata dal coniuge di avere ella tradito il marito nel corso dell'anno 2023, oltre a contestare di avere, in diverse occasioni, aggredito verbalmente e fisicamente il sig.
e la FI tanto da indurre quest'ultima a desiderare di vivere con il padre, così Parte_1 ER allontanandosi dalla madre (vedi comparsa in atti).
In merito al preteso tradimento – che negava recisamente - era stato in realtà il ad instaurare una Parte_1 relazione con persona che viveva a Salerno e stava infatti facendo di tutto per trasferirsi in quella città non solo 6
per la cura del linfonodo di 4° livello di cui era affetto.
Ciò si deduceva anche della querela che la resistente aveva presentato all'autorità giudiziaria e che era del seguente tenore: “Sono sposata da 15 anni con ed abbiamo due figli, la prima Parte_1 ER di 13 anni e di 7 anni. Viviamo insieme in Lamezia Terme Via del Progresso civico 575. Ieri CP_2
07/07/2024, mentre mi trovavo a casa ho scoperto che mio marito mi tradiva. Ho constatato il tradimento ieri mattina, controllando il suo telefono. Mentre mio marito era a casa, avendo il sospetto che mi tradisse, ho dato uno sguardo al suo cellulare, scoprendo diverse chat con altre donne. Ho chiesto delle spiegazioni in merito, e da qui ne è nata una discussione animata, ma solo verbale. Successivamente mi sono accorta che mio marito è uscito per acquistare un nuovo cellulare, l'ho dedotto perché avendo lasciato il cellulare a casa, mi sono accorta che sullo stesso arrivavano messaggi di nuova configurazione, evidentemente stava cercando di esportare i contenuti. Non vedendolo arrivare in casa, mi recavo intorno alle 21:00 senza alcuna cattiva intenzione, presso l'ufficio dove lavora mio marito, per chiedergli cosa stesse facendo con il cellulare, poiché sospettavo l'acquisto del nuovo per utilizzarlo con le altre donne. Una volta arrivata, mi hanno aperto i suoi colleghi, di uno non conosco il nome, ricordo che era altino, robusto con gli occhiali e i capelli rossicci, mentre l'altro si chiama Ho il presentimento, che mio marito gli avesse già raccontato Persona_2 quanto accaduto in casa, perché mi hanno aperto con un ghigno, come a dire "E' arrivata"! Ricordo di essere entrata e di essermi recata nell'ufficio dove ho trovato mio marito seduto alla scrivania, che configurava il nuovo cellulare. A questo punto chiedevo a mio marito che fretta aveva di comprare un nuovo cellulare.
Ricordo di essermi avvicinata, e incuriosita dal nuovo cellulare, simulavo di volerlo afferrare. A questo mio gesto, in mio marito reagiva aggredendomi verbalmente, accusandomi ingiustamente di avergli rubato il suo vecchio cellulare, quando invece lo stesso lo aveva lasciato sul comodino di casa. Nell'attimo in cui cerco di allungare la mia mano, per prendere il suo nuovo telefono cellulare poggiato sulla scrivania, si alzava dalla sedia anche il collega di mio marito gridandomi in dialetto "NIESCI FORA". Mio Persona_3 marito - nel frattempo – invitava gli altri suoi colleghi presenti ad avvicinarsi, gridando "STASERA LA
FACCIO ARRESTARE". Praticamente mi sono trovata accerchiata da quattro uomini, che di peso mi hanno trascinata fuori dai loro uffici, come se io stessi aggredendo qualcuno, quando stato l'esatto contrario. Preciso che sono stata spintonata in particolar modo da che involontariamente, mentre mi Persona_3 spingeva mi afferrava anche i capelli, che avevo lungo la spalla. Dopo di ciò una volta fuori, ho visto mio marito chiudersi in ufficio con il suo collega non so che cosa si sono detti. Dopo un po' Persona_3
è uscito fuori mio marito, al quale ho chiesto se si rendesse conto di quello che era successo, sottolineando soprattutto il fatto che lui aveva permesso a sconosciuti, di mettermi le mani addosso. Mi rispondeva che avrei dovuto evitare di recarmi nel suo ufficio, e in tale circostanza facevo presente che era mia intenzione recarmi presso il pronto soccorso. Lui nel cercare di intimorirmi, mi diceva di non farlo perché era la mia parola contro la loro, e che lui si sarebbe schierato a difesa dei suoi colleghi. Sono rimasta per un po' fuori a pensare cosa fare, lui nel frattempo era tornato dentro nel suo ufficio. Ho pensato di chiamare il 112, ma poi non l'ho fatto, ho deciso di recarmi direttamente in ospedale per farmi refertare. Sono uscita dal pronto soccorso con un referto medico di 5 gg di prognosi, e poi sono ritornata a casa. Sono arrivata quasi contemporaneamente 7
con mio marito, con il quale c'è stata l'ennesima discussione con spintoni nei miei confronti. Nelle scale ha iniziato a fare il pazzo, si tirava schiaffi, si è strappato la camicia, e mi chiedeva di colpirlo così anche lui poteva farsi refertare. Lo scopo del è riuscire ad ottenere di poter trasferirsi a Salerno a discapito Parte_2 della propria famiglia pur di poter instaurare stabilmente una relazione con questa donna a discapito del benessere dei propri figli. Il suo disegno è cercare di screditare la figura della moglie per ottenere provvedimenti favorevoli al suo finale scopo di poter coronare il suo sogno d'amore con altra persona in
Salerno. Ma sicuramente il Tribunale adito dovrà tener conto della volontà dei minori e del fatto che gli stessi vivono da quando sono nati a Lamezia Terme” (vedi, in tal senso – pressoché testualmente - il contenuto della comparsa costitutiva in atti).
Non era inoltre affatto vero che ella fosse persona aggressiva con il marito o con la FI minore.
In realtà – affermava - si era sempre limitata a difendersi dalle aggressioni del marito, ormai sempre più violente, anche a causa del nervosismo derivante dalla malattia da cui era stato colpito.
Purtroppo, il padre aveva iniziato e continuava a plagiare la FI minore ed aveva indotto a chiamare ER le forze dell'ordine per precostituirsi delle prove al fine di ottenere il suo scopo finale, che era poi quello farsi una nuova vita a Salerno.
La resistente - preoccupata della situazione creatasi - presentava su dette circostanze apposita denuncia che era del seguente tenore: “premetto di essere coniugata con , attualmente ispettore di Polizia Parte_1 presso la Polfer di Lamezia Terme e dalla nostra unione sono nati due figli una Aurora di anni 14 e
[...] di anni 8; senonché, dopo un periodo di serenità familiare, da circa un anno e mezzo sono sorti CP_2 diversi problemi in quanto io venivo a conoscenza della relazione extraconiugale di mio marito con una amica di infanzia di Salerno, di nome o , coniugata con tre figli. In realtà devo anche Per_4 Persona_5 precisare che mio marito ha sempre cercato di avere altre relazioni come - ad esempio - con la psicologa
, la sua psicologa privata che per effetto delle sue avances, ha dovuto rinunciare alle sue Testimone_1 prestazioni professionali. Altre relazioni sono a me note come con una capotreno. Ma, l'antefatto storico si pone come necessario al fine di precisare i termini della presente denuncia- querela la quale ha ad oggetto l'abbandono di minori ed una serie di reati rientranti nell'alveo di cui all'art. 570 c.p.; in particolare, da quando il si è allontanato dolosamente dalla nostra abitazione all'incirca nel mese di
Parte_1 giugno/luglio 2024, nostra FI , plagiata sottoposta violenza psicologica da parte del padre, si è ER trasferita con lo stesso in Gizzeria alla via Cristoforo Colombo, fungendo, in pratica da badante al padre. Ciò in quanto lo stesso soffre di una malattia, ossia il linfoma non Hodgkin, la quale comporta
Parte_1 frequenti ricoveri dello stesso con problematiche esteriori che determinante frequenti vomiti, emicranie, nausee, capogiri ed altro A badare al padre è la FI che, invece di vivere con me, nonostante la giovane età la vicinanza della nostra abitazione rispetto ai plessi scolastici ed ai luoghi di ritrovo dei giovani, come detto, plagiata dal decide di abitare con lui, allorquando è lo stesso padre che avrebbe dovuto
Parte_1 consigliare di stare con la madre;
il invece, dolosamente, non fa altro che parlare male di me,
Parte_1 nei mesi scorsi ed in epoca precedente al suo abbandono, ha più volte cercato di alzarmi le mani. Nel mese di agosto 2024, in occasione di una partenza del per recarsi presso l'ospedale di Pagani, volendo a
Parte_1 8
tuti costi, portare i nostri figli, avemmo una lite fortissima e, in quell'occasione, mia FI lanciò degli indumenti nei pressi del fiume che costeggia la nostra abitazione, minacciandomi che mi avrebbe fatto arrestare sol perché non acconsentii che la stessa andasse in ospedale con il padre, anche in considerazione delle critiche condizioni di salute che non volevo che i bambini vedessero. Né la madre del signora Parte_1 anziana, poteva accudire i nostri figli. Ma ciò che appare meritevole di sanzione penale è la circostanza che ogni qualvolta mio marito deve ricoverarsi lascia nostra FI da sola presso la casa di Gizzeria. Lo stesso capita quando lui è di turno per cui la ragazza, costretta a viaggiare con il treno fino Lamezia Terme Nicastro, sta sola fino a quando il non ritorna, costringendola a mangiare fuori orario e cibi di fortuna. Il Parte_1
altro dato assurdo, utilizza mia madre, , soggetto con problema Parte_1 Controparte_4 psichiatrici e problemi di alcolismo e stupefacenti, per accudire sempre nostra FI aurora. Ma anche qui sorgono problemi per le condizioni mentali di mia madre, la quale fa uso di psicofarmaci e fa una vita sregolata;
l'obiettivo di mio marito è quello di rovinarmi al fine di ottenere l'affidamento dei figli portarli in
Campania per come ha giudizialmente richiesto con un proprio atto presso il Tribunale Civile di Lamezia
Terme; come già detto, il problema principale è la condotta serbata nei confronti di nostra FI , ER plagiata dallo stesso il quale sta serbando una condotta contraria ai doveri familiari in quanto, non solo viene lasciata sola, ma autorizzata a fare quello che vuole anche in tema di vestiario;
in un'occasione in serata nel mese di ottobre, mia FI , unitamente all'altro figlio , lasciati soli dal padre in Gizzeria, ER CP_2 decideva di uscire di casa e veniva quasi investita da una vettura che procedeva a velocità elevata sulla spiaggia” (vedi, in tal senso, pressoché testualmente, il contenuto della comparsa costitutiva in atti).
Aggiungeva che - attualmente - abitava con il padre a Gizzeria, ma che - nonostante ciò - si vedeva ER molto spesso con la madre, con la quale si sentiva quotidianamente per via telefonica;
dichiarava di amare profondamente i propri figli e di non voler perderli per assecondare il marito.
La malattia da cui era affetto il - contrariamente a quanto da questi sostenuto – era un linfonodo Parte_2 di 4° livello.
Anche per questo ella si dichiarava preoccupata del futuro dei propri figli, nel caso di trasferimento in altra sede e non era per nulla vero che si fosse mai rifiutata di trasferirsi a Salerno.
Quanto all'andamento scolastico dei figli, questo risultava improvvisamente peggiorato a seguito della separazione di fatto dei genitori e tale peggioramento non era assolutamente imputabile alla responsabilità della dichiarante, la quale dimostrava - nella quotidianità - di impegnarsi ad esprimere una rigorosa responsabilità genitoriale.
La sig.ra continua a vivere con il figlio minore a Lamezia Terme ed entrambi i bambini CP_1 CP_2 risultavano iscritti a scuola a Lamezia Terme.
La stessa ricorrente - per il bene di – continuava ad avere con lei rapporti quotidiani, anche se la stessa ER manifestava spesso la volontà di non voler dormire con il padre, dal quale era comunque negativamente influenzata ed impaurita;
affermava – inoltre - di essere allo stato disoccupata.
MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER IL COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO IL PADRE
In tema di affidamento condiviso dei figli minorenni il collocamento paritario presso le diverse abitazioni dei 9
genitori corrisponde al superiore interesse dei bambini a superare la separazione dei genitori nella maniera maggiormente idonea alla salute psico fisica dei figli. Sostiene la Suprema Corte di cassazione che il trasferimento senza il consenso del coniuge non comporta di per sé il venir meno dell'affidamento condiviso o del collocamento paritario in quanto ogni avvenimento deve essere esclusivamente valutato in funzione del superiore interesse del minore (Cass., sez. I, 12, maggio 2015, n. 9633.); la Cassazione (Cass., sez. I, 14 settembre 2016, n. 18087), ha recentemente confermato l'orientamento per il quale, in assenza di elementi che possano far ritenere La madre sfornita di adeguate capacità genitoriali educative e di accudimento, la collocazione prevalente del figlio in età scolare è con la madre anche se ciò incide negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario, la giurisprudenza applica, dunque, una presunzione di preferenza per il collocamento prevalente presso la madre sposando quindi il criterio della c.d. “maternal preference”; tale criterio trova fondamento scientifico nell'instaurazione da parte del figlio di un rapporto di stretta dipendenza fisica e materiale dalla madre dal punto di vista delle esigenze primarie e più elementari di vita;
i suddetti elementi, in età prescolare e scolare, si atteggiano quali elementi insostituibili per garantire ai figli un corretto armonico sviluppo psico-fisico in relazione alla fase delicata di crescita che attraversano.
Tale criterio presuntivo trova, quindi, applicazione anche nel caso in cui il padre ha dimostrato eccellenti capacità genitoriali dovendosi preminentemente valutare l'interesse della prole. Con l'applicazione dell'affidamento condiviso, i minori vengono affidati ad entrambi i genitori al fine di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”, ma spesso ciò non avviene a causa dell'elevato grado di conflittualità degli ex coniugi (vedi, in punto di diritto, il contenuto della comparsa costitutiva in atti).
In tale ottica si inserisce la recente pronuncia del Tribunale di Parma, che, con decreto del 22 maggio 2018, ha disposto l'applicazione dell'affidamento del minore nonostante i frequenti contrasti esistenti tra i genitori.
In particolare, il Tribunale ha considerato preminente l'interesse del figlio, per cui ha indicato ai genitori precise regole a cui attenersi, con la suddivisione di turni i paritetici di frequentazione secondo un piano genitoriale di base. Sempre in materia di affidamento dei figli minori – aggiungeva - occorre infine citare la sentenza n. 3331 del 19.02.2016, con cui la Cassazione, ha previsto il collocamento predominante del figlio presso il genitore che è in grado di garantire meglio la bigenitorialità, ovvero il rispetto della dell'altro genitore ed il mantenimento dei rapporti con quest'ultimo. Secondo la Suprema Corte va considerato come elemento determinante per la scelta della collocazione prevalente del minore, la maggiore capacità del genitore di garantire continuità di rapporto con entrambi i genitori. Occorre menzionare, il più volte citato dalla Suprema Corte, principio della bigenitorialità, da intendersi quale diritto del minore ad avere una presenza comune dei genitori nella sua vita, in modo che gli sia garantita una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, ma anche quale dovere dei genitori di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione permettendo in concreto l'effettività di tale diritto. La bigenitorialità è, infatti, anzitutto un diritto del minore prima ancora dei genitori, e come tale deve essere necessariamente protetto attraverso decisioni concrete che siano finalizzate a realizzare il suo miglior interesse anche nel caso in cui i genitori non siano più “famiglia”, e ciò in ragione delle responsabilità genitoriali;
ne consegue che il diritto del genitore a vedersi garantite relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore non può 10
che avere carattere “recessivo” perché non può prescindere dal ricercare il miglior interesse del minore. Se il regime dell'affidamento condiviso è orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, le decisioni dei Tribunale devono tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, e solo nell'interesse del minore il giudice può discostarsi da tale assetto se deve assicurare al minore una modalità di affidamento più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (Cass. n. 19323/2020; Cass. n. 4790/2022); inoltre, la stessa Corte ribadisce come il giudice debba adottare i provvedimenti riguardo ai figli, tenendo in considerazione esclusivamente e primariamente il loro interesse, il quale impone di privilegiare, tra più soluzioni eventualmente possibili, quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 18817 del 2015); nel caso di specie la decisione assunta dai minori di vivere con la madre, addirittura lasciando l'abitazione e le proprie camere, rappresenta il miglior interesse per i figli, i quali subirebbero gravissime conseguenze dalla perdita della
SI.ra quale genitore collocatario (vedi, in tal senso, pressoché testualmente, il contenuto del CP_1 ricorso introduttivo in atti).
Concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale - rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa audizione del minore - così statuisse: Controparte_2
1. Nel merito, chiedeva la collocazione dei figli minori con la madre e - disposto l'affidamento condiviso - ponendo a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 per entrambi i figli, atteso che non ha ancora un lavoro, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; si chiede, infine il rigetto della domanda ex adverso formulata di collocazione dei minori con il padre, di autorizzazione all'iscrizione degli stessi a Salerno e di porre a carico della madre un assegno di mantenimento pari ad €
300,00; con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge, con le richieste istruttorie di cui in premessa.
Dopo l'interruzione del processo e la conseguente sua riassunzione ad iniziativa della parte ricorrente, all'udienza del 25 febbraio 2025 venivano sentite entrambe la parti personalmente e – alla successiva udienza del 6 maggio 2025, in accoglimento delle richieste istruttorie delle parti – anche entrambi i figli minorenni, in esito alla cui audizione – a scioglimento della riserva in quella sede formulata – la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva differita a tale scopo - ai sensi dell'art. 473-bis 22, comma 4°, c.p.c. – all'udienza del 27 maggio 2025, data in cui - precisate le conclusioni sulla base delle note di trattazione scritta depositate in atti
- la causa veniva definitivamente rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. 11
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c., e dato che, ormai da tempo i coniugi vivono separati di fatto, avendo adottato differenti soluzioni abitative, che contemplano l'attuale dimora della madre resistente presso la casa coniugale unitamente al figlio minore (di anni otto) e l'occupazione CP_2 di una dimora in affitto in S. Eufemia Lamezia per il padre, che vi abita unitamente all'altra FI di ER anni quindici;
i rapporti tra le parti sono inoltre dichiaratamente assai difficili ed allo stato senza dubbio non recuperabili, anche in virtù delle reciproche accuse di tradimento (senza che però tali accuse siano state anche seguito da domande incidentali di addebito;
n.d.r.) e della recente e grave malattia del marito, che non ha certo favorito il mantenimento di rapporti sereni e tranquillizzanti, contribuendo – anzi – al reciproco allontanamento.
2. La presente pronuncia concerne - inoltre - l'affido della prole ancora minorenne, la collocazione presso i genitori, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, la sussistenza dei requisiti per affermare e stabilire un eventuale obbligo di contribuzione di natura economico-patrimoniale verso i figli e/o verso il coniuge.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento dei figli minori, rileva il Tribunale che non sussistono elementi – perlomeno allo stato attuale - che ostino all'affidamento condiviso di entrambi i figli minori ad entrambi i genitori, in conformità – peraltro – delle richieste formulate sul punto da entrambe le parti, non essendosi i coniugi mai detti contrari a tale tipo di affidamento, nonostante la reiterate e vicendevoli critiche che ciascuno di essi ha formulato in relazione al ruolo di coniuge ma finanche di genitore.
3. Appare, inoltre, opportuno che i minori mantengano nell'attualità la loro radicata e rispettiva collocazione prevalente presso la madre o il padre (per la precisione con il padre e con la madre;
ER CP_2
n.d.r.); situazione - questa appena rappresentata - che perdura da ben oltre un anno e che non appare allo stato opportuno modificare, nonostante la singolarità dello status quo, avendo gli stessi autonomamente e prevalentemente convissuto con uno dei genitori sin dalla data della separazione (il ricorrente Parte_1
– infatti - si è così espresso in sede di comparizione personale delle parti, nel corso dell'udienza a ciò
[...] deputata, tenutasi in data 25 febbraio 2025: “ vive con me dal 28 luglio 2024, ovvero dal giorno ER 12
successivo al litigio di cui ho parlato, per sua stessa scelta autonoma;
il minore - pur avendo piacere a stare con me - vive tuttora con la madre, per ragioni logistiche, legate principalmente all'età minore;
quanto al regime di visita Aurora non è intenzionata a vedere la madre e non ha inteso, salvo eccezioni, trascorrere del tempo con lei;
quando ciò è successo, lo ha fatto solo per amore verso il fratello;
non vedo il piccolo spesso ma solo saltuariamente, e questo accade perché – per quanto ne sappia – vi è un divieto espresso della madre;
e così la madre nello stesso contesto procedurale: ”io dopo la vendita della casa Parte_3 coniugale, per la quale non ero affatto d'accordo, sono andata a vivere in affitto a Sambiase unitamente al piccolo per un canone di € 500,00, al momento corrisposto da mio marito;
lui vive invece, a CP_2 data attuale, a S. Eufemia Lamezia, sempre in affitto, con importo del canone che non so indicare, unitamente ad;
ha scelto lei – anche se ritengo sia stata plagiata – di andare a vivere con il padre;
mio figlio è ER talmente legato a me che preferisce stare il più delle volte accanto alla mia persona”); vedi verbale in atti.
In tema di collocazione e su richiesta delle parti sono stati sentiti anche i minori che così si sono espressi sul punto: all'udienza del 6 maggio 2025: “mi chiamo ed ho 14 anni, essendo ER Persona_1
nata il [...]; frequento il primo anno del Liceo Linguistico Tommaso Campanella;
ho un fratello che si chiama di anni 8, con il quale vado molto d'accordo; da circa un anno i miei genitori CP_2 vivono separati, mia madre – infatti – vive in via Baden Powell di Lamezia Terme e mio padre a via Africa, di
S. Eufemia;
la casa di via Baden Powell è in affitto ed era la precedente casa coniugale;
io vivo a S'Eufemia con mio papà, mentre mia madre continua a vivere presso la casa coniugale;
all'inizio, la separazione mi era molto dispiaciuta, ma - pensandoci bene - forse è stato meglio perché i miei genitori litigavano e gridavano;
era soprattutto mia madre a gridare, alcune volte credo esagerando perché si arrabbiava per piccole cose;
vivo con mio padre da fine luglio 2024 e la convivenza tra i miei genitori non è più ripresa da allora;
all'inizio mio padre è andato a vivere in caserma e noi figli siamo rimasti con mamma;
a luglio - a seguito di un litigio
- ho deciso di andare a vivere con lui e sono contenta così, non intento tornare a casa da mamma;
mio fratello vive con mamma ma spesso andiamo a prenderlo con papà; non ha mai espresso il desiderio CP_2
– perlomeno esplicitamente – di venire a vivere con noi;
da quanto ho capito, il suo desiderio è di stare con la sorella e non è interessato ad essere affidato all'uno o all'altro dei genitori;
devo dire che riesco a frequentare mio fratello assai spesso;
da qualche mese viviamo in affitto insieme e l'abitazione non è distante dalla
Caserma; nonostante viva a S'Eufemia per andare a scuola prendo il treno ed anche per uscire mi accompagna mio papà”; “ho otto anni e mezzo, vado a scuola a e frequento la terza A;
vivo a CP_2 Per_6
Sambiase insieme a mia madre, anche se i miei genitori vivono separati di sicuro da più di otto mesi;
sin dalla separazione ho vissuto con mia mamma, mentre mia sorella da tempo vive con mio padre;
mia sorella è abbastanza contenta di stare con papà; nonostante ognuno viva per conto suo risco a vedere mia sorella abbastanza spesso;
da mamma sto bene ma il mio desiderio è che la famiglia si possa un giorno ricostituire;
l'ho anche chiesto a papà e ad , ma mia sorella ha risposto che non vuole e mio papà che non può, ER perché altrimenti litigherebbe”.
In sostanza sebbene intuibilmente i ragazzi – fratello e sorella – avrebbero un grande desiderio di stare l'uno accanto all'altra, tale evenienza non solo non sarebbe allo stato opportuna e praticabile perché potrebbe 13
determinare un inasprimento dei rapporti tra i genitori – allo stato, invece, per quanto è dato sapere, controllati
– ma la stessa è tollerata dai ragazzi che la percepiscono come quella allo stato preferibile ed ineludibile, perché utile ad evitare sicuri litigi;
il tutto senza mai subire conseguenze negative, dal momento che i fratelli, anche per l'apprezzabile intercessione dei genitori, riescono a mantenere tra loro costanti e non occasionali rapporti di frequentazione ed affetto.
La collocazione prevalente può dunque essere mantenuta pro quota e la casa coniugale assegnata in uso alla madre, che vi convive insieme ad uno dei minori, il più piccolo di età.
Il regime di vicendevole frequentazione può – inoltre - essere stabilito in forma libera, onde agevolare un costante riavvicinamento tra le parti, anche tra i genitori.
4. Quanto alla determinazione di un eventuale contributo economico, in punto di diritto va osservato che il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ammontare dell'assegno, dunque, viene quantificato in base alle risorse economiche di entrambi i genitori, considerate non solo le entrate reddituali, ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie e risparmi.
Giova poi osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi - oltre che nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento - consistono nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico - o comunque - apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario, inoltre, l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile 14
ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n.
16575/2008).
Nel caso di specie appare opportuno stabilire che ciascuno dei genitori possa badare economicamente al figlio collocato presso di sé; va tuttavia stabilito un contributo integrativo a carico del padre – Parte_1
– nei riguardi della moglie e del figlio non collocato presso di sé, stante la palese difformità delle
[...] rispettive capienze patrimoniali (il Militare in carriera e percepisce un apprezzabile: “ADR: Parte_1 sono Ispettore al Posto di Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme e percepisco mensilmente circa € 2.000,00 –
2.200,00, salvo trattenute;
ADR: mia moglie ha il diploma di ragioneria e tendenzialmente non ha mai lavorato, dedicandosi prevalentemente alla famiglia;
da meno di un mese ella lavora al Mc Donald's di via del
Progresso, con contratto le cui caratteristiche non conosco, quanto al tempo, alle modalità, alla retribuzione”, avendo ella a suo volta dichiarato: ADR: possiedo il diploma di ragioniera e prevalentemente, salvo brevi periodi, mi sono dedicata ai figli;
attualmente lavoro al Mc Donald's di via del Progresso, da appena otto giorni e sono assunta a tempo determinato, part-time per quattro ore con regime turnario e percepirò - credo
- € 900,00 come quota fissa, salvo le integrazioni da lavoro straordinario”; sicché, tenuto conto che il si sia accollato l'affitto della casa di S. Eufemia, appare opportuno determinare in forma Parte_1 simbolica - € 150.00 – anche l'ulteriore contributo di mantenimento.
5. Le spese straordinarie per i figli minori (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter 15
se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra , nato a [...] il [...], Parte_1
- C.F. – e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(matrimonio civile celebrato in Lamezia Terme (CZ) in data 16 luglio 2009 - atto n. 7, parte I, uff. 5, anno 2009, Comune di Lamezia Terme);
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'annotazione;
3) AFFIDA congiuntamente ed in forma condivisa i figli minori e ad entrambi ER CP_2
i genitori, con collocazione prevalente di con il padre e con la madre, ER CP_2
in uso a quest'ultima la casa coniugale;
Parte_4
4) DISPONE che il reciproco regime di visita nei riguardi dei figli non collocati presso le rispettive abitazioni – anche nelle principali Festività e durante il periodo estivo – si svolga in forma libera, previo congruo preavviso ed accordi tra i coniugi;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a per la Parte_1 CP_1 stessa e per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 150,00 CP_2
(centocinquanta,00), quale contributo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, con 16
rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50% e nei sensi di cui in motivazione;
6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO