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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1008/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1008 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, promossa da:
, elettivamente domiciliata in San Prisco (CE) alla Via Circumvallazione Parte_1
n. 45, presso lo studio dell'avv. Giulio Chirico, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Milano alla Via Fogazzaro n. 1, presso lo studio dell'avv. EX BO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere la Controparte_1 presente domanda e per l'effetto, accertare e dichiarare valido ed efficacie la polizza collettiva
n. 8326 stipulata dalla Società Mercedes Benz Financial Services S.p.A. per i conto dei propri clienti, ed in particolare per la sig.ra assicurata- aderente alla polizza collettiva Parte_1 stipulata, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'istante della somma di denaro dovuta nei limiti e per effetto della polizza, risultante tra la differenza del valore di acquisto del veicolo ed il valore commerciale al momento del sinistro valutato secondo le quotazione della rivista quattroruote, e nella misura di Euro 7.292,41 a titolo di indennizzo, oltre interessi,
Pag. 1 di 5 rivalutazione monetaria, danno patrimoniale e non patrimoniale il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito per valore;
2) condannare la convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio in sentenza munita di clausola da attribuire al procuratore antistatario.”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha allegato: che in data 12.10.2017 ha stipulato un contratto di leasing con Mercedes Benz Financial Services S.p.A. per una Smart Forfour, con durata di 36 mesi e canone mensile di € 125,00, versando un anticipo di € 4.906,12 + IVA;
che contestualmente ha sottoscritto una polizza assicurativa (convenzione n. 8326) denominata
"Feel New", stipulata da Mercedes Benz Financial Services per protezione da eventi dannosi come il furto;
che il 15.09.2020 ha constatato il furto dell'autovettura parcheggiata sotto casa;
che immediatamente ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Trentola Ducenta;
che il 18.09.2020 l'auto è stata ritrovata dai Carabinieri di Frignano completamente incendiata e deteriorata;
che nonostante l'invio della documentazione necessaria (denuncia, libretto, chiavi) con raccomandata del 16.09.2020, l'assicurazione non ha predisposto alcun indennizzo;
che anche dopo ulteriori raccomandate inviate il 21.09.2020, 09.11.2020, 10.11.2020 e
15.02.2021, nessuna procedura indennitaria è stata avviata da . Controparte_1
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per mancanza dell'avvertimento previsto dal nr. 7 dell'art. 163 c.p.c. che la costituzione oltre i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. implica le decadenze ci cui all'art. 38
c.p.c., e ha contestato gli assunti di controparte, allegando: che la documentazione necessaria per istruire correttamente la pratica non è mai stata completamente prodotta dalla controparte;
che in particolare non sono stati prodotti, nemmeno in allegato alla citazione: il certificato di proprietà con annotazione di cessazione alla circolazione, l'estratto cronologico PRA con annotazione di cessazione, la dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore o della compagnia assicurativa, il modulo di adesione alla garanzia Feel New, la quietanza di liquidazione e le condizioni della polizza CVT, la perizia certificante la distruzione totale del mezzo, la Polizza RCA attiva al momento del sinistro, la fattura di acquisto del veicolo, il documento d'identità dell'assicurato o contatto email;
che la richiesta di tale documentazione
è stata reiterata tramite PEC del 31.01.2022, senza ricevere alcun riscontro.
Quindi la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 5.6.2023 il precedente giudicante ha disposto ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di Mercedes Benz Financial Services S.p.a., ordine che ha avuto parziale esecuzione con deposito del 17.8.2023.
All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Pag. 2 di 5 Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del giorno
26.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va innanzitutto chiarito che la convenuta non ha fatto seguire all'eccezione di nullità della citazione la richiesta di fissazione di una nuova udienza, né all'atto della sua costituzione in giudizio né con le note scritte del 16.5.2022 per la trattazione della prima udienza. Sicché la nullità deve dirsi sanata, benché non sia stata fissata una nuova udienza da parte del precedente giudicante (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10289 del 18/04/2025: In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7,
c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).).
3. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'attrice ha agito sulla base di un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
Pag. 3 di 5 In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (cfr. Cass. civile, sez. III, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30656).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 conf. Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021).
Tale assunto trova conferma, del resto, anche nella pronuncia n. 1558/2018, ove la Cassazione offre delle ulteriori precisazioni. In particolare, la Suprema Corte ricorda che il rischio previsto nel contratto di assicurazione, di norma, è «un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo
Pag. 4 di 5 dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare».
Sotto altro profilo, «In tema di assicurazione della responsabilità civile,
l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo
l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.» (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 18742 del 12/07/2019), sicché la tardiva costituzione in giudizio di risulta irrilevante ai fini della Controparte_2 determinazione del thema probandum.
Nel caso in esame, l'attrice non ha offerto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale invocato, atteso che non ha prodotto in giudizio la polizza assicurativa, né prova della sua adesione all'invocata polizza collettiva.
La circostanza, peraltro puntualmente eccepita dalla convenuta all'atto della sua costituzione
(là dove lamenta la mancata produzione – anche nel presente giudizio oltre che in sede stragiudiziale – del modulo di adesione alla garanzia Feel New, della quietanza di liquidazione e delle condizioni della polizza CVT, nonché della Polizza RCA attiva al momento del sinistro), non consente di ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'attrice e di conoscere gli esatti termini di polizza.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
EX BO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 13.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1008 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, promossa da:
, elettivamente domiciliata in San Prisco (CE) alla Via Circumvallazione Parte_1
n. 45, presso lo studio dell'avv. Giulio Chirico, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Milano alla Via Fogazzaro n. 1, presso lo studio dell'avv. EX BO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere la Controparte_1 presente domanda e per l'effetto, accertare e dichiarare valido ed efficacie la polizza collettiva
n. 8326 stipulata dalla Società Mercedes Benz Financial Services S.p.A. per i conto dei propri clienti, ed in particolare per la sig.ra assicurata- aderente alla polizza collettiva Parte_1 stipulata, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'istante della somma di denaro dovuta nei limiti e per effetto della polizza, risultante tra la differenza del valore di acquisto del veicolo ed il valore commerciale al momento del sinistro valutato secondo le quotazione della rivista quattroruote, e nella misura di Euro 7.292,41 a titolo di indennizzo, oltre interessi,
Pag. 1 di 5 rivalutazione monetaria, danno patrimoniale e non patrimoniale il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito per valore;
2) condannare la convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio in sentenza munita di clausola da attribuire al procuratore antistatario.”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha allegato: che in data 12.10.2017 ha stipulato un contratto di leasing con Mercedes Benz Financial Services S.p.A. per una Smart Forfour, con durata di 36 mesi e canone mensile di € 125,00, versando un anticipo di € 4.906,12 + IVA;
che contestualmente ha sottoscritto una polizza assicurativa (convenzione n. 8326) denominata
"Feel New", stipulata da Mercedes Benz Financial Services per protezione da eventi dannosi come il furto;
che il 15.09.2020 ha constatato il furto dell'autovettura parcheggiata sotto casa;
che immediatamente ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Trentola Ducenta;
che il 18.09.2020 l'auto è stata ritrovata dai Carabinieri di Frignano completamente incendiata e deteriorata;
che nonostante l'invio della documentazione necessaria (denuncia, libretto, chiavi) con raccomandata del 16.09.2020, l'assicurazione non ha predisposto alcun indennizzo;
che anche dopo ulteriori raccomandate inviate il 21.09.2020, 09.11.2020, 10.11.2020 e
15.02.2021, nessuna procedura indennitaria è stata avviata da . Controparte_1
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per mancanza dell'avvertimento previsto dal nr. 7 dell'art. 163 c.p.c. che la costituzione oltre i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. implica le decadenze ci cui all'art. 38
c.p.c., e ha contestato gli assunti di controparte, allegando: che la documentazione necessaria per istruire correttamente la pratica non è mai stata completamente prodotta dalla controparte;
che in particolare non sono stati prodotti, nemmeno in allegato alla citazione: il certificato di proprietà con annotazione di cessazione alla circolazione, l'estratto cronologico PRA con annotazione di cessazione, la dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore o della compagnia assicurativa, il modulo di adesione alla garanzia Feel New, la quietanza di liquidazione e le condizioni della polizza CVT, la perizia certificante la distruzione totale del mezzo, la Polizza RCA attiva al momento del sinistro, la fattura di acquisto del veicolo, il documento d'identità dell'assicurato o contatto email;
che la richiesta di tale documentazione
è stata reiterata tramite PEC del 31.01.2022, senza ricevere alcun riscontro.
Quindi la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 5.6.2023 il precedente giudicante ha disposto ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di Mercedes Benz Financial Services S.p.a., ordine che ha avuto parziale esecuzione con deposito del 17.8.2023.
All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Pag. 2 di 5 Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del giorno
26.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va innanzitutto chiarito che la convenuta non ha fatto seguire all'eccezione di nullità della citazione la richiesta di fissazione di una nuova udienza, né all'atto della sua costituzione in giudizio né con le note scritte del 16.5.2022 per la trattazione della prima udienza. Sicché la nullità deve dirsi sanata, benché non sia stata fissata una nuova udienza da parte del precedente giudicante (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10289 del 18/04/2025: In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7,
c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).).
3. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'attrice ha agito sulla base di un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
Pag. 3 di 5 In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (cfr. Cass. civile, sez. III, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30656).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 conf. Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021).
Tale assunto trova conferma, del resto, anche nella pronuncia n. 1558/2018, ove la Cassazione offre delle ulteriori precisazioni. In particolare, la Suprema Corte ricorda che il rischio previsto nel contratto di assicurazione, di norma, è «un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo
Pag. 4 di 5 dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare».
Sotto altro profilo, «In tema di assicurazione della responsabilità civile,
l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo
l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.» (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 18742 del 12/07/2019), sicché la tardiva costituzione in giudizio di risulta irrilevante ai fini della Controparte_2 determinazione del thema probandum.
Nel caso in esame, l'attrice non ha offerto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale invocato, atteso che non ha prodotto in giudizio la polizza assicurativa, né prova della sua adesione all'invocata polizza collettiva.
La circostanza, peraltro puntualmente eccepita dalla convenuta all'atto della sua costituzione
(là dove lamenta la mancata produzione – anche nel presente giudizio oltre che in sede stragiudiziale – del modulo di adesione alla garanzia Feel New, della quietanza di liquidazione e delle condizioni della polizza CVT, nonché della Polizza RCA attiva al momento del sinistro), non consente di ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'attrice e di conoscere gli esatti termini di polizza.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
EX BO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 13.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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