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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2024, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2767/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2767/2022 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ES M. Cornicello, presso il C.F._1
cui studio sito in Corigliano-Rossano (Cs), A.U. Rossano, alla via Galeno, n. 27/D, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Di Iavoco, presso il cui studio sito in Corigliano-
Rossano (CS), A.U. Corigliano, alla Via San ES D'Assisi, n. 10, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 01.12.2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Corigliano-Rossano (Cs), con , in data 21.09.2019 Controparte_1
(atto n. 97, serie A, parte II, anno 2019); che dalla loro unione, in data 04.10.2021, nascevano due figli gemelli: ES e;
evidenziava che la Persona_1 convivenza materiale tra i coniugi era cessata per l'unilaterale decisione del marito, inizialmente approvata dalla stessa, di svolgere la sua attività lavorativa in Pesaro presso la
COMIS s.r.l.; che, tuttavia, medio tempore, il marito si dichiarava single su Facebook e violava il dovere di fedeltà, intrattenendo relazioni extraconiugali con altre donne;
che tali comportamenti avevano compromesso la fiducia tra i coniugi e determinato l'irreversibile crisi coniugale, quest'ultima addebitabile dunque all . CP_1
Quanto alla situazione economica, la ricorrente dichiarava di percepire un reddito mensile pari a circa 400,00 euro, mentre l – a suo dire - percepiva un reddito mensile pari CP_1
ad euro 3.000,00.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, a questo Tribunale l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “
1. pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito al sig.
2. assegnare la casa coniugale sita in Corigliano-Rossano, Area Controparte_1
Urbana di Corigliano, alla c.da Santa Lucia, alla ricorrente che né pure proprietaria esclusiva;
3. disporre l'affido condiviso dei figli, con collocazione alla madre, consentendo al padre il diritto di visita nei termini che il Tribunale valuterà più opportuni anche in considerazione della tenera età dei gemelli;
4. disporre, a carico dell'ACQUAVIVA, un assegno di mantenimento in favore della sig.ra non inferiore ad euro 500; 5. determinare quale Parte_1
contributo al mantenimento dei figli la somma non inferiore di euro 1.000, a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, sanitarie e scolastiche;
6. con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva , contestando i fatti Controparte_1
narrati dalla ricorrente, seppur non opponendosi alla domanda di separazione.
In particolare, il resistente evidenziava di essere stato costretto a trasferirsi a Castelfranco
Veneto, al fine di svolgere una stabile e più remunerativa attività lavorativa, specificando di aver chiesto alla moglie di seguirlo, ma la stessa si era sempre rifiutata in quanto legata alla sua famiglia d'origine. Tuttavia, a seguito del trasferimento del marito, la manifestava Pt_1
un atteggiamento insofferente e verbalmente aggressivo, colpevolizzando il marito. In realtà,
pagina 2 di 7 a dire del resistente, la causa scatenante la crisi coniugale era da rintracciarsi nella continua ingerenza nel rapporto matrimoniale dei familiari della moglie. L evidenziava, CP_1
altresì, di essere stato allontanato, sin dal mese di luglio 2022, dalla casa coniugale e che la in quell'occasione, abbandonava parte degli effetti personali dello stesso fuori Pt_1 dall'abitazione, motivo questo per l'addebito di colpa della separazione in capo alla Pt_1
Il resistente allegava di non riuscire più ad avere contatti telefonici quotidiani, in particolare videochiamate, con i minori e quando li vedeva rientrando in Calabria la anche in Pt_1
presenza dei bimbi, gli inveiva contro ed assumeva, in generale, atteggiamenti tesi ad elidere la figura paterna dalla vita dei minori. L' , in particolare, dichiarava di non essere CP_1 stato coinvolto nella scelta sull'iscrizione alla scuola dell'infanzia dei minori e di non essere stato avvisato quando uno dei bambini si era ustionato una mano.
Quanto alla situazione economica, dichiarava di aver percepito le Controparte_1 seguenti retribuzioni annuali: euro 4.095,00 nell'anno 2018, quando abitava in Corigliano-
Rossano; euro 23.213,00 nell'anno 2020; euro 35.075,00 nell'anno 2021. Tuttavia, precisava che il suo stipendio base netto mensile risultava pari ad euro 1.600,00, poiché dall'ammontare complessivo bisognava decurtare la trasferta che era opzionale e non sempre veniva eseguita, nonché una serie di spese. Pertanto, la sua effettiva disponibilità economica scendeva ad euro 280,00 mensili.
Al contrario, rilevava come la era un'imprenditrice, Amministratore Unico della Pt_1 [...]
nonché socia della Caroli Service S.r.l. con sede in Corigliano-Rossano, percependo un CP_2
reddito annuo pari ad euro 10.996,00 a cui si aggiungeva la somma di euro 224,00 a titolo di assegno unico. Inoltre, evidenziava come la famiglia d'origine della fosse proprietaria Pt_1
di numerosi beni immobili nel Comune di Corigliano-Rossano, dai quali percepivano affitti che venivano introitati dalle figlie.
In ultimo, l dichiarava che, dal momento di intervenuta separazione, aveva sempre CP_1
contribuito al mantenimento dei figli e, in generale, di aver sempre tenuto una condotta adeguata ai bisogni e principi della famiglia.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “• dichiarare la separazione Controparte_1
dei coniugi con addebito di colpa nei confronti della per aver allontanato il coniuge con Pt_1 violenza prima dell'intervenuta separazione giudiziale senza giustificati motivi;
• autorizzare i coniugi a vivere separati;
• disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ES e
con collocamento prevalente presso la madre;
• il padre potrà vedere i figli Per_1
ES e quotidianamente tramite videochiamate a partire dalle ore 18:00, Per_1
pagina 3 di 7 facendo obbligo alla madre di attivarsi per mettere a disposizione dei figli all'orario prescritto un dispositivo funzionante;
• il padre potrà tenere con sé con pernottamento i figli minori per due weekend al mese dal venerdì alla domenica allorquando si reca nel Comune di
Corigliano-Rossano; • il padre potrà tenere con sé i minori con pernottamento per almeno 20 giorni durante il periodo estivo, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni nonché dal Giovedì Santo al giorno di Pasquetta ad anni alterni;
• i minori trascorreranno il giorno del proprio onomastico o compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
• nei giorni settimanali in cui farà rientro in Corigliano-Rossano consentire al padre di tenere con sé i minori almeno due volte a settimana ovvero disporre il diritto di visita dei nonni e degli zii paterni in alternativa anche in assenza del padre spesso impossibilitato per motivi di lavoro fuori sede;
• autorizzare il sig. a prelevare i propri Controparte_1 effetti personali ed il corredo tessile di sua esclusiva proprietà; • disporre che il CP_1 versi a titolo di mantenimento dei figli minori la somma complessiva pari ad € 300,00 tenuto conto che la percepisce l'assegno unico nella misura pari ad € 224,00 e percepisce un Pt_1 reddito personale;
• rigettare tutte le avverse richieste di mantenimento del coniuge in quanto percettrice di reddito.”.
All'udienza presidenziale del 14.03.2023, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederlo quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore ed in ogni caso a week end alterni, quando il padre ritorna dalla trasferta, il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 3) dispone che i genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre. 5) Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse del minore.
6) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di giorni Parte_1
trenta per prelevare i propri effetti personali. 7) avuto riguardo ai redditi percepiti da entrambi i
pagina 4 di 7 coniugi, tenuto conto della misura del reddito percepito dalla e della sua attitudine Pt_1 lavorativa nonché della misura dell'assegno unico percepito e fatta salva ogni diversa valutazione nella fase di merito all'esito di compiuta istruttoria, dispone che CP_1 corrisponda un assegno mensile complessivo di € 600 quale contributo per il
[...]
mantenimento dei minori, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 8) dispone che il predetto genitore concorra al 50
% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche […]”, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al G.I.
All'udienza dell'11.12.2024, essendo presenti le parti personalmente, il Giudice esperiva tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo. In particolare, le parti - insistendo per la pronuncia di separazione – si accordavano nei seguenti termini: “• affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
• Il padre potrà tenere con sé i figli, a week end alternati, dal venerdì alla domenica;
durante le festività ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31.12. al 06.01, con possibilità per la madre, nel periodo in cui stanno con il padre, di vederli due pomeriggi, salvo diversi accordi tra le parti;
• la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra • Il sig. si impegna a versare € 500,00 mensili, per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
• La sig.ra si impegna a fornire i cambi per i minori ogniqualvolta gli stessi andranno col padre e a restituire gli ultimi effetti personali del coniuge.”.
Nella medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione giudiziale è fondata.
Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista pagina 5 di 7 una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito - domanda alla quale entrambe le parti con l'accordo hanno implicitamente rinunciato - alle condizioni concordemente stabilite dalle parti che appaiono congrue e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Spese compensate in ragione del comportamento processuale delle parti e dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Corigliano-Rossano (Cs)
[...]
in data 21.09.2019 (Atto n. 97, parte II, serie A, anno 2019);
- DISPONE l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori, Per_2
e , con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
[...] Per_1
- DISPONE che il padre potrà tenere con sé i figli, a week end alternati, dal venerdì alla domenica;
durante le festività ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31.12. al
06.01, con possibilità per la madre, nel periodo in cui stanno con il padre, di vederli due pomeriggi, salvo diversi accordi tra le parti;
- ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
- DISPONE a carico di il versamento della somma di euro 500,00 Controparte_1
mensili, per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
pagina 6 di 7 - DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità agli accordi raggiunti tra le parti, come indicati in motivazione;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.12.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
La presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo,
Dott.ssa Italia Gabriele.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2767/2022 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ES M. Cornicello, presso il C.F._1
cui studio sito in Corigliano-Rossano (Cs), A.U. Rossano, alla via Galeno, n. 27/D, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Di Iavoco, presso il cui studio sito in Corigliano-
Rossano (CS), A.U. Corigliano, alla Via San ES D'Assisi, n. 10, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 01.12.2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Corigliano-Rossano (Cs), con , in data 21.09.2019 Controparte_1
(atto n. 97, serie A, parte II, anno 2019); che dalla loro unione, in data 04.10.2021, nascevano due figli gemelli: ES e;
evidenziava che la Persona_1 convivenza materiale tra i coniugi era cessata per l'unilaterale decisione del marito, inizialmente approvata dalla stessa, di svolgere la sua attività lavorativa in Pesaro presso la
COMIS s.r.l.; che, tuttavia, medio tempore, il marito si dichiarava single su Facebook e violava il dovere di fedeltà, intrattenendo relazioni extraconiugali con altre donne;
che tali comportamenti avevano compromesso la fiducia tra i coniugi e determinato l'irreversibile crisi coniugale, quest'ultima addebitabile dunque all . CP_1
Quanto alla situazione economica, la ricorrente dichiarava di percepire un reddito mensile pari a circa 400,00 euro, mentre l – a suo dire - percepiva un reddito mensile pari CP_1
ad euro 3.000,00.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, a questo Tribunale l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “
1. pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito al sig.
2. assegnare la casa coniugale sita in Corigliano-Rossano, Area Controparte_1
Urbana di Corigliano, alla c.da Santa Lucia, alla ricorrente che né pure proprietaria esclusiva;
3. disporre l'affido condiviso dei figli, con collocazione alla madre, consentendo al padre il diritto di visita nei termini che il Tribunale valuterà più opportuni anche in considerazione della tenera età dei gemelli;
4. disporre, a carico dell'ACQUAVIVA, un assegno di mantenimento in favore della sig.ra non inferiore ad euro 500; 5. determinare quale Parte_1
contributo al mantenimento dei figli la somma non inferiore di euro 1.000, a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, sanitarie e scolastiche;
6. con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva , contestando i fatti Controparte_1
narrati dalla ricorrente, seppur non opponendosi alla domanda di separazione.
In particolare, il resistente evidenziava di essere stato costretto a trasferirsi a Castelfranco
Veneto, al fine di svolgere una stabile e più remunerativa attività lavorativa, specificando di aver chiesto alla moglie di seguirlo, ma la stessa si era sempre rifiutata in quanto legata alla sua famiglia d'origine. Tuttavia, a seguito del trasferimento del marito, la manifestava Pt_1
un atteggiamento insofferente e verbalmente aggressivo, colpevolizzando il marito. In realtà,
pagina 2 di 7 a dire del resistente, la causa scatenante la crisi coniugale era da rintracciarsi nella continua ingerenza nel rapporto matrimoniale dei familiari della moglie. L evidenziava, CP_1
altresì, di essere stato allontanato, sin dal mese di luglio 2022, dalla casa coniugale e che la in quell'occasione, abbandonava parte degli effetti personali dello stesso fuori Pt_1 dall'abitazione, motivo questo per l'addebito di colpa della separazione in capo alla Pt_1
Il resistente allegava di non riuscire più ad avere contatti telefonici quotidiani, in particolare videochiamate, con i minori e quando li vedeva rientrando in Calabria la anche in Pt_1
presenza dei bimbi, gli inveiva contro ed assumeva, in generale, atteggiamenti tesi ad elidere la figura paterna dalla vita dei minori. L' , in particolare, dichiarava di non essere CP_1 stato coinvolto nella scelta sull'iscrizione alla scuola dell'infanzia dei minori e di non essere stato avvisato quando uno dei bambini si era ustionato una mano.
Quanto alla situazione economica, dichiarava di aver percepito le Controparte_1 seguenti retribuzioni annuali: euro 4.095,00 nell'anno 2018, quando abitava in Corigliano-
Rossano; euro 23.213,00 nell'anno 2020; euro 35.075,00 nell'anno 2021. Tuttavia, precisava che il suo stipendio base netto mensile risultava pari ad euro 1.600,00, poiché dall'ammontare complessivo bisognava decurtare la trasferta che era opzionale e non sempre veniva eseguita, nonché una serie di spese. Pertanto, la sua effettiva disponibilità economica scendeva ad euro 280,00 mensili.
Al contrario, rilevava come la era un'imprenditrice, Amministratore Unico della Pt_1 [...]
nonché socia della Caroli Service S.r.l. con sede in Corigliano-Rossano, percependo un CP_2
reddito annuo pari ad euro 10.996,00 a cui si aggiungeva la somma di euro 224,00 a titolo di assegno unico. Inoltre, evidenziava come la famiglia d'origine della fosse proprietaria Pt_1
di numerosi beni immobili nel Comune di Corigliano-Rossano, dai quali percepivano affitti che venivano introitati dalle figlie.
In ultimo, l dichiarava che, dal momento di intervenuta separazione, aveva sempre CP_1
contribuito al mantenimento dei figli e, in generale, di aver sempre tenuto una condotta adeguata ai bisogni e principi della famiglia.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “• dichiarare la separazione Controparte_1
dei coniugi con addebito di colpa nei confronti della per aver allontanato il coniuge con Pt_1 violenza prima dell'intervenuta separazione giudiziale senza giustificati motivi;
• autorizzare i coniugi a vivere separati;
• disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ES e
con collocamento prevalente presso la madre;
• il padre potrà vedere i figli Per_1
ES e quotidianamente tramite videochiamate a partire dalle ore 18:00, Per_1
pagina 3 di 7 facendo obbligo alla madre di attivarsi per mettere a disposizione dei figli all'orario prescritto un dispositivo funzionante;
• il padre potrà tenere con sé con pernottamento i figli minori per due weekend al mese dal venerdì alla domenica allorquando si reca nel Comune di
Corigliano-Rossano; • il padre potrà tenere con sé i minori con pernottamento per almeno 20 giorni durante il periodo estivo, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni nonché dal Giovedì Santo al giorno di Pasquetta ad anni alterni;
• i minori trascorreranno il giorno del proprio onomastico o compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
• nei giorni settimanali in cui farà rientro in Corigliano-Rossano consentire al padre di tenere con sé i minori almeno due volte a settimana ovvero disporre il diritto di visita dei nonni e degli zii paterni in alternativa anche in assenza del padre spesso impossibilitato per motivi di lavoro fuori sede;
• autorizzare il sig. a prelevare i propri Controparte_1 effetti personali ed il corredo tessile di sua esclusiva proprietà; • disporre che il CP_1 versi a titolo di mantenimento dei figli minori la somma complessiva pari ad € 300,00 tenuto conto che la percepisce l'assegno unico nella misura pari ad € 224,00 e percepisce un Pt_1 reddito personale;
• rigettare tutte le avverse richieste di mantenimento del coniuge in quanto percettrice di reddito.”.
All'udienza presidenziale del 14.03.2023, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederlo quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore ed in ogni caso a week end alterni, quando il padre ritorna dalla trasferta, il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 3) dispone che i genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre. 5) Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse del minore.
6) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di giorni Parte_1
trenta per prelevare i propri effetti personali. 7) avuto riguardo ai redditi percepiti da entrambi i
pagina 4 di 7 coniugi, tenuto conto della misura del reddito percepito dalla e della sua attitudine Pt_1 lavorativa nonché della misura dell'assegno unico percepito e fatta salva ogni diversa valutazione nella fase di merito all'esito di compiuta istruttoria, dispone che CP_1 corrisponda un assegno mensile complessivo di € 600 quale contributo per il
[...]
mantenimento dei minori, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 8) dispone che il predetto genitore concorra al 50
% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche […]”, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al G.I.
All'udienza dell'11.12.2024, essendo presenti le parti personalmente, il Giudice esperiva tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo. In particolare, le parti - insistendo per la pronuncia di separazione – si accordavano nei seguenti termini: “• affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
• Il padre potrà tenere con sé i figli, a week end alternati, dal venerdì alla domenica;
durante le festività ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31.12. al 06.01, con possibilità per la madre, nel periodo in cui stanno con il padre, di vederli due pomeriggi, salvo diversi accordi tra le parti;
• la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra • Il sig. si impegna a versare € 500,00 mensili, per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
• La sig.ra si impegna a fornire i cambi per i minori ogniqualvolta gli stessi andranno col padre e a restituire gli ultimi effetti personali del coniuge.”.
Nella medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione giudiziale è fondata.
Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista pagina 5 di 7 una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito - domanda alla quale entrambe le parti con l'accordo hanno implicitamente rinunciato - alle condizioni concordemente stabilite dalle parti che appaiono congrue e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Spese compensate in ragione del comportamento processuale delle parti e dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Corigliano-Rossano (Cs)
[...]
in data 21.09.2019 (Atto n. 97, parte II, serie A, anno 2019);
- DISPONE l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori, Per_2
e , con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
[...] Per_1
- DISPONE che il padre potrà tenere con sé i figli, a week end alternati, dal venerdì alla domenica;
durante le festività ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31.12. al
06.01, con possibilità per la madre, nel periodo in cui stanno con il padre, di vederli due pomeriggi, salvo diversi accordi tra le parti;
- ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
- DISPONE a carico di il versamento della somma di euro 500,00 Controparte_1
mensili, per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
pagina 6 di 7 - DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità agli accordi raggiunti tra le parti, come indicati in motivazione;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.12.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
La presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo,
Dott.ssa Italia Gabriele.
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