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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/09/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2712/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. IACOMETTA TERESA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto: l'accertamento negativo del diritto dell alla CP_1 ripetizione delle somme versate in suo favore a titolo di reddito di cittadinanza da novembre 2021 a settembre 2022 (richieste dall' con missiva del 16/10/2023 in CP_2 atti); la condanna dell' al ripristino della prestazione assistenziale revocata (a CP_2 suo dire, illegittimamente). L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
“In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Sez. Un., n.18046/2010). Come precisato da Cass., sez. lav., n.198/2011, il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al
1 percettore della prestazione previdenziale/assistenziale, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza. Tanto premesso, nel caso di specie è applicabile il suesposto principio, atteso che dalla missiva impugnata dalla parte ricorrente e dalla memoria di costituzione dell' si CP_1 evince che il presunto indebito oggetto di recupero trae origine dall'accertata non veridicità del nucleo familiare della parte ricorrente dichiarato nella DSU del 19/1/2021 in atti. A fronte di tale specifica allegazione dell' , la parte ricorrente non ha assolto CP_2 al proprio onere probatorio ex art.2697 (co.1) c.c., non avendo dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della prestazione assistenziale prima liquidata e poi revocata dall con provvedimento del 16/10/2023 in atti (e, in particolare, la CP_1 veridicità del nucleo familiare della parte ricorrente dichiarato al momento della proposizione della domanda di RDC). Ciò in quanto la parte ricorrente (diciannovenne all'epoca della presentazione della DSU), pur non convivendo col padre (vedi certificato di paternità e CP_3 certificati di residenza in atti), non essendo coniugato, non avendo figli ed essendo a carico del padre ai fini IRPEF (tutte circostanze dedotte dall' e non CP_1 specificatamente contestate dalla controparte e, quindi, da porre a base della decisione a mente dell'art.115 c.p.c.), non avrebbe potuto costituire un autonomo nucleo familiare ma avrebbe dovuto essere ricompreso in quello del padre, con la conseguenza che deve ritenersi non corrispondente al vero la dichiarazione della parte ricorrente contenuta nella DSU relativa alla composizione del suo nucleo familiare (cui apparteneva, a suo dire, soltanto il dichiarante). Ne discende la correttezza dell'operato dell' , che revocò legittimamente il reddito CP_1 di cittadinanza in ragione della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni, poste a fondamento dell'istanza amministrativa, riguardanti la composizione del nucleo familiare dell'istante. Ai sensi dell'art.7, co.4, d.l.4/2019, “[...] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. A mente dell'art.2, co.5, d.l.4/2019, “ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013 [...] il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
2 Ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. n.159/2013, “
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. […] 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato […]”. È infine ininfluente ai fini della decisione della presente controversia, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate telematicamente in data 4/7/2024, la sentenza di divorzio del Tribunale di Crotone n.36/2022 in atti tra e (genitori della parte ricorrente, come da certificati di CP_3 Persona_1 maternità e di paternità in atti), non potendo dalla dicitura “due figli ormai maggiorenni ed economicamente autonomi” ricavarsi che la parte ricorrente non era a carico del padre ai fini IRPEF al momento della proposizione della domanda di RDC, CP_3 trattandosi di un mero inciso contenuto nella suddetta sentenza che rileva esclusivamente in quel procedimento al solo fine di escludere qualsivoglia obbligo di mantenimento dei genitori in favore della prole, mentre la parte ricorrente avrebbe dovuto assolvere al proprio onere probatorio producendo una certificazione attestante i redditi percepiti nel periodo di riferimento (risultando per contro dall'attestazione ISEE 2021 in atti che la parte ricorrente non produsse alcun reddito). Non spostano l'ago della bilancia neanche i certificati di nascita di e Persona_2 [...]
(nati, rispettivamente, il 24/10/2023 e il 4/9/2021) depositati telematicamente Per_3 dalla parte ricorrente in data 11/9/2025 (in mancanza di qualsivoglia autorizzazione giudiziale): invero, in disparte la tardività della loro produzione (atteso che gli stessi avrebbero dovuto essere depositati unitamente al ricorso), trattasi di documentazione irrilevante ai fini del decidere in quanto la parte ricorrente, alla data della presentazione della DSU (19/1/2021), non aveva ancora figli e, dunque, apparteneva all'epoca ancora al nucleo familiare del padre (dovendo la veridicità o meno della dichiarazione della parte ricorrente essere evidentemente valutata con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della presentazione della DSU). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 12/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2712/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. IACOMETTA TERESA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto: l'accertamento negativo del diritto dell alla CP_1 ripetizione delle somme versate in suo favore a titolo di reddito di cittadinanza da novembre 2021 a settembre 2022 (richieste dall' con missiva del 16/10/2023 in CP_2 atti); la condanna dell' al ripristino della prestazione assistenziale revocata (a CP_2 suo dire, illegittimamente). L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
“In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Sez. Un., n.18046/2010). Come precisato da Cass., sez. lav., n.198/2011, il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al
1 percettore della prestazione previdenziale/assistenziale, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza. Tanto premesso, nel caso di specie è applicabile il suesposto principio, atteso che dalla missiva impugnata dalla parte ricorrente e dalla memoria di costituzione dell' si CP_1 evince che il presunto indebito oggetto di recupero trae origine dall'accertata non veridicità del nucleo familiare della parte ricorrente dichiarato nella DSU del 19/1/2021 in atti. A fronte di tale specifica allegazione dell' , la parte ricorrente non ha assolto CP_2 al proprio onere probatorio ex art.2697 (co.1) c.c., non avendo dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della prestazione assistenziale prima liquidata e poi revocata dall con provvedimento del 16/10/2023 in atti (e, in particolare, la CP_1 veridicità del nucleo familiare della parte ricorrente dichiarato al momento della proposizione della domanda di RDC). Ciò in quanto la parte ricorrente (diciannovenne all'epoca della presentazione della DSU), pur non convivendo col padre (vedi certificato di paternità e CP_3 certificati di residenza in atti), non essendo coniugato, non avendo figli ed essendo a carico del padre ai fini IRPEF (tutte circostanze dedotte dall' e non CP_1 specificatamente contestate dalla controparte e, quindi, da porre a base della decisione a mente dell'art.115 c.p.c.), non avrebbe potuto costituire un autonomo nucleo familiare ma avrebbe dovuto essere ricompreso in quello del padre, con la conseguenza che deve ritenersi non corrispondente al vero la dichiarazione della parte ricorrente contenuta nella DSU relativa alla composizione del suo nucleo familiare (cui apparteneva, a suo dire, soltanto il dichiarante). Ne discende la correttezza dell'operato dell' , che revocò legittimamente il reddito CP_1 di cittadinanza in ragione della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni, poste a fondamento dell'istanza amministrativa, riguardanti la composizione del nucleo familiare dell'istante. Ai sensi dell'art.7, co.4, d.l.4/2019, “[...] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. A mente dell'art.2, co.5, d.l.4/2019, “ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013 [...] il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
2 Ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. n.159/2013, “
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. […] 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato […]”. È infine ininfluente ai fini della decisione della presente controversia, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate telematicamente in data 4/7/2024, la sentenza di divorzio del Tribunale di Crotone n.36/2022 in atti tra e (genitori della parte ricorrente, come da certificati di CP_3 Persona_1 maternità e di paternità in atti), non potendo dalla dicitura “due figli ormai maggiorenni ed economicamente autonomi” ricavarsi che la parte ricorrente non era a carico del padre ai fini IRPEF al momento della proposizione della domanda di RDC, CP_3 trattandosi di un mero inciso contenuto nella suddetta sentenza che rileva esclusivamente in quel procedimento al solo fine di escludere qualsivoglia obbligo di mantenimento dei genitori in favore della prole, mentre la parte ricorrente avrebbe dovuto assolvere al proprio onere probatorio producendo una certificazione attestante i redditi percepiti nel periodo di riferimento (risultando per contro dall'attestazione ISEE 2021 in atti che la parte ricorrente non produsse alcun reddito). Non spostano l'ago della bilancia neanche i certificati di nascita di e Persona_2 [...]
(nati, rispettivamente, il 24/10/2023 e il 4/9/2021) depositati telematicamente Per_3 dalla parte ricorrente in data 11/9/2025 (in mancanza di qualsivoglia autorizzazione giudiziale): invero, in disparte la tardività della loro produzione (atteso che gli stessi avrebbero dovuto essere depositati unitamente al ricorso), trattasi di documentazione irrilevante ai fini del decidere in quanto la parte ricorrente, alla data della presentazione della DSU (19/1/2021), non aveva ancora figli e, dunque, apparteneva all'epoca ancora al nucleo familiare del padre (dovendo la veridicità o meno della dichiarazione della parte ricorrente essere evidentemente valutata con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della presentazione della DSU). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 12/09/2025.
Il Giudice
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