TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 905 (+906)/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti VOLPI VANESSA e RIBOLA ANNA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati in data 26.05.2022 e successivamente riuniti esponeva: Parte_1 a) di essere stato socio al 50% e legale rappresentante della ditta “I Parrucchieri Angel's By Monia di Strada Monia & C. snc”, impresa cessata e cancellata dal registro delle imprese in data
04.06.2014 a seguito dell'incrinarsi dei rapporti con la socia Strada Monia;
b) che in data 10.05.2017 l' di Brescia gli notificava nella sua qualità di legale rappresentante CP_1
della predetta società l'avviso di accertamento datato 05.05.2017 (doc. 4) in cui veniva contestata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, Decreto Legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D.lgs. n. 8/2016, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 Legge n. 689/1981), dando atto che, a seguito di verifiche d'ufficio, in relazione ai periodi di competenza 09/2012 e 11/2012 CP_ non risultavano versate all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, così precisamente: periodo 09/2012: importo quote non versate euro 21,00 (importo saldo Uniemens euro 57,00); periodo 11/2012: importo quote non versate euro 45,49 (importo saldo
Uniemens euro 123,00), per un totale, quale importo quote non versate, di euro 66,49;
c) che in data 13.06.2017 gli veniva notificato un secondo avviso di accertamento datato 05.06.2017
(doc. 5) in cui veniva contestata la medesima violazione inerente il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo di competenza 12/2012 e 04/2013 e precisamente: periodo 12/2012: importo quote non versate euro 47,01 (importo saldo Uniemens euro 128,00); periodo 04/2013: importo quote non versate euro 40,88 (importo saldo Uniemens euro 283,00); per un totale, quale importo quote non versate, di euro 87,89;
d) che avendo avuto contezza di altre esposizioni debitorie a carico della ditta “I Parrucchieri
Angel's By Monia di Strada Monia & C. snc”, aveva presentato istanza di rateizzazione che veniva accolta dall'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 06.07.2017 e che comprendeva anche i crediti oggetto dei suindicati avvisi di accertamento, come si evinceva dalla documentazione versata CP_1
in atti (docc. da 6 a 10);
e) che la rateizzazione veniva puntualmente e integralmente onorata, anche mediante ulteriori concesse proroghe (docc. 11, 12, 13: accoglimento istanza rateazione del 26.06.2018; dichiarazione di adesione definizione agevolata 23.01.2019; anticipata estinzione pagamento 25.02.2022), come si evinceva dall'elenco cartelle/avvisi saldati o sgravati che dava conto di un residuo carico pari a zero
(doc. 14), nonché dal dettaglio di ricevuta e attribuzione dei pagamenti relativi agli avvisi di addebito numero 32220130004509370 (000), 32220140004428885 (000), 32220130002114826
(000) (docc. 15, 16, 17) e infine dai bollettini postali versati in atti (docc. 18, 18bis);
f) che, cionondimeno, aveva emesso le ordinanze ingiunzione opposte (nn. OI-000077306 e CP_1
OI-000119166) richiamando gli avvisi di accertamento (prot. e Controparte_3
2 prot. .1500.05/06/2017.0172357) già oggetto dell'istanza di rateizzazione e che vano era stato CP_1
il tentativo di ottenere un annullamento in via di autotutela.
Avverso tali provvedimenti venivano quindi sollevate le seguenti doglianze: a) inesistenza/nullità per essere stati emessi nei confronti di soggetto già estinto;
b) violazione dell'art. 14 legge n.
689/1981 per mancato rispetto del termine di contestazione entro novanta giorni dall'accertamento dell'illecito; c) violazione del termine di prescrizione quinquennale;
d) illegittimità e infondatezza delle sanzioni amministrative applicate;
e) in subordine, rideterminazione delle sanzioni.
2. Si costituiva eccependo: a) l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notificazione CP_1
della violazione, stante l'inapplicabilità dell'art. 14 legge n. 689/1981, o comunque, in subordine, il mancato decorso del termine di decadenza decorrente dal momento in cui erano state completate le attività di indagine, ritenendo prevalente l'art. 9 d.lgs. n. 8/2016, norma speciale che, pur avendo introdotto per l'ipotesi di illeciti amministrativi da depenalizzazione un termine analogo per la notifica della contestazione (decorrente dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria), non aveva però previsto alcuna decadenza;
b) il mancato decorso della prescrizione quinquennale, decorrente ex art. 2935 c.c. - nel caso di depenalizzazione di reati come nella fattispecie in esame - dalla trasmissione alla competente autorità amministrativa degli atti da parte dell'autorità giudiziaria (o dall'entrata in vigore della relativa normativa, nell'ipotesi di mancanza di prova circa la data della ricezione); c) l'inapplicabilità della legge 241/1990; d) l'irrilevanza del pagamento rateizzato del credito;
e) la corretta quantificazione delle sanzioni.
3. Nel corso del giudizio, dava atto dell'intervenuta rideterminazione dell'importo della CP_1
sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione OI-000119166. Il ricorrente non aderiva al pagamento della sanzione così come rideterminata e con note in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025 ribadiva le censure di cui al ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento dell'opposizione. Anche depositava note scritte con cui si riportava alle conclusioni di cui alla CP_1
memoria di costituzione.
4. Le domande di parte ricorrente possono essere accolte, dovendosi ritenere dirimente – in applicazione del principio della ragione più liquida – la fondatezza dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge n. 689/81 per le ragioni che seguono.
4.1. Come noto, la norma impone che le violazioni amministrative vengano contestate al trasgressore e all'obbligato in solido immediatamente o – a pena di estinzione della sanzione – nel termine di 90 giorni dall'accertamento.
Con l'art. 9 del d.lgs. 8/2016 - decreto con il quale è stato depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nei limiti di € 10.000 – il legislatore ha
3 evidentemente introdotto una specifica disciplina per l'ipotesi in cui l'autorità amministrativa, prima della depenalizzazione, avesse trasmesso gli atti all'autorità penale o comunque quest'ultima stesse già perseguendo in autonomia la violazione.
È stato previsto, infatti, un obbligo per l'autorità giudiziaria di trasmettere (o ritrasmettere)
“all'autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” ed è stato imposto a carico dell'autorità amministrativa di notificare gli estremi della violazione nel termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti stessi.
Nel caso in esame, deve evidenziarsi come non abbia neppure dedotto l'esistenza dei CP_1 presupposti per l'applicabilità dell'art. 9 d.lgs. 8/2016 e cioè di aver atteso, per procedere, la trasmissione della documentazione da parte dell'autorità penale. In effetti, in ordine ai rapporti con altre autorità (prima e/o dopo la depenalizzazione), parte resistente non ha dedotto alcunché.
Anzi, dalla lettura degli accertamenti notificati al ricorrente a maggio e a giugno 2017 risulta che la contestazione delle violazioni sia avvenuta a seguito di una verifica autonoma dell' presso i CP_4 propri archivi, con conseguente inapplicabilità dell'art. 9 cit. e sottoposizione, invece, della fattispecie alla disciplina di cui all'art. 14 cit., in forza del richiamo contenuto nell'art. 6 alla l.
689/81.
Si precisa, peraltro, che la circostanza che l'omissione non costituisse un illecito amministrativo al momento del fatto imponga di ritenere che i 90 giorni decorressero dall'entrata in vigore del d.lgs.
8/2016 e cioè dal 6.02.2016, data a partire dalla quale ha avuto la possibilità - per competenza CP_1
- di agire.
Ne consegue che la notifica degli accertamenti, datata 29.04.2022, deve ritenersi tardiva.
D'altro canto, anche ammettendo l'applicabilità dell'art. 9 d.lgs. 8/2016 invocato da , deve CP_1 osservarsi come lo stesso non abbia introdotto una disciplina incompatibile con l'art. 14 l. 689/81, ma abbia in realtà confermato il contenuto della disposizione generale in materia di sanzioni amministrative, limitandosi a precisare il momento di decorrenza del termine previsto.
Lo stesso art. 14, infatti, al terzo comma prevede che, nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa, il termine di 90 giorni di cui al secondo comma decorra dalla ricezione degli atti stessi.
Dunque, una lettura congiunta delle norme impone di ritenere che con l'art. 9 sia stato semplicemente ribadito che il termine di 90 giorni - di cui all'art. 14, con le relative conseguenze nel caso di violazione - decorra, anche nell'ipotesi di trasmissione degli atti dall'autorità penale a quella amministrativa per la specifica ipotesi della depenalizzazione di fattispecie di reato, dalla ricezione degli atti stessi.
4 Tale interpretazione è confermata:
- dall'art. 41 l. 689/81 che, con riferimento agli illeciti depenalizzati dalla stessa legge, ha analogamente imposto all'autorità giudiziaria la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente e ha aggiunto che dalla ricezione sarebbe decorso “il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni”;
- dall'art. 23 d.l. 48/2023 che ha introdotto una deroga ai termini di cui all'art. 14 esclusivamente per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/83 commesse “per i periodi dal 1° gennaio
2023”, a conferma dell'operatività della disposizione in tutte le altre situazioni.
Ebbene, applicando congiuntamente gli artt. 14 e 9 citati e ritenendo che dovesse CP_1 eventualmente notificare l'accertamento entro 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a pena di estinzione della sanzione, sarebbe stato onere di parte resistente dimostrare la data di ricezione degli atti stessi e, dunque, la tempestività della notifica.
Nulla, invece, è stato dedotto sul punto.
Anche da questo punto di vista, dunque, la tesi di non risulta meritevole di accoglimento. CP_1
4.2. Per tutte le ragioni esposte, le ordinanze ingiunzioni devono dunque essere annullate in quanto emesse in relazione ad obbligazioni di pagamento estinte ex art. 14, u.c., legge n. 689/81.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni n. OI-000077306 e n. OI-
000119166 emesse dall' nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 28.03.2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti VOLPI VANESSA e RIBOLA ANNA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati in data 26.05.2022 e successivamente riuniti esponeva: Parte_1 a) di essere stato socio al 50% e legale rappresentante della ditta “I Parrucchieri Angel's By Monia di Strada Monia & C. snc”, impresa cessata e cancellata dal registro delle imprese in data
04.06.2014 a seguito dell'incrinarsi dei rapporti con la socia Strada Monia;
b) che in data 10.05.2017 l' di Brescia gli notificava nella sua qualità di legale rappresentante CP_1
della predetta società l'avviso di accertamento datato 05.05.2017 (doc. 4) in cui veniva contestata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, Decreto Legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D.lgs. n. 8/2016, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 Legge n. 689/1981), dando atto che, a seguito di verifiche d'ufficio, in relazione ai periodi di competenza 09/2012 e 11/2012 CP_ non risultavano versate all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, così precisamente: periodo 09/2012: importo quote non versate euro 21,00 (importo saldo Uniemens euro 57,00); periodo 11/2012: importo quote non versate euro 45,49 (importo saldo
Uniemens euro 123,00), per un totale, quale importo quote non versate, di euro 66,49;
c) che in data 13.06.2017 gli veniva notificato un secondo avviso di accertamento datato 05.06.2017
(doc. 5) in cui veniva contestata la medesima violazione inerente il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo di competenza 12/2012 e 04/2013 e precisamente: periodo 12/2012: importo quote non versate euro 47,01 (importo saldo Uniemens euro 128,00); periodo 04/2013: importo quote non versate euro 40,88 (importo saldo Uniemens euro 283,00); per un totale, quale importo quote non versate, di euro 87,89;
d) che avendo avuto contezza di altre esposizioni debitorie a carico della ditta “I Parrucchieri
Angel's By Monia di Strada Monia & C. snc”, aveva presentato istanza di rateizzazione che veniva accolta dall'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 06.07.2017 e che comprendeva anche i crediti oggetto dei suindicati avvisi di accertamento, come si evinceva dalla documentazione versata CP_1
in atti (docc. da 6 a 10);
e) che la rateizzazione veniva puntualmente e integralmente onorata, anche mediante ulteriori concesse proroghe (docc. 11, 12, 13: accoglimento istanza rateazione del 26.06.2018; dichiarazione di adesione definizione agevolata 23.01.2019; anticipata estinzione pagamento 25.02.2022), come si evinceva dall'elenco cartelle/avvisi saldati o sgravati che dava conto di un residuo carico pari a zero
(doc. 14), nonché dal dettaglio di ricevuta e attribuzione dei pagamenti relativi agli avvisi di addebito numero 32220130004509370 (000), 32220140004428885 (000), 32220130002114826
(000) (docc. 15, 16, 17) e infine dai bollettini postali versati in atti (docc. 18, 18bis);
f) che, cionondimeno, aveva emesso le ordinanze ingiunzione opposte (nn. OI-000077306 e CP_1
OI-000119166) richiamando gli avvisi di accertamento (prot. e Controparte_3
2 prot. .1500.05/06/2017.0172357) già oggetto dell'istanza di rateizzazione e che vano era stato CP_1
il tentativo di ottenere un annullamento in via di autotutela.
Avverso tali provvedimenti venivano quindi sollevate le seguenti doglianze: a) inesistenza/nullità per essere stati emessi nei confronti di soggetto già estinto;
b) violazione dell'art. 14 legge n.
689/1981 per mancato rispetto del termine di contestazione entro novanta giorni dall'accertamento dell'illecito; c) violazione del termine di prescrizione quinquennale;
d) illegittimità e infondatezza delle sanzioni amministrative applicate;
e) in subordine, rideterminazione delle sanzioni.
2. Si costituiva eccependo: a) l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notificazione CP_1
della violazione, stante l'inapplicabilità dell'art. 14 legge n. 689/1981, o comunque, in subordine, il mancato decorso del termine di decadenza decorrente dal momento in cui erano state completate le attività di indagine, ritenendo prevalente l'art. 9 d.lgs. n. 8/2016, norma speciale che, pur avendo introdotto per l'ipotesi di illeciti amministrativi da depenalizzazione un termine analogo per la notifica della contestazione (decorrente dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria), non aveva però previsto alcuna decadenza;
b) il mancato decorso della prescrizione quinquennale, decorrente ex art. 2935 c.c. - nel caso di depenalizzazione di reati come nella fattispecie in esame - dalla trasmissione alla competente autorità amministrativa degli atti da parte dell'autorità giudiziaria (o dall'entrata in vigore della relativa normativa, nell'ipotesi di mancanza di prova circa la data della ricezione); c) l'inapplicabilità della legge 241/1990; d) l'irrilevanza del pagamento rateizzato del credito;
e) la corretta quantificazione delle sanzioni.
3. Nel corso del giudizio, dava atto dell'intervenuta rideterminazione dell'importo della CP_1
sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione OI-000119166. Il ricorrente non aderiva al pagamento della sanzione così come rideterminata e con note in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025 ribadiva le censure di cui al ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento dell'opposizione. Anche depositava note scritte con cui si riportava alle conclusioni di cui alla CP_1
memoria di costituzione.
4. Le domande di parte ricorrente possono essere accolte, dovendosi ritenere dirimente – in applicazione del principio della ragione più liquida – la fondatezza dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge n. 689/81 per le ragioni che seguono.
4.1. Come noto, la norma impone che le violazioni amministrative vengano contestate al trasgressore e all'obbligato in solido immediatamente o – a pena di estinzione della sanzione – nel termine di 90 giorni dall'accertamento.
Con l'art. 9 del d.lgs. 8/2016 - decreto con il quale è stato depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nei limiti di € 10.000 – il legislatore ha
3 evidentemente introdotto una specifica disciplina per l'ipotesi in cui l'autorità amministrativa, prima della depenalizzazione, avesse trasmesso gli atti all'autorità penale o comunque quest'ultima stesse già perseguendo in autonomia la violazione.
È stato previsto, infatti, un obbligo per l'autorità giudiziaria di trasmettere (o ritrasmettere)
“all'autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” ed è stato imposto a carico dell'autorità amministrativa di notificare gli estremi della violazione nel termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti stessi.
Nel caso in esame, deve evidenziarsi come non abbia neppure dedotto l'esistenza dei CP_1 presupposti per l'applicabilità dell'art. 9 d.lgs. 8/2016 e cioè di aver atteso, per procedere, la trasmissione della documentazione da parte dell'autorità penale. In effetti, in ordine ai rapporti con altre autorità (prima e/o dopo la depenalizzazione), parte resistente non ha dedotto alcunché.
Anzi, dalla lettura degli accertamenti notificati al ricorrente a maggio e a giugno 2017 risulta che la contestazione delle violazioni sia avvenuta a seguito di una verifica autonoma dell' presso i CP_4 propri archivi, con conseguente inapplicabilità dell'art. 9 cit. e sottoposizione, invece, della fattispecie alla disciplina di cui all'art. 14 cit., in forza del richiamo contenuto nell'art. 6 alla l.
689/81.
Si precisa, peraltro, che la circostanza che l'omissione non costituisse un illecito amministrativo al momento del fatto imponga di ritenere che i 90 giorni decorressero dall'entrata in vigore del d.lgs.
8/2016 e cioè dal 6.02.2016, data a partire dalla quale ha avuto la possibilità - per competenza CP_1
- di agire.
Ne consegue che la notifica degli accertamenti, datata 29.04.2022, deve ritenersi tardiva.
D'altro canto, anche ammettendo l'applicabilità dell'art. 9 d.lgs. 8/2016 invocato da , deve CP_1 osservarsi come lo stesso non abbia introdotto una disciplina incompatibile con l'art. 14 l. 689/81, ma abbia in realtà confermato il contenuto della disposizione generale in materia di sanzioni amministrative, limitandosi a precisare il momento di decorrenza del termine previsto.
Lo stesso art. 14, infatti, al terzo comma prevede che, nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa, il termine di 90 giorni di cui al secondo comma decorra dalla ricezione degli atti stessi.
Dunque, una lettura congiunta delle norme impone di ritenere che con l'art. 9 sia stato semplicemente ribadito che il termine di 90 giorni - di cui all'art. 14, con le relative conseguenze nel caso di violazione - decorra, anche nell'ipotesi di trasmissione degli atti dall'autorità penale a quella amministrativa per la specifica ipotesi della depenalizzazione di fattispecie di reato, dalla ricezione degli atti stessi.
4 Tale interpretazione è confermata:
- dall'art. 41 l. 689/81 che, con riferimento agli illeciti depenalizzati dalla stessa legge, ha analogamente imposto all'autorità giudiziaria la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente e ha aggiunto che dalla ricezione sarebbe decorso “il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni”;
- dall'art. 23 d.l. 48/2023 che ha introdotto una deroga ai termini di cui all'art. 14 esclusivamente per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/83 commesse “per i periodi dal 1° gennaio
2023”, a conferma dell'operatività della disposizione in tutte le altre situazioni.
Ebbene, applicando congiuntamente gli artt. 14 e 9 citati e ritenendo che dovesse CP_1 eventualmente notificare l'accertamento entro 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a pena di estinzione della sanzione, sarebbe stato onere di parte resistente dimostrare la data di ricezione degli atti stessi e, dunque, la tempestività della notifica.
Nulla, invece, è stato dedotto sul punto.
Anche da questo punto di vista, dunque, la tesi di non risulta meritevole di accoglimento. CP_1
4.2. Per tutte le ragioni esposte, le ordinanze ingiunzioni devono dunque essere annullate in quanto emesse in relazione ad obbligazioni di pagamento estinte ex art. 14, u.c., legge n. 689/81.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni n. OI-000077306 e n. OI-
000119166 emesse dall' nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 28.03.2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
5