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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4934/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Miriam De Caro, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 25/2/2025 per l'udienza del 26/2/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 23/9/2003 a Palermo e di essere separati in forza di decreto di omologa del
17/2-9/3/2023 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto che ne fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 26 febbraio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel
1 ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 23/9/2003 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 17/2-
9/3/2023.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, in questa sede integralmente riportate:
“1) AFFIDAMENTO FIGLIO E COLLOCAZIONE GENITORIALE:
I sig.ri e , nell'interesse del minore, si impegnano a mantenere rapporti improntati Pt_1 CP_1 al rispetto reciproco ed a comunicarsi ogni variazione di residenza e/o domicilio e/o dimora. La casa coniugale di proprietà della sig.ra che continua a sostenere le rate del mutuo, rimane Pt_1 assegnata, unitamente a tutto il mobilio, che pertanto potrà essere eventualmente sostituito e/o alienato, alla medesima signora che continuerà a viverci insieme al figlio. Pt_1
Il figlio minore, rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione presso l'abitazione della madre, ove manterrà l'attuale residenza anagrafica sita in
Villabate (PA), c.da Porta di ferro s.n.c, salvo cambiamenti che saranno prontamente comunicati al padre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Sarà quindi onere di entrambi i genitori tenersi informati verbalmente, telefonicamente o mediante mail in merito alle questioni relative al figlio e alle decisioni da prendere nel suo interesse.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e costante comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Resta inteso che l'organizzazione familiare sarà eseguita dai coniugi nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e volontà
2 del figlio e verrà altresì eseguita secondo buon senso avendo cura di accordarsi secondo i rispettivi impegni lavorativi e le possibilità economiche di ognuno.
2) REGIME DI FREQUENTAZIONE DEL PADRE:
Il minore potrà stare con il padre ogni qualvolta lo desideri ma, in ogni caso e salvo diverso Per_1 accordo tra le parti, si prevede apposito regime di frequentazione affinché possa essere garantita la continuità e la costanza nel rapporto con il padre secondo un prestabilito calendario mensile come di seguito specificato:
a) accompagnamento a scuola e giorni di permanenza con il padre: la madre si occuperà di accompagnare e prelevare giornalmente il bambino a scuola anche delegando persona di fiducia. Il
Signor si impegna ad avere con sé il minore per un pomeriggio a settimane alterne. Nelle CP_1 settimane in cui non è previsto che trascorra il fine settimana con il papà, quest'ultimo Per_1 trascorrerà con il figlio un pomeriggio a settimana in relazione ai desideri del bambino e agli impegni e alle necessità di entrambi i coniugi. Le modalità di accompagnamento del minore saranno concordate di volta in volta dai genitori nel rispetto reciproco. Il minore sarà coinvolto nella vita sociale di ciascun genitore che ovviamente ne garantirà lo svolgimento in modo equilibrato e a misura di bambino.
b) Fine settimana: il figlio starà altresì con il padre durante il week-end per due fine settimana alternati al mese, dalla mattina del sabato alla domenica sera con rientro alle 20.00 presso la casa materna oppure dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera, compatibilmente con le necessità di tutti e salvo possibili imprevisti dei coniugi che andranno comunicati all'altro con congruo anticipo
(almeno un giorno prima). I genitori si impegnano a trascorrere le festività, le vacanze estive ed i compleanni secondo le modalità di seguito indicate, ove gradite al figlio e nel rispetto, ove possibile, dei desideri ed esigenze;
c) vacanze estive: il figlio trascorrerà un periodo di sette giorni continuativi con il padre Per_1 che sarà di volta in volta concordato durante i mesi estivi;
d) periodo non scolastico: durante il periodo di vacanza estiva i genitori si adopereranno per trovare soluzioni gradite al bimbo, in sostituzione dell'impegno scolastico, quali ad esempio campus estivi e/o laboratori e/o baby sitting e il cui costo verrà sostenuto da entrambi per metà ciascuno. Resta inteso che anche durante il periodo di vacanza estivo rimarrà il delineato regime di frequentazione previsto durante il periodo scolastico (cfr. paragrafo 2 punti a) e b)). In assenza di campus e/o altre soluzioni si prevede che il bimbo permanga con il padre dalle 9.00 alle 19.30 delle giornate già previste al punto a);
e) festività: il figlio trascorrerà alternativamente con il padre e la madre le feste natalizie e il
3 Capodanno. Tale alternanza varrà altresì per il giorno di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 01 maggio e per le altre festività come da calendario, salvo diversi impegni lavorativi e/o esigenze degli stessi genitori e/o del figlio che dovranno essere comunicati entro un congruo termine per consentire l'organizzazione dei reciproci periodi festivi;
f) feste di compleanno: il minore trascorrerà con i rispettivi genitori la festa di compleanno di ognuno di loro. Le festa di compleanno di sarà organizzata da entrambi i genitori ed entrambi Per_1 vi parteciperanno;
Nell'ipotesi di viaggio di un genitore per esigenze personali, lavorative e/o di salute, si prevede che il minore permanga per l'intero periodo con l'altro genitore salvo diverso accordo fra i coniugi.
Si precisa che le condizioni previste nel presente accordo al punto 2 lett. A), b), c), e), f) potranno variare in relazione alle esigenze del bambino e dei coniugi che si impegnano a garantire una organizzazione familiare equilibrata e di buon senso nell'esclusivo interesse del minore.
3) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE E SPESE EXTRA ASSEGNO:
Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo pari Controparte_1 ad € 200,00 (duecento,00) mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora presso Banca Intesa San Paolo – ag. Villabate- Parte_1
IBAN: [...].
Inoltre, riguardo alle spese extra assegno, i genitori si riferiscono integralmente al Protocollo siglato in data 02/07/19 dal Presidente del Tribunale di Palermo, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo e dalle associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo, concordando, che tali spese verranno ripartite fra i genitori nella misura del 50%. Per completezza, le spese extra vengono appresso specificate e distinte secondo il seguente schema:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
4 spese scolastiche relative a:
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
c) tempo prolungato, campus estivi, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
d) i genitori concordano altresì nel ritenere extra assegno spese relative a capi di abbigliamento particolarmente costosi e di sporadico acquisto (es. cappotti, stivali, piumini etc) ed ai cambi di stagione, in questo caso l'acquisto potrà essere eseguito previo accordo tra i coniugi.
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a:
a)corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c.a del veicolo in uso alla prole laddove
5 acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa,
(dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle modalità di rimborso delle spese extra - assegno al genitore anticipatario, questi avrà diritto di ottenere il rimborso entro 10 giorni dalla richiesta e previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4) Si precisa che eventuali sostegni economici pubblici per la famiglia e il minore a carico (es. assegni familiari – assegno unico) saranno percepiti interamente ed esclusivamente dalla Sig.ra Parte_1 con la quale convive il figlio .
[...] Persona_1
5) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7) Le parti si concedono reciprocamente assenso al rilascio del passaporto e dei documenti equipollenti
6 in favore del figlio minore.
8) I predetti accordi restano subordinati al provvedimento del Tribunale, ma, tra le parti, avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del presente atto.
9) Le spese e le competenze del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/9/2003 a
Palermo da , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1
Palermo il 19/7/1965, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2003 al n. 79, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 28 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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