Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11288/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
e , con elezione di domicilio in VIA GIUNONE N. 52 70023 GIOIA DEL COLLE
[...] presso l'avv. ; Parte_1
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI e , con elezione di domicilio in VIA MELO 97 70121 BARI, presso l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI;
CONVENUTO - CONTUMCE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/06/2025, che qui si intende richiamato, a seguito della discussione la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024, l'Avv. , in proprio, proponeva Parte_1 opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Bari, Sezione
Penale, Dr.ssa Matilde Tanzi, in data 30 ottobre 2024, con il quale erano stati liquidati i compensi del difensore d'ufficio nella misura di € 600,00, oltre accessori di legge, per l'attività svolta nel procedimento penale R.G.P.M. 544/23 - R.G. 658/23 a favore dell'imputato conclusosi con sentenza di assoluzione n. 296/2024 Persona_1 depositata il 29 maggio 2024.
L'opponente lamentava che il decreto impugnato non riconosceva:
Le spese vive documentate per € 2,23 (diritti di copia del 10.06.2024) e € 6,80
(informativa dell'11.06.2024);
I compensi per il procedimento monitorio liquidato dal Giudice di Pace in € 473,00
(ricorso del 28.06.2024 e Decreto Ingiuntivo n. 4258/2024 del 04.07.2024);
I compensi per l'atto di precetto dell'01.10.2024 (fase unica, valore € 225,00);
I compensi per la procedura esecutiva mobiliare con pignoramento negativo del
22.10.2024 (valore € 552,00).
Il ricorrente chiedeva pertanto la riforma del decreto impugnato e la liquidazione dei compensi richiesti nella misura ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle spese processuali.
Il non si costituiva nel presente giudizio e, quindi, va dichiarata Controparte_1 la contumacia.
All'udienza del 13/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è tempestivo e regolarmente proposto. La competenza di questo Tribunale è fondata sull'art. 15 D.Lgs. 150/2011, che disciplina l'opposizione ai decreti di pagamento delle spese di giustizia, stabilendo che le relative controversie sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19161/2009), il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio introduce una controversia di natura civile, anche quando il decreto sia stato pronunciato in un giudizio penale. Il è parte necessaria del Controparte_1 procedimento, come stabilito da Cass. S.U. n. 8516/2012.
pagina 2 di 5 Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
La disciplina della liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio è contenuta negli artt.
82 e 116 del D.P.R. 115/2002. L'art. 116 stabilisce che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali".
Il sistema normativo è volto a garantire l'effettività della difesa d'ufficio attraverso la certezza del compenso per il professionista incaricato, nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost., che impone "una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa".
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso non solo degli onorari e delle spese relative all'attività svolta nel procedimento penale, ma anche delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 7275/2023: "il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato".
Questo orientamento è stato confermato dalle consolidate pronunce che si sono sedimentate nel tempo, tra cui Cass. Civ., Sez. VI-2, ord. n. 8702/2023, Cass. Civ., Sez.
II, ord. n. 3480/2024 e Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3483/2024.
Per ottenere la liquidazione delle spese di recupero, il difensore deve dimostrare di aver effettuato un tentativo serio e non pretestuoso di recupero del credito. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 3483/2024: "è necessario che il difensore abbia effettuato un tentativo serio e non pretestuoso, ottenendo un titolo giudiziale per il pagina 3 di 5 pagamento del compenso e avviando l'esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa, ovvero verificando la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Non è richiesta la dimostrazione della totale incapienza del debitore, ed è irrilevante il solo ritardo nell'avvio delle attività di recupero".
Nel caso in esame, l'opponente ha documentato di aver esperito le seguenti procedure di recupero: (i) Procedimento monitorio: ricorso depositato il 28.06.2024 presso il
Giudice di Pace di Bari, con decreto ingiuntivo n. 4258/2024 depositato il 04.07.2024, reso esecutivo il 29.09.2024, per un valore liquidato di € 473,00; (ii) Atto di precetto: notificato l'01.10.2024, per un valore di € 225,00; (iii) Procedura esecutiva mobiliare: pignoramento mobiliare eseguito il 22.10.2024 con esito negativo, per un valore di €
552,00.
Tali attività costituiscono un tentativo serio e non pretestuoso di recupero del credito, perfettamente in linea con i requisiti giurisprudenziali. L'esito negativo del pignoramento dimostra l'infruttuosità del tentativo di recupero, presupposto per la liquidazione a carico dell'erario.
Il ricorrente ha inoltre documentato le seguenti spese vive:
- Diritti di copia del 10.06.2024: € 2,23
- Informativa dell'11.06.2024: € 6,80
Tutte dette spese, regolarmente documentate, rientrano tra quelle rimborsabili ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 e devono essere riconosciute.
Il decreto impugnato, non riconoscendo le spese vive documentate e i compensi per le procedure di recupero del credito, viola l'art. 116 D.P.R. 115/2002 e i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Come evidenziato dal Tribunale di Padova, sent. n. 3/2024: "secondo il più recente indirizzo della Corte di Cassazione, condiviso da questo Giudice e che risulta del resto recepito anche da alcuni giudici delle sezioni penali di questo tribunale, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine".
Per la liquidazione dei compensi relativi alle procedure di recupero, si deve fare riferimento ai parametri del D.M. 147/2022, applicando i valori minimi previsti per pagina 4 di 5 ciascuna fase processuale, ulteriormente ridotti di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002, come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 4049/2024.
Pertanto, i compensi da riconoscere sono:
Procedimento monitorio: € 389,00 (valore minimo ridotto di 1/3)
Atto di precetto: € 150,00 (valore minimo ridotto di 1/3)
Procedura esecutiva mobiliare: € 368,00 (valore minimo ridotto di 1/3)
Spese vive documentate: € 9,03
Totale compensi aggiuntivi: € 916,03, oltre rimborso spese generali 15%, CNAP 4% e
IVA 22% come per legge.
In ordine alle spese processuali del presente giudizio si ritiene opportuno compensarle tenuto conto (i) del comportamento del che costituendosi in concreto non si è CP_1 op-posta alle conclusioni dell'attore rimettendosi solo alla prudenziale valutazione del
Giudice adito;
(ii) della circostanza che, in concreto, il non ha dato causa al CP_1 presente giudizio o al suo protrarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dall'Avv. ; Parte_1
RIFORMA il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Bari, Sezione
Penale, in data 30 ottobre 2024;
LIQUIDA in favore dell'opponente, oltre al compenso già riconosciuto di € 600,00, i seguenti ulteriori compensi: Procedimento monitorio: € 389,00, Atto di precetto: €
150,00 Procedura esecutiva mobiliare: € 368,00, Spese vive documentate: € 9,03
Totale: € 916,03 oltre rimborso spese generali 15%, CNAP 4% e IVA 22% come per legge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 13/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
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