Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4302/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4302/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA TEN.B.LOMBARDI N.32 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
CAPUANO ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA L. GUERRASIO, 35/A 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. SALVATI SABATO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso;
CONVENUTO
(già ) (c.f.: Controparte_2 CP_3
, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA N.67 CASTELLAMMARE DI P.IVA_2
STABIA, presso lo studio dell'Avv. GIOCASTA GIUSI (c.f.: ), dal C.F._4
quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, premettersi che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell''art. 615
c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque pria delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n.
15116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12583).
Nella specie, parte attrice nega di avere ricevuto la notifica dell'ordinanze-ingiunzioni di cui all'intimazione di pagamento.
L'azione proposta dalla ricorrente va, dunque, qualificata con riguardo all'eccezione di nullità della procedura di riscossione, derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione e dall'omessa/invalida notifica degli atti presupposti, ossia delle ordinanze-ingiunzioni, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Innanzitutto occorre osservare che, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., il criterio della conoscenza legale è stato da tempo integrato dalla S.C. con quello della conoscenza di fatto.
In particolare è stato affermato che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dal D.L. 14 marzo 2005, n.
35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n.
80) previsto dall'art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa
Pagina 2 di 4 palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (Cass. 30 aprile 2009, n. 10099; e per un più remoto precedente cfr. anche
Cass. n. 1521 del 1969).
Va aggiunto che - secondo la regola applicabile ogni qualvolta la legge processuale preveda che una azione tipica debba essere esercitata entro un termine perentorio decorrente da un certo momento - grava sul ricorrente in opposizione l'onere della prova della tempestività della stessa;
il che non esclude che, in ossequio al principio di acquisizione, detto onere possa essere considerato assolto, ove dagli atti, in ipotesi prodotti dalla controparte o emergenti dal fascicolo dell'esecuzione, ove acquisito, risulti comunque acquisita la dimostrazione della tempestività, ma comporta che le conseguenze negative della mancata prova ricadono sull'opponente, in quanto gravato del relativo onere. In tale prospettiva si è osservato che nell'ipotesi in cui l'opponente, pur in difetto di conoscenza legale, sia venuto, comunque, a conoscenza dell'atto impugnato, eventualmente anche per una propria iniziativa (dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell'opposizione), non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, giacchè, ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza va pacificamente verificata anche d'ufficio in via pregiudiziale rispetto al merito dell'opposizione. In particolare qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento e assumendo che uno di essi, presupposto degli altri, non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2, dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova della data di ricezione dell'intimazione di pagamento, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante.
In sostanza una volta che il soggetto interessato, proponendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c., mostri necessariamente - proprio perchè propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza
Pagina 3 di 4 dell'atto impugnato, ancorchè non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell'atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonchè darne dimostrazione (semprechè la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l'opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire nell'osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato (cfr.
Cass. n.6847/2010 cit. in motivazione).
Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55 tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 7.052,00 per Controparte_2
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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