Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 554
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Sentenza 2 maggio 2025

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La Corte di Appello di Palermo, presieduta dalla dott.ssa Cinzia Alcamo, ha emesso una sentenza in merito a una controversia riguardante la monetizzazione delle ferie non godute da un docente a tempo determinato. L'appellante, un ex dipendente del personale ATA, contestava la decisione del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua richiesta di indennità sostitutiva per 67 giorni di ferie non fruite durante gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20. La questione centrale riguardava l'onere della prova relativo alla fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

Il giudice ha accolto l'appello, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente posto l'onere della prova sull'appellante, trascurando le disposizioni del CCNL che stabiliscono che il personale docente a tempo determinato non è obbligato a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, evidenziando che il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la possibilità di esercitare il diritto alle ferie. Pertanto, in assenza di un invito formale da parte del datore di lavoro a fruire delle ferie, il docente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute. La Corte ha quindi condannato l'amministrazione scolastica al pagamento di € 4.657,84, oltre agli interessi legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 554
    Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
    Numero : 554
    Data del deposito : 2 maggio 2025

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