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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Claudio Antonelli Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 434 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A LI , rappresentato e difeso dagli Avvocati SERINO LUIGI Parte_1
e LO GIUDICE MARCO
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - All'udienza del 24/04/2025 il procuratore dell'appellante concludeva come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 3621/2022 del 10.11.2022 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_2
27.10.2020 diretta ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/2020; all'uopo aveva esposto di essere stato, sino al collocamento a riposo, intervenuto a settembre del 2020, dipendente di ruolo del con la qualifica di assistente amministrativo;
di Controparte_1 avere sottoscritto, previa concessione della prescritta aspettativa, tre contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2017/18 all'a.s. 2019/20, per lo svolgimento della professione di docente e con la funzione di insegnante di sostegno presso la scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 29.11.07, prestando servizio, con tale qualifica, dal 27/11/2017 al 30/06/2018, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Majorana” di Palermo, dal 24/10/2018 al 30/06/2019 presso il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di Palermo, ed infine dal 07/10/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Medi”
1 “di Palermo;
soggiungeva di aver usufruito solo parzialmente delle ferie, in relazione al servizio prestato in qualità di addetto ai servizi amministrativi, presso la sede di assegnazione, mentre gli era stata rigettata l'istanza di godimento delle ferie residue, restando, pertanto, alla data di cessazione del rapporto, creditore della complessiva somma di € 4.657,84, dovuta a titolo di indennità sostitutiva dei 67 giorni di ferie non goduti. Osservava il Tribunale che secondo la disciplina collettiva applicata alla fattispecie, “durante il periodo in cui il ricorrente ha prestato attività come docente, il regime delle ferie applicabile era quello del personale docente, con la conseguente fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Orbene, poiché la sospensione delle attività didattiche è prevista dal calendario ministeriale e scolastico non solo nel periodo estivo, ma anche, per esempio, durante il periodo Natalizio e a Pasqua, e nelle altre giornate previste dai calendari dei singoli istituti, era onere del ricorrente dimostrare – secondo l'ordinario principio in materia di onere della prova – di avere prestato attività anche nei giorni nei quali l'attività didattica era sospesa.”; il mancato assolvimento di tale onere probatorio, che non consentiva di individuare con esattezza i giorni di ferie effettivamente non goduti durante il periodo di svolgimento dell'attività di docente, ostava, dunque, al riconoscimento della chiesta monetizzazione. Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_2
Il , sebbene ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio, non si è costituito. All'udienza del 24/04/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_1
che, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
[...]
Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale, ritenendo che il ricorrente fosse onerato di dimostrare di non aver prestato servizio nei giorni nei quali l'attività didattica era sospesa, non ha tenuto conto di quanto dispone l'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, a mente del quale il personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche o fino al 30 giugno non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, ossia tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, soggiungendo, al comma 2, che “per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
2 rapporto", a meno che, nell'ipotesi, qui ricorrente, di rapporti a tempo determinato stipulati nel corso di un rapporto di ruolo (sospeso per aspettativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 29.11.07), la fruizione delle ferie maturate e non godute sia assicurata al rientro nella sede di titolarità, ciò che nella specie non era stato consentito. Inoltre, deduce che, in virtù della normativa di settore (art.19 C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, art.5 comma 8 D.L. 95/2012, art.1 commi da 54 a 56 L.228/2012) e della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.14268/2022,) formatasi a seguito della sentenza della GR NE della Corte di Giustizia Europea del 6 novembre 2018, il datore di lavoro è gravato dell'onere probatorio di aver assicurato “..che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto alle ferie;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo se necessario formalmente a farlo, e, nel contempo, informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Nessun onere probatorio poteva, dunque, essere posto a carico del ricorrente in ordine alla circostanza di aver lavorato durante i periodi di sospensione delle attività didattiche lungo il corso dell'anno, atteso che, quale docente a tempo determinato, lo stesso non aveva alcun obbligo di fruire delle ferie in tali periodi. L'appello è fondato. Giova premettere che le ferie della cui mancata fruizione si lamenta l'appellante afferiscono ai rapporti di lavoro a tempo determinato quale docente di sostegno che il ha intrattenuto con l'amministrazione scolastica, in Pt_2 pendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ATA, negli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/2020, in virtù del disposto di cui all'art. 59 del CCNL, che recita: “1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.” Il rinvio alla disciplina prevista per il personale docente a tempo determinato non può che concernere anche quella relativa al godimento delle ferie. Occorre, a tal fine, riprendere i numerosi precedenti giurisprudenziali (Cass. n.15415/2024, n.28587/2024, n.8926/2024, n.15415/2024) che hanno affermato
3 un principio ormai consolidato, al quale anche questo collegio intende aderire perché conforme alle direttive comunitarie in materia, per il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”. Nel dettaglio la Suprema Corte (Cass. n.16715/2024), ha osservato:
“…Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del RT , del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. Per_1
13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico);
“La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale
4 docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto»;
“La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”;
“Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”;
“La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea”;
5 “Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
“Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art.5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
“La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009”;
- “Con l'entrata in vigore dell'art.1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013”;
“Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, GR sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta
6 dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo”;
- “In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto”;
- “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”;
- “Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
- in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma”;
- “Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”;
- “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di
7 ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
In applicazione di questi principi - non avendo il Controparte_1
(rimasto contumace) provato di avere osservato gli oneri
[...] comportamentali sullo stesso gravanti in tema di tempestiva sollecitazione al docente a termine dell'obbligo di fruizione delle ferie residue entro il 30 giugno di ciascun anno pena la perdita delle stesse – deve ritenersi integrato il diritto del
[...] alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla cessazione del vincolo Pt_2 lavorativo a termine, oggi non più utilizzabile neppure nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definitivamente cessato per collocamento a riposo. Passando alla determinazione del quantum ritiene questo collegio che i conteggi operati dalla difesa dell'appellante (retribuzione giornaliera di € 69,52 per 67 giorni di ferie non goduti) siano condivisibili perché fondati su una corretta applicazione delle regole dettate dalla disciplina convenzionale in tema di calcolo dei giorni ferie dei docenti a tempo indeterminato (artt.19 e 20 del CCNL del 4.8.1995; artt.13 e 14 del CCNL del 29.11.2007) e determinato (art.25 del CCNL del 4.8.1995 e art.19 del CCNL del 29.11.2007) ed equamente parametrati alla retribuzione mensile percepita dalla docente. Per quanto suesposto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore di , a Parte_2 titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/2020, della somma di € 4.657,84 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese di lite del doppio grado, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nella contumacia del Controparte_1
, qui dichiarata, in riforma della sentenza n. 3621/2022 resa il
[...]
10.11.2022 dal Tribunale di Palermo, condanna parte appellata al pagamento in favore di , a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute Parte_2 per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/2020, della somma di € 4.657,84 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
8 Condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo, in complessivi € 852,00 e, per questo grado, in complessivi € 962,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Palermo, 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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