Articolo 23 della Legge 27 dicembre 1997, n. 453
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 gennaio 1998
>
Versione
21 novembre 1998
Art. 23. (Disposizioni diverse) 1. Per l'anno finanziario 1998, le spese considerate nelle unita' previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 1998, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione le corrispondenti appostazioni nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad iscrivere i suddetti residui nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti.
4. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1998, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Attuazione della programmazione economica" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94 , e successivi provvedimenti di attuazione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trasferire con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le somme occorrenti per gli acquisti di beni, forniture e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, dall'unita' previsionale di base "Beni e servizi per le Amministrazioni dello Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Provveditorato generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle unita' previsionali di base, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti di beni, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni medesime.
8. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212 , concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
10. I decreti legislativi adottati entro il 1998 conseguenti alle leggi di riforma delle Amministrazioni pubbliche individuano i centri di responsabilita' amministrativa a cui riferire le unita' previsionali di base del bilancio dello Stato; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.
11. Al fine di agevolare il passaggio al nuovo ordinamento del bilancio ed esclusivamente per l'esercizio 1998, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, sentite le Commissioni parlamentari competenti, possono essere disposti, per le spese di funzionamento, limitatamente agli oneri relativi a movimenti di personale e a quelli strettamente connessi con la operativita' delle Amministrazioni, variazioni compensative tra le unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell' articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni ed integrazioni ((, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate)) .
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell' articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sulle apposite unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e successivamente versate all'entrata di bilancio.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 , relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.
18. Per il 1998, le unita' previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
Entrata in vigore il 21 novembre 1998