CASS
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2024, n. 44100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44100 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI OV, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 06/04/2023 nei confronti di OV AT, con revoca dell'obbligo di dimora, per la vendita di 5 chili di hashish ad RE IS. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44100 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 07/11/2024 2. Avverso detta ordinanza OV TI ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, censurando il vizio di motivazione in quanto dalle captazioni ambientali era emersa una mera trattativa non conclusasi, e comunque non risultava la vicinanza del ricorrente alla cosca LU. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. L'ordinanza impugnata ha basato la gravità indiziaria delle condotte contestate in via provvisoria a OV TI sull'inequivoco contenuto delle intercettazioni ambientali, riportate testualmente, dalle quali era risultato che il a l. ricorrente avesse proposto al proprio interlocutore, IS, la venditela° chili di droga leggera, con indicazione del prezzo, e l'acquirente si fosse accordato per 5 chili prendendone un campione di prova. Il complessivo significato delle conversazioni, dall'inequivoco contenuto, non può essere sminuito dalla prospettazione difensiva alternativa secondo la quale si era trattato di un generico accordo non concluso. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la cessione, la vendita, l'acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull'oggetto ed eventualmente sul prezzo (nella vendita e nell'acquisto) dell'accordo, non occorrendo l'effettiva consegna della sostanza o l'effettivo pagamento del prezzo pattuito (nella vendita e nell'acquisto). In questa logica, infatti, la materiale consegna della droga è solo la conseguenza di un accordo già concluso la cui concretizzazione serve, anche sul piano probatorio, a dare definitivo conto sia della concordata attività criminosa, sia dei soggetti che l'hanno posta in essere (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604). Con motivazione non manifestamente illogica il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato che i dialoghi, valutati complessivamente, dimostravano l'avvenuta consumazione del delitto in quanto l'accordo si era concluso in ordine alla qualità della sostanza, alla quantità, al prezzo, mancando dunque la sola consegna. ‘ /2 2 i Né assume alcuna valenza l'ipotizzata vicinanza di TI alla cosca Muto di TR non avendo inciso sulla qualificazione giuridica del fatto. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 06/04/2023 nei confronti di OV AT, con revoca dell'obbligo di dimora, per la vendita di 5 chili di hashish ad RE IS. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44100 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 07/11/2024 2. Avverso detta ordinanza OV TI ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, censurando il vizio di motivazione in quanto dalle captazioni ambientali era emersa una mera trattativa non conclusasi, e comunque non risultava la vicinanza del ricorrente alla cosca LU. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. L'ordinanza impugnata ha basato la gravità indiziaria delle condotte contestate in via provvisoria a OV TI sull'inequivoco contenuto delle intercettazioni ambientali, riportate testualmente, dalle quali era risultato che il a l. ricorrente avesse proposto al proprio interlocutore, IS, la venditela° chili di droga leggera, con indicazione del prezzo, e l'acquirente si fosse accordato per 5 chili prendendone un campione di prova. Il complessivo significato delle conversazioni, dall'inequivoco contenuto, non può essere sminuito dalla prospettazione difensiva alternativa secondo la quale si era trattato di un generico accordo non concluso. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la cessione, la vendita, l'acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull'oggetto ed eventualmente sul prezzo (nella vendita e nell'acquisto) dell'accordo, non occorrendo l'effettiva consegna della sostanza o l'effettivo pagamento del prezzo pattuito (nella vendita e nell'acquisto). In questa logica, infatti, la materiale consegna della droga è solo la conseguenza di un accordo già concluso la cui concretizzazione serve, anche sul piano probatorio, a dare definitivo conto sia della concordata attività criminosa, sia dei soggetti che l'hanno posta in essere (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604). Con motivazione non manifestamente illogica il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato che i dialoghi, valutati complessivamente, dimostravano l'avvenuta consumazione del delitto in quanto l'accordo si era concluso in ordine alla qualità della sostanza, alla quantità, al prezzo, mancando dunque la sola consegna. ‘ /2 2 i Né assume alcuna valenza l'ipotizzata vicinanza di TI alla cosca Muto di TR non avendo inciso sulla qualificazione giuridica del fatto. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/11/2024