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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4627 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6087/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. TAFFURI LUIGI e Parte_1
avv. IOVINE TAMMARO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv.CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 19.11.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Parte ricorrente, premesso di essere cittadina comunitaria residente nel territorio italiano e con un nucleo familiare composto da ella e dai suoi 3 figli minori a carico, ha chiesto accertarsi il proprio diritto all'indennità di disoccupazione agricola ed agli assegni per il nucleo familiare (ANF) e conseguenziale condanna dell' alla prestazione, sulla base CP_1
della domanda amministrativa presentata in data 21/01/2022.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal 12/03/2021 al 31/12/2021, quale bracciante agricolo, con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della società “Agrifelix srls” con sede legale in Casal Di Principe (CE), alla Via San
Giovanni Bosco n. 2, cod. fisc. e p. iva: per 78 giornate lavorative, P.IVA_1
come risultante da estratto contributivo, buste paga, modelli UNILAV, versati in atti;
- di possedere sia una anzianità contributiva nel biennio 2021 e 2020 come lavoratore agricolo, sia una contribuzione agricola per l'anno di competenza 2021 di riferimento alla prestazione ed al contempo l'accreditamento nel 2019 (precedente al biennio di riferimento della dis. agricola) di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività da lavoro dipendente “non agricola”;
- a completamento del requisito contributivo richiesto dalla legge, nel biennio interessato - 2020 e 2021 la sussistenza anche di 134 giornate/contributi giornalieri come lavoratore agricolo (56 giornate nell'anno 2020 e 78 giornate nell'anno 2021) e quindi più di 102 contributi giornalieri, considerando l'anno cui si riferisce la prestazione e quello precedente.
2 L' costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza annuale ex art. 47, 3° comma, CP_1
DPR 30.04.1970 n°639, così come sostituito dall'art. 4 DL 19.09.1992 n° 384 e dall'art. 38
DL 98/2011, e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso trattandosi “di lavoratore è extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro stagionale”.
2. Va in primo luogo rigettata l'eccezione di decadenza, posto che la domanda amministrativa risulta proposta il 21.1.2022 (rispetto alla prestazione richiesta per l'anno 2021), ossia nel rispetto del termine annuale dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Inoltre, tra la data della domanda amministrativa (21/01/2022) e quella di proposizione dell'azione in sede giurisdizionale (19/05/2023) non è trascorso il termine di 1 anno e 300 giorni (cfr, Cass.
n.23484/24: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l.
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n.
88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (Cass. sez. un. 12718/09 e successive)”.
3. Venendo al merito, va premesso in generale che l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
3 • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
• almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
• almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Nella fattispecie in esame, il rigetto in fase amministrativa è avvenuto unicamente sull'erroneo presupposto che parte ricorrente non fosse un cittadino comunitario.
Difatti, parte ricorrente ha provato di essere cittadina comunitaria e residente nel territorio italiano e con un nucleo familiare composto da ella e dai suoi 3 figli minori a carico (cfr. documento d'identità e certificato di stato di famiglia).
Per quanto concerne gli ulteriori requisiti, va osservato che gli stessi non risultano oggetto di specifica contestazione da parte dell' CP_1
In ogni caso, parte ricorrente ha provato la sussistenza dell'anzianità contributiva nel biennio rilevante 2021 e 2020 come lavoratore agricolo, risultando dall'estratto contributivo n. 134 giornate/contributi giornalieri (precisamente, n. 56 giornate nell'anno
2020 e n. 78 giornate nell'anno 2021); è stata documentata anche una contribuzione agricola per l'anno di competenza (2021) e l'accreditamento nel 2019 (precedente al biennio di riferimento della disoccupazione agricola) di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività da lavoro dipendente “non agricola”.
4 Pertanto, sulla base di tutte le risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio, sussiste il requisito contributivo normativamente previsto per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione.
Va altresì evidenziato che parte ricorrente ha documentato, ai fini del riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ex art. 2 del D.L. 69/1988, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153, di essere sola e con 3 figli minori a carico -
nata il [...] a [...], Persona_1 Persona_2
nato il [...] a [...] e nato il [...] a Persona_3
NI (Romania) - cfr. stato di famiglia in atti.
In accoglimento del ricorso, va accertato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 ed ANF e, per l'effetto, va condannato l' alla corresponsione del relativo trattamento di disoccupazione in CP_1
misura di legge, oltre accessori.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta il diritto di parte ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola e anf per l'anno 2021 sulla base della domanda amministrativa presentata il 21.1.2022 e, per l'effetto, condanna dell' al relativo pagamento in misura di legge, oltre CP_1
accessori;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 1310,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 20.11.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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