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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 163/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DAMIANI FRANCESCO ( CORSO G. GARIBALDI N. 3 C.F._2
48018 FAENZA;
( C/O AVV. Parte_2 C.F._3
FRANCESCO DAMIANI CORSO GARIBALDI 3 FAENZA;
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
PALATUCCI SERENA con domicilio eletto in VIA S. LUCIA N. 5 83048
MONTELLA
AVV. LIA BISCOTTINI quale curatore speciale delle minori E Persona_1 [...]
lettivamente domiciliata in v.lo San Nicandro 4 Ravenna Persona_2
appellati PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
impugnando ex art. 263 c.c. il riconoscimento da parte del convenuto CP_1
delle minori (nata in data [...]) e (nata in [...] Persona_1 Persona_2
25.7.2017) per difetto di veridicità.
Si costituiva in giudizio chiedendo accertarsi, a mezzo di test genetici, la CP_1
propria paternità nei confronti delle minori e, in caso di esito negativo, dichiararsi l' inefficacia del riconoscimento.
Si costituiva in giudizio la curatrice speciale dei minori nominata dal Tribunale deducendo la necessità di accertare la paternità dello tramite l'espletamento del CP_1
test del DNA e, in caso di esito negativo, di accertare se il mutamento dello status filiationis fosse corrispondente al concreto interesse delle minori.
La causa veniva istruita tramite espletamento di CTU genetica – che escludeva la sussistenza di un legame biologico tra le minori e - e psicologica al fine di CP_1
stabilire il concreto interesse delle minori al mantenimento del rapporto affettivo con lo
CP_1
Con sentenza n. 948/2020 pubb.
9.12.2020 il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda di inefficacia del riconoscimento per difetto di veridicità in relazione alla minore accogliendola invece per la minore disponendo Persona_1 Persona_2
che la stessa assumesse il cognome materno;
condannava, infine, l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti costituite.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione le risultanze della relazione psicologica che aveva accertato il profondo legame affettivo all'epoca esistente tra la minore e lo escludendolo per l'altra minore, con una soluzione non _1 CP_1
ritenuta in contrasto con il diritto alla fratellanza stante l'evidente diversità dei rapporti intrecciati tra le minori e lo In relazione alle spese di lite il Tribunale, CP_1
pag. 2/10 considerata l'attrice quale soccombente prevalente tenuto conto del proprio contegno sia extraprocessuale - avendo indotto lo a riconoscere le figlie facendo sì che la CP_1
minore consolidasse con lui un legame di natura genitoriale - sia processuale _1
stante la scarsa collaborazione in sede di espletamento della CTU genetica. Disponeva infine la comunicazione della sentenza al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni nonché ai Servizi sociali territorialmente competenti per le eventuali attività di competenza, in ragione dell'emersa inadeguatezza materna.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1
declaratoria di inefficacia del riconoscimento in relazione alla minore e, per _1
l'effetto, l'assunzione del cognome materno, con vittoria di spese.
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta la contrarietà della decisione al prevalente interesse delle minori.
Con il secondo motivo contesta l'errata valutazione delle risultanze peritali, lì dove la
Per relazione sentimentale tra le parti si è interrotta già prima della nascita della minore e lo ha frequentato soltanto durante i suoi primissimi anni di vita. Inoltre, CP_1 _1 tenuto conto del fatto che la stessa convive, assieme alla sorella, all'interno di un nuovo nucleo familiare con il vero padre biologico, l'inserimento dello nella vita di CP_1
sarebbe pregiudizievole per l'interesse della minore anche con riferimento al _1
rapporto di sorellanza.
Con il terzo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla condanna delle spese di lite, in quanto ritenuto meramente punitivo per le scelte di vita dell'appellante seppure la CTU genetica abbia confermato la fondatezza della domanda.
3.- Ha resistito al gravame chiedendo dichiarare inammissibile o CP_1
comunque rigettare per infondatezza l'appello con condanna di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c..
Quanto al primo motivo ribadisce che il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali tesi ad operare un bilanciamento tra l'interesse alla verità biologica con l'interesse al sereno sviluppo della personalità del minore, aderendo alle conclusioni di cui alla CTU psicologica con la quale si è dato atto pag. 3/10 della sussistenza di un effettivo legame paterno tra la minore e l'appellato, la cui _1
negazione si tradurrebbe in un grave pregiudizio.
Parimenti infondata sarebbe la seconda censura, poiché il Tribunale ha approfonditamente vagliato le risultanze di entrambe le CTU alla luce di una giusta ponderazione tra il favor veritatis ed il favor minoris.
In relazione al terzo motivo l'appellato ritiene lo stesso inammissibile per genericità e comunque infondato giacché il Tribunale ha operato una corretta valutazione della condotta processuale ed extraprocessuale della controparte, caratterizzata alla consapevolezza delle circostanze del concepimento, taciute allo e al contegno CP_1
ostativo tenuto in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali, oltre la persistente volontà di limitare i contatti fra l'appellato e la figlia.
4.- Si è costituito in giudizio il curatore speciale delle minori chiededno il rigetto dell'appello avversario, in quanto inammissibile e infondato.
La curatrice speciale ha lamentato l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'impugnazione, in quanto non sarebbero stati individuati i capi oggetto di contestazione, né fornite specifiche ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni del
Giudice di primo grado.
Il primo motivo di appello sarebbe infondato poiché il Tribunale si è adeguatamente conformato all'orientamento dominante della giurisprudenza.
Anche il secondo motivo di appello sarebbe privo di fondamento, in quanto il Giudice di prime cure ha fondato la sua decisione su un attento vaglio delle risultanze istruttorie dalla quali è emerso che, nonostante l'esclusione della paternità biologica dello CP_1 sussiste l'interesse della minore alla conservazione dello status filiationis. _1
Con riguardo alla minore la distinzione operata dal Tribunale sarebbe corretta, Per_2
rilevato che la minore, contrariamente alla sorella, non riconosce lo come figura CP_1
paterna, in quanto la madre ha abbandonato la casa familiare pochi giorni prima della nascita della bambina impedendo al padre legittimo di vedere le minori. Quanto statuito non si porrebbe in contrasto con il diritto fondamentale di fratellanza, avendo il Giudice di primo grado valutato la diversità delle situazioni concrete.
Parimenti infondato sarebbe il terzo motivo di appello, giacché parte appellante non ha allegato alcuna specifica contestazione con riferimento al quantum della condanna e pag. 4/10 avendo il Tribunale correttamente valutato la condotta processuale ed extraprocessuale dalla parte.
5.- E' intervenuto il Pubblico Ministero.
6.- Nel corso del procedimento all'udienza del 12.12.2024 è stata disposta l'acquisizione di copia integrale degli atti del procedimento pendente presso il Tribunale per i minorenni nell'interesse di recante n. V.G., giudizio che Persona_1 Numero_1
ha tratto origine dal ricorso del PM ex artt. 333 e 336 c.c. del 26.8.2022 volto alla declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale dello ritenuta CP_1
pregiudizievole per la minore, giacché in sede di indagine è emerso che non _1 frequenta lo dall'ottobre 2017, che questi si rifiuta di firmare la carta d'identità CP_1
della minore, che la minore identifica come figura paterna il padre biologico
[...]
– con il quale convive unitamente alla madre ed alla sorella dal 2017 – e vuole Per_3
essere trattata in maniera uguale alla sorella.
All'ultima udienza del 1010.2024 svolta con trattazione cartolare la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta dalle parti appellate alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui «gli articoli 342 e 434, del cpc, nel testo formulato dal Dl n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cfr. Cass. Civ. sez. II, 16/01/2024, n.1600).
Nel caso di specie l'atto di appello si considera rispondente ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante chiaramente individuato le parti della sentenza oggetto di pag. 5/10 contestazione e avendone argomentato in maniera sufficientemente specifica le ragioni di dissenso in modo tale da permetterne a questa Corte un compiuto esame.
Passando al merito, il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente ed è opportuno partire dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 263 c.c. sottende "l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti", posto che "la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi (deve) tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso (sentenza n. 272 del
2017)" (sentenza n. 127 del 2020)" (Corte Cost., sentenza 133 del 2021; nello stesso senso Corte Cost., sentenza n. 127 del 2020).
Il quadro normativo (art. 30 Cost., art. 24, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali della UE, e art. 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale in tema di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando si tratta di un minore infraquattordicenne;
tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. ord. 27140/2021, Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28646).
La stessa Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata afferma peraltro chiaramente che il perseguimento del superiore interesse del minore non può che essere assicurato da una verifica della situazione all'attualità, attraverso un aggiornamento delle relazioni già acquisite dal primo giudice.
pag. 6/10 Sulla scia di questi principi, nel caso di specie questa Corte non può quindi ignorare quanto risulta dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali, che attestano l'assenza allo stato di un rapporto continuativo della minore con lo (almeno dal 2018) e la sua CP_1
chiara volontà di instaurare con il un rapporto di filiazione effettivo e legale, Per_3 riconoscendo in quest'ultimo la figura paterna attuale di riferimento.
Nel procedimento pendente preso il Tribunale dei Minori, con decreto n. 5178/2022, emesso in data 7.11.2022, è stato disposto l'affidamento provvisorio di al _1
servizio sociale competente per territorio, ritenuta la sussistenza di una situazione di pregiudizio, dovuta all'insistenza dello di mantenere il titolo di padre, anche con CP_1
condotta ostative per gli adempimenti burocratici, nonostante la figlia esprima il desiderio di voler assumere lo stato di figlia del padre biologico, identificato come vera figura genitoriale.
In seno al medesimo procedimento è stata svolta in data 15.2.2023 l'audizione della minore , che ha dichiarato di ritenere padre biologico, di Persona_1 Persona_3 voler continuare a vivere nell'attuale nucleo familiare, di conoscere poco lo e di CP_1
Part non provarne simpatia, di voler assumere il cognome oppure in quanto Per_3
infastidita per il suo attuale cognome.
Nella relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 31.1.2023 è emerso il disinteresse di a mantenere i rapporti con il padre legittimo con il quale si _1
frequenta sporadicamente (l'ultimo incontro del settembre 2022). È stata, inoltre, rappresentata la necessità di includere anche nelle prescrizioni già fornite a Persona_2 favore di in quanto, a causa del presente ricorso e fino all'esito dello stesso non _1
è possibile modificare anagraficamente il cognome in Pal CP_1 Pt_1
Dalla successiva relazione dei servizi sociali del 2.10.2024 si evince che, stante il negato assenso all'espatrio manifestato dallo la madre della minore ha dovuto CP_1
presentare ricorso al Giudice tutelare di Ravenna al fine di ottenere il permesso all'espatrio. Durante il colloquio del 17.9.2024 la minore ha ribadito di non essere interessata ad intrattenere rapporti con il padre legittimo che non frequenta da tempo e di identificare quale figura paterna, riferendo, pertanto, di volere Persona_3
assumere un cognome diverso;
ha, inoltre, riferito la pesantezza emotiva di tale pag. 7/10 situazione, in quanto legata burocraticamente ad una persona che non riconosce come padre e con cui non ha rapporti.
Dalla lettura delle relazioni sopra citate emerge chiaramente il legame affettivo instaurato dalla minore con , considerato figura genitoriale, e con gli altri Persona_3
componenti della famiglia paterna, e il desiderio di di poter sviluppare il proprio _1
senso di appartenenza alla famiglia, di avere una posizione regolare in termini di cognome e di documenti, di volere essere trattata in maniera uguale alla sorella e di non avere particolare interesse a frequentare il padre legittimo. Al contempo, i Servizi
Sociali hanno dato atto dell'inadeguatezza dello nel rappresentare, per la CP_1
minore, una valida figura paterna, in quanto non protettivo nei suoi confronti e maggiormente incentrato sui propri bisogni e sul proprio sentimento di rancore verso la madre.
Sulla scorta di tutti questi elementi univoci, operando un bilanciamento degli interessi coinvolti all'attualità, questa Corte ritiene di accogliere l'appello proposto.
In ordine all'impugnazione della statuizione sulle spese, l'appello del relativo capo risulta fondato, lì dove l'appellante non è risultata pienamente soccombente all'esito del giudizio di primo grado, né può rilevare in senso opposto il merito della vicenda che ha indotto al presente contenzioso, ferma la rilevanza del comportamento processuale ostruzionistico in fase di consulenza. Per tali motivi la Corte valutata la soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado e visto il comportamento ostruzionistico della madre in sede di consulenza ritiene di compensare per un terzo le spese di lite con condanna dell'appellata ai restanti due terzi.
Spese di CTU a carico di entrambe le parti per metà ciascuno considerata la necessità di detti accertamenti per la valutazione della fondatezza delle reciproche richieste nell'ambito dei principi espressi dalla giurisprudenza sul necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.
Compensazione delle spese nei confronti del curatore considerato che il procedimento nei suoi confronti si svolge nel superiore interesse dei minori.
P.Q.M.
pag. 8/10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Avv Lia Biscottini nella qualità di Parte_1 CP_1
curatrice delle minori E , costituiti, con Persona_1 Persona_2
l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
948/2020, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara che nata a [...] il [...] non è figlia di e Persona_1 CP_1 dichiara inefficace il riconoscimento dallo stesso fatto dinanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Solarolo (RA); Part
dispone che assuma il cognome materno e sia chiamata quindi Persona_1
Persona_4 ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni e a tutti gli incombenti di legge;
dispone che le spese di entrambe le CTU svolte in primo grado siano a carico di
[...]
e per metà ciascuno;
Parte_1 CP_1
compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi fra e CP_1 Parte_1
e condanna ai rimanenti due terzi in favore di
[...] CP_1 Parte_1 che liquida in € 2.539,00 per compensi del primo grado e € 2.315,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
compensa le spese di lite con il curatore dei minori.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 14.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 163/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DAMIANI FRANCESCO ( CORSO G. GARIBALDI N. 3 C.F._2
48018 FAENZA;
( C/O AVV. Parte_2 C.F._3
FRANCESCO DAMIANI CORSO GARIBALDI 3 FAENZA;
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
PALATUCCI SERENA con domicilio eletto in VIA S. LUCIA N. 5 83048
MONTELLA
AVV. LIA BISCOTTINI quale curatore speciale delle minori E Persona_1 [...]
lettivamente domiciliata in v.lo San Nicandro 4 Ravenna Persona_2
appellati PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
impugnando ex art. 263 c.c. il riconoscimento da parte del convenuto CP_1
delle minori (nata in data [...]) e (nata in [...] Persona_1 Persona_2
25.7.2017) per difetto di veridicità.
Si costituiva in giudizio chiedendo accertarsi, a mezzo di test genetici, la CP_1
propria paternità nei confronti delle minori e, in caso di esito negativo, dichiararsi l' inefficacia del riconoscimento.
Si costituiva in giudizio la curatrice speciale dei minori nominata dal Tribunale deducendo la necessità di accertare la paternità dello tramite l'espletamento del CP_1
test del DNA e, in caso di esito negativo, di accertare se il mutamento dello status filiationis fosse corrispondente al concreto interesse delle minori.
La causa veniva istruita tramite espletamento di CTU genetica – che escludeva la sussistenza di un legame biologico tra le minori e - e psicologica al fine di CP_1
stabilire il concreto interesse delle minori al mantenimento del rapporto affettivo con lo
CP_1
Con sentenza n. 948/2020 pubb.
9.12.2020 il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda di inefficacia del riconoscimento per difetto di veridicità in relazione alla minore accogliendola invece per la minore disponendo Persona_1 Persona_2
che la stessa assumesse il cognome materno;
condannava, infine, l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti costituite.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione le risultanze della relazione psicologica che aveva accertato il profondo legame affettivo all'epoca esistente tra la minore e lo escludendolo per l'altra minore, con una soluzione non _1 CP_1
ritenuta in contrasto con il diritto alla fratellanza stante l'evidente diversità dei rapporti intrecciati tra le minori e lo In relazione alle spese di lite il Tribunale, CP_1
pag. 2/10 considerata l'attrice quale soccombente prevalente tenuto conto del proprio contegno sia extraprocessuale - avendo indotto lo a riconoscere le figlie facendo sì che la CP_1
minore consolidasse con lui un legame di natura genitoriale - sia processuale _1
stante la scarsa collaborazione in sede di espletamento della CTU genetica. Disponeva infine la comunicazione della sentenza al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni nonché ai Servizi sociali territorialmente competenti per le eventuali attività di competenza, in ragione dell'emersa inadeguatezza materna.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1
declaratoria di inefficacia del riconoscimento in relazione alla minore e, per _1
l'effetto, l'assunzione del cognome materno, con vittoria di spese.
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta la contrarietà della decisione al prevalente interesse delle minori.
Con il secondo motivo contesta l'errata valutazione delle risultanze peritali, lì dove la
Per relazione sentimentale tra le parti si è interrotta già prima della nascita della minore e lo ha frequentato soltanto durante i suoi primissimi anni di vita. Inoltre, CP_1 _1 tenuto conto del fatto che la stessa convive, assieme alla sorella, all'interno di un nuovo nucleo familiare con il vero padre biologico, l'inserimento dello nella vita di CP_1
sarebbe pregiudizievole per l'interesse della minore anche con riferimento al _1
rapporto di sorellanza.
Con il terzo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla condanna delle spese di lite, in quanto ritenuto meramente punitivo per le scelte di vita dell'appellante seppure la CTU genetica abbia confermato la fondatezza della domanda.
3.- Ha resistito al gravame chiedendo dichiarare inammissibile o CP_1
comunque rigettare per infondatezza l'appello con condanna di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c..
Quanto al primo motivo ribadisce che il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali tesi ad operare un bilanciamento tra l'interesse alla verità biologica con l'interesse al sereno sviluppo della personalità del minore, aderendo alle conclusioni di cui alla CTU psicologica con la quale si è dato atto pag. 3/10 della sussistenza di un effettivo legame paterno tra la minore e l'appellato, la cui _1
negazione si tradurrebbe in un grave pregiudizio.
Parimenti infondata sarebbe la seconda censura, poiché il Tribunale ha approfonditamente vagliato le risultanze di entrambe le CTU alla luce di una giusta ponderazione tra il favor veritatis ed il favor minoris.
In relazione al terzo motivo l'appellato ritiene lo stesso inammissibile per genericità e comunque infondato giacché il Tribunale ha operato una corretta valutazione della condotta processuale ed extraprocessuale della controparte, caratterizzata alla consapevolezza delle circostanze del concepimento, taciute allo e al contegno CP_1
ostativo tenuto in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali, oltre la persistente volontà di limitare i contatti fra l'appellato e la figlia.
4.- Si è costituito in giudizio il curatore speciale delle minori chiededno il rigetto dell'appello avversario, in quanto inammissibile e infondato.
La curatrice speciale ha lamentato l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'impugnazione, in quanto non sarebbero stati individuati i capi oggetto di contestazione, né fornite specifiche ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni del
Giudice di primo grado.
Il primo motivo di appello sarebbe infondato poiché il Tribunale si è adeguatamente conformato all'orientamento dominante della giurisprudenza.
Anche il secondo motivo di appello sarebbe privo di fondamento, in quanto il Giudice di prime cure ha fondato la sua decisione su un attento vaglio delle risultanze istruttorie dalla quali è emerso che, nonostante l'esclusione della paternità biologica dello CP_1 sussiste l'interesse della minore alla conservazione dello status filiationis. _1
Con riguardo alla minore la distinzione operata dal Tribunale sarebbe corretta, Per_2
rilevato che la minore, contrariamente alla sorella, non riconosce lo come figura CP_1
paterna, in quanto la madre ha abbandonato la casa familiare pochi giorni prima della nascita della bambina impedendo al padre legittimo di vedere le minori. Quanto statuito non si porrebbe in contrasto con il diritto fondamentale di fratellanza, avendo il Giudice di primo grado valutato la diversità delle situazioni concrete.
Parimenti infondato sarebbe il terzo motivo di appello, giacché parte appellante non ha allegato alcuna specifica contestazione con riferimento al quantum della condanna e pag. 4/10 avendo il Tribunale correttamente valutato la condotta processuale ed extraprocessuale dalla parte.
5.- E' intervenuto il Pubblico Ministero.
6.- Nel corso del procedimento all'udienza del 12.12.2024 è stata disposta l'acquisizione di copia integrale degli atti del procedimento pendente presso il Tribunale per i minorenni nell'interesse di recante n. V.G., giudizio che Persona_1 Numero_1
ha tratto origine dal ricorso del PM ex artt. 333 e 336 c.c. del 26.8.2022 volto alla declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale dello ritenuta CP_1
pregiudizievole per la minore, giacché in sede di indagine è emerso che non _1 frequenta lo dall'ottobre 2017, che questi si rifiuta di firmare la carta d'identità CP_1
della minore, che la minore identifica come figura paterna il padre biologico
[...]
– con il quale convive unitamente alla madre ed alla sorella dal 2017 – e vuole Per_3
essere trattata in maniera uguale alla sorella.
All'ultima udienza del 1010.2024 svolta con trattazione cartolare la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta dalle parti appellate alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui «gli articoli 342 e 434, del cpc, nel testo formulato dal Dl n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cfr. Cass. Civ. sez. II, 16/01/2024, n.1600).
Nel caso di specie l'atto di appello si considera rispondente ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante chiaramente individuato le parti della sentenza oggetto di pag. 5/10 contestazione e avendone argomentato in maniera sufficientemente specifica le ragioni di dissenso in modo tale da permetterne a questa Corte un compiuto esame.
Passando al merito, il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente ed è opportuno partire dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 263 c.c. sottende "l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti", posto che "la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi (deve) tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso (sentenza n. 272 del
2017)" (sentenza n. 127 del 2020)" (Corte Cost., sentenza 133 del 2021; nello stesso senso Corte Cost., sentenza n. 127 del 2020).
Il quadro normativo (art. 30 Cost., art. 24, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali della UE, e art. 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale in tema di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando si tratta di un minore infraquattordicenne;
tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. ord. 27140/2021, Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28646).
La stessa Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata afferma peraltro chiaramente che il perseguimento del superiore interesse del minore non può che essere assicurato da una verifica della situazione all'attualità, attraverso un aggiornamento delle relazioni già acquisite dal primo giudice.
pag. 6/10 Sulla scia di questi principi, nel caso di specie questa Corte non può quindi ignorare quanto risulta dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali, che attestano l'assenza allo stato di un rapporto continuativo della minore con lo (almeno dal 2018) e la sua CP_1
chiara volontà di instaurare con il un rapporto di filiazione effettivo e legale, Per_3 riconoscendo in quest'ultimo la figura paterna attuale di riferimento.
Nel procedimento pendente preso il Tribunale dei Minori, con decreto n. 5178/2022, emesso in data 7.11.2022, è stato disposto l'affidamento provvisorio di al _1
servizio sociale competente per territorio, ritenuta la sussistenza di una situazione di pregiudizio, dovuta all'insistenza dello di mantenere il titolo di padre, anche con CP_1
condotta ostative per gli adempimenti burocratici, nonostante la figlia esprima il desiderio di voler assumere lo stato di figlia del padre biologico, identificato come vera figura genitoriale.
In seno al medesimo procedimento è stata svolta in data 15.2.2023 l'audizione della minore , che ha dichiarato di ritenere padre biologico, di Persona_1 Persona_3 voler continuare a vivere nell'attuale nucleo familiare, di conoscere poco lo e di CP_1
Part non provarne simpatia, di voler assumere il cognome oppure in quanto Per_3
infastidita per il suo attuale cognome.
Nella relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 31.1.2023 è emerso il disinteresse di a mantenere i rapporti con il padre legittimo con il quale si _1
frequenta sporadicamente (l'ultimo incontro del settembre 2022). È stata, inoltre, rappresentata la necessità di includere anche nelle prescrizioni già fornite a Persona_2 favore di in quanto, a causa del presente ricorso e fino all'esito dello stesso non _1
è possibile modificare anagraficamente il cognome in Pal CP_1 Pt_1
Dalla successiva relazione dei servizi sociali del 2.10.2024 si evince che, stante il negato assenso all'espatrio manifestato dallo la madre della minore ha dovuto CP_1
presentare ricorso al Giudice tutelare di Ravenna al fine di ottenere il permesso all'espatrio. Durante il colloquio del 17.9.2024 la minore ha ribadito di non essere interessata ad intrattenere rapporti con il padre legittimo che non frequenta da tempo e di identificare quale figura paterna, riferendo, pertanto, di volere Persona_3
assumere un cognome diverso;
ha, inoltre, riferito la pesantezza emotiva di tale pag. 7/10 situazione, in quanto legata burocraticamente ad una persona che non riconosce come padre e con cui non ha rapporti.
Dalla lettura delle relazioni sopra citate emerge chiaramente il legame affettivo instaurato dalla minore con , considerato figura genitoriale, e con gli altri Persona_3
componenti della famiglia paterna, e il desiderio di di poter sviluppare il proprio _1
senso di appartenenza alla famiglia, di avere una posizione regolare in termini di cognome e di documenti, di volere essere trattata in maniera uguale alla sorella e di non avere particolare interesse a frequentare il padre legittimo. Al contempo, i Servizi
Sociali hanno dato atto dell'inadeguatezza dello nel rappresentare, per la CP_1
minore, una valida figura paterna, in quanto non protettivo nei suoi confronti e maggiormente incentrato sui propri bisogni e sul proprio sentimento di rancore verso la madre.
Sulla scorta di tutti questi elementi univoci, operando un bilanciamento degli interessi coinvolti all'attualità, questa Corte ritiene di accogliere l'appello proposto.
In ordine all'impugnazione della statuizione sulle spese, l'appello del relativo capo risulta fondato, lì dove l'appellante non è risultata pienamente soccombente all'esito del giudizio di primo grado, né può rilevare in senso opposto il merito della vicenda che ha indotto al presente contenzioso, ferma la rilevanza del comportamento processuale ostruzionistico in fase di consulenza. Per tali motivi la Corte valutata la soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado e visto il comportamento ostruzionistico della madre in sede di consulenza ritiene di compensare per un terzo le spese di lite con condanna dell'appellata ai restanti due terzi.
Spese di CTU a carico di entrambe le parti per metà ciascuno considerata la necessità di detti accertamenti per la valutazione della fondatezza delle reciproche richieste nell'ambito dei principi espressi dalla giurisprudenza sul necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.
Compensazione delle spese nei confronti del curatore considerato che il procedimento nei suoi confronti si svolge nel superiore interesse dei minori.
P.Q.M.
pag. 8/10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Avv Lia Biscottini nella qualità di Parte_1 CP_1
curatrice delle minori E , costituiti, con Persona_1 Persona_2
l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
948/2020, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara che nata a [...] il [...] non è figlia di e Persona_1 CP_1 dichiara inefficace il riconoscimento dallo stesso fatto dinanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Solarolo (RA); Part
dispone che assuma il cognome materno e sia chiamata quindi Persona_1
Persona_4 ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni e a tutti gli incombenti di legge;
dispone che le spese di entrambe le CTU svolte in primo grado siano a carico di
[...]
e per metà ciascuno;
Parte_1 CP_1
compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi fra e CP_1 Parte_1
e condanna ai rimanenti due terzi in favore di
[...] CP_1 Parte_1 che liquida in € 2.539,00 per compensi del primo grado e € 2.315,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
compensa le spese di lite con il curatore dei minori.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 14.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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