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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
(segue verbale d'udienza del 12 giugno 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili per l'anno 2015 tra:
C.F. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale avente sede in Pattada, elettivamente domiciliato in Cagliari, nel viale Diaz n.29, presso lo studio dell'avvocato
Giorgio Pinna, che unitamente e disgiuntamente all'avvocato Lorenzo
Giuffrida, lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce all'atto di citazione e allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
Parte attrice contro
C.F. , P.IVA in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Biasi n.27, presso la sede ufficio CP_1
legale, compartimento di Cagliari, rappresentata e difesa dagli avvocati
Pietro Ranieri Allori e Cecilia Ticca in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
1 Oggetto: appalto pubblico
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, adversiis reiectis,
In via istruttoria
1) In parziale riforma e/o integrazione dell'ordinanza del
21.05.2018, disporsi CTU al fine di avere conferma tecnica e contabile del quantum debeatur.
Nel merito
2) in ragione dei fatti di cui alla superiore espositiva accertare e dichiarare l'inadempimento della stazione appaltante alle obbligazioni contrattuali;
3) nonché la sussistenza del diritto all'indennizzo ex art. 2041 del
c.c. per le spese ed opere contrattualmente non previste, sopportate dall'attrice e di cui alle riserve menzionate all'espositiva;
4) per l'effetto di quanto sopra, dichiarare tempestive, ammissibili, fondate e congrue in fatto e diritto le riserve di cui in espositiva, apposte dall'appaltatore in atti dell'appalto,
5) condannando al risarcimento del danno patito CP_1 dall'attrice ed all'indennizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 del c.c., e pari alla sommatoria degli importi relativi ad ogni singola riserva o la veriore, anche maggiore, somma accertanda in corso di causa;
6) oltre il maggior danno ex art. 1224 II comma del c.c. e, sull'importo totale, gli interessi ex DPR 1063/1962, tempo per tempo vigenti (o di quelli ex DM 145/2000, successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenti dalla data di ciascuna riserva e sino al saldo;
7) condannare ad effettuare il collaudo finale delle opere CP_1 commesse in appalto ed a rifondere all'attrice le somme relative alle spese generali sostenute dalla data del 2.04.2003 alla data di effettivo collaudo, nonchè quelle relative ai rinnovi annuali della polizza
2 fideiussoria; il tutto nella misura accertanda in corso di causa, o comunque determinata anche ex art. 1226 del c.c., oltre maggior danno ed interessi come sopra.
In ogni caso
8) con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare la decaduta dalle domande contenute nelle n. 6 riserve poiché non Pt_1
tempestivamente formulate;
2) in via principale nel merito accertare che nulla è dovuto per i titoli giuridici rivendicati da parte attrice e, segnatamente, rigettare le domande attoree perché improcedibili, inammissibili, intempestive, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impresa individuale di ha convenuto in giudizio Parte_1 la società (di seguito al fine di ottenere l'accertamento CP_1 CP_1 del suo inadempimento al contratto di appalto e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno subito e alla corresponsione degli indennizzi per le spese ed opere non previste in contratto.
A sostegno della propria pretesa, l'attore ha evidenziato:
- che a seguito di gara per licitazione privata n.16L98, tenutasi in data 28/01/1999 presso il compartimento della viabilità per la CP_1
Sardegna, era risultato aggiudicatario dei lavori di completamento del I lotto della S.V.V. “Nuoro – Lanusei – Tronco Villanova – Lanusei” dal km. 0+000 al km 3+001,28 – tracciato della S.S. 389;
- che il vincolo obbligatorio si era perfezionato con la stipula del contratto in data 8/09/1999, rep. 18199, con cui l' gli aveva affidato CP_1
l'esecuzione dei citati lavori per il corrispettivo pari ad euro 1.023.160,15, al netto del ribasso d'asta;
3 - che i lavori erano stati consegnati in data 5/08/1999 e avrebbero dovuto concludersi nel termine di 365 giorni, ossia entro il 4/08/2000;
- che sin dall'inizio dell'esecuzione delle opere erano emerse delle problematiche che avevano impedito il regolare svolgimento delle lavorazioni, tanto da imporre un andamento delle stesse del tutto anomalo e frammentario;
- che in data 27/09/1999 era stato costretto a una prima sospensione dei lavori disposta a seguito di un sopralluogo del Comando Forestale di
Villagrande in cui era stato rilevato il mancato rilascio del nulla osta paesaggistico da parte dell' ; Controparte_2
- che la direzione dei lavori aveva preso nota nel verbale del fatto che l'amministrazione si era attivata immediatamente per integrare la documentazione richiesta;
- che, ottenuta la proroga del nulla osta, i lavori erano ripresi in data
21/12/1999;
- che in data 26/01/2000 i lavori erano stati nuovamente sospesi in quanto “il ha invalidato la Controparte_3 proroga del nulla osta rilasciato dall'assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali – UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO per la provincia di Nuoro, richiedendo un'integrazione della documentazione presentata”;
- che in data 20/09/2002, dopo circa due anni di sospensione determinata dalla totale inerzia dell'amministrazione in ordine al rilascio delle autorizzazioni, erano ripresi i lavori;
- che, visto il perdurare della sospensione per un lungo periodo,
aveva firmato con riserva il verbale di ripresa dei lavori per denunciare gli oneri sopportati durante il periodo di inattività;
- che a seguito della perizia tecnica di variante aveva dovuto eseguire ulteriori lavorazioni per la realizzazione di una strada di deviazione provvisoria sul rio Pauli;
- che, in ragione degli eventi occorsi durante l'esecuzione dei lavori, il termine degli stessi era stato differito al 12/08/2003;
4 - che, nonostante le vicissitudini che avevano impedito il regolare svolgimento delle lavorazioni, in data 2/10/2003 aveva ultimato le opere e in pari data era stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- che in data 26/03/2007 la stazione appaltante aveva redatto il conto finale dei lavori, firmato con riserva perchè era stata applicata una penale di euro 8.955,36 per l'asserito ritardo nella ultimazione delle opere pari a
51 giorni;
- che nonostante l'art. 14 del capitolato speciale prevedesse la conclusione del collaudo entro 6 mesi, questo non era ancora avvenuto;
- che aveva annotato le proprie riserve nei documenti contabili, come analiticamente evidenziato nell'atto di citazione, per un ammontare complessivo pari ad euro 772.471,16;
- che in data 22/12/2010, in virtù dell'art. 26 del capitolato speciale, aveva dato corso al procedimento arbitrale per la risoluzione della controversia, che aveva avuto esito negativo con rinuncia di entrambe le parti e compensazione delle spese.
Tanto premesso, l'attore ha dedotto per ciascuna voce di danno conseguenza il fondamento e la quantificazione dello stesso secondo i canoni di cui al capitolato generale delle opere pubbliche d.P.R.
1062/1963.
In conclusione, ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'inadempimento della stazione appaltante al contratto e, per l'effetto, il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie e indennitarie, così come quantificate nell'atto di citazione.
***
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle CP_1
avverse pretese ed evidenziando:
- che i lavori oggetto di appalto erano stati autorizzati dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna (nulla osta prot. n. 13610 del 24/10/1985) e dall'
[...]
Controparte_4
[...] (prot. n. 10577 del 26/11/1985 e prot.
[...]
n.11624 del 13/09/1989), enti competenti;
- che, pertanto, i lavori erano stati consegnati con tutte le autorizzazioni previste dall'allora vigente normativa;
- che in via cautelativa, con nota prot. n.21037 del 30/08/1999, aveva chiesto all' di prorogare il Controparte_4
nulla osta prot. n.11624 del 27/09/1989;
- che in data 27/09/1999 il Comando Forestale di Villagrande
Strisaili aveva bloccato l'inizio dei lavori;
- che, pertanto, contestualmente i lavori erano stati sospesi con verbale emesso ai sensi dell'art. 16 del regolamento dei lavori pubblici n.350 del 25/05/1985;
- che in tale occasione aveva dichiarato di “di non Parte_1
avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori e che questa non potrà costituire motivo o pretesa alcuna per richiesta di compensi non previsti in contratto, di convenire nella sospensione senza sollevare eccezioni di sorta”;
- che con nota prot. n.6506 del 10/12/1999 l' Controparte_4
aveva autorizzato la realizzazione dei lavori, che
[...]
venivano ripresi in data 21/12/1999;
- che la sospensione era risultata pari a 84 giorni e il verbale di regolare ripresa dei lavori era stato sottoscritto dall'impresa senza Pt_1
alcuna riserva o eccezione considerato, peraltro, che per tutto il periodo intercorso tra la sottoscrizione del verbale di consegna e quello di ripresa non aveva in cantiere né mezzi né maestranze;
- che in data 26/01/2000 la
[...]
aveva Controparte_5 sospeso l'efficacia dell'autorizzazione emessa dall' Controparte_4
, richiedendo una serie di elaborati integrativi;
[...]
- che, pertanto, l'ingegnere capo aveva sospeso i lavori con verbale emesso in data 26/01/2000;
6 - che anche in tale occasione aveva dichiarato “di Parte_1
non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori e che questa non potrà costituire motivo o pretesa alcuna per richiesta di compensi non previsti in contratto”, nonché “di convenire nella sospensione senza sollevare eccezioni di sorta”;
- che aveva ottemperato alla richiesta di integrazione documentale, trasmessa agli uffici competenti;
- che in data 20/09/2002 erano venute meno le cause della sospensione dei lavori ed era stata disposta la ripresa con verbale n.2, nel quale, tenuto conto della sospensione perpetratasi per 968 giorni, era stato fissato il nuovo termine degli stessi nella data del 20/06/2003;
- che soltanto in occasione della ripresa dei lavori del 20/09/2002
l'impresa aveva sottoscritto l'atto esplicando quattro riserve, richiamate testualmente nella comparsa di costituzione e risposta;
- che l'impresa aveva poi provveduto a iscrivere le riserve nel registro di contabilità, in calce al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori
(SAL) in data 21/03/2003;
- che, poiché il aveva comunicato l'avvenuta Controparte_6
esecuzione dello scatolare di cemento armato nella strada comunale di collegamento al centro abitato, opera inizialmente inserita nel progetto, era stato necessario procedere allo stralcio della stessa e, al fine di garantire una corretta esecuzione delle opere e una ridefinizione delle quantità e delle categorie delle stesse, aveva proceduto alla predisposizione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa;
- che tale perizia era stata approvata dal responsabile del procedimento con disposizione prot. n. 11815 dell'8/04/2003;
- che in data 2/06/2003 l'impresa aveva formulato istanza di Pt_1
proroga per complessivi 90 giorni;
- che il Responsabile del procedimento aveva concesso 50 giorni di proroga, portando quindi il termine contrattuale alla data del 12/08/2003;
- che in occasione della sottoscrizione del SAL n.2 in data
14/07/2003, oltre alla conferma delle prime quattro riserve, l'impresa
7 aveva sottoscritto la quinta avente ad oggetto la richiesta di maggiori oneri per la realizzazione dei pali di fondazione da sottoporre a prova di carico per un importo pari ad euro 5.300,40;
- che in data 2/10/2003, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, era stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, constatando che gli stessi erano stati ultimati con 51 giorni di ritardo rispetto al termine del 12/08/2003;
- che l'impresa aveva sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori senza apporre alcuna riserva;
- che in occasione del SAL n.3 del 1°/12/2003, oltre alla conferma delle cinque riserve, l'impresa aveva iscritto la riserva n.6 avente a oggetto la richiesta di maggiori oneri per la realizzazione di una strada di deviazione provvisoria sul rio Pauli per un importo complessivo di euro
23.358,31.
Tanto premesso, la stazione appaltante convenuta ha eccepito l'infondatezza delle riserve formulate dell'impresa attrice, perché dipendenti da comportamenti in alcun modo a sé imputabili e, in ogni caso, economicamente sproporzionate.
Inoltre, la parte convenuta ha eccepito la tardività di tutte le riserve formulate dall'impresa di Parte_1
Per queste ragioni, ha chiesto di accertare e dichiarare l'impresa CP_1
attrice decaduta in ragione della tardività nella proposizione delle domande contenute nelle sei riserve e, nel merito, il rigetto delle stesse in quanto prive di fondamento.
Con le prime memorie ex art. 183 c.p.c., per quanto più interessa, la parte attrice ha eccepito l'intervenuta decadenza di dall'eccezione di CP_1 tardività dell'iscrizione delle riserve, essendosi la stessa costituita in giudizio oltre i termini di legge.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione delle prove testimoniali.
***
8 È pacifico tra le parti che l'impresa di era risultata Parte_1
aggiudicataria dei lavori di completamento del tratto stradale affidati da per il corrispettivo di euro 1.023.160,15, al netto del ribasso d'asta. CP_1
In data 8/10/1999 le parti avevano stipulato il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di completamento del “I° lotto della S.S.V.
Nuoro – Lanusei – tronco Villanova – Lanusei dal km 0+000 al km
3+000,28 – tracciato della S.S. 389” (doc. 1 di parte attrice).
Emerge dalle prospettazioni di entrambi i contraenti che l'appalto in esame aveva avuto un andamento anomalo, caratterizzato da sospensioni dei lavori e ritardi.
Pertanto, ai fini della decisione, considerato che la presente controversia verte in sostanza sulla tempestività e sulla fondatezza delle contestazioni oggetto delle sei riserve iscritte dall'impresa appaltatrice nei documenti contabili, appare opportuno procedere all'esame di ciascuna di esse.
___
Dall'esame delle produzioni documentali emerge che i lavori oggetto di appalto erano stati consegnati all'appaltatrice in data 5/08/1999.
In data 27/09/1999, l'impresa di aveva richiesto una Parte_1 sospensione dei lavori in quanto “il Comando Forestale di Villagrande ha bloccato di fatto l'inizio dei lavori prima dell'ottenimento della proroga della sopracitata autorizzazione da parte dell' Controparte_4
, inoltre perché non ancora disponibili le aree in quanto si
[...] stanno ultimando le procedure di immissione in possesso delle stesse”
(doc. 3 di parte attrice).
Ciò constatato, la stazione appaltante aveva dichiarato di CP_1
attivarsi per integrare la documentazione e aveva provveduto a sospendere i lavori in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento n.350 del 1985 e dell'art. 3 del capitolato generale d'appalto.
Nel verbale di sospensione dei lavori “il sig. nella qualità Pt_1
sopra menzionata, dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla
9 sospensione dei lavori e che questa non potrà costituire motivo o pretesa alcuna per richiesta di compensi non previsti in contratto”.
A seguito della sospensione, durata 84 giorni, i lavori erano ripresi in data 21/12/1999 (doc. 4 di parte attrice).
Anche in tale occasione, l'appaltatore aveva sottoscritto il relativo verbale dichiarando di convenire alla ripresa dei lavori senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.
In data 26/01/2000, appena un mese dopo, i lavori erano stati nuovamente sospesi in quanto “con nota n.3630 del 26/01/2000 il ha invalidato la proroga del Controparte_3
Nulla Osta rilasciato dall'Assessorato della
[...]
per la provincia di Nuoro, Controparte_4 richiedendo una integrazione della documentazione presentata” (doc. 5 di parte attrice).
Secondo la prospettazione della parte attrice, anche in tal caso aveva accettato la sospensione dei lavori senza sollevare eccezioni perché confidava nella tempestiva integrazione documentale da parte della stazione appaltante e nella celere ripresa dei lavori.
Al contrario, tale seconda sospensione dei lavori si era protratta per
968 giorni.
Infatti, soltanto in data 20/09/2002 la direzione dei lavori aveva disposto “di riprendere, a datare da oggi, l'esecuzione dei lavori, oggetto del presente appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento
25.05.1985 n.350 e dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto” (doc.
6 di parte attrice).
Dall'esame del documento emerge che l'appaltatore aveva dapprima dichiarato “di convenire nella ripresa senza sollevare riserva o eccezioni di sorte” e poi aveva aggiunto in calce al verbale una scrittura di proprio pugno con la quale evidenziava che “il perdurare della sospensione oltre i termini previsti ha determinato oneri e danni che quantificheremo nel registro di contabilità nei termini di legge e che in allegato espone”.
10 In particolare, ad esplicazione della riserva apposta nel verbale di ripresa dei lavori n.2 del 20/09/2002 l'impresa aveva evidenziato che dal momento della consegna dei lavori, avvenuta in data 5/08/1999, aveva provveduto ad allestire il cantiere e, in ottemperanza agli ordini della direzione dei lavori, aveva “eseguito rilievi e progetto esecutivo, le indagini geologiche e i calcoli delle opere in c.a.; individuata la cava di prestito per i materiali dei rilevati”.
L'impresa aveva dato atto della prima e della seconda sospensione dei lavori, evidenziando che le stesse dovevano considerarsi illegittime, in quanto adottate al di fuori dei casi e dei tempi previsti dalla legge, da cause di forza maggiore ovvero da circostanze speciali.
Sulla base di queste premesse, con la riserva n.1 l'impresa aveva evidenziato che dal momento della consegna dei lavori aveva dotato il cantiere delle macchine e delle attrezzature occorrenti per la realizzazione delle opere (“Per la durata della sospensione, l'appaltatore ha subito
l'improduttiva permanenza in cantiere del potenziale di cantiere e di sede dell'impresa. Vale a dire che le spese generali, l'utile di impresa, le attrezzature presenti in cantiere non hanno avuto remunerazione dalla programmata produzione;
mentre hanno causato spese di ammortamento, di manutenzione e di custodia”).
Pertanto, l'impresa aveva richiamato una precedente nota del
27/04/2001, con la quale aveva informato la committenza dei danni che stava subendo a causa della sospensione, evidenziando di averli potuti quantificare soltanto in quel momento.
Ciò premesso, in ragione delle contestazioni delle parti, inerenti nella specie alla legittimità della sospensione dei lavori, nonché alla tempestività e fondatezza della riserva, si osserva quanto segue.
La disciplina applicabile al contratto di appalto in esame ratione temporis si rinviene nel r.d. 350/1985, nel capitolato generale di cui al d..P.R. n. 1063/1962 e nella legge n.109/1994, non potendo trovare tuttavia applicazione il relativo regolamento attuativo, di cui al d.P.R.
554/1999 entrato in vigore in data 28/07/2000.
11 Infatti, in forza dell'art. 232, comma 2 del regolamento “le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore”, e dunque non a quello in esame, stipulato in data 8/09/1999.
Quanto alla legittimità della sospensione dei lavori, ai sensi degli artt.
16 del r.d. n. 350/1895 e 30 del d.P.R. n. 1063/1962, la stessa deve essere giustificata dalla sussistenza di circostanze speciali che impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte (art. 16), ossia da cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili circostanze speciali, nonché da ragioni di pubblico interesse o necessità (art. 30).
In particolare, nelle ipotesi di sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità “l'ingegnere capo può … ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga,
l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento lo appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti” (art. 30, comma 2 capitolato generale d.P.R. 1063/1962).
Nel caso di specie, la ragione della sospensione dei lavori si rinviene nella carenza documentale inerente al nulla osta paesaggistico.
In particolare, dall'esame delle produzioni documentali è risultato che i lavori per cui è causa erano stati autorizzati con distinti atti rilasciati dagli enti competenti, rispettivamente, del 24/10/1985, del 28/11/1985 e del 13/09/1988 (doc. 3 – 5 di parte convenuta).
Tuttavia, considerato l'ampio lasso di tempo che era trascorso tra il rilascio dei titoli autorizzativi in materia paesaggistica e l'inizio dei lavori, in data 30/08/1999 aveva richiesto la proroga del nulla osta CP_1
12 rilasciato dall' (doc. Controparte_4
6 di parte convenuta).
È chiaro ed evidente che la stazione appaltante aveva piena conoscenza della necessità del nulla osta paesaggistico per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, tanto che la prima istanza era stata formulata ben quattordici anni prima rispetto al contratto di appalto.
Pertanto, il fatto che la stazione appaltante si fosse attivata soltanto qualche giorno prima (30/08/1999) rispetto alla stipula del contratto
(8/09/1999) per ottenere la proroga del nulla osta paesaggistico, quando già da tempo era stata svolta la gara per licitazione privata (28/01/1999) e già erano stati consegnati i lavori all'impresa (5/08/1999), denota un comportamento negligente della stessa, che ben avrebbe potuto prevedere ed anticipare le lungaggini correlate alla proroga del nulla osta paesaggistico e attivarsi tempestivamente.
Ne deriva che la carenza documentale in esame, che aveva dato corso alle due sospensioni dei lavori oggetto del contratto di appalto, non può certamente essere ricompresa tra le circostanze speciali o di pubblico interesse e necessità che legittimano la sospensione, essendo al contrario imputabile a negligenza della stazione appaltante.
In sostanza, la sospensione dei lavori dipesa dalla necessità di acquisire il nulla osta ambientale per il vincolo sorto in epoca antecedente alla stipula del contratto non è evidentemente riferibile a circostanze impreviste ed imprevedibili, né tantomeno di forza maggiore;
si configura allora una diretta responsabilità della stazione appaltante in relazione alla impossibilità di proseguire i lavori secondo il progetto posto a base del contratto di appalto, con conseguenti obblighi indennitari e risarcitori.
Del resto, se anche si volesse ritenere che la sospensione dei lavori poteva trovare giustificazione in ragioni di pubblico interesse connesse alla tutela del paesaggio, per le quali la stazione appaltante aveva formulato istanza di proroga del nulla osta già ottenuto, non può che rilevarsi che la seconda sospensione dei lavori non risulta ricompresa in un termine ragionevole.
13 Sul punto, “in tema di appalti di opere pubbliche, la causa di forza maggiore che deve ricorrere per la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, come si desume dall'art. 16 del r.d. n. 350 del 1895, deve essere di natura "temporanea", ossia destinata ad essere rimossa dalle parti o a cessare entro un termine ragionevole, da determinarsi caso per caso;
ne consegue che, nel perdurare, oltre detto periodo, della sospensione, trova applicazione
l'ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, ovvero operano, in alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e del risarcimento del danno subito (Cassazione civile, sezione
1, sentenza n.3611 del 2017).
Per queste ragioni, le sospensioni dei lavori disposte dalla direzione dei lavori a causa della carenza del nulla osta paesaggistico si devono ritenere illegittime.
___ ha eccepito in comparsa di costituzione la tardività delle riserve CP_1 iscritte dall'appaltatrice.
Come rilevato dalla parte attrice, la società convenuta si è però costituita in giudizio oltre i termini di legge (in data 19 aprile 2016, con la prima udienza fissata al 20 aprile 2016).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di tardività della riserva è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e sollevabile dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. In proposito, con argomenti del tutto sovrapponibili al caso in esame, è stato chiarito che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori
14 compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili” (così Cass. n. 1637 del
26 gennaio 2006).
Ne consegue che costituitasi tardivamente in giudizio, deve CP_1 essere dichiarata decaduta dalla possibilità di sollevare l'eccezione in esame.
___
Procedendo nell'esame delle riserve, quelle iscritte ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 sono infondate.
Quanto alla riserva n. 2, si osserva quanto segue.
In data 20/02/2002, in occasione della ripresa dei lavori susseguente alla seconda sospensione, aveva evidenziato che “a Parte_1
completamento, e per rendere il progetto eseguibile, su richiesta della
Committenza, quest'impresa ha eseguito i calcoli delle opere in c.a., le indagini geologiche e la relazione geologica sopportando una spesa di lire 37.000.000. Somma della quale si chiede il rimborso” (doc. 6 di parte attrice).
Sul punto, nel corso del presente giudizio la stazione appaltante ha riconosciuto che “durante la fase di accantieramento, in prossimità della rampa 1 dello svincolo per Villanova, là dove era prevista la demolizione del ponte esistente e la costruzione di un ponte della luce di m. 32,00, la
DL ai sensi dell'Art. 10 “Oneri ed Obblighi Diversi a carico dell'Appaltatore” - comma 5) del Capitolato Speciale d'Appalto (doc.
15 26), disponeva una ulteriore campagna di indagine geognostica ai sensi del D.M. 11/03/1988 (G.U. 1-6-1988, n. 127 suppl.) in prossimità delle spalle del ponte, evidenziando la scarsa portanza del terreno, al fine di verificare l'eventuale adozione di opere di fondazione profonde in micropali. Dalle risultanze delle predette indagini geologiche è emersa la necessità di adottare, in corrispondenza di detta spalla, delle fondazioni profonde su micropali”.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che in data
13/10/1999 la stazione appaltante aveva trasmesso una nota al
[...]
e all'impresa di avente a oggetto Parte_2 Parte_1 la richiesta di effettuare le prove di “granulometria; limiti di Per_1
(indici di plasticità) e classificazione in base alle norme C.N.R. UNI”
(doc. 14 di parte attrice).
In tale nota aveva evidenziato che “l'onere delle prove è a CP_1 carico dell' a cui dovrà essere inoltrata Parte_3 relativa fattura”.
L'impresa appaltatrice ha prodotto in giudizio i certificati attestanti l'esito delle analisi condotte dal laboratorio (doc. 15 e 16 di parte attrice).
Quanto alle indagini geologiche, l'attore ha prodotto in giudizio gli esiti dell'analisi tecnico geologica dei terreni di fondazione commissionati allo studio di ingegneria corredata della parcella Controparte_7
avente ad oggetto gli onorari e le spese (doc. 23 – 25 di parte attrice).
Sul punto, richiamato quanto già esposto, occorre evidenziare che la contestazione di tempestività di tutte le riserve da parte della stazione appaltante è del tutto generica.
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori e del criterio di vicinanza della prova, considerato che la presente riserva origina da una richiesta di integrazione dei lavori sollecitata dalla stazione appaltante, spettava a quest'ultima dimostrare di avere formulato la richiesta in data antecedente al momento in cui la riserva era stata iscritta e, dunque, che l'impresa avrebbe potuto formulare la contestazione in data anteriore a quella concreta.
16 Al contrario, sul punto la stazione appaltante nulla ha dedotto.
Quanto all'accertamento del presupposto fattuale, ossia l'effettiva esecuzione delle indagini integrative per l'esecuzione dei lavori, la circostanza è risultata in sostanza pacifica tra le parti, oltre che attestata dai certificati redatti all'esito delle analisi condotte dai tecnici incaricati
(doc. 15 e 16 di parte attrice).
Occorre dunque verificare se i costi di tale ulteriore campagna di indagine geognostica rientrino o meno tra gli oneri contrattuali a carico dell'impresa oppure debbano essere addebitati alla stazione appaltante.
Dall'esame della disposizione di cui all'art. 10 “oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore” del Capitolato generale d'appalto emerge che rientrano tra gli oneri a carico dell'impresa quelli previsti per
“l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la direzione dei lavori riterrà necessarie ai sensi del d.m. 11/3/1988” di cui comma 5, nonché “le spese per le prove su campioni dei materiali prescritte dalle norme vigenti, da effettuare presso il laboratorio di cantiere, il Centro Sperimentale Stradale dell'Anas di
Cesano (Roma) o presso altri Laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori” secondo il comma 6.
Pertanto, tali costi rientrano tra quelli a carico dell'impresa appaltatrice in ragione delle previsioni negoziali.
In conclusione, la pretesa attrice volta ad ottenere maggiori compensi a tale titolo appare, pertanto, priva di fondamento e non trovare accoglimento.
***
Quanto alla riserva n.3, iscritta dalla parte appaltatrice nel verbale di ripresa dei lavori del 20/09/2002, si osserva quanto segue. aveva dedotto che “durante i primi due periodi di Parte_1 attività del cantiere l'impresa ha potuto operare solo nella cava di prestito dove furono approntati circa 6.000 mc di materiale per rilevato, sostenendo una spesa di lire 18.000.000 per escavazione e trasporto.
Durante la sospensione, sull'area della cava è stata costruito un
17 capannone industriale ed il materiale approvvigionato è stato perso, causando un'ulteriore perdita di lire 18.000.000 costo diritti cava ed in totale il danno subito è lire 36.000.000, somma delle quale si chiede il rimborso”.
Anche in questo caso la stazione appaltante si è limitata a contestare del tutto genericamente la tardività di tutte le riserve, senza fornire puntuali e specifiche ragioni.
Per completezza d'esame, si osserva che la riserva deve considerarsi legittimamente iscritta ed esplicata in considerazione del fatto che gli eventi cui l'appaltatore si riferisce erano occorsi proprio durante la sospensione dei lavori, cosicché il primo atto utile per esplicitare la contestazione si deve ritenere il verbale di ripresa degli stessi.
Ciò premesso, la stazione appaltante ha contestato il fondamento della riserva, evidenziando che ai sensi dell'art. 3, parte D del Capitolato speciale d'appalto norme tecniche, l'impresa aveva l'obbligo di indicare le cave dalle quali intendeva prelevare i materiali costituenti i rilavati e la direzione dei lavori si riservava di analizzare i materiali e di autorizzare la cava per il prelievo degli stessi.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione della parte convenuta,
l'impresa non aveva comunicato la cava presso la quale intendeva approvvigionarsi, in violazione della previsione negoziale.
Dall'esame delle produzioni documentali non è risultata alcuna specifica autorizzazione all'utilizzo della cava in questione.
Nel corso dell'istruttoria, sulla questione è stato audito il teste all'epoca dei fatti direttore dei lavori del lotto Testimone_1 stradale per cui è causa e dipendente dell' dal 1998 (sentito nel corso CP_1 dell'udienza del 29/10/2020); il teste ha riferito che in ragione del proprio incarico aveva accertato che la cava in questione non era stata autorizzata.
In particolare, il direttore dei lavori ha spiegato che “l'autorizzazione di cava viene rilasciata dall'Assessorato all'Industria competente per le attività di cava e minerarie. Tali autorizzazioni vengono richieste dal titolare della cava e, con riguardo alla fase del procedimento, possono
18 essere richieste ed acquisite sia precedentemente che nel corso dei lavori”.
Tuttavia, nel caso di specie non solo non vi era alcuna documentazione a sostegno della prequalifica della cava e dei suoi materiali secondo quanto previsto dalle norme del capitolato speciale di appalto, ma nemmeno successivamente era stata richiesta alcuna autorizzazione all'utilizzo della stessa da parte dell'impresa.
Per queste ragioni, si deve rigettare la pretesa attrice di cui alla riserva n. 3 in considerazione del fatto che l'impresa appaltatrice si era servita di una cava non autorizzata, in violazione delle previsioni negoziali.
***
La riserva n.4 iscritta dall'impresa appaltatrice nel verbale di ripresa dei lavori del 20/09/2022 ha per oggetto la pretesa economica derivante dalla revisione dei prezzi;
in particolare, “adeguamento prezzi: durante il periodo di sospensione il costo della manodopera e dei materiali sono aumentati di circa il 12% come da calcolo analitico sul tipo revisione prezzi eseguito con elaborato separato. Si chiede pertanto il rimborso dei maggiori oneri sostenuti ad oggi di euro 1.023.160,15 X 12,93 % = euro
132.294,60 somma della quale si chiede il ristoro” (doc. 6 di parte attrice).
Anche in questo caso, occorre richiamare quanto già enunciato nel punto precedente a sostegno della tempestività, in quanto il verbale di ripresa dei lavori era stato il primo atto con il quale l'impresa appaltatrice aveva potuto dedurre le conseguenze pregiudizievoli originate dalla prolungata sospensione dei lavori e nel corso della stessa.
Ciò premesso, con riferimento al fondamento della riserva n. 4 appaiono dirimenti le previsioni negoziali del contratto di appalto.
Infatti, il regolamento negoziale stipulato tra le parti prevede testualmente che “I prezzi di cui all'elenco annesso al Capitolato Speciale
d'Appalto, offerti dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, rimarranno fissi ed invariabili, per qualsiasi eventualità.
19 A norma dell'art. 26, comma 3, della legge 11.02.1994, n.109, non è ammesso procedere alla revisione prezzi” (doc. 1 di parte attrice e di parte convenuta, pag. 4).
Pertanto, la relativa pretesa azionata dalla parte attrice non può trovare accoglimento.
***
Con riferimento alla riserva n.5, l'impresa appaltatrice aveva sottoscritto in data 14/07/2003 il Registro di contabilità evidenziando che
“col partito costruttivo n.37 elenco prezzi, la d.l. ha omesso di contabilizzare n.6 pali di fondazione ordinati all'esterno delle opere quali pali prova. Per queste opere di competono: perforazioni n. 3 x 15 + n.3 x
7 mt. = mt 66 x 70.000 = ₤ 4.620.000. Art. 38 fornitura e posa di armatura mt 66 x kg. 28,5 x ₤ 3.000 = ₤ 5.643.000. Somme delle quali si chiede il ristoro in aggiunta a quanto richiesto con le riserve n.1, 2 e 3”
(doc. 9 di parte attrice).
È pacifico tra le parti che per mero refuso l'impresa appaltatrice aveva indicato tale riserva con il numero 4, anziché 5.
In ordine al profilo della tempestività della riserva, sebbene contestata del tutto genericamente dalla stazione appaltante, si deve evidenziare che la stessa appare regolarmente iscritta in quanto la stessa risulta apposta a seguito del SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori) n.2, nel quale erano state contabilizzate dal direttore dei lavori le voci oggetto di contestazione.
Anche in questo caso, quanto al fondamento della riserva appaiono dirimenti le previsioni negoziali.
Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto rubricato
“Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore” risultano ricomprese tra le obbligazioni della parte appaltatrice le prestazioni inerenti a
“installare laboratori di cantiere dotati di attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte. Sono a carico dell'impresa tutte le spese per la costruzione, arredamento, dotazione delle attrezzature dei
20 suddetti laboratori, nonché le spese necessarie per le prove sui materiali ed il personale necessari al loro funzionamento” (comma 7).
Inoltre, appaiono ricompresi tra gli obblighi a carico dell'appaltatore
“anche le spese per la redazione dei progetti di dettaglio (cosiddetti cantierabili), su base informatica e supporto cartaceo delle opere, quelle per controlli, nonché l'organizzazione e le spese per le prove di carico e per il collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a. precompresso, in acciaio o in muratura)” (comma 8).
Ancora, dall'esame delle norme tecniche costituenti la seconda parte del Capitolato speciale di appalto (doc. 28 di parte convenuta) emerge chiaramente che all'art. 8 rubricato “palificate di fondazione” era stato precisato che “i pali da adottare per le opere comprese nel lotto di lavori oggetto delle presenti norme tecniche saranno del tipo… Resta inteso che la Direzione dei Lavori, a seguito delle risultanze di specifiche indagini geotecniche da effettuare a norma della Legge n.64 del 2 febbraio 1974 e del d.m. 11 marzo 1988 (S.O. alla G.U.N. 127 dell'1/06/1988) ha facoltà di determinare numero, lunghezza, diametro e tipo dei pali stessi e
l'Impresa non potrà accampare alcun pretesto o pretendere compensi di sorta per sole variazioni”.
Per tale ragione, la pretesa economica posta a fondamento della riserva n.5 si deve ritenere priva di fondamento e non può essere accolta.
***
Infine, in data 8/12/2003 l'impresa appaltatrice aveva iscritto nel
Registro di contabilità la riserva n.6 avente ad oggetto gli asseriti maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di una strada di deviazione provvisoria sul rio Pauli, pari a complessivi euro 23.451,27 (originarie £.
45.408.000).
In particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, durante la realizzazione del ponte Flumendosa la direzione dei lavori gli aveva ordinato la realizzazione di una strada provvisoria, per la quale aveva eseguito opere non previste in contratto, con conseguente aggravio dei costi.
21 Quanto al profilo della tempestività, oggetto di contestazione seppure generica da parte della stazione appaltante, si osserva quanto segue.
Dall'esame delle produzioni documentali emerge che in data
8/04/2003 il responsabile del procedimento aveva adottato una “Perizia di
Variante tecnica senza aumento di spesa” per rideterminare le categorie dei lavori (doc. 21 di parte convenuta).
Il giorno seguente, in data 9/04/2003, il direttore dei lavori aveva ordinato all'impresa “di dare esecuzione ai variati lavori previsti nella
Perizia di Variante Tecnica senza aumento di spesa agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto” (doc. 22 di parte convenuta).
L'impresa appaltatrice aveva provveduto a sottoscrivere il documento con riserva.
In data 1°/12/2003 il direttore dei lavori aveva contabilizzato le opere di cui al SAL n.3 e in tale occasione l'impresa aveva sottoscritto con riserva, provvedendo poi ad esplicitarne le ragioni in data 8/12/2003 (doc.
9 di parte attrice).
Pertanto, l'impresa aveva tempestivamente provveduto ad iscrivere la riserva nel momento in cui le era stato comunicato l'ordine di servizio, e parimenti in modo tempestivo aveva esplicitato le ragioni e la quantificazione a seguito della trascrizione del terzo ed ultimo SAL nel
Registro di contabilità.
Quanto al fondamento della riserva, si osserva quanto segue.
In forza della previsione negoziale già menzionata inerente agli oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore (art. 10 del Capitolato speciale di appalto) quest'ultimo è tenuto “ad assicurare il transito lungo le strade ed
i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti” (comma 12).
In sostanza, anche in questo, come per le precedenti riserve esaminate, la pretesa economico – giuridica avanzata dall'impresa
22 appaltatrice non appare fondata in quanto si tratta di prestazioni ricomprese nelle obbligazioni contrattuali.
***
Quanto alla contestazione inerente alla penale da ritardo, si osserva quanto segue.
L'impresa appaltatrice ha evidenziato che in data 2/10/2003 erano stati ultimati i lavori (doc. 8 di parte attrice).
Tuttavia, considerato che la scadenza pattuita per gli stessi, considerati i giorni di sospensione e le proroghe, era stata fissata per il giorno 12/08/2004, le era stata applicata una penale da ritardo.
In particolare, nello Stato finale dei lavori a fronte dei 51 giorni di ritardo era stata applicata una penale ai sensi dell'art. 13 del contratto pari a complessivi euro 8.955,36 (euro 175,60 x 51 giorni).
Le contestazioni sul punto formulate dalla impresa appaltatrice, secondo la quale il ritardo nella ultimazione dei lavori non era a sé imputabile, appaiono tardive e, in ogni caso, prive di fondamento.
L''impresa appaltatrice aveva sottoscritto il Certificato di ultimazione dei lavori senza nulla eccepire in merito all'applicazione della penale da ritardo (doc. 7 di parte attrice).
Allo stesso modo, aveva sottoscritto anche lo Stato Parte_1 finale dei lavori senza contestare l'applicazione della penale, la quale in tale occasione era stata quantificata in base alla previsione negoziale (doc.
8 di parte attrice).
Da ultimo, anche il Registro contabile era stato controfirmato dall'impresa senza alcuna riserva inerente alla penale (doc. 9 di parte attrice).
In ossequio ai principi di diritto evidenziati in materia di tempestività delle riserve e più in generale delle contestazioni dell'appaltatore, risulta chiaro ed evidente che quest'ultimo avrebbe dovuto esplicare le proprie deduzioni nei documenti contabili citati, di modo da instaurare con la stazione appaltante un contraddittorio sul punto.
In mancanza, la contestazione si deve ritenere tardiva.
23 In secondo luogo, come evidenziato, l'andamento anomalo e frammentario dell'appalto aveva dato luogo a due sospensioni, pari a complessivi 1469 giorni, dei quali le parti avevano tenuto conto posticipando il tempo utile per l'ultimazione dei lavori dalla data del
4/08/2000 alla successiva del 12/08/2004.
Pertanto, in assenza di attestazione da parte della impresa appaltatrice di altre specifiche circostanze idonee ad assumere portata di causa efficiente rispetto alla ritardata ultimazione dei lavori, la generica contestazione sull'andamento anomalo appare del tutto irrilevante.
Per queste ragioni, l'applicazione della penale per il ritardo costituisce esercizio legittimo da parte della stazione appaltante del diritto di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, il quale aveva previsto una penale di lire 340.000 per ogni giorno di ritardo (pari ad euro 175,60).
***
Da ultimo, l'appaltatrice ha evidenziato che “a distanza di oltre venti anni dalla conclusione dei lavori, non è avvenuto il collaudo dell'opera”.
Secondo la prospettazione della parte attrice, tale inerzia della stazione appaltante si è rivelata gravemente pregiudizievole in quanto le impedisce di definire e svincolare la polizza fideiussoria accesa presso la con conseguente aggravio dei costi determinato dal Controparte_8
pagamento dei premi annuali.
Pertanto, ha chiesto la condanna della stazione appaltante all'esecuzione del collaudo e al ristoro del pregiudizio, quantificato nella somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, e dunque dal 2/04/2003
(sei mesi dopo la conclusione dei lavori) alla data di effettivo collaudo.
La stazione appaltante ha contestato la tempestività e il fondamento della pretesa azionata dall'impresa.
In particolare, ha evidenziato che “l'ultimazione dei lavori è CP_1
avvenuta in data 02.10.2003, come da relativo Certificato di Ultimazione
(doc. 25), e pertanto i sei mesi successivi verrebbero a terminare in data
02.04.2004”.
24 Inoltre, secondo la prospettazione della convenuta, il ritardo nella definizione delle operazioni di collaudo è “in gran parte ascrivibile alle inadempienze dell'Impresa Appaltatrice nel completare le procedure di esproprio”.
Tanto premesso, dall'esame delle produzioni documentali è emerso che in forza dell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto rubricato
“espropriazioni” l' aveva conferito all'impresa aggiudicataria il CP_1 mandato di svolgere in sua rappresentanza, e a proprie spese, “le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni definitive ed asservimenti definitivi occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate”.
Secondo la disposizione negoziale “Non si darà luogo all'emissione del Decreto di approvazione del collaudo sino a quando l'impresa non avrà ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo”.
Nel caso di specie, tale obbligazione contrattuale deve essere correlata alla previsione in materia di collaudo di cui all'art. 14 del
Capitolato speciale d'appalto, in forza della quale “entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori sarà conclusa la procedura di collaudo”.
Si deve allora ritenere che la stazione appaltante dovesse provvedere al collaudo delle opere entro il termine dei sei mesi dalla conclusione della procedura espropriativa avente ad oggetto i terreni di proprietà del
Comune Parte_4
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che con nota del
14/09/2005, protocollata dalla stazione appaltante in data 15/09/2005, aveva trasmesso “gli originali di frazionamento relativi Parte_1 ai lavori in oggetto” (doc. 30 di parte attrice).
Al contrario, non è risultata supportata da alcuna prova documentale la circostanza dedotta dalla stazione appaltante, secondo la quale solo in data 3/06/2009 il aveva ceduto in proprietà piena Controparte_9
ed esclusiva al Demanio dello Stati i terreni oggetto di realizzazione dell'opera.
25 Parimenti, alcuna attestazione è stata fornita della circostanza per cui l'avvenuto completamento delle attività espropriative le era stato comunicato dal tecnico incaricato dell'impresa soltanto in data
11/06/2009 a mezzo di nota acquista a protocollo in data CP_1
29/06/2009 con posizione prot. CCA-0024883-A, non essendo il relativo doc. 29 risultato prodotto in giudizio.
In ogni caso, la disposizione di cui all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto, a norma della quale il collaudo sarebbe stato possibile solo all'esito dell'ottemperanza da parte dell'impresa alle procedure di espropriazione, deve essere circoscritto all'esatto adempimento dell'impresa.
In altri termini, appare evidente che il termine iniziale per l'esecuzione del collaudo doveva decorrere dalla ultimazione delle prestazioni a carico dell'appaltatore, non potendo su di esso gravare i tempi di esecuzione delle attività di completamento delle attività espropriative facenti capo agli altri enti territoriali competenti (quali il
Comune di Villagrande Strisaili).
Pertanto, al fine di individuare il momento conclusivo della procedura di espropriazione rileva soltanto l'adempimento delle obbligazioni a carico dell'impresa appaltatrice.
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria si deve ritenere che alla data del 15/09/2005 (v. doc. 30 di parte attrice) l'impresa aveva ultimato sia le lavorazioni oggetto di appalto (la cui esecuzione era stata completata già in data 2/10/2003) che le procedure di espropriazione, di talché è da tale data che si deve far decorrere il termine di sei mesi per il collaudo
(15/03/2006).
Considerato che all'esito del giudizio non è risultato provato che la stazione appaltante aveva proceduto ad eseguire il collaudo delle opere, la stessa non ha adempiuto all'obbligo negoziale.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “In tema di appalti pubblici, nel caso di ritardo nel collaudo delle opere, l'obbligo per la stazione appaltante di provvedere al
26 rimborso all'appaltatore delle somme versate in più per mantenere attive le polizze fideiussorie contratte a garanzia degli obblighi derivanti dall'appalto, determina l'insorgenza di un debito di valore, in quanto non strettamente collegato al sinallagma negoziale delle reciproche obbligazioni e pertanto, in applicazione del principio della completa
"restitutio in integrum", gli interessi dovuti vanno calcolati sulle somme via via rivalutate. Al contrario, il ritardato pagamento di uno stato di avanzamento lavori comporta, stante la stretta inerenza al contenuto negoziale del rapporto, l'insorgenza di un debito di valuta a carico della stazione appaltante, per il quale, in linea di principio, gli interessi vanno calcolati sul capitale, sia pure con le modalità previste dall'art. 35 d.P.R.
n. 1063 del 1962, con l'ulteriore riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. qualora ne ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive” (Cassazione civile, sezione 1, sentenza n.885 del
2008).
In ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti all'impresa dal ritardo nella esecuzione del collaudo, la stessa ha dedotto di avere dovuto versare notevoli somme per mantenere attiva la polizza fideiussoria a suo tempo contratta a garanzia.
Tuttavia, dall'esame delle produzioni documentali non è emersa alcuna attestazione dei maggiori oneri sostenuti a tale titolo dall'impresa appaltatrice.
Al contrario, quest'ultima si è limitata a dedurre del tutto genericamente di avere sopportato e di sopportare “nel corso degli anni il costo e gli oneri derivanti dalla mancata collaudazione dell'opera, che hanno inciso sulle spese generali, ed in ordine a cui ha diritto al ristoro, nella misura domandata per € 100,00 pro die, per tutto il periodo dal
2.04.2003 (sei mesi dopo la conclusione dei lavori) alla data di effettivo collaudo, o veriore accertanda in corso di causa” (comparsa conclusionale di parte attrice).
La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento in quanto del tutto priva di supporto probatorio del danno conseguenza.
27 Appare infatti evidente che al fine di riconoscere il credito vantato dall'attore inerente al rimborso delle somme versate in più per mantenere attive le polizze fideiussorie contratte a garanzia degli obblighi derivanti dall'appalto, sia necessario quantomeno un principio di prova, anche per presunzioni generali, attestante il costo sostenuto per la garanzia.
Al contrario, l'attore non ha fornito sul punto alcuna allegazione, limitandosi a quantificare del tutto genericamente il pregiudizio in una somma pari ad euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione del collaudo, ristoro che appare del tutto privo di alcun fondamento normativo.
Per queste ragioni, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
***
Considerato, dunque, che nei rapporti tra le parti è possibile definire le questioni sorte in ordine alla fondatezza delle riserve iscritte dall'attrice ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 e alle pretese economiche relative alle stesse e al mancato collaudo dell'opera nei termini sopra esposti ma che è necessario svolgere ulteriore attività istruttoria in ordine alla ricostruzione di quanto eventualmente dovuto, secondo le previsioni contrattuali e quelle di legge ratione temporis applicabili, in relazione alla riserva n. 1, si ritiene opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo per l'effetto la causa in istruttoria con separata ordinanza e sospendendo nel frattempo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. dichiara decaduta dall'eccezione di tardività delle CP_1
riserve;
2. rigetta le domande di parte attrice in relazione alle riserve iscritte ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 e alla domanda di rifusione delle spese e di ristoro dei pregiudizi conseguenti al mancato collaudo finale delle opere;
28 3. provvede per l'ulteriore istruzione della causa in ordine alla domanda di parte attrice relativa alla riserva n.
1. come da separata ordinanza;
4. rinvia la pronuncia sulle spese processuali alla sentenza definitiva.
Cagliari, 12/06/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili per l'anno 2015 tra:
C.F. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale avente sede in Pattada, elettivamente domiciliato in Cagliari, nel viale Diaz n.29, presso lo studio dell'avvocato
Giorgio Pinna, che unitamente e disgiuntamente all'avvocato Lorenzo
Giuffrida, lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce all'atto di citazione e allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
Parte attrice contro
C.F. , P.IVA in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Biasi n.27, presso la sede ufficio CP_1
legale, compartimento di Cagliari, rappresentata e difesa dagli avvocati
Pietro Ranieri Allori e Cecilia Ticca in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
1 Oggetto: appalto pubblico
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, adversiis reiectis,
In via istruttoria
1) In parziale riforma e/o integrazione dell'ordinanza del
21.05.2018, disporsi CTU al fine di avere conferma tecnica e contabile del quantum debeatur.
Nel merito
2) in ragione dei fatti di cui alla superiore espositiva accertare e dichiarare l'inadempimento della stazione appaltante alle obbligazioni contrattuali;
3) nonché la sussistenza del diritto all'indennizzo ex art. 2041 del
c.c. per le spese ed opere contrattualmente non previste, sopportate dall'attrice e di cui alle riserve menzionate all'espositiva;
4) per l'effetto di quanto sopra, dichiarare tempestive, ammissibili, fondate e congrue in fatto e diritto le riserve di cui in espositiva, apposte dall'appaltatore in atti dell'appalto,
5) condannando al risarcimento del danno patito CP_1 dall'attrice ed all'indennizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 del c.c., e pari alla sommatoria degli importi relativi ad ogni singola riserva o la veriore, anche maggiore, somma accertanda in corso di causa;
6) oltre il maggior danno ex art. 1224 II comma del c.c. e, sull'importo totale, gli interessi ex DPR 1063/1962, tempo per tempo vigenti (o di quelli ex DM 145/2000, successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenti dalla data di ciascuna riserva e sino al saldo;
7) condannare ad effettuare il collaudo finale delle opere CP_1 commesse in appalto ed a rifondere all'attrice le somme relative alle spese generali sostenute dalla data del 2.04.2003 alla data di effettivo collaudo, nonchè quelle relative ai rinnovi annuali della polizza
2 fideiussoria; il tutto nella misura accertanda in corso di causa, o comunque determinata anche ex art. 1226 del c.c., oltre maggior danno ed interessi come sopra.
In ogni caso
8) con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare la decaduta dalle domande contenute nelle n. 6 riserve poiché non Pt_1
tempestivamente formulate;
2) in via principale nel merito accertare che nulla è dovuto per i titoli giuridici rivendicati da parte attrice e, segnatamente, rigettare le domande attoree perché improcedibili, inammissibili, intempestive, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impresa individuale di ha convenuto in giudizio Parte_1 la società (di seguito al fine di ottenere l'accertamento CP_1 CP_1 del suo inadempimento al contratto di appalto e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno subito e alla corresponsione degli indennizzi per le spese ed opere non previste in contratto.
A sostegno della propria pretesa, l'attore ha evidenziato:
- che a seguito di gara per licitazione privata n.16L98, tenutasi in data 28/01/1999 presso il compartimento della viabilità per la CP_1
Sardegna, era risultato aggiudicatario dei lavori di completamento del I lotto della S.V.V. “Nuoro – Lanusei – Tronco Villanova – Lanusei” dal km. 0+000 al km 3+001,28 – tracciato della S.S. 389;
- che il vincolo obbligatorio si era perfezionato con la stipula del contratto in data 8/09/1999, rep. 18199, con cui l' gli aveva affidato CP_1
l'esecuzione dei citati lavori per il corrispettivo pari ad euro 1.023.160,15, al netto del ribasso d'asta;
3 - che i lavori erano stati consegnati in data 5/08/1999 e avrebbero dovuto concludersi nel termine di 365 giorni, ossia entro il 4/08/2000;
- che sin dall'inizio dell'esecuzione delle opere erano emerse delle problematiche che avevano impedito il regolare svolgimento delle lavorazioni, tanto da imporre un andamento delle stesse del tutto anomalo e frammentario;
- che in data 27/09/1999 era stato costretto a una prima sospensione dei lavori disposta a seguito di un sopralluogo del Comando Forestale di
Villagrande in cui era stato rilevato il mancato rilascio del nulla osta paesaggistico da parte dell' ; Controparte_2
- che la direzione dei lavori aveva preso nota nel verbale del fatto che l'amministrazione si era attivata immediatamente per integrare la documentazione richiesta;
- che, ottenuta la proroga del nulla osta, i lavori erano ripresi in data
21/12/1999;
- che in data 26/01/2000 i lavori erano stati nuovamente sospesi in quanto “il ha invalidato la Controparte_3 proroga del nulla osta rilasciato dall'assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali – UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO per la provincia di Nuoro, richiedendo un'integrazione della documentazione presentata”;
- che in data 20/09/2002, dopo circa due anni di sospensione determinata dalla totale inerzia dell'amministrazione in ordine al rilascio delle autorizzazioni, erano ripresi i lavori;
- che, visto il perdurare della sospensione per un lungo periodo,
aveva firmato con riserva il verbale di ripresa dei lavori per denunciare gli oneri sopportati durante il periodo di inattività;
- che a seguito della perizia tecnica di variante aveva dovuto eseguire ulteriori lavorazioni per la realizzazione di una strada di deviazione provvisoria sul rio Pauli;
- che, in ragione degli eventi occorsi durante l'esecuzione dei lavori, il termine degli stessi era stato differito al 12/08/2003;
4 - che, nonostante le vicissitudini che avevano impedito il regolare svolgimento delle lavorazioni, in data 2/10/2003 aveva ultimato le opere e in pari data era stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- che in data 26/03/2007 la stazione appaltante aveva redatto il conto finale dei lavori, firmato con riserva perchè era stata applicata una penale di euro 8.955,36 per l'asserito ritardo nella ultimazione delle opere pari a
51 giorni;
- che nonostante l'art. 14 del capitolato speciale prevedesse la conclusione del collaudo entro 6 mesi, questo non era ancora avvenuto;
- che aveva annotato le proprie riserve nei documenti contabili, come analiticamente evidenziato nell'atto di citazione, per un ammontare complessivo pari ad euro 772.471,16;
- che in data 22/12/2010, in virtù dell'art. 26 del capitolato speciale, aveva dato corso al procedimento arbitrale per la risoluzione della controversia, che aveva avuto esito negativo con rinuncia di entrambe le parti e compensazione delle spese.
Tanto premesso, l'attore ha dedotto per ciascuna voce di danno conseguenza il fondamento e la quantificazione dello stesso secondo i canoni di cui al capitolato generale delle opere pubbliche d.P.R.
1062/1963.
In conclusione, ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'inadempimento della stazione appaltante al contratto e, per l'effetto, il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie e indennitarie, così come quantificate nell'atto di citazione.
***
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle CP_1
avverse pretese ed evidenziando:
- che i lavori oggetto di appalto erano stati autorizzati dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna (nulla osta prot. n. 13610 del 24/10/1985) e dall'
[...]
Controparte_4
[...] (prot. n. 10577 del 26/11/1985 e prot.
[...]
n.11624 del 13/09/1989), enti competenti;
- che, pertanto, i lavori erano stati consegnati con tutte le autorizzazioni previste dall'allora vigente normativa;
- che in via cautelativa, con nota prot. n.21037 del 30/08/1999, aveva chiesto all' di prorogare il Controparte_4
nulla osta prot. n.11624 del 27/09/1989;
- che in data 27/09/1999 il Comando Forestale di Villagrande
Strisaili aveva bloccato l'inizio dei lavori;
- che, pertanto, contestualmente i lavori erano stati sospesi con verbale emesso ai sensi dell'art. 16 del regolamento dei lavori pubblici n.350 del 25/05/1985;
- che in tale occasione aveva dichiarato di “di non Parte_1
avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori e che questa non potrà costituire motivo o pretesa alcuna per richiesta di compensi non previsti in contratto, di convenire nella sospensione senza sollevare eccezioni di sorta”;
- che con nota prot. n.6506 del 10/12/1999 l' Controparte_4
aveva autorizzato la realizzazione dei lavori, che
[...]
venivano ripresi in data 21/12/1999;
- che la sospensione era risultata pari a 84 giorni e il verbale di regolare ripresa dei lavori era stato sottoscritto dall'impresa senza Pt_1
alcuna riserva o eccezione considerato, peraltro, che per tutto il periodo intercorso tra la sottoscrizione del verbale di consegna e quello di ripresa non aveva in cantiere né mezzi né maestranze;
- che in data 26/01/2000 la
[...]
aveva Controparte_5 sospeso l'efficacia dell'autorizzazione emessa dall' Controparte_4
, richiedendo una serie di elaborati integrativi;
[...]
- che, pertanto, l'ingegnere capo aveva sospeso i lavori con verbale emesso in data 26/01/2000;
6 - che anche in tale occasione aveva dichiarato “di Parte_1
non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori e che questa non potrà costituire motivo o pretesa alcuna per richiesta di compensi non previsti in contratto”, nonché “di convenire nella sospensione senza sollevare eccezioni di sorta”;
- che aveva ottemperato alla richiesta di integrazione documentale, trasmessa agli uffici competenti;
- che in data 20/09/2002 erano venute meno le cause della sospensione dei lavori ed era stata disposta la ripresa con verbale n.2, nel quale, tenuto conto della sospensione perpetratasi per 968 giorni, era stato fissato il nuovo termine degli stessi nella data del 20/06/2003;
- che soltanto in occasione della ripresa dei lavori del 20/09/2002
l'impresa aveva sottoscritto l'atto esplicando quattro riserve, richiamate testualmente nella comparsa di costituzione e risposta;
- che l'impresa aveva poi provveduto a iscrivere le riserve nel registro di contabilità, in calce al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori
(SAL) in data 21/03/2003;
- che, poiché il aveva comunicato l'avvenuta Controparte_6
esecuzione dello scatolare di cemento armato nella strada comunale di collegamento al centro abitato, opera inizialmente inserita nel progetto, era stato necessario procedere allo stralcio della stessa e, al fine di garantire una corretta esecuzione delle opere e una ridefinizione delle quantità e delle categorie delle stesse, aveva proceduto alla predisposizione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa;
- che tale perizia era stata approvata dal responsabile del procedimento con disposizione prot. n. 11815 dell'8/04/2003;
- che in data 2/06/2003 l'impresa aveva formulato istanza di Pt_1
proroga per complessivi 90 giorni;
- che il Responsabile del procedimento aveva concesso 50 giorni di proroga, portando quindi il termine contrattuale alla data del 12/08/2003;
- che in occasione della sottoscrizione del SAL n.2 in data
14/07/2003, oltre alla conferma delle prime quattro riserve, l'impresa
7 aveva sottoscritto la quinta avente ad oggetto la richiesta di maggiori oneri per la realizzazione dei pali di fondazione da sottoporre a prova di carico per un importo pari ad euro 5.300,40;
- che in data 2/10/2003, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, era stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, constatando che gli stessi erano stati ultimati con 51 giorni di ritardo rispetto al termine del 12/08/2003;
- che l'impresa aveva sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori senza apporre alcuna riserva;
- che in occasione del SAL n.3 del 1°/12/2003, oltre alla conferma delle cinque riserve, l'impresa aveva iscritto la riserva n.6 avente a oggetto la richiesta di maggiori oneri per la realizzazione di una strada di deviazione provvisoria sul rio Pauli per un importo complessivo di euro
23.358,31.
Tanto premesso, la stazione appaltante convenuta ha eccepito l'infondatezza delle riserve formulate dell'impresa attrice, perché dipendenti da comportamenti in alcun modo a sé imputabili e, in ogni caso, economicamente sproporzionate.
Inoltre, la parte convenuta ha eccepito la tardività di tutte le riserve formulate dall'impresa di Parte_1
Per queste ragioni, ha chiesto di accertare e dichiarare l'impresa CP_1
attrice decaduta in ragione della tardività nella proposizione delle domande contenute nelle sei riserve e, nel merito, il rigetto delle stesse in quanto prive di fondamento.
Con le prime memorie ex art. 183 c.p.c., per quanto più interessa, la parte attrice ha eccepito l'intervenuta decadenza di dall'eccezione di CP_1 tardività dell'iscrizione delle riserve, essendosi la stessa costituita in giudizio oltre i termini di legge.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione delle prove testimoniali.
***
8 È pacifico tra le parti che l'impresa di era risultata Parte_1
aggiudicataria dei lavori di completamento del tratto stradale affidati da per il corrispettivo di euro 1.023.160,15, al netto del ribasso d'asta. CP_1
In data 8/10/1999 le parti avevano stipulato il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di completamento del “I° lotto della S.S.V.
Nuoro – Lanusei – tronco Villanova – Lanusei dal km 0+000 al km
3+000,28 – tracciato della S.S. 389” (doc. 1 di parte attrice).
Emerge dalle prospettazioni di entrambi i contraenti che l'appalto in esame aveva avuto un andamento anomalo, caratterizzato da sospensioni dei lavori e ritardi.
Pertanto, ai fini della decisione, considerato che la presente controversia verte in sostanza sulla tempestività e sulla fondatezza delle contestazioni oggetto delle sei riserve iscritte dall'impresa appaltatrice nei documenti contabili, appare opportuno procedere all'esame di ciascuna di esse.
___
Dall'esame delle produzioni documentali emerge che i lavori oggetto di appalto erano stati consegnati all'appaltatrice in data 5/08/1999.
In data 27/09/1999, l'impresa di aveva richiesto una Parte_1 sospensione dei lavori in quanto “il Comando Forestale di Villagrande ha bloccato di fatto l'inizio dei lavori prima dell'ottenimento della proroga della sopracitata autorizzazione da parte dell' Controparte_4
, inoltre perché non ancora disponibili le aree in quanto si
[...] stanno ultimando le procedure di immissione in possesso delle stesse”
(doc. 3 di parte attrice).
Ciò constatato, la stazione appaltante aveva dichiarato di CP_1
attivarsi per integrare la documentazione e aveva provveduto a sospendere i lavori in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento n.350 del 1985 e dell'art. 3 del capitolato generale d'appalto.
Nel verbale di sospensione dei lavori “il sig. nella qualità Pt_1
sopra menzionata, dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla
9 sospensione dei lavori e che questa non potrà costituire motivo o pretesa alcuna per richiesta di compensi non previsti in contratto”.
A seguito della sospensione, durata 84 giorni, i lavori erano ripresi in data 21/12/1999 (doc. 4 di parte attrice).
Anche in tale occasione, l'appaltatore aveva sottoscritto il relativo verbale dichiarando di convenire alla ripresa dei lavori senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.
In data 26/01/2000, appena un mese dopo, i lavori erano stati nuovamente sospesi in quanto “con nota n.3630 del 26/01/2000 il ha invalidato la proroga del Controparte_3
Nulla Osta rilasciato dall'Assessorato della
[...]
per la provincia di Nuoro, Controparte_4 richiedendo una integrazione della documentazione presentata” (doc. 5 di parte attrice).
Secondo la prospettazione della parte attrice, anche in tal caso aveva accettato la sospensione dei lavori senza sollevare eccezioni perché confidava nella tempestiva integrazione documentale da parte della stazione appaltante e nella celere ripresa dei lavori.
Al contrario, tale seconda sospensione dei lavori si era protratta per
968 giorni.
Infatti, soltanto in data 20/09/2002 la direzione dei lavori aveva disposto “di riprendere, a datare da oggi, l'esecuzione dei lavori, oggetto del presente appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento
25.05.1985 n.350 e dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto” (doc.
6 di parte attrice).
Dall'esame del documento emerge che l'appaltatore aveva dapprima dichiarato “di convenire nella ripresa senza sollevare riserva o eccezioni di sorte” e poi aveva aggiunto in calce al verbale una scrittura di proprio pugno con la quale evidenziava che “il perdurare della sospensione oltre i termini previsti ha determinato oneri e danni che quantificheremo nel registro di contabilità nei termini di legge e che in allegato espone”.
10 In particolare, ad esplicazione della riserva apposta nel verbale di ripresa dei lavori n.2 del 20/09/2002 l'impresa aveva evidenziato che dal momento della consegna dei lavori, avvenuta in data 5/08/1999, aveva provveduto ad allestire il cantiere e, in ottemperanza agli ordini della direzione dei lavori, aveva “eseguito rilievi e progetto esecutivo, le indagini geologiche e i calcoli delle opere in c.a.; individuata la cava di prestito per i materiali dei rilevati”.
L'impresa aveva dato atto della prima e della seconda sospensione dei lavori, evidenziando che le stesse dovevano considerarsi illegittime, in quanto adottate al di fuori dei casi e dei tempi previsti dalla legge, da cause di forza maggiore ovvero da circostanze speciali.
Sulla base di queste premesse, con la riserva n.1 l'impresa aveva evidenziato che dal momento della consegna dei lavori aveva dotato il cantiere delle macchine e delle attrezzature occorrenti per la realizzazione delle opere (“Per la durata della sospensione, l'appaltatore ha subito
l'improduttiva permanenza in cantiere del potenziale di cantiere e di sede dell'impresa. Vale a dire che le spese generali, l'utile di impresa, le attrezzature presenti in cantiere non hanno avuto remunerazione dalla programmata produzione;
mentre hanno causato spese di ammortamento, di manutenzione e di custodia”).
Pertanto, l'impresa aveva richiamato una precedente nota del
27/04/2001, con la quale aveva informato la committenza dei danni che stava subendo a causa della sospensione, evidenziando di averli potuti quantificare soltanto in quel momento.
Ciò premesso, in ragione delle contestazioni delle parti, inerenti nella specie alla legittimità della sospensione dei lavori, nonché alla tempestività e fondatezza della riserva, si osserva quanto segue.
La disciplina applicabile al contratto di appalto in esame ratione temporis si rinviene nel r.d. 350/1985, nel capitolato generale di cui al d..P.R. n. 1063/1962 e nella legge n.109/1994, non potendo trovare tuttavia applicazione il relativo regolamento attuativo, di cui al d.P.R.
554/1999 entrato in vigore in data 28/07/2000.
11 Infatti, in forza dell'art. 232, comma 2 del regolamento “le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore”, e dunque non a quello in esame, stipulato in data 8/09/1999.
Quanto alla legittimità della sospensione dei lavori, ai sensi degli artt.
16 del r.d. n. 350/1895 e 30 del d.P.R. n. 1063/1962, la stessa deve essere giustificata dalla sussistenza di circostanze speciali che impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte (art. 16), ossia da cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili circostanze speciali, nonché da ragioni di pubblico interesse o necessità (art. 30).
In particolare, nelle ipotesi di sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità “l'ingegnere capo può … ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga,
l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento lo appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti” (art. 30, comma 2 capitolato generale d.P.R. 1063/1962).
Nel caso di specie, la ragione della sospensione dei lavori si rinviene nella carenza documentale inerente al nulla osta paesaggistico.
In particolare, dall'esame delle produzioni documentali è risultato che i lavori per cui è causa erano stati autorizzati con distinti atti rilasciati dagli enti competenti, rispettivamente, del 24/10/1985, del 28/11/1985 e del 13/09/1988 (doc. 3 – 5 di parte convenuta).
Tuttavia, considerato l'ampio lasso di tempo che era trascorso tra il rilascio dei titoli autorizzativi in materia paesaggistica e l'inizio dei lavori, in data 30/08/1999 aveva richiesto la proroga del nulla osta CP_1
12 rilasciato dall' (doc. Controparte_4
6 di parte convenuta).
È chiaro ed evidente che la stazione appaltante aveva piena conoscenza della necessità del nulla osta paesaggistico per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, tanto che la prima istanza era stata formulata ben quattordici anni prima rispetto al contratto di appalto.
Pertanto, il fatto che la stazione appaltante si fosse attivata soltanto qualche giorno prima (30/08/1999) rispetto alla stipula del contratto
(8/09/1999) per ottenere la proroga del nulla osta paesaggistico, quando già da tempo era stata svolta la gara per licitazione privata (28/01/1999) e già erano stati consegnati i lavori all'impresa (5/08/1999), denota un comportamento negligente della stessa, che ben avrebbe potuto prevedere ed anticipare le lungaggini correlate alla proroga del nulla osta paesaggistico e attivarsi tempestivamente.
Ne deriva che la carenza documentale in esame, che aveva dato corso alle due sospensioni dei lavori oggetto del contratto di appalto, non può certamente essere ricompresa tra le circostanze speciali o di pubblico interesse e necessità che legittimano la sospensione, essendo al contrario imputabile a negligenza della stazione appaltante.
In sostanza, la sospensione dei lavori dipesa dalla necessità di acquisire il nulla osta ambientale per il vincolo sorto in epoca antecedente alla stipula del contratto non è evidentemente riferibile a circostanze impreviste ed imprevedibili, né tantomeno di forza maggiore;
si configura allora una diretta responsabilità della stazione appaltante in relazione alla impossibilità di proseguire i lavori secondo il progetto posto a base del contratto di appalto, con conseguenti obblighi indennitari e risarcitori.
Del resto, se anche si volesse ritenere che la sospensione dei lavori poteva trovare giustificazione in ragioni di pubblico interesse connesse alla tutela del paesaggio, per le quali la stazione appaltante aveva formulato istanza di proroga del nulla osta già ottenuto, non può che rilevarsi che la seconda sospensione dei lavori non risulta ricompresa in un termine ragionevole.
13 Sul punto, “in tema di appalti di opere pubbliche, la causa di forza maggiore che deve ricorrere per la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, come si desume dall'art. 16 del r.d. n. 350 del 1895, deve essere di natura "temporanea", ossia destinata ad essere rimossa dalle parti o a cessare entro un termine ragionevole, da determinarsi caso per caso;
ne consegue che, nel perdurare, oltre detto periodo, della sospensione, trova applicazione
l'ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, ovvero operano, in alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e del risarcimento del danno subito (Cassazione civile, sezione
1, sentenza n.3611 del 2017).
Per queste ragioni, le sospensioni dei lavori disposte dalla direzione dei lavori a causa della carenza del nulla osta paesaggistico si devono ritenere illegittime.
___ ha eccepito in comparsa di costituzione la tardività delle riserve CP_1 iscritte dall'appaltatrice.
Come rilevato dalla parte attrice, la società convenuta si è però costituita in giudizio oltre i termini di legge (in data 19 aprile 2016, con la prima udienza fissata al 20 aprile 2016).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di tardività della riserva è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e sollevabile dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. In proposito, con argomenti del tutto sovrapponibili al caso in esame, è stato chiarito che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori
14 compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili” (così Cass. n. 1637 del
26 gennaio 2006).
Ne consegue che costituitasi tardivamente in giudizio, deve CP_1 essere dichiarata decaduta dalla possibilità di sollevare l'eccezione in esame.
___
Procedendo nell'esame delle riserve, quelle iscritte ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 sono infondate.
Quanto alla riserva n. 2, si osserva quanto segue.
In data 20/02/2002, in occasione della ripresa dei lavori susseguente alla seconda sospensione, aveva evidenziato che “a Parte_1
completamento, e per rendere il progetto eseguibile, su richiesta della
Committenza, quest'impresa ha eseguito i calcoli delle opere in c.a., le indagini geologiche e la relazione geologica sopportando una spesa di lire 37.000.000. Somma della quale si chiede il rimborso” (doc. 6 di parte attrice).
Sul punto, nel corso del presente giudizio la stazione appaltante ha riconosciuto che “durante la fase di accantieramento, in prossimità della rampa 1 dello svincolo per Villanova, là dove era prevista la demolizione del ponte esistente e la costruzione di un ponte della luce di m. 32,00, la
DL ai sensi dell'Art. 10 “Oneri ed Obblighi Diversi a carico dell'Appaltatore” - comma 5) del Capitolato Speciale d'Appalto (doc.
15 26), disponeva una ulteriore campagna di indagine geognostica ai sensi del D.M. 11/03/1988 (G.U. 1-6-1988, n. 127 suppl.) in prossimità delle spalle del ponte, evidenziando la scarsa portanza del terreno, al fine di verificare l'eventuale adozione di opere di fondazione profonde in micropali. Dalle risultanze delle predette indagini geologiche è emersa la necessità di adottare, in corrispondenza di detta spalla, delle fondazioni profonde su micropali”.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che in data
13/10/1999 la stazione appaltante aveva trasmesso una nota al
[...]
e all'impresa di avente a oggetto Parte_2 Parte_1 la richiesta di effettuare le prove di “granulometria; limiti di Per_1
(indici di plasticità) e classificazione in base alle norme C.N.R. UNI”
(doc. 14 di parte attrice).
In tale nota aveva evidenziato che “l'onere delle prove è a CP_1 carico dell' a cui dovrà essere inoltrata Parte_3 relativa fattura”.
L'impresa appaltatrice ha prodotto in giudizio i certificati attestanti l'esito delle analisi condotte dal laboratorio (doc. 15 e 16 di parte attrice).
Quanto alle indagini geologiche, l'attore ha prodotto in giudizio gli esiti dell'analisi tecnico geologica dei terreni di fondazione commissionati allo studio di ingegneria corredata della parcella Controparte_7
avente ad oggetto gli onorari e le spese (doc. 23 – 25 di parte attrice).
Sul punto, richiamato quanto già esposto, occorre evidenziare che la contestazione di tempestività di tutte le riserve da parte della stazione appaltante è del tutto generica.
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori e del criterio di vicinanza della prova, considerato che la presente riserva origina da una richiesta di integrazione dei lavori sollecitata dalla stazione appaltante, spettava a quest'ultima dimostrare di avere formulato la richiesta in data antecedente al momento in cui la riserva era stata iscritta e, dunque, che l'impresa avrebbe potuto formulare la contestazione in data anteriore a quella concreta.
16 Al contrario, sul punto la stazione appaltante nulla ha dedotto.
Quanto all'accertamento del presupposto fattuale, ossia l'effettiva esecuzione delle indagini integrative per l'esecuzione dei lavori, la circostanza è risultata in sostanza pacifica tra le parti, oltre che attestata dai certificati redatti all'esito delle analisi condotte dai tecnici incaricati
(doc. 15 e 16 di parte attrice).
Occorre dunque verificare se i costi di tale ulteriore campagna di indagine geognostica rientrino o meno tra gli oneri contrattuali a carico dell'impresa oppure debbano essere addebitati alla stazione appaltante.
Dall'esame della disposizione di cui all'art. 10 “oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore” del Capitolato generale d'appalto emerge che rientrano tra gli oneri a carico dell'impresa quelli previsti per
“l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la direzione dei lavori riterrà necessarie ai sensi del d.m. 11/3/1988” di cui comma 5, nonché “le spese per le prove su campioni dei materiali prescritte dalle norme vigenti, da effettuare presso il laboratorio di cantiere, il Centro Sperimentale Stradale dell'Anas di
Cesano (Roma) o presso altri Laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori” secondo il comma 6.
Pertanto, tali costi rientrano tra quelli a carico dell'impresa appaltatrice in ragione delle previsioni negoziali.
In conclusione, la pretesa attrice volta ad ottenere maggiori compensi a tale titolo appare, pertanto, priva di fondamento e non trovare accoglimento.
***
Quanto alla riserva n.3, iscritta dalla parte appaltatrice nel verbale di ripresa dei lavori del 20/09/2002, si osserva quanto segue. aveva dedotto che “durante i primi due periodi di Parte_1 attività del cantiere l'impresa ha potuto operare solo nella cava di prestito dove furono approntati circa 6.000 mc di materiale per rilevato, sostenendo una spesa di lire 18.000.000 per escavazione e trasporto.
Durante la sospensione, sull'area della cava è stata costruito un
17 capannone industriale ed il materiale approvvigionato è stato perso, causando un'ulteriore perdita di lire 18.000.000 costo diritti cava ed in totale il danno subito è lire 36.000.000, somma delle quale si chiede il rimborso”.
Anche in questo caso la stazione appaltante si è limitata a contestare del tutto genericamente la tardività di tutte le riserve, senza fornire puntuali e specifiche ragioni.
Per completezza d'esame, si osserva che la riserva deve considerarsi legittimamente iscritta ed esplicata in considerazione del fatto che gli eventi cui l'appaltatore si riferisce erano occorsi proprio durante la sospensione dei lavori, cosicché il primo atto utile per esplicitare la contestazione si deve ritenere il verbale di ripresa degli stessi.
Ciò premesso, la stazione appaltante ha contestato il fondamento della riserva, evidenziando che ai sensi dell'art. 3, parte D del Capitolato speciale d'appalto norme tecniche, l'impresa aveva l'obbligo di indicare le cave dalle quali intendeva prelevare i materiali costituenti i rilavati e la direzione dei lavori si riservava di analizzare i materiali e di autorizzare la cava per il prelievo degli stessi.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione della parte convenuta,
l'impresa non aveva comunicato la cava presso la quale intendeva approvvigionarsi, in violazione della previsione negoziale.
Dall'esame delle produzioni documentali non è risultata alcuna specifica autorizzazione all'utilizzo della cava in questione.
Nel corso dell'istruttoria, sulla questione è stato audito il teste all'epoca dei fatti direttore dei lavori del lotto Testimone_1 stradale per cui è causa e dipendente dell' dal 1998 (sentito nel corso CP_1 dell'udienza del 29/10/2020); il teste ha riferito che in ragione del proprio incarico aveva accertato che la cava in questione non era stata autorizzata.
In particolare, il direttore dei lavori ha spiegato che “l'autorizzazione di cava viene rilasciata dall'Assessorato all'Industria competente per le attività di cava e minerarie. Tali autorizzazioni vengono richieste dal titolare della cava e, con riguardo alla fase del procedimento, possono
18 essere richieste ed acquisite sia precedentemente che nel corso dei lavori”.
Tuttavia, nel caso di specie non solo non vi era alcuna documentazione a sostegno della prequalifica della cava e dei suoi materiali secondo quanto previsto dalle norme del capitolato speciale di appalto, ma nemmeno successivamente era stata richiesta alcuna autorizzazione all'utilizzo della stessa da parte dell'impresa.
Per queste ragioni, si deve rigettare la pretesa attrice di cui alla riserva n. 3 in considerazione del fatto che l'impresa appaltatrice si era servita di una cava non autorizzata, in violazione delle previsioni negoziali.
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La riserva n.4 iscritta dall'impresa appaltatrice nel verbale di ripresa dei lavori del 20/09/2022 ha per oggetto la pretesa economica derivante dalla revisione dei prezzi;
in particolare, “adeguamento prezzi: durante il periodo di sospensione il costo della manodopera e dei materiali sono aumentati di circa il 12% come da calcolo analitico sul tipo revisione prezzi eseguito con elaborato separato. Si chiede pertanto il rimborso dei maggiori oneri sostenuti ad oggi di euro 1.023.160,15 X 12,93 % = euro
132.294,60 somma della quale si chiede il ristoro” (doc. 6 di parte attrice).
Anche in questo caso, occorre richiamare quanto già enunciato nel punto precedente a sostegno della tempestività, in quanto il verbale di ripresa dei lavori era stato il primo atto con il quale l'impresa appaltatrice aveva potuto dedurre le conseguenze pregiudizievoli originate dalla prolungata sospensione dei lavori e nel corso della stessa.
Ciò premesso, con riferimento al fondamento della riserva n. 4 appaiono dirimenti le previsioni negoziali del contratto di appalto.
Infatti, il regolamento negoziale stipulato tra le parti prevede testualmente che “I prezzi di cui all'elenco annesso al Capitolato Speciale
d'Appalto, offerti dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, rimarranno fissi ed invariabili, per qualsiasi eventualità.
19 A norma dell'art. 26, comma 3, della legge 11.02.1994, n.109, non è ammesso procedere alla revisione prezzi” (doc. 1 di parte attrice e di parte convenuta, pag. 4).
Pertanto, la relativa pretesa azionata dalla parte attrice non può trovare accoglimento.
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Con riferimento alla riserva n.5, l'impresa appaltatrice aveva sottoscritto in data 14/07/2003 il Registro di contabilità evidenziando che
“col partito costruttivo n.37 elenco prezzi, la d.l. ha omesso di contabilizzare n.6 pali di fondazione ordinati all'esterno delle opere quali pali prova. Per queste opere di competono: perforazioni n. 3 x 15 + n.3 x
7 mt. = mt 66 x 70.000 = ₤ 4.620.000. Art. 38 fornitura e posa di armatura mt 66 x kg. 28,5 x ₤ 3.000 = ₤ 5.643.000. Somme delle quali si chiede il ristoro in aggiunta a quanto richiesto con le riserve n.1, 2 e 3”
(doc. 9 di parte attrice).
È pacifico tra le parti che per mero refuso l'impresa appaltatrice aveva indicato tale riserva con il numero 4, anziché 5.
In ordine al profilo della tempestività della riserva, sebbene contestata del tutto genericamente dalla stazione appaltante, si deve evidenziare che la stessa appare regolarmente iscritta in quanto la stessa risulta apposta a seguito del SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori) n.2, nel quale erano state contabilizzate dal direttore dei lavori le voci oggetto di contestazione.
Anche in questo caso, quanto al fondamento della riserva appaiono dirimenti le previsioni negoziali.
Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto rubricato
“Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore” risultano ricomprese tra le obbligazioni della parte appaltatrice le prestazioni inerenti a
“installare laboratori di cantiere dotati di attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte. Sono a carico dell'impresa tutte le spese per la costruzione, arredamento, dotazione delle attrezzature dei
20 suddetti laboratori, nonché le spese necessarie per le prove sui materiali ed il personale necessari al loro funzionamento” (comma 7).
Inoltre, appaiono ricompresi tra gli obblighi a carico dell'appaltatore
“anche le spese per la redazione dei progetti di dettaglio (cosiddetti cantierabili), su base informatica e supporto cartaceo delle opere, quelle per controlli, nonché l'organizzazione e le spese per le prove di carico e per il collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a. precompresso, in acciaio o in muratura)” (comma 8).
Ancora, dall'esame delle norme tecniche costituenti la seconda parte del Capitolato speciale di appalto (doc. 28 di parte convenuta) emerge chiaramente che all'art. 8 rubricato “palificate di fondazione” era stato precisato che “i pali da adottare per le opere comprese nel lotto di lavori oggetto delle presenti norme tecniche saranno del tipo… Resta inteso che la Direzione dei Lavori, a seguito delle risultanze di specifiche indagini geotecniche da effettuare a norma della Legge n.64 del 2 febbraio 1974 e del d.m. 11 marzo 1988 (S.O. alla G.U.N. 127 dell'1/06/1988) ha facoltà di determinare numero, lunghezza, diametro e tipo dei pali stessi e
l'Impresa non potrà accampare alcun pretesto o pretendere compensi di sorta per sole variazioni”.
Per tale ragione, la pretesa economica posta a fondamento della riserva n.5 si deve ritenere priva di fondamento e non può essere accolta.
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Infine, in data 8/12/2003 l'impresa appaltatrice aveva iscritto nel
Registro di contabilità la riserva n.6 avente ad oggetto gli asseriti maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di una strada di deviazione provvisoria sul rio Pauli, pari a complessivi euro 23.451,27 (originarie £.
45.408.000).
In particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, durante la realizzazione del ponte Flumendosa la direzione dei lavori gli aveva ordinato la realizzazione di una strada provvisoria, per la quale aveva eseguito opere non previste in contratto, con conseguente aggravio dei costi.
21 Quanto al profilo della tempestività, oggetto di contestazione seppure generica da parte della stazione appaltante, si osserva quanto segue.
Dall'esame delle produzioni documentali emerge che in data
8/04/2003 il responsabile del procedimento aveva adottato una “Perizia di
Variante tecnica senza aumento di spesa” per rideterminare le categorie dei lavori (doc. 21 di parte convenuta).
Il giorno seguente, in data 9/04/2003, il direttore dei lavori aveva ordinato all'impresa “di dare esecuzione ai variati lavori previsti nella
Perizia di Variante Tecnica senza aumento di spesa agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto” (doc. 22 di parte convenuta).
L'impresa appaltatrice aveva provveduto a sottoscrivere il documento con riserva.
In data 1°/12/2003 il direttore dei lavori aveva contabilizzato le opere di cui al SAL n.3 e in tale occasione l'impresa aveva sottoscritto con riserva, provvedendo poi ad esplicitarne le ragioni in data 8/12/2003 (doc.
9 di parte attrice).
Pertanto, l'impresa aveva tempestivamente provveduto ad iscrivere la riserva nel momento in cui le era stato comunicato l'ordine di servizio, e parimenti in modo tempestivo aveva esplicitato le ragioni e la quantificazione a seguito della trascrizione del terzo ed ultimo SAL nel
Registro di contabilità.
Quanto al fondamento della riserva, si osserva quanto segue.
In forza della previsione negoziale già menzionata inerente agli oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore (art. 10 del Capitolato speciale di appalto) quest'ultimo è tenuto “ad assicurare il transito lungo le strade ed
i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti” (comma 12).
In sostanza, anche in questo, come per le precedenti riserve esaminate, la pretesa economico – giuridica avanzata dall'impresa
22 appaltatrice non appare fondata in quanto si tratta di prestazioni ricomprese nelle obbligazioni contrattuali.
***
Quanto alla contestazione inerente alla penale da ritardo, si osserva quanto segue.
L'impresa appaltatrice ha evidenziato che in data 2/10/2003 erano stati ultimati i lavori (doc. 8 di parte attrice).
Tuttavia, considerato che la scadenza pattuita per gli stessi, considerati i giorni di sospensione e le proroghe, era stata fissata per il giorno 12/08/2004, le era stata applicata una penale da ritardo.
In particolare, nello Stato finale dei lavori a fronte dei 51 giorni di ritardo era stata applicata una penale ai sensi dell'art. 13 del contratto pari a complessivi euro 8.955,36 (euro 175,60 x 51 giorni).
Le contestazioni sul punto formulate dalla impresa appaltatrice, secondo la quale il ritardo nella ultimazione dei lavori non era a sé imputabile, appaiono tardive e, in ogni caso, prive di fondamento.
L''impresa appaltatrice aveva sottoscritto il Certificato di ultimazione dei lavori senza nulla eccepire in merito all'applicazione della penale da ritardo (doc. 7 di parte attrice).
Allo stesso modo, aveva sottoscritto anche lo Stato Parte_1 finale dei lavori senza contestare l'applicazione della penale, la quale in tale occasione era stata quantificata in base alla previsione negoziale (doc.
8 di parte attrice).
Da ultimo, anche il Registro contabile era stato controfirmato dall'impresa senza alcuna riserva inerente alla penale (doc. 9 di parte attrice).
In ossequio ai principi di diritto evidenziati in materia di tempestività delle riserve e più in generale delle contestazioni dell'appaltatore, risulta chiaro ed evidente che quest'ultimo avrebbe dovuto esplicare le proprie deduzioni nei documenti contabili citati, di modo da instaurare con la stazione appaltante un contraddittorio sul punto.
In mancanza, la contestazione si deve ritenere tardiva.
23 In secondo luogo, come evidenziato, l'andamento anomalo e frammentario dell'appalto aveva dato luogo a due sospensioni, pari a complessivi 1469 giorni, dei quali le parti avevano tenuto conto posticipando il tempo utile per l'ultimazione dei lavori dalla data del
4/08/2000 alla successiva del 12/08/2004.
Pertanto, in assenza di attestazione da parte della impresa appaltatrice di altre specifiche circostanze idonee ad assumere portata di causa efficiente rispetto alla ritardata ultimazione dei lavori, la generica contestazione sull'andamento anomalo appare del tutto irrilevante.
Per queste ragioni, l'applicazione della penale per il ritardo costituisce esercizio legittimo da parte della stazione appaltante del diritto di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, il quale aveva previsto una penale di lire 340.000 per ogni giorno di ritardo (pari ad euro 175,60).
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Da ultimo, l'appaltatrice ha evidenziato che “a distanza di oltre venti anni dalla conclusione dei lavori, non è avvenuto il collaudo dell'opera”.
Secondo la prospettazione della parte attrice, tale inerzia della stazione appaltante si è rivelata gravemente pregiudizievole in quanto le impedisce di definire e svincolare la polizza fideiussoria accesa presso la con conseguente aggravio dei costi determinato dal Controparte_8
pagamento dei premi annuali.
Pertanto, ha chiesto la condanna della stazione appaltante all'esecuzione del collaudo e al ristoro del pregiudizio, quantificato nella somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, e dunque dal 2/04/2003
(sei mesi dopo la conclusione dei lavori) alla data di effettivo collaudo.
La stazione appaltante ha contestato la tempestività e il fondamento della pretesa azionata dall'impresa.
In particolare, ha evidenziato che “l'ultimazione dei lavori è CP_1
avvenuta in data 02.10.2003, come da relativo Certificato di Ultimazione
(doc. 25), e pertanto i sei mesi successivi verrebbero a terminare in data
02.04.2004”.
24 Inoltre, secondo la prospettazione della convenuta, il ritardo nella definizione delle operazioni di collaudo è “in gran parte ascrivibile alle inadempienze dell'Impresa Appaltatrice nel completare le procedure di esproprio”.
Tanto premesso, dall'esame delle produzioni documentali è emerso che in forza dell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto rubricato
“espropriazioni” l' aveva conferito all'impresa aggiudicataria il CP_1 mandato di svolgere in sua rappresentanza, e a proprie spese, “le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni definitive ed asservimenti definitivi occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate”.
Secondo la disposizione negoziale “Non si darà luogo all'emissione del Decreto di approvazione del collaudo sino a quando l'impresa non avrà ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo”.
Nel caso di specie, tale obbligazione contrattuale deve essere correlata alla previsione in materia di collaudo di cui all'art. 14 del
Capitolato speciale d'appalto, in forza della quale “entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori sarà conclusa la procedura di collaudo”.
Si deve allora ritenere che la stazione appaltante dovesse provvedere al collaudo delle opere entro il termine dei sei mesi dalla conclusione della procedura espropriativa avente ad oggetto i terreni di proprietà del
Comune Parte_4
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che con nota del
14/09/2005, protocollata dalla stazione appaltante in data 15/09/2005, aveva trasmesso “gli originali di frazionamento relativi Parte_1 ai lavori in oggetto” (doc. 30 di parte attrice).
Al contrario, non è risultata supportata da alcuna prova documentale la circostanza dedotta dalla stazione appaltante, secondo la quale solo in data 3/06/2009 il aveva ceduto in proprietà piena Controparte_9
ed esclusiva al Demanio dello Stati i terreni oggetto di realizzazione dell'opera.
25 Parimenti, alcuna attestazione è stata fornita della circostanza per cui l'avvenuto completamento delle attività espropriative le era stato comunicato dal tecnico incaricato dell'impresa soltanto in data
11/06/2009 a mezzo di nota acquista a protocollo in data CP_1
29/06/2009 con posizione prot. CCA-0024883-A, non essendo il relativo doc. 29 risultato prodotto in giudizio.
In ogni caso, la disposizione di cui all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto, a norma della quale il collaudo sarebbe stato possibile solo all'esito dell'ottemperanza da parte dell'impresa alle procedure di espropriazione, deve essere circoscritto all'esatto adempimento dell'impresa.
In altri termini, appare evidente che il termine iniziale per l'esecuzione del collaudo doveva decorrere dalla ultimazione delle prestazioni a carico dell'appaltatore, non potendo su di esso gravare i tempi di esecuzione delle attività di completamento delle attività espropriative facenti capo agli altri enti territoriali competenti (quali il
Comune di Villagrande Strisaili).
Pertanto, al fine di individuare il momento conclusivo della procedura di espropriazione rileva soltanto l'adempimento delle obbligazioni a carico dell'impresa appaltatrice.
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria si deve ritenere che alla data del 15/09/2005 (v. doc. 30 di parte attrice) l'impresa aveva ultimato sia le lavorazioni oggetto di appalto (la cui esecuzione era stata completata già in data 2/10/2003) che le procedure di espropriazione, di talché è da tale data che si deve far decorrere il termine di sei mesi per il collaudo
(15/03/2006).
Considerato che all'esito del giudizio non è risultato provato che la stazione appaltante aveva proceduto ad eseguire il collaudo delle opere, la stessa non ha adempiuto all'obbligo negoziale.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “In tema di appalti pubblici, nel caso di ritardo nel collaudo delle opere, l'obbligo per la stazione appaltante di provvedere al
26 rimborso all'appaltatore delle somme versate in più per mantenere attive le polizze fideiussorie contratte a garanzia degli obblighi derivanti dall'appalto, determina l'insorgenza di un debito di valore, in quanto non strettamente collegato al sinallagma negoziale delle reciproche obbligazioni e pertanto, in applicazione del principio della completa
"restitutio in integrum", gli interessi dovuti vanno calcolati sulle somme via via rivalutate. Al contrario, il ritardato pagamento di uno stato di avanzamento lavori comporta, stante la stretta inerenza al contenuto negoziale del rapporto, l'insorgenza di un debito di valuta a carico della stazione appaltante, per il quale, in linea di principio, gli interessi vanno calcolati sul capitale, sia pure con le modalità previste dall'art. 35 d.P.R.
n. 1063 del 1962, con l'ulteriore riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. qualora ne ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive” (Cassazione civile, sezione 1, sentenza n.885 del
2008).
In ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti all'impresa dal ritardo nella esecuzione del collaudo, la stessa ha dedotto di avere dovuto versare notevoli somme per mantenere attiva la polizza fideiussoria a suo tempo contratta a garanzia.
Tuttavia, dall'esame delle produzioni documentali non è emersa alcuna attestazione dei maggiori oneri sostenuti a tale titolo dall'impresa appaltatrice.
Al contrario, quest'ultima si è limitata a dedurre del tutto genericamente di avere sopportato e di sopportare “nel corso degli anni il costo e gli oneri derivanti dalla mancata collaudazione dell'opera, che hanno inciso sulle spese generali, ed in ordine a cui ha diritto al ristoro, nella misura domandata per € 100,00 pro die, per tutto il periodo dal
2.04.2003 (sei mesi dopo la conclusione dei lavori) alla data di effettivo collaudo, o veriore accertanda in corso di causa” (comparsa conclusionale di parte attrice).
La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento in quanto del tutto priva di supporto probatorio del danno conseguenza.
27 Appare infatti evidente che al fine di riconoscere il credito vantato dall'attore inerente al rimborso delle somme versate in più per mantenere attive le polizze fideiussorie contratte a garanzia degli obblighi derivanti dall'appalto, sia necessario quantomeno un principio di prova, anche per presunzioni generali, attestante il costo sostenuto per la garanzia.
Al contrario, l'attore non ha fornito sul punto alcuna allegazione, limitandosi a quantificare del tutto genericamente il pregiudizio in una somma pari ad euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione del collaudo, ristoro che appare del tutto privo di alcun fondamento normativo.
Per queste ragioni, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
***
Considerato, dunque, che nei rapporti tra le parti è possibile definire le questioni sorte in ordine alla fondatezza delle riserve iscritte dall'attrice ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 e alle pretese economiche relative alle stesse e al mancato collaudo dell'opera nei termini sopra esposti ma che è necessario svolgere ulteriore attività istruttoria in ordine alla ricostruzione di quanto eventualmente dovuto, secondo le previsioni contrattuali e quelle di legge ratione temporis applicabili, in relazione alla riserva n. 1, si ritiene opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo per l'effetto la causa in istruttoria con separata ordinanza e sospendendo nel frattempo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. dichiara decaduta dall'eccezione di tardività delle CP_1
riserve;
2. rigetta le domande di parte attrice in relazione alle riserve iscritte ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 e alla domanda di rifusione delle spese e di ristoro dei pregiudizi conseguenti al mancato collaudo finale delle opere;
28 3. provvede per l'ulteriore istruzione della causa in ordine alla domanda di parte attrice relativa alla riserva n.
1. come da separata ordinanza;
4. rinvia la pronuncia sulle spese processuali alla sentenza definitiva.
Cagliari, 12/06/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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