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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1728/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio e promossa
DA
nato il [...] a [...], residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. BALATRI RICCARDO -RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...] ad [...] e residente a [...]CP_1
(IM)
c.f. C.F._2
Avv. MARRALI ANGELA MARIA -CONVENUTA-
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
22.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalle parti congiuntamente all'udienza del 25.3.2025:
“1) fermo l'affidamento condiviso, la minore rimane collocata presso il padre, R_ con residenza anagrafica presso quest'ultimo;
2) Considerata l'età di e la distanza di residenza tra la minore e la madre, le R_
visite madre-figlia vengono lasciate alla libera determinazione delle parti tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della figlia e quelle lavorative della madre;
3) È revocata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; CP_1
4) La signora corrisponderà ad € 250,00 al mese a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della minore, rivalutabile secondo indici ISTAT, ferma la ripartizione paritaria delle spese straordinarie disciplinate e specificate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale;
5) Le parti concordano che dal momento in cui diverrà maggiorenne il R_
contributo al mantenimento sarà corrisposto dalla direttamente alla figlia, CP_1 secondo le modalità che quest'ultima vorrà indicare;
6) l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dal padre”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n. Parte_1
623/2020 del 17.12.2020 del Tribunale della Spezia (passata in giudicato l'11.1.2021), con ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. ha chiesto la revoca dell'obbligo
2 di corrispondere a il contributo per il mantenimento della figlia CP_1 R_
(nata il [...]), attualmente convivente e residente con il padre, e dell'assegnazione della casa familiare alla (da tempo trasferitasi nella CP_1 provincia di Imperia), nonché l'attribuzione a sé dell'assegno unico familiare e la corresponsione da parte della convenuta di un contributo al mantenimento della minore quantificato nell'importo mensile di € 300.00.
ha altresì proposto due ricorsi ex art. 473-bis.15 c.p.c.: l'uno, avente Parte_1 ad oggetto l'autorizzazione a far intraprendere alla minore un percorso di ausilio psicologico, rigettato per insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma;
l'altro, avente ad oggetto l'autorizzazione a prestare il consenso anche per conto della madre alla partecipazione di all'imminente viaggio-studio in Irlanda (PCTO- R_ percorso per le competenze trasversali e l'orientamento), organizzato dall'istituto scolastico frequentato dalla minore, accolto con provvedimento inaudita altera parte, confermato all'esito della disposta comparizione delle parti.
si è costituita in giudizio, sollevando alcune eccezioni preliminari e nel CP_1 merito chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis. 21 c.p.c. in data 25.3.2025, le parti hanno dato atto che la madre aveva nel frattempo prestato il consenso per il percorso psicoterapeutico per la figlia ed hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice alla medesima udienza;
conseguentemente, autorizzate dal giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni sulle quali la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-21 u.c c.p.c.
Nel merito, dato atto della cessazione della materia del contendere in relazione alla prestazione del consenso per il percorso psicoterapeutico che la stessa minore ha chiesto di poter intraprendere, si rileva che le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti alla stessa volontà di , ormai maggiorenne, che R_
3 da tempo si è trasferita a vivere con il padre, e possono pertanto essere ratificate dal Tribunale.
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n.
623/2020 del Tribunale della Spezia, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e così dispone:
“1) Fermo l'affidamento condiviso, la minore rimane collocata presso il R_ padre, con residenza anagrafica presso quest'ultimo;
2) Considerata l'età di e la distanza di residenza tra la minore e la madre, le R_
visite madre-figlia vengono lasciate alla libera determinazione delle parti tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della figlia e quelle lavorative della madre;
3) È revocata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; CP_1
4) La signora corrisponderà ad € 250,00 al mese a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della minore, rivalutabile secondo indici ISTAT, ferma la ripartizione paritaria delle spese straordinarie disciplinate e specificate come nelle
Linee Guida in uso presso questo Tribunale;
5) Le parti concordano che dal momento in cui diverrà maggiorenne il R_
contributo al mantenimento sarà corrisposto dalla direttamente alla figlia, CP_1 secondo le modalità che quest'ultima vorrà indicare;
6) L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dal padre”
Spese compensate.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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