L'addizionale istituita con il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , e' prorogata per l'anno 1979 nella misura unica del 100 per cento, con esclusione dell'imposta sui cani.
L'addizionale di cui sopra e' devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalita' dei relativi tributi.
Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, e' applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.
Per l'anno 1979 i comuni ai quali e' assicurato il pareggio economico del bilancio mediante appositi trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a deliberare l'aumento dell'imposta sui cani nella misura del 300 per cento della tariffa base in vigore nel 1978. Gli altri comuni devono deliberare l'aumento suddetto tra un minimo del 200 per cento ed un massimo del 300 per cento.
Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 28 febbraio 1979 in deroga al termine stabilito nell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 .
Dall'anno 1979 cessano di avere efficacia le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni, concernenti l'applicazione di eccedenze ai tributi dei comuni e delle province.
Ove il gettito della tariffa di nettezza urbana non abbia coperto, nel 1978, il costo del servizio, i comuni sono tenuti ad adottare revisioni tariffarie tali da assicurare un maggior gettito fino ad un massimo dell'entrata accertata nel 1977 per i comuni del centro-nord e del 50 per cento della stessa per i comuni del Mezzogiorno e delle zone depresse del centro-nord. Le deliberazioni relative sono adottate, in deroga alle disposizioni vigenti, entro il 28 febbraio 1979 e le nuove tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1979.
Il termine di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e' prorogato al 31 dicembre 1979.