Articolo 4 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 3Articolo 5
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16 aprile 1958
Art. 4.
Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento e di ricerca scientifica.
Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958
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