Art. 4.
Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento e di ricerca scientifica.
Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento e di ricerca scientifica.
Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.