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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1955/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA MARIANO STABILE n. 85, presso lo studio dell'Avv. PINSINO ALESSIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA GALLO n. 1, presso lo studio dell'Avv.
CAMMARATA DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 15/4/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 08/05/2002 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I figli, e , entrambi maggiorenni, vivranno insieme alla Per_1 Per_2 madre presso l'immobile, sito in Palermo, Piazza Principe di Camporeale n.70 di proprietà del sig. ; Parte_1
2) Il sig. , in vista della separazione legale, si obbliga a Parte_1 trasferire mediante atto notarile, entro la data della fissanda udienza, ai due figli, e , in ragione del 50% Parte_2 Controparte_2 ciascuno, la titolarità del predetto immobile, cosi regolamentandone, precipuamente, l'aspetto economico e patrimoniale, sito in Palermo, Principe di Camporeale n.70, ubicato al settimo piano (attico), a sinistra salendo la scala, composto da sei vani catastali, censito al foglio 55, particella 217 sub
25, Piazza Principe di Camporeale n.70, Piano 7, Zona Censuaria 2, Categoria
A/3, Classe 6, Vani 6, Superficie catastale totale 101 mq, totale escluse aree scoperte 92 mq, rendita catastale euro 340,86;
3) Il sig. si obbliga altresi a contribuire al mantenimento Parte_1 dei figli, mediante versamento a ciascun figlio dell'importo di € 300,00 mensili
(per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico da effettuarsi al seguente IBAN
[...] del conto corrente della Sig.ra CP_1 per opportunità di utilizzo;
la superiore somma sarà rivalutata di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, in base alle variazioni degli indici ISTAT.
4) 1 coniugi convengono che ciascuno di essi provvederà al pagamento del
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei figli, previo accordo e documentate, in conformità al protocollo adottato dal Tribunale di
Palermo ed allegato al presente.
5) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione ai patti ivi convenuti e sopra elencati a far data dalla data
2 pubblicazione della sentenza.
6) I coniugi dichiarano che gli accordi, come sopra specificati, costituiscono
"elemento funzionale indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale".
7) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile.
8) Le spese del presente procedimento e consequenziali restano compensate tra le parti.
9) I difensori per l'assistenza prestata con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, quindi, alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 8 P. 2, S. A, Anno 2002) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1955/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA MARIANO STABILE n. 85, presso lo studio dell'Avv. PINSINO ALESSIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA GALLO n. 1, presso lo studio dell'Avv.
CAMMARATA DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 15/4/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 08/05/2002 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I figli, e , entrambi maggiorenni, vivranno insieme alla Per_1 Per_2 madre presso l'immobile, sito in Palermo, Piazza Principe di Camporeale n.70 di proprietà del sig. ; Parte_1
2) Il sig. , in vista della separazione legale, si obbliga a Parte_1 trasferire mediante atto notarile, entro la data della fissanda udienza, ai due figli, e , in ragione del 50% Parte_2 Controparte_2 ciascuno, la titolarità del predetto immobile, cosi regolamentandone, precipuamente, l'aspetto economico e patrimoniale, sito in Palermo, Principe di Camporeale n.70, ubicato al settimo piano (attico), a sinistra salendo la scala, composto da sei vani catastali, censito al foglio 55, particella 217 sub
25, Piazza Principe di Camporeale n.70, Piano 7, Zona Censuaria 2, Categoria
A/3, Classe 6, Vani 6, Superficie catastale totale 101 mq, totale escluse aree scoperte 92 mq, rendita catastale euro 340,86;
3) Il sig. si obbliga altresi a contribuire al mantenimento Parte_1 dei figli, mediante versamento a ciascun figlio dell'importo di € 300,00 mensili
(per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico da effettuarsi al seguente IBAN
[...] del conto corrente della Sig.ra CP_1 per opportunità di utilizzo;
la superiore somma sarà rivalutata di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, in base alle variazioni degli indici ISTAT.
4) 1 coniugi convengono che ciascuno di essi provvederà al pagamento del
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei figli, previo accordo e documentate, in conformità al protocollo adottato dal Tribunale di
Palermo ed allegato al presente.
5) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione ai patti ivi convenuti e sopra elencati a far data dalla data
2 pubblicazione della sentenza.
6) I coniugi dichiarano che gli accordi, come sopra specificati, costituiscono
"elemento funzionale indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale".
7) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile.
8) Le spese del presente procedimento e consequenziali restano compensate tra le parti.
9) I difensori per l'assistenza prestata con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, quindi, alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 8 P. 2, S. A, Anno 2002) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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