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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 03.02.2025 al n. 556 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Stucchi, e
[...] C.F._1
da (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Marcella Parte_2 C.F._2
Garavaglia, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 03.02.2025 e integrato in data 25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di essere genitori di (nata l'[...]) e di (nata Per_1 Per_2
il 26.12.2018); di avere intrattenuto una convivenza more uxorio, tra l'altro, in GA
(VA), Via f.lli Bronzetti n. 24, in un immobile di proprietà di entrambi nella misura del
50% ciascuno, gravato da mutuo trentennale con scadenza prevista in data 30.09.2052; che il ricorrente ha lasciato la casa familiare per trasferirsi in Fagnano Olona (VA), Via
Canova n. 12, in un immobile condotto in locazione versando il canone mensile di circa
€ 600,00 oltre spese condominiali;
che il medesimo svolge la professione di idraulico e nell'anno 2023 ha percepito redditi netti d'impresa soggetti a regime forfettario per com- plessivi € 50.000,00 circa e che la ricorrente svolge la professione di docente di acconcia- tura e nell'anno 2023 ha percepito redditi da lavoro dipendente a tempo determinato per complessivi € 10.000,00 circa e hanno chiesto regolamentare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1) Le figlie minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in GA (VA) Via f.lli Bronzetti
n. 24; ex lege l'assegnataria non potrà dare locali in locazione e/o avere persone in stabile convivenza.
2) L'abitazione sita in GA (VA) Via f.lli Bronzetti n. 24, in comproprietà tra i due, è stata messa in vendita per il tramite dell'agenzia immobiliare Remax Immobiliare (mandato valido sino al luglio 2025) per il prezzo di € 198.000,00. Le parti si impegnano espressamente alla vendita e a favo- rire le visite di eventuali acquirenti. Eventualmente, scaduto il mandato conferito all'agenzia Remax
Immobiliare, le parti incaricheranno una nuova agenzia immobiliare, con durata del mandato di mesi sei;
3) Il prezzo della vendita dell'immobile verrà utilizzato anzitutto per l'estinzione del mutuo gravante sullo stesso. Parte della differenza verrà utilizzata per il rimborso della madre del sig. Sig.ra Pt_3
la quale si è occupata di anticipare i costi per spese e utenze gas nel settembre 2024 e le tre Parte_4
rate del mutuo da settembre 2024 a dicembre 2024. L'eventuale somma residua sarà suddivisa al 50% tra la sig.ra e il Sig. Pt_1 Pt_3
4) Sino alla vendita dell'immobile lo stesso verrà occupato dalla sig.ra unitamente alle due Pt_1
figlie. Il sig. ha già rilasciato la casa familiare da alcune settimane, e regolarizzerà la propria posi- Pt_3
zione anagrafica, compatibilmente con le previsioni fiscali di agevolazione prima casa e le imposte comu- nali sugli immobili;
5) Sino alla vendita dell'immobile la rata mensile del mutuo, ammontante ad € 900,00 circa, verrà cor- risposta dalle parti al 50% ciascuno;
6) Spese (es. Tari) e utenze domestiche saranno invece totalmente a carico della sig.ra Pt_1
7) Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé le figlie un giorno a settimana dopo la scuola (anche per il pernotto), da decidere compatibilmente con le esigenze dei minori e previa co- municazione da indirizzare alla madre. A settimane alterne e salvo diverso accordo con la madre, il pa- dre terrà con sé le figlie nel fine settimana, prelevandole dall'abitazione della madre il sabato mattina in- dicativamente alle ore 9.00 per riaccompagnarli la domenica sera verso le ore 21.00, avendo cura di se- guirle nei compiti scolastici e nelle ulteriori attività. Nei periodi di frequenza scolastica sarà il genitore con cui i figli hanno passato la notte ad accompagnarlo a scuola e quello con cui deve pernottare ad anda- re a prenderli a scuola a fine lezioni. Nei giorni di rispettiva competenza ciascun genitore si occuperà de- gli impegni scolastici, sportivi e personali dei figli, il tutto salvo diverse intese tra le parti;
8) Salvo diverso accordo tra le parti, i figli trascorreranno un periodo di 15 giorni con ogni genitore, an- che non consecutivi, nel periodo estivo (da metà giugno a metà settembre), da concordare entro il giorno
30 maggio di ogni anno;
10) E' facoltà di entrambi i genitori di farsi assistere nella gestione delle figlie dai nonni materni e pa- terni e da parenti prossimi (zii);
11) Le parti concordano che ciascuno possa frequentare liberamente, anche con le figlie, amici e parenti, senza che l'altro genitore possa opporsi;
12) In virtù della collocazione prevalente presso la madre, il padre verserà alla stessa entro il primo gior- no di ogni mese l'importo di € 200,00 per ogni figlio (e quindi complessivamente € 400,00/00) a titolo di concorso al mantenimento, somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT;
13) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, se- condo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano nell'anno 2017 e successive eventuali modifiche. Il rimborso sarà effettuato dal genitore non anticipatario in favore del genitore che sosterrà il costo dietro la presentazione di completa documentazione attestante gli esborsi (fatture, ricevute, scontrini, etc…);
14) L'assegno unico, le detrazioni fiscali e gli eventuali ulteriori contributi economici saranno percepiti dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
15) I genitori danno reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e documenti validi per l'espatrio per sé stessi.
16) I genitori si impegnano ad esercitare la potestà genitoriale dei figli tenendo in considerazione l'interesse prevalente degli stessi e si accordano per rispettarsi reciprocamente e favorire le relazioni tra fi- gli e genitori, astenendosi dall'esprimere giudizi denigratori e commenti negativi l'uno nei confronti dell'altro coniuge e viceversa;
17) Entrambi i genitori si impegnano nell'interesse dei figli minori a comunicarsi reciprocamente qual- siasi variazione di residenza, dimora e/o domicilio;
18) Per ogni altro eventuale aspetto personale, economico e patrimoniale non menzionato nel presente at- to, le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni relativa determinazione, e di non aver nulla da pretendere o richiedere l'una dall'altro”.
In data 03.02.2025 il Giudice relatore, tra l'altro, ha chiesto alle parti di chiarire, ai sensi dell'art. 473-bis.51, co. 3 c.p.c., dove la ricorrente si trasferirà a vivere con le minori alla vendita della casa familiare e in data 25.02.2025 i ricorrenti hanno dichiarato quanto se- gue: “In merito al quesito posto da Codesto Tribunale e relativo al luogo dove alloggerà la madre con i bambini a seguito della vendita dell'immobile, si segnala che tra l'eventuale sottoscrizione e conseguente accettazione della proposta di acquisto e il successivo rogito notarile si faranno intercorrere dei tempi con- grui che possano permettere alla di reperire un immobile in locazione. In ogni caso, il nonno Pt_1
materno sarà disponibile ad accogliere figlia e nipoti per il tempo necessario al reperimento del nuovo im- mobile”.
Si raccomanda alla ricorrente di reperire un immobile nei Comuni limitrofi a quello in cui le minori hanno vissuto a oggi e/o a quello in cui il ricorrente si è trasferito a vivere (
[...]
. Persona_3
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono i presupposti per accogliere la domanda sub iudice in quanto le condizioni con- cordate non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove puntual- mente rispettate) appaiono idonee a garantire a e il diritto a una crescita Per_1 Per_2
sana ed equilibrata (purché venga garantita come sopra la vicinanza territoriale delle abi- tazioni dei genitori una volta venduta la casa familiare sita in GA).
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente ri- chiamate) e DISPONE in conformità.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 28.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa