Sentenza 25 febbraio 1988
Massime • 1
L'interpretazione di Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi e da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva negato che l'indennità cosiddetta sostitutiva di preavviso, prevista dagli artt. 1 e 2 dell'accordo 16 aprile 1976 e spettante al dirigente dell'e.N.E.L., collocato a riposo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970, alla data del 31 dicembre 1978, dovesse comprendere i miglioramenti stabiliti dalla successiva disciplina collettiva, ritenendo che detta indennità fosse diversa, nonostante la corrispondenza terminologica, dall'indennità di preavviso e non comportasse l'estensione della durata del rapporto fino al termine del periodo - dodici mesi - cui l'indennità stessa era commisurata). ( Conf 7165/87, mass n 455306; ( Conf 663/87, mass n 450372; ( Conf 1516/81, mass n 412174).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/1988, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1988 |
Testo completo
L'interpretazione di Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi e da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva negato che l'indennità cosiddetta sostitutiva di preavviso, prevista dagli artt. 1 e 2 dell'accordo 16 aprile 1976 e spettante al dirigente dell'e.N.E.L., collocato a riposo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970, alla data del 31 dicembre 1978, dovesse comprendere i miglioramenti stabiliti dalla successiva disciplina collettiva, ritenendo che detta indennità fosse diversa, nonostante la corrispondenza terminologica, dall'indennità di preavviso e non comportasse l'estensione della durata del rapporto fino al termine del periodo - dodici mesi - cui l'indennità stessa era commisurata). ( Conf 7165/87, mass n 455306; ( Conf 663/87, mass n 450372; ( Conf 1516/81, mass n 412174).*