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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/08/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
RG 425 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di RR, composto da. Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI TIZIANO Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. DE RONZO PA FABIOLA resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di RR voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando la stessa alle condizioni di cui al foglio allegato che si riporta con le modifiche concordate in udienza.
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. disporre l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso l'abitazione di Galliera assieme al padre.
3. starà con la madre dal 10 luglio al 17 luglio e dal 1 agosto all'11 agosto;
Per_1 con il padre dal 18 al 31 luglio e dal 12 fino all'inizio della scuola;
il 18 luglio sarà il padre a recarsi ad Ambrogio a prendere la bambina e in quell'occasione la madre consegnerà due corredi di vestiario e due paia di scarpe della minore al padre e i documenti personali della stessa (Carta di identità, Codice fiscale, permesso di soggiorno e titolo di viaggio); il 12 agosto la madre consegnerà al padre tutti i capi di vestiario e le scarpe della stessa;
nei finesettimana in cui la bambina si recherà dalla madre sarà il padre a consegnare alla stessa due corredi di vestiario e due paia di scarpe e i documenti della stessa.
1 4. Dall' 1.9.25 starà con la mamma ad Ambrogio dal venerdì pomeriggio alla Per_1 domenica pomeriggio a settimane alterne a partire dal 5 settembre (i genitori si incontreranno alla stazione di RR nel pomeriggio in orario compatibile con il servizio di trasporto pubblico da Ambrogio e compatibilmente con gli orari scolastici della minore e gli orari di lavoro del padre e della madre) ;
5. La madre fino al nuovo accordo potrà contattare telefonicamente al Per_1 mattino alle 11.00 quando non vi è scuola ed alle ore 16,30 dopo l'inizio del calendario scolastico;
6. Tutte le festività scolastiche saranno equamente divise tra i genitori (indicativamente 3 giorni a Pasqua, una settimana a Natale, 1 mese durante l'estate) e i genitori si accorderanno almeno due settimane prima ed entro la fine di maggio per il mese estivo che potrà anche essere consecutivo;
in caso di mancato accordo la bambina trascorrerà il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni con la madre o con il padre (a Natale 2025 starà con il padre ed a Pasqua con la madre, viceversa nell'anno successivo), durante l'estate in caso di mancato accordo trascorrerà con la madre dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 16 agosto 2026 e l' anno successivo trascorrerà con la madre dal 16 luglio al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
7. ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore, secondo il seguente schema: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €uro 300,00 all'anno per la figlia;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
8. - Reciproco assenso all'espatrio, subordinato alla comunicazione dell'indirizzo di destinazione, della data di partenza e ritorno che non dovrà mai superare i 20 giorni consecutivi per massimo 2 volte l'anno in periodi di chiusura della scuola Part
9. L'assegno unico, attualmente fruito dalla sig.ra al 100 %, verrà goduto in pari quota dai genitori, impegnandosi gli stessi ad espletare le necessarie pratiche burocratiche, perlomeno fino a che la minore sarà collocata presso l'abitazione del padre;
10. Le parti si impegnano a rivedere l'accordo sulla collocazione e la frequentazione di nel momento in cui trovasse abitazione più vicina alla Per_1 Parte_1 scuola;
2 11. La casa di abitazione coniugale, in comproprietà, viene assegnata a
[...]
impegnandosi le parti a provvedere entro il 31.3.2026 Parte_2 ad intestare la quota dell'abitazione di a Parte_1 PA per un totale di euro 2.603,46 con liberazione della stessa dalle obbligazioni verso gli istituti mutuatari ed accollo integrale delle spese notarili ed IMU fino alla stipula a carico del resistente medesimo. 12. Spese compensate Conclusioni del PM: visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. esponeva: Parte_1 in data 27/10/2018 aveva contratto matrimonio con PA
.
[...] I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però le ulteriori richieste della controparte e fornendo Una bella diversa ricostruzione dei complessi eventi che avevano condotto alla crisi coniugale. Nelle more del giudizio le parti comunicavano di avere raggiunto un accordo che teneva conto anche delle diverse esigenze logistiche e lavorative dei genitori. All'udienza del 9.7.2025 le parti apportavano varie modifiche a tali accordi e chiedevano di poter depositare note conclusive riportanti le definitive conclusioni. I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis. Deve dunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni sopra riportate, legittime e idonee a tutelare le esigenze morali e materiali della prole. In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e (matrimonio celebrato in
[...] PA RR , in data 27/10/2018 , trascritto al n. 212 P I alle condizioni trascritte in epigrafe. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di RR di procedere all' annotazione della presente sentenza. RR, 13.8.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di RR, composto da. Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI TIZIANO Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. DE RONZO PA FABIOLA resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di RR voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando la stessa alle condizioni di cui al foglio allegato che si riporta con le modifiche concordate in udienza.
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. disporre l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso l'abitazione di Galliera assieme al padre.
3. starà con la madre dal 10 luglio al 17 luglio e dal 1 agosto all'11 agosto;
Per_1 con il padre dal 18 al 31 luglio e dal 12 fino all'inizio della scuola;
il 18 luglio sarà il padre a recarsi ad Ambrogio a prendere la bambina e in quell'occasione la madre consegnerà due corredi di vestiario e due paia di scarpe della minore al padre e i documenti personali della stessa (Carta di identità, Codice fiscale, permesso di soggiorno e titolo di viaggio); il 12 agosto la madre consegnerà al padre tutti i capi di vestiario e le scarpe della stessa;
nei finesettimana in cui la bambina si recherà dalla madre sarà il padre a consegnare alla stessa due corredi di vestiario e due paia di scarpe e i documenti della stessa.
1 4. Dall' 1.9.25 starà con la mamma ad Ambrogio dal venerdì pomeriggio alla Per_1 domenica pomeriggio a settimane alterne a partire dal 5 settembre (i genitori si incontreranno alla stazione di RR nel pomeriggio in orario compatibile con il servizio di trasporto pubblico da Ambrogio e compatibilmente con gli orari scolastici della minore e gli orari di lavoro del padre e della madre) ;
5. La madre fino al nuovo accordo potrà contattare telefonicamente al Per_1 mattino alle 11.00 quando non vi è scuola ed alle ore 16,30 dopo l'inizio del calendario scolastico;
6. Tutte le festività scolastiche saranno equamente divise tra i genitori (indicativamente 3 giorni a Pasqua, una settimana a Natale, 1 mese durante l'estate) e i genitori si accorderanno almeno due settimane prima ed entro la fine di maggio per il mese estivo che potrà anche essere consecutivo;
in caso di mancato accordo la bambina trascorrerà il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni con la madre o con il padre (a Natale 2025 starà con il padre ed a Pasqua con la madre, viceversa nell'anno successivo), durante l'estate in caso di mancato accordo trascorrerà con la madre dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 16 agosto 2026 e l' anno successivo trascorrerà con la madre dal 16 luglio al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
7. ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore, secondo il seguente schema: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €uro 300,00 all'anno per la figlia;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
8. - Reciproco assenso all'espatrio, subordinato alla comunicazione dell'indirizzo di destinazione, della data di partenza e ritorno che non dovrà mai superare i 20 giorni consecutivi per massimo 2 volte l'anno in periodi di chiusura della scuola Part
9. L'assegno unico, attualmente fruito dalla sig.ra al 100 %, verrà goduto in pari quota dai genitori, impegnandosi gli stessi ad espletare le necessarie pratiche burocratiche, perlomeno fino a che la minore sarà collocata presso l'abitazione del padre;
10. Le parti si impegnano a rivedere l'accordo sulla collocazione e la frequentazione di nel momento in cui trovasse abitazione più vicina alla Per_1 Parte_1 scuola;
2 11. La casa di abitazione coniugale, in comproprietà, viene assegnata a
[...]
impegnandosi le parti a provvedere entro il 31.3.2026 Parte_2 ad intestare la quota dell'abitazione di a Parte_1 PA per un totale di euro 2.603,46 con liberazione della stessa dalle obbligazioni verso gli istituti mutuatari ed accollo integrale delle spese notarili ed IMU fino alla stipula a carico del resistente medesimo. 12. Spese compensate Conclusioni del PM: visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. esponeva: Parte_1 in data 27/10/2018 aveva contratto matrimonio con PA
.
[...] I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però le ulteriori richieste della controparte e fornendo Una bella diversa ricostruzione dei complessi eventi che avevano condotto alla crisi coniugale. Nelle more del giudizio le parti comunicavano di avere raggiunto un accordo che teneva conto anche delle diverse esigenze logistiche e lavorative dei genitori. All'udienza del 9.7.2025 le parti apportavano varie modifiche a tali accordi e chiedevano di poter depositare note conclusive riportanti le definitive conclusioni. I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis. Deve dunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni sopra riportate, legittime e idonee a tutelare le esigenze morali e materiali della prole. In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e (matrimonio celebrato in
[...] PA RR , in data 27/10/2018 , trascritto al n. 212 P I alle condizioni trascritte in epigrafe. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di RR di procedere all' annotazione della presente sentenza. RR, 13.8.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
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