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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2817/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2817/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Siracusa, Viale Teracati n. Parte_1 C.F._1
130 cpc;
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCOLILLA DANILO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA Controparte_1 P.IVA_1
PANAGIA, 136/N 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. ARTUSO ALESSANDRA
giusta procura in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025 svolta secondo le modalità di cui all'art. 127
ter cpc le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2019, il Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2019, emesso dal Giudice di Pace di
Siracusa in data 18/01/2019, con il quale il Giudice adito gli aveva ingiunto di pagare in favore di
, la somma di € 3.333,32 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, Parte_1
dovuta a titolo di compenso per l'attività di amministratore condominiale svolta in favore del opponente tra il 2014 e il 2017. CP_1
In particolare, il contestava l'ingiunzione di pagamento deducendo molteplici CP_1 inadempienze dell'ex amministratore in relazione al mandato conferitogli, in quanto lo stesso aveva omesso la tenuta del Registro della contabilità condominiale, non aveva provveduto a redigere e sottoporre all'assemblea i bilanci consuntivi degli anni 2014, 2015 e 2016 omettendo altresì di procedere all'apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale.
Sulla base di tali assunti, il chiedeva quindi il rigetto della pretesa creditoria con CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'avverso atto di citazione Parte_1
negando ogni addebito di mala gestio mosso nei suoi riguardi e contestando, perciò, il mancato pagamento del compenso relativo al periodo gennaio 2014 – aprile 2017 a fronte di attività regolarmente svolta da parte di esso amministratore nel periodo di incarico.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, veniva emessa sentenza n. 78/2019 con la quale il Giudice di Pace di Siracusa accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale pronuncia con atto notificato il 03/06/2021 ha proposto appello, Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata con condanna del Condominio “ ” Controparte_1
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 6 Si è costituito il contestando il gravame in quanto infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza emessa da
Giudice di primo grado.
All'udienza del 05.02.2025, la prima dinanzi a questo giudice, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
ha impugnato in appello la suddetta pronuncia sostenendo che la sentenza di Parte_1 primo grado sarebbe erronea nel punto in cui ha ritenuto la necessità dell'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea per il riconoscimento del pagamento del compenso richiesto da esso amministratore, nonché nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento degli obblighi su di esso gravanti nell'esercizio del ruolo di amministratore deducendo di aver dato prova di aver adempiuto correttamente all'incarico conferitogli avendo depositato agli atti di causa tutta la documentazione attestante la regolare tenuta della contabilità e il corretto svolgimento dell'incarico .
Più specificamente, ritiene l'odierno appellante che il giudice di primo grado avrebbe omesso di rilevare che, a fronte della prova fornita da esso amministratore, della fonte del proprio credito, il non aveva adempiuto all'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito CP_1
dall'adempimento; pertanto, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, il giudice avrebbe dovuto riconoscergli il diritto a percepire il proprio compenso avendo egli provato il titolo posto a base della sua pretesa, ossia il contratto di mandato, a prescindere dall'approvazione dei rendiconti.
Il predetto motivo non è meritevole di accoglimento e, pertanto, va rigettato.
Invero, il giudice di pace sulla base della documentazione agli atti del giudizio ha correttamente escluso il diritto al compenso dell'amministratore ritenendo che il credito, in mancanza di regolare approvazione del rendiconto di gestione relativo agli anni in cui era maturato, non fosse munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità evidenziando che "in materia di condominio, sulla base della disposizione dell'art. 1130 c.c., il credito dell'amministratore, come del resto ogni posta passiva, deve risultare dal rendiconto (redatto secondo il principio della specificità delle partite ex art. 263-264 c.p.c.) approvato dall'assemblea, sulla base di una regolare tenuta della contabilità, sì da rendere intellegibili ai condomini le voci di entrate e di spesa e di valutare in modo consapevole l'operato dell'amministratore".
pagina 3 di 6 Il principio espresso dal giudice di pace ricalca quello consolidato in materia e confermato di recente dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che il compenso dell'amministratore del condominio, costituendo una spesa a carico del condominio, costituisce una voce del relativo bilancio che necessita di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese sicché in mancanza di un rendiconto approvato all'amministratore non è dovuto alcun compenso (Cass. Civ. n.
17713/2023).
Pertanto, sotto tale profilo la sentenza impugnata risulta pienamente condivisibile avendo il giudice di primo grado applicato i richiamati principi alla luce delle prove documentali agli atti - segnatamente i verbali assembleari prodotti - che hanno dimostrato la mancata approvazione da parte dell'assemblea dei rendiconti annuali di gestione (anni dal 2014 al 2017).
Merita altresì di essere disattesa l'ulteriore censura sollevata dall'appellante il quale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice di pace ha ritenuto sussistere le gravi inadempienze dedotte dal e, segnatamente, nella parte in cui ha statuito che non risulta CP_1 provata l'effettiva notifica ai condomini degli avvisi di convocazione e non risultano i relativi verbali assembleari di mancata composizione o di mancata adozione di alcuna delibera, ex art. 1130, comma 1, sub.7, c.c.
Sostiene, infatti, l'appellante di avere ottemperato a tutte le obbligazioni poste a suo carico dagli artt. 1129, 1130 bis e 1131 c.c. e, in particolare di avere provveduto alla regolare convocazione dell'assemblea condominiale per l'approvazione della rendicontazione annuale delle spese nonché di avere provveduto alla redazione dei relativi verbali come, in tesi, dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio.
La censura è infondata.
Il Tribunale, infatti, condivide le valutazioni operate dal giudice di primo grado, il quale alla luce delle emergenze processuali ha riscontrato le dedotte inadempienze eccepite dal CP_1
opposto.
Ed invero, l'odierno appellante non ha prodotto in giudizio alcuna convocazione per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2014 e del bilancio preventivo del 2015; anche se vi sono agli atti gli avvisi di convocazione per l'approvazione del consuntivo anno 2015 e del bilancio preventivo 2016 ( All. 23 e 25) non risultano essere stati prodotti i relativi verbali di assemblea;
non vi è agli atti del giudizio alcuna prova documentale (ad es. ricevute di ritorno delle pagina 4 di 6 raccomandate) idonea a dimostrare l'asserita notifica a tutti i condomini dei predetti avvisi di convocazione dell'assemblea.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto, alla luce della documentazione agli atti del giudizio, che il creditore opposto non abbia ottemperato agli obblighi espressamente previsti dall'art. 1130, sub.1, 7 e 10 c.c.
Del pari, il giudice di primo grado ha altresì correttamente ravvisato la mala gestio dell'ex amministratore anche nella violazione dello specifico obbligo previsto dall'art. 1129, comma 7, c.c. che obbliga l'amministratore a far affluire i versamenti delle quote condominiali su di un apposito e separato conto corrente, intestato al , onde evitare che possa sorgere confusione tra il suo CP_1
patrimonio personale e quello dei singoli condomini.
Ed invero, l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'apertura di un conto corrente intestato al che non figura neanche tra la documentazione indicata nell'elenco di CP_1 cui al verbale di passaggio di consegne. Inoltre, dall'esame dell'estratto conto del conto corrente intestato al aperto dal precedente amministratore presso la CP_1 Controparte_2
, emerge inequivocabilmente il mancato utilizzo dello stesso da parte dell'amministratore,
[...]
odierno appellante, durante gli anni dell'incarico.
Pertanto, a fronte della documentazione versata in atti, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto fondate le censure allegate dal opponente volte a contestare il preteso diritto CP_1 dell'amministratore di esigere il compenso per l'opera prestata.
In conclusione, per quanto sopra esposto, l'appello interposto va integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata dispositivo.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello proposto, sussistono i presupposti di cui al
D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 2817/2021 R.G. promosso da nei confronti del Parte_1 [...] avverso la sentenza n.78/2019 emessa dal Giudice d Pace di Siracusa così Controparte_1
dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 5 di 6 2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 1701,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Siracusa, il 8 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2817/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Siracusa, Viale Teracati n. Parte_1 C.F._1
130 cpc;
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCOLILLA DANILO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA Controparte_1 P.IVA_1
PANAGIA, 136/N 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. ARTUSO ALESSANDRA
giusta procura in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025 svolta secondo le modalità di cui all'art. 127
ter cpc le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2019, il Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2019, emesso dal Giudice di Pace di
Siracusa in data 18/01/2019, con il quale il Giudice adito gli aveva ingiunto di pagare in favore di
, la somma di € 3.333,32 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, Parte_1
dovuta a titolo di compenso per l'attività di amministratore condominiale svolta in favore del opponente tra il 2014 e il 2017. CP_1
In particolare, il contestava l'ingiunzione di pagamento deducendo molteplici CP_1 inadempienze dell'ex amministratore in relazione al mandato conferitogli, in quanto lo stesso aveva omesso la tenuta del Registro della contabilità condominiale, non aveva provveduto a redigere e sottoporre all'assemblea i bilanci consuntivi degli anni 2014, 2015 e 2016 omettendo altresì di procedere all'apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale.
Sulla base di tali assunti, il chiedeva quindi il rigetto della pretesa creditoria con CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'avverso atto di citazione Parte_1
negando ogni addebito di mala gestio mosso nei suoi riguardi e contestando, perciò, il mancato pagamento del compenso relativo al periodo gennaio 2014 – aprile 2017 a fronte di attività regolarmente svolta da parte di esso amministratore nel periodo di incarico.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, veniva emessa sentenza n. 78/2019 con la quale il Giudice di Pace di Siracusa accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale pronuncia con atto notificato il 03/06/2021 ha proposto appello, Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata con condanna del Condominio “ ” Controparte_1
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 6 Si è costituito il contestando il gravame in quanto infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza emessa da
Giudice di primo grado.
All'udienza del 05.02.2025, la prima dinanzi a questo giudice, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
ha impugnato in appello la suddetta pronuncia sostenendo che la sentenza di Parte_1 primo grado sarebbe erronea nel punto in cui ha ritenuto la necessità dell'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea per il riconoscimento del pagamento del compenso richiesto da esso amministratore, nonché nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento degli obblighi su di esso gravanti nell'esercizio del ruolo di amministratore deducendo di aver dato prova di aver adempiuto correttamente all'incarico conferitogli avendo depositato agli atti di causa tutta la documentazione attestante la regolare tenuta della contabilità e il corretto svolgimento dell'incarico .
Più specificamente, ritiene l'odierno appellante che il giudice di primo grado avrebbe omesso di rilevare che, a fronte della prova fornita da esso amministratore, della fonte del proprio credito, il non aveva adempiuto all'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito CP_1
dall'adempimento; pertanto, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, il giudice avrebbe dovuto riconoscergli il diritto a percepire il proprio compenso avendo egli provato il titolo posto a base della sua pretesa, ossia il contratto di mandato, a prescindere dall'approvazione dei rendiconti.
Il predetto motivo non è meritevole di accoglimento e, pertanto, va rigettato.
Invero, il giudice di pace sulla base della documentazione agli atti del giudizio ha correttamente escluso il diritto al compenso dell'amministratore ritenendo che il credito, in mancanza di regolare approvazione del rendiconto di gestione relativo agli anni in cui era maturato, non fosse munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità evidenziando che "in materia di condominio, sulla base della disposizione dell'art. 1130 c.c., il credito dell'amministratore, come del resto ogni posta passiva, deve risultare dal rendiconto (redatto secondo il principio della specificità delle partite ex art. 263-264 c.p.c.) approvato dall'assemblea, sulla base di una regolare tenuta della contabilità, sì da rendere intellegibili ai condomini le voci di entrate e di spesa e di valutare in modo consapevole l'operato dell'amministratore".
pagina 3 di 6 Il principio espresso dal giudice di pace ricalca quello consolidato in materia e confermato di recente dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che il compenso dell'amministratore del condominio, costituendo una spesa a carico del condominio, costituisce una voce del relativo bilancio che necessita di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese sicché in mancanza di un rendiconto approvato all'amministratore non è dovuto alcun compenso (Cass. Civ. n.
17713/2023).
Pertanto, sotto tale profilo la sentenza impugnata risulta pienamente condivisibile avendo il giudice di primo grado applicato i richiamati principi alla luce delle prove documentali agli atti - segnatamente i verbali assembleari prodotti - che hanno dimostrato la mancata approvazione da parte dell'assemblea dei rendiconti annuali di gestione (anni dal 2014 al 2017).
Merita altresì di essere disattesa l'ulteriore censura sollevata dall'appellante il quale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice di pace ha ritenuto sussistere le gravi inadempienze dedotte dal e, segnatamente, nella parte in cui ha statuito che non risulta CP_1 provata l'effettiva notifica ai condomini degli avvisi di convocazione e non risultano i relativi verbali assembleari di mancata composizione o di mancata adozione di alcuna delibera, ex art. 1130, comma 1, sub.7, c.c.
Sostiene, infatti, l'appellante di avere ottemperato a tutte le obbligazioni poste a suo carico dagli artt. 1129, 1130 bis e 1131 c.c. e, in particolare di avere provveduto alla regolare convocazione dell'assemblea condominiale per l'approvazione della rendicontazione annuale delle spese nonché di avere provveduto alla redazione dei relativi verbali come, in tesi, dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio.
La censura è infondata.
Il Tribunale, infatti, condivide le valutazioni operate dal giudice di primo grado, il quale alla luce delle emergenze processuali ha riscontrato le dedotte inadempienze eccepite dal CP_1
opposto.
Ed invero, l'odierno appellante non ha prodotto in giudizio alcuna convocazione per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2014 e del bilancio preventivo del 2015; anche se vi sono agli atti gli avvisi di convocazione per l'approvazione del consuntivo anno 2015 e del bilancio preventivo 2016 ( All. 23 e 25) non risultano essere stati prodotti i relativi verbali di assemblea;
non vi è agli atti del giudizio alcuna prova documentale (ad es. ricevute di ritorno delle pagina 4 di 6 raccomandate) idonea a dimostrare l'asserita notifica a tutti i condomini dei predetti avvisi di convocazione dell'assemblea.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto, alla luce della documentazione agli atti del giudizio, che il creditore opposto non abbia ottemperato agli obblighi espressamente previsti dall'art. 1130, sub.1, 7 e 10 c.c.
Del pari, il giudice di primo grado ha altresì correttamente ravvisato la mala gestio dell'ex amministratore anche nella violazione dello specifico obbligo previsto dall'art. 1129, comma 7, c.c. che obbliga l'amministratore a far affluire i versamenti delle quote condominiali su di un apposito e separato conto corrente, intestato al , onde evitare che possa sorgere confusione tra il suo CP_1
patrimonio personale e quello dei singoli condomini.
Ed invero, l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'apertura di un conto corrente intestato al che non figura neanche tra la documentazione indicata nell'elenco di CP_1 cui al verbale di passaggio di consegne. Inoltre, dall'esame dell'estratto conto del conto corrente intestato al aperto dal precedente amministratore presso la CP_1 Controparte_2
, emerge inequivocabilmente il mancato utilizzo dello stesso da parte dell'amministratore,
[...]
odierno appellante, durante gli anni dell'incarico.
Pertanto, a fronte della documentazione versata in atti, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto fondate le censure allegate dal opponente volte a contestare il preteso diritto CP_1 dell'amministratore di esigere il compenso per l'opera prestata.
In conclusione, per quanto sopra esposto, l'appello interposto va integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata dispositivo.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello proposto, sussistono i presupposti di cui al
D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 2817/2021 R.G. promosso da nei confronti del Parte_1 [...] avverso la sentenza n.78/2019 emessa dal Giudice d Pace di Siracusa così Controparte_1
dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 5 di 6 2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 1701,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Siracusa, il 8 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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