TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/11/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2191/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2191/2022
Oggi 27/11/2025, alle ore 11.30, innanzi al giudice designato, dott. DA OR, sono presenti:
Per , nessuno Parte_1 compare
Per l'avv. E. Copercini, in sost. dell'avv. GAMBA MARCO Controparte_1
Per , l'avv. CHECCHI CRISTIAN CP_2
La dott.sa Angela Elisabetta Maifredi è presente ai fini DE pratica forense.
Il giudice, rilevata la regolarità DE notificazione degli atti di riassunzione del procedimento, dichiara la contumacia di Parte_1
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono la causa.
Il giudice, all'esito DE discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e DE parte motivazionale.
Cremona, 27/11/2025
Il giudice
DA OR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice DA OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2191/2022 promossa da:
(C.F. Pt_1 Parte_1 Parte_1
), contumace P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AM AR, domiciliata in Cremona, Piazza Roma n. 2, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Checchi Cristian, domiciliata in CP_2 P.IVA_2
Gottolengo, via Vittorio Veneto n. 16, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per : “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così Controparte_1 giudicare: - accertare e dichiarare che la non terminava a regola d'arte le opere CP_2 di sua competenza presso l'abitazione DE sig.ra e per l'effetto Controparte_1 dichiarare risolti i contratti relativi all'impianto idrosanitario e fotovoltaico per inadempimento DE;
- accertare e dichiarare che il danno patrimoniale per CP_2 mancata fruizione del c.d. Superbonus 110% patito dalla sig.ra a seguito DE CP_1 mancata consegna delle opere concordate nei modi e nei tempi prescritti è quantificabile ex art. 1226 c.c. in € 15.000,00 e per l'effetto condannare al pagamento di detta CP_2 somma o di quella diversa che sarà ritenuta dovuta, con vittoria altresì di spese e compensi professionali;
- nella denegata ipotesi in cui le precedenti domande non dovessero trovare accoglimento, disporre la compensazione integrale delle spese di lite”.
Per : “piaccia all'Ill.mo Tribunale Parte_1 adito, reiectis contrariis: - accertare e dichiarare che la non terminava le opere CP_2 edili concordate presso l'abitazione DE Sig.ra e per l'effetto Controparte_1 dichiarare risolti i contratti relativi all'impianto idrosanitario e fotovoltaico per inadempimento DE , condannando quest'ultima a corrispondere alla CP_2 [...] la maggior somma che la SO attrice dovrà pagare per la Parte_1 realizzazione dell'impianto idraulico, dell'impianto fotovoltaico, per l'acquisto degli antoni e per la regolazione dei serramenti montati, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che il danno patrimoniale per mancata fruizione del superbonus 110% patito dalla Sig.ra a seguito DE mancata consegna delle CP_1 opere edili concordate è quantificabile ex art. 1226 c.c. in € 15.000,00 e per l'effetto condannare la al pagamento di detta somma. In ogni caso: con vittoria di spese CP_2
e compensi professionali”.
PER IDM S.R.L.: “nel merito in via principale: per i motivi e titoli di cui in atti e previo ogni accertamento respingersi le domande tutte formulate dall'attrice Parte_1
[... ora in liquidazione giudiziale siccome destituite di fondamento in fatto e in diritto. Nel merito sempre in via principale: per i motivi e titoli di cui in atti e previo ogni accertamento respingersi le domande tutte formulate dall'attrice signora Controparte_1
siccome destituite di fondamento in fatto e in diritto. In via riconvenzionale nel
[...] merito: per i motivi e titoli di cui in atti e previo ogni accertamento condannarsi ex art.
1453 e ss. c.c. ora in liquidazione giudiziale e in esecuzione dei Parte_1 contratti al pagamento in favore di - del prezzo e/o corrispettivo di euro 15.600,00 CP_2 oltre Iva pattuito per la fornitura dell'impianto idrosanitario al netto del minor valore dell'opera come accertato in sede di CTU;
- del prezzo e/o corrispettivo di euro 5.856,00
Iva compresa e di cui alla fattura n. 12 del 24/01/2023 pattuito per la fornitura dei condizionatori marca Mitsubishi;
- del prezzo e/o corrispettivo di euro 3.656,27 Iva compresa e di cui alla fattura n. 87 del 22/06/2022 pattuito per la fornitura delle zanzariere al netto DE somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e/o difetti come accertati in sede di CTU;
- del residuo prezzo e/o corrispettivo di euro 3.053,14 Iva compresa e di cui alla fattura n. 127 del 30/08/2022 pattuito per la fornitura dei serramenti al netto DE somma necessaria per il montaggio dell'unico serramento non installato come accertata in sede di CTU;
- del residuo prezzo e/o corrispettivo di euro 5.839,32 oltre
Iva pattuito per la fornitura degli antoni in alluminio al netto DE somma necessaria per il loro montaggio come accertata in sede di CTU. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto DE decisione
La sig.ra e convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_1 al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate. CP_2
Le attrici deducevano:
- che “la sig.ra commissionava alla lavori di CP_1 Parte_1 ristrutturazione DE propria villetta in conformità ai requisiti richiesti per la fruizione del cd. Superbonus, l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n.
34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici”;
- che in qualità di general contactor, in nome e per conto DE Parte_1 committenza, si faceva parte diligente individuando i vari fornitori e le maestranze da interessare per l'esecuzione dei lavori d'appalto”;
- che “nel novembre 2021 veniva, pertanto, commissionata ad la realizzazione dei CP_2 seguenti lavori: a) impianto di riscaldamento ed idrosanitario, b) impianto fotovoltaico, sistema di accumulo e colonnina ricarica, c) fornitura e posa di serramenti, d) fornitura e posa di antoni in alluminio”;
- che “l'accordo con prevedeva il pagamento integrale al termine dei lavori CP_2 quanto alle opere di cui alle lettere a), b), mentre per le lettere c) e d) era previsto un acconto del 30%, che veniva prontamente versato, pari ad € 5.700,00 oltre iva”;
- che “i lavori commissionati ad iniziavano però a rilento. A titolo esemplificativo, CP_2 la consegna dei serramenti (tra l'altro 9 su 10) avveniva a sei mesi di distanza dall'ordine, quella delle zanzariere nelle due settimane successive, mentre la consegna degli antoni non
è ad oggi ancora avvenuta”; - che “a distanza di dieci mesi, quindi, l'impianto idraulico non è ancora disponibile,
l'impianto fotovoltaico non è stato installato e non sono stati posati gli antoni”;
- di “avere interesse a ottenere l'accertamento giudiziale dell'avvenuta risoluzione dei contratti relativi all'impianto di riscaldamento e fotovoltaico per inadempimento dell'impresa esecutrice. Inoltre, al fine di portare a compimento le opere lasciate da CP_2
[... palesemente incomplete, la si dovrà rivolgere urgentemente ad Parte_1 altre imprese specializzate, con costi superiori a quelli concordati anzitempo con CP_2 nella misura che sarà accertata in corso di causa. Fermo restando il diritto DE Sig.ra
a vedersi risarcito il danno patrimoniale da mancata fruizione del superbonus CP_1
110%, quantificabile in € 15.000,00”.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la fondatezza delle CP_2 proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva in via principale il rigetto di ogni richiesta ex adverso e in via riconvenzionale la condanna di “al Parte_1 pagamento in favore del prezzo e/o corrispettivo di euro 15.600,00 oltre Iva pattuito per la fornitura dell'impianto idrosanitario, del prezzo e/o corrispettivo di euro 5.856,00 Iva compresa e di cui alla fattura n. 12 del 24/01/2023 pattuito per la fornitura dei condizionatori marca Mitsubishi, del prezzo e/o corrispettivo di euro 3.656,27 Iva compresa e di cui alla fattura n. 87 del 22/06/2022 pattuito per la fornitura delle zanzariere, del residuo prezzo e/o corrispettivo di euro 3.053,14 Iva compresa e di cui alla fattura n. 127 del 30/08/2022 pattuito per la fornitura dei serramenti e del residuo prezzo
e/o corrispettivo di euro 5.839,32 oltre Iva pattuito per la fornitura degli antoni in alluminio”.
La convenuta deduceva:
- che mai ha commissionato la fornitura dell'impianto fotovoltaico Parte_1
a che, a scanso di equivoci, mai si è offerta e tanto meno si è impegnata a fornirlo”; CP_2
- che le parti non hanno mai concordato la data di installazione dell'impianto idrosanitario.
“Ciò a fronte e a causa dei notori, imprevedibili e comunque comunicati lunghi tempi di consegna da parte dei produttori dei componenti l'impianto idrosanitario che venivano ab origine accettati sia da che, per quanto di rilevanza, dalla stessa Parte_1 signora presso l'abitazione DE quale onde evitare alla Controparte_1 CP_2 stessa qualsiasi disagio nell'attesa DE fornitura dell'impianto (id est DE caldaia e componenti), installava da subito scaldabagno elettrico…documentale che in data
07/10/2022 e in data 18/10/2022 abbia ribadito a il CP_2 Parte_1 proprio impegno ad installare l'impianto non appena ricevuto dal proprio fornitore l'unico pezzo mancante (c.d. accumulo) che poi effettivamente riceveva a distanza di circa una decina di giorni, a seguito DE consegna del pezzo mancante e nonostante la CP_2 sorprendente azione giudiziale intrapresa offriva, come tuttora offre, la fornitura e installazione dell'impianto idrosanitario senza tuttavia ricevere riscontro alcuno da che, pertanto, illegittimamente rifiutava e impediva, come tuttora, a Parte_1 di adempiere”; CP_2
- che “chiede che il contratto per la fornitura dell'impianto idrosanitario abbia esecuzione con conseguente condanna di al pagamento del relativo e pattuito Parte_1 prezzo di euro 15.600,00 oltre Iva”;
- che commissionava altresì la fornitura presso l'abitazione DE Parte_1 signora dei condizionatori marca Mitsubishi al concordato prezzo di Controparte_1 euro 4.800,00 oltre Iva giusto preventivo del 16/04/2022...Al riguardo si evidenzia come i suddetti condizionatori siano stati regolarmente forniti e installati presso l'abitazione DE signora ancora nel mese di giugno 2022 e che nessuna contestazione Controparte_1 al riguardo sia mai stata sollevata, nemmeno in atto di citazione, da Parte_1
[...
Ciò nonostante seppur più volte richiesta, non ha mai Parte_1 provveduto al saldo del relativo prezzo pari a complessivi euro 5.856,00 Iva compresa e di cui alla fattura n. 12 del 24/01/2023”;
- che commissionava inoltre la fornitura, sempre presso Parte_1
l'abitazione DE signora , delle zanzariere al complessivo e Controparte_1 accettato prezzo di euro 2.996,94 oltre Iva giusto preventivo del 20/05/2022. Le zanzariere venivano regolarmente installate ancora nel mese di giugno 2022 e emetteva in CP_2 data 22/06/2022 la relativa fattura n. 87 per complessivi euro 3.656,27 Iva compresa che non veniva onorata da ; Parte_1
- che affidava anche la fornitura e posa presso l'abitazione DE Parte_1 signora dei serramenti e degli antoni in alluminio al rispettivo e Controparte_1 accettato prezzo di euro 10.681,88 oltre Iva e di euro 8.341,89 oltre Iva giusti preventivi del 29/11/2021. In data 31/12/2021 e giuste condizioni di Parte_1 pagamento versava a il pattuito acconto, pari al 30% del prezzo delle suddette CP_2 forniture, di euro 5.707,13 oltre Iva e così di complessivi euro 6.962,70 e di cui alla fattura
n. 229 del 31/12/2021 ovvero euro 3.204,56 oltre Iva per i serramenti e euro 2.502,57 oltre
Iva per gli antoni in alluminio.Tuttavia solo alla fine del mese di marzo 2022 e dopo vari solleciti comunicava le precise misure del cappotto da realizzarsi Parte_1 nell'abitazione DE signora richieste da per il corretto dimensionamento CP_1 CP_2 dei serramenti e degli antoni commissionati e confermare, per l'effetto, al proprio fornitore il relativo ordine. I serramenti venivano regolarmente posati nel mese di giugno 2022 ad eccezione di uno che, come da accordi e onde evitarne il danneggiamento, sarebbe stato installato da solo dopo la conclusione dei lavori edili che interessavano CP_2
l'abitazione DE signora versava a preteso Parte_2 saldo dell'intero prezzo dei serramenti forniti ed esposto nella fattura n. 127 del
30/08/2022 in complessivi euro 13.054,82 Iva compresa la minor somma di euro 6.092,12, imputando arbitrariamente, come dalla stessa candidamente ammesso, l'intera somma di euro 6.962,70 dalla stessa già versata in data 31/12/2021 e pertanto anche l'acconto (euro
2.502,57 oltre Iva) DE fornitura degli antoni in alluminio. Pertanto con “abile” e
“spregiudicata” mossa aveva arbitrariamente utilizzato anche Parte_1
l'acconto di euro 2.502,57 oltre Iva versato per la fornitura degli antoni di alluminio per il pagamento del prezzo dei serramenti”;
- di “richiedere il pagamento del prezzo ancora effettivamente dovuto per i serramenti e a saldo DE fattura n. 127 del 30/08/2022 che contabilmente e pacificamente risulta, al netto di euro 10.001,68 versati (doc. n. 15 e n. 20), pari a residui euro 3.053,14 Iva compresa”;
- che “per quanto riguarda la fornitura degli antoni alluminio, fermi e ribaditi i citati ritardi imputabili unicamente a fatto di già alla fine del Parte_1 CP_2 mese di maggio 2022 denunciava la perdurante mancanza nell'immobile degli ancoraggi necessari per la loro posa nonché criticità e difformità circa le misure dei davanzali senza tuttavia sortire alcun tempestivo interessamento di controparte alla faccenda”;
- che “attesa l'inesistenza degli inadempimenti denunciati le domande di risarcimento del danno avanzate da al riguardo delle suddette forniture srl andranno Parte_1 rigettate. Al contrario evidente l'inadempimento di che Parte_1 ingiustificatamente ha impedito, come impedisce, a di rendere la propria CP_2 prestazione anche in questo caso all'unico e malcelato fine di sottrarsi al pagamento del prezzo ancora dovuto per i serramenti e gli antoni in alluminio commissionati. Per l'effetto
fermi i propri obblighi e prestazioni, chiede in esecuzione dei contratti la CP_2 condanna di al pagamento del residuo prezzo dei serramenti forniti Parte_1 pari a euro 3.053,14 Iva compresa nonché di quello per la fornitura degli antoni in alluminio commissionati pari a euro 5.839,32 oltre Iva”;
- che “la committente signora non ha alcuna legittimazione e azione Controparte_1
a richiedere la giudiziale risoluzione dei contratti di subappalto stipulati tra la propria appaltatrice/subcommittente e la subappaltatrice e, allo Parte_1 CP_2 stesso modo, il risarcimento del danno eventualmente derivante dall'inadempimento ai suddetti contratti”.
Le domande formulate dalla sig.ra devono essere rigettate, le Controparte_1 pretese delle altre parti sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono e le richieste di condanna avanzate da nei confronti di sono CP_2 Parte_1 improcedibili, poiché in data 30.1.2025 è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale DE predetta persona giuridica.
Preliminarmente si evidenzia che, sebbene Parte_1 sia stata dichiarata contumace, le domande dalla stessa formulata devono essere esaminate, stante il principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n.
24331 del 30.9.2008 secondo cui “la riassunzione del processo, operata a norma dell'art.
303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia DE parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto”.
Ciò detto, i contratti allegati nell'atto di citazione effettivamente stipulati da
[...]
CP_ hanno generato l'instaurazione di rapporti negoziali coinvolgenti solamente
[...]
Non sussiste alcun rapporto contrattuale tra la sig.ra Parte_1 Controparte_1
e la convenuta. Sebbene un contratto di subappalto presupponga logicamente l'intervenuto perfezionamento di un contratto d'appalto, siffatti negozi sono comunque distinti ed autonomi. Di talché devono essere rigettate tutte le domande formulate dalla sig.ra
[...] implicanti statuizioni aventi ad oggetto i contratti conclusi da con CP_1 CP_2
in quanto la persona fisica è carente di titolarità dal lato attivo Parte_1 DE posizione soggettiva.
Anche la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra connessa Controparte_1 alla “fruizione del superbonus 110%” deve essere rigettata, stante la manifesta genericità dell'allegazione e l'omessa dimostrazione dei fatti genericamente allegati. Invero, a prescindere da ogni considerazione circa l'assenza di specifiche deduzioni in tema di responsabilità extracontrattuale e di nesso di causa tra l'inadempimento di una prestazione negoziale e il nocumento subito da un soggetto estraneo a quel rapporto, l'asserita danneggiata si è limitata ad allegare che i contratti stipulati dalle parti erano finalizzati al miglioramento energetico dell'immobile, al “consolidamento statico” del bene e alla
“riduzione del rischio sismico” dell'edificio. Non essendovi alcuna concreta allegazione in merito ai requisiti necessari all'ottenimento dei benefici economici in rapporto agli interventi edilizi preventivati, il giudicante non può compiere alcuna pertinente valutazione.
Ciò detto, tenuto conto delle allegazioni presenti negli atti introduttivi del giudizio, si osserva che:
1) la convenuta non ha stipulato alcun contratto avente ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico. Dall'esame del documento attoreo n. 11 emerge che la proposta contrattuale accettata da proveniva da Parte_1 Controparte_3
Con (e non dalla SO ). La proposta è stata accettata in data 16.2.2022, e
[...] cioè stata accettata alcuni mesi dopo l'invio DE proposta contrattuale redatta su carta Con IN DE SO . Considerato che l'attrice non ha mai sottoscritto quest'ultima proposta ma ha accettato un'altra proposta finalizzata all'ottenimento del medesimo bene DE vita, è evidente che le parti non abbiano voluto perfezionare alcun contratto.
Conseguentemente la domanda diretta all'ottenimento di una sentenza costitutiva di scioglimento del contratto deve essere rigattata, poiché non vi è alcun contratto da sciogliere;
2) ha stipulato con un contratto avente ad oggetto Parte_1 CP_2 la realizzazione di “un impianto di riscaldamento ed idrosanitario”. Le prestazioni che la convenuta si era obbligata a eseguire sono dettagliatamente descritte nel negozio del
28.3.2022. Dall'analisi DE relazione di consulenza tecnica emerge che esclusa CP_2
l'istallazione del contenitore in lamiera zincata, non ha eseguito alcuna prestazione pattuita.
Nonostante il contenitore installato sia leggermente differente rispetto a quello individuato dalle parti, si reputa che la prestazione sia stata eseguita correttamente, giacché il bene installato è per natura, qualità e caratteristiche equipollente a quello concordato.
Considerato che dopo circa 6 mesi dalla data di perfezionamento del negozio, CP_2 non era ancora in condizione di eseguire le prestazioni pattuite, l'attrice ha legittimamente deciso di affidare la realizzazione dell'impianto a un'altra SO. Diversamente da quanto adombrato dalla convenuta, l'omessa individuazione di un esplicito termine di adempimento delle prestazioni non consente al contraente di eseguire le stesse quando vorrà o quando potrà. Infatti ogni obbligazione deve essere adempiuta entro un termine di ragionevolezza desumibile dalla natura del rapporto contrattuale e dall'interesse del beneficiario DE prestazione all'esecuzione DE stessa.
L'inadempimento posto in essere da è grave, poiché nessuna prestazione è stata CP_2 eseguita nell'arco temporale compreso tra il 28.3.2022 e il 23.9.2022 ed è imputabile alla persona giuridica, in quanto l'assunzione di una obbligazione non adempibile in un tempo ragionevole a causa di una conosciuta incapacità di approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione DE prestazione non costituisce un evento imprevedibile o inevitabile per un agente modello ma palesa un'errata concezione DE buona fede contrattuale ed evidenzia l'esistenza di una condotta antitetica rispetto a quella esigibile da un professionista. In ragione DE gravità dell'inadempimento imputabile alla convenuta il contratto del 28.3.2022 deve essere dichiarato risolto. Dall'intervenuto scioglimento del rapporto negoziale consegue il rigetto DE domanda avanzata da circa il CP_2 pagamento del prezzo delle prestazioni pattuite e l'obbligo delle parti di restituire le prestazioni ricevute.
Considerato che
l'attrice non pagato alcun prezzo, che non possibile la restituzione in natura dell'installato contenitore in lamiera zincata, che il contenuto dell'obbligo restitutorio non eseguibile in natura deve essere determinato sulla base del corrispettivo originariamente pattuito dalle parti e che il valore economico dell'opera realizzata dalla convenuta è pari a euro 1.390,13 (euro 1.263,76 + IVA al 10%, cfr. relazione di CTU), deve corrispondere a tale importo. Parte_1 CP_2 La richiesta dell'attrice diretta ad ottenere la condanna DE convenuta al pagamento del maggiore prezzo di realizzazione dell'impianto idrosanitario deve essere rigettata, poiché
l'allegazione è caratterizzata da manifesta genericità e la parte ha realizzato un impianto differente rispetto a quello previsto nel contratto del 28.3.2022, sicché l'eventuale maggiore costo di realizzazione del differente impianto non può gravare sulla convenuta;
3) non ha contestato l'esistenza di un contratto avente ad Parte_1 oggetto l'installazione di due condizionatori presso l'abitazione di proprietà DE sig.ra la corretta esecuzione DE prestazione di installazione da parte DE Controparte_1 convenuta (la doglianza presente nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. è manifestamente generica e deve essere considerata tamquam non esset), l'esattezza dell'importo di euro
5.856,00 preteso dalla predetta SO e l'omesso pagamento di siffatto importo. Tali circostanze non abbisognano di prova, perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi DE loro esistenza.
Conseguentemente deve corrispondere a la somma di Parte_1 CP_2 euro 5.856,00;
4) ha stipulato con un contratto avente ad oggetto Parte_1 CP_2 la l'installazione di 9 zanzariere. Dall'analisi DE relazione di consulenza tecnica emerge che 3 zanzariere non funzionano correttamente e che il malfunzionamento “potrebbe essere dovuto ad un difetto DE produzione DE zanzariera stessa, ad un difetto di posa in opera oppure ad un difetto negli elementi che la compongono (ad esempio una molla difettosa, fuori posto)”. Il vizio è modesto ed eliminabile mediante l'esecuzione di prestazioni di valore compreso tra euro 536,27 (euro 439,57 + IVA al 22%) ed euro 26,87 (euro 22,03 +
Iva al 22%). La natura dei vizi non è stata accertata dall'ausiliario del giudice, poiché i costi connessi all'accertamento erano sensibilmente superiori rispetto ai costi di eliminazione dei difetti. Come richiesto dalle parti all'udienza del 6.6.2024, il costo di eliminazione dei difetti è individuato dal giudicante effettuando una media tra i valori indicati dal consulente tecnico nominato.
Considerato che
il minore valore delle opere eseguite dalla convenuta è pari al prezzo pattuito per l'esecuzione delle stesse (euro 3.656,27, fatto non contestato) detratto il costo di riparazione dei beni, pari a euro 281,57 ((euro 536,27 + euro 26,87) / 2)),
e che l'attrice non ha corrisposto alcun importo in relazione alle predette prestazioni (fatto non contestato), deve corrispondere a la somma di euro Parte_1 CP_2
3.374,70 (euro 3.656,27 – euro 281,57);
5) ha stipulato con un contratto avente ad oggetto Parte_1 CP_2
l'installazione di 10 serramenti. I serramenti sono stati consegnati all'attrice e la convenuta ha provveduto al montaggio degli stessi ad eccezione di quello sito nell'autorimessa dell'edificio, che è stato posato dalla committente dopo il completamento dei lavori di sistemazione del cortile. L'infisso sito nell'autorimessa non è stato inizialmente installato allo scopo di preservarne l'integrità durante l'esecuzione delle opere di sistemazione. La scelta è condivisibile e l'erronea installazione dell'infisso non è imputabile a la CP_2 quale non ha comunque diritto ad ottenere il pagamento del prezzo di montaggio del bene, pari alla somma di euro 155,89 (euro 127,78 + Iva al 22 %), poiché la prestazione non è stata eseguita e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da lucro cessante.
Il fatto che l'attrice non abbia rifiutato l'installazione dei serramenti dimostra l'esistenza di un concreto interesse alla prestazione e l'accertata sussistenza di un difetto di registrazione di un infisso, incidendo esclusivamente sul valore DE prestazione eseguita da CP_2 non è una circostanza idonea a causare lo scioglimento del rapporto negoziale. Considerato pacifico tra le parti il fatto che il prezzo pattuito per l'installazione degli infissi era pari a euro 13.054,82, iva compresa (cfr. doc. n. 19 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta), che in data 31.12.2021 l'attrice ha corrisposto la somma di euro 6.962,70 e in data
15.9.2022 quella di euro 6.092,12, che la convenuta non ha diritto ad ottenere il pagamento del prezzo di montaggio dell'infisso sito nell'autorimessa (euro 155,89) e che il costo di sistemazione del difetto di registrazione accertato dal CTU è pari a euro 3.270,46 (euro
2.680,71 + Iva al 22 %), ha corrisposto a una somma Parte_1 CP_2 maggiore rispetto a quella dovuta, pari a euro 3.426,35 (euro 13.054,82, – euro 6.962,70 – euro 6.092,12 – euro 155,89 – euro 3.270,46). Tale somma sarà valutata al fine DE determinazione del rapporto di dare e avere tra i contraenti. È opportuno precisare, da un lato, che l'accertamento del rapporto di dare e avere tra le parti integra un'ipotesi di compensazione impropria (il rapporto negoziale è complesso), che il giudice può effettuare d'ufficio, e dall'altro, che la pretesa avanzata da una SO in liquidazione giudiziale può essere neutralizzata dal debitore eccependo in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 13345 del 14.5.2024 secondo cui “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale”);
6) ha stipulato con un contratto avente ad oggetto Parte_1 CP_2
l'installazione di 9 antoni in alluminio. La convenuta ha acquistato gli antoni da montare presso l'abitazione di proprietà DE sig.ra secondo le indicazioni Controparte_1 trasmesse dall'attrice e i beni non sono stati posizionati, poiché la realizzazione del cappotto dell'immobile ha reso impossibile l'installazione (“cfr. dichiarazioni dei sig.ri e : “gli antoni delle finestre non sono state montati, poiché, CP_4 Parte_3 prima di posizionare i beni, vi era la necessità di terminare i lavori relativi al cappotto. La SO per la quale lavoro non si è occupata DE realizzazione del cappotto. Ricordo che la SO per la quale lavoro aveva ordinato gli antoni in alluminio secondo le indicazioni trasmesse da e tenuto conto dell'ingombro riconducibile alla Parte_1 realizzazione del cappotto, in quanto per la materiale consegna degli atoni era necessario aspettare 7/8 mesi. La realizzazione del cappotto ha modificato le misure originariamente trasmesse da Nello specifico è stato costruito un davanzale che Parte_1 ha modificato lo spessore di circa 3 centimetri, le “spallette” erano storte e il cappotto ha coperto gli ancoraggi necessari all'installazione degli antoni. Conseguentemente non era possibile installare gli antoni. Gli antoni sono attualmente depositati presso il magazzino del venditore” e “ricordo che dovevano essere montati degli antoni ma i beni non sono stati montati, in quanto vi sono stati dei problemi con le misure e con gli ancoraggi. Il dovevo montare le finestre. Ho montato le finestre insieme al mio collega . Dopo CP_4 avere montato le finestre, il sig. ha controllato se vi era spazio sufficiente per CP_4 installare gli antoni. Lo spazio era insufficiente. Ho misurato lo spazio presente presso le finestre e mi sono reso conto che tale spazio era inferiore rispetto a quello inizialmente misurato. Lo spazio si era ridotto, perché vi è stato un errore nella realizzazione del cappotto. Gli ancoraggi invece non c'erano. Non so se gli ancoraggi sono coperti dal cappotto”).
In data 16.3.2022 aveva piena consapevolezza del fatto che gli Parte_1 antoni sarebbero stati consegnati dopo circa 3 mesi dall'invio dell'ordine di acquisto e che l'ordine di acquisto poteva essere eseguito solamente dopo la trasmissione delle misure relative al cappotto da realizzare (cfr. doc. n. 16 DE comparsa di costituzione e risposta).
Considerato che in data 16.3.2022 l'attrice non aveva ancora trasmesso le misure del cappotto, che il cappotto non è stato realizzato dalla convenuta, che la convenuta già nel mese di maggio 2022 lamentava la realizzazione di un cappotto incompatibile con il posizionamento degli antoni ordinati (cfr. doc. n. 21 DE comparsa di costituzione e risposta) e che non ha effettuato alcuna specifica contestazione né Parte_1 ha dedotto pertinenti circostanze, deve affermarsi che l'omessa installazione dei beni non è riconducibile ad alcun comportamento inadempiente di CP_2
Considerato che il prezzo pattuito per l'installazione degli antoni era pari a euro 10.177,10, iva compresa, che gli antoni ordinati da per essere montati presso l'abitazione CP_2 DE sig.ra sono di proprietà di che la Controparte_1 Parte_1 convenuta non ha diritto ad ottenere il pagamento del prezzo di montaggio dei beni, pari a euro 1.754,72 (cfr. relazione di CTU;
euro 1.438,30 + Iva al 22%), poiché la prestazione non è stata eseguita e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da lucro cessante, deve corrispondere a la somma di euro 8.422,38 (euro Parte_1 CP_2
10.177,10 – euro 1.754,72).
In conclusione, effettuate le dovute compensazioni, deve Parte_1 corrispondere a la somma di euro 15.616,86 (euro 8.422,38 + euro 3.374,70 + CP_2 euro 5.856,00 + euro 1.390,13 – euro 3.426,35). la domanda di condanna al CP_5 pagamento DE massa monetaria è improcedibile, poiché in data 30.1.2025 è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale DE Parte_1
Le spese processuali, escluse quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore DE controversia.
Le spese e il compenso del CTU, come liquidati con provvedimento datato
6.6.2024, sono posti definitivamente a carico di Parte_1
, in quanto l'attrice, diversamente dalla convenuta, ha rifiutato una proposta
[...] conciliativa economicamente più favorevole rispetto a quanto sarebbe stato riconosciuto con la presente sentenza nell'ipotesi in cui non fosse stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale DE SO e l'accertamento tecnico è stato necessario al solo fine di individuare i pregiudizi derivanti dai contratti stipulati dai predetti soggetti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto avente ad oggetto la realizzazione di “un impianto di riscaldamento ed idrosanitario” di cui al documento attoreo n. 1 per il grave inadempimento posto in essere da CP_2
- dichiara improcedibili le domande di condanna formulate da nei confronti di CP_2
; Parte_1
- rigetta le restanti domande formulate dalle parti;
- condanna la sig.ra e Controparte_1 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro
[...] CP_2
4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le Parte_1 spese e il compenso del CTU, nell'importo determinato nel provvedimento del 6.6.2024.
Cremona, 27/11/2025
Il giudice
DA OR
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2191/2022
Oggi 27/11/2025, alle ore 11.30, innanzi al giudice designato, dott. DA OR, sono presenti:
Per , nessuno Parte_1 compare
Per l'avv. E. Copercini, in sost. dell'avv. GAMBA MARCO Controparte_1
Per , l'avv. CHECCHI CRISTIAN CP_2
La dott.sa Angela Elisabetta Maifredi è presente ai fini DE pratica forense.
Il giudice, rilevata la regolarità DE notificazione degli atti di riassunzione del procedimento, dichiara la contumacia di Parte_1
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono la causa.
Il giudice, all'esito DE discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e DE parte motivazionale.
Cremona, 27/11/2025
Il giudice
DA OR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice DA OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2191/2022 promossa da:
(C.F. Pt_1 Parte_1 Parte_1
), contumace P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AM AR, domiciliata in Cremona, Piazza Roma n. 2, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Checchi Cristian, domiciliata in CP_2 P.IVA_2
Gottolengo, via Vittorio Veneto n. 16, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per : “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così Controparte_1 giudicare: - accertare e dichiarare che la non terminava a regola d'arte le opere CP_2 di sua competenza presso l'abitazione DE sig.ra e per l'effetto Controparte_1 dichiarare risolti i contratti relativi all'impianto idrosanitario e fotovoltaico per inadempimento DE;
- accertare e dichiarare che il danno patrimoniale per CP_2 mancata fruizione del c.d. Superbonus 110% patito dalla sig.ra a seguito DE CP_1 mancata consegna delle opere concordate nei modi e nei tempi prescritti è quantificabile ex art. 1226 c.c. in € 15.000,00 e per l'effetto condannare al pagamento di detta CP_2 somma o di quella diversa che sarà ritenuta dovuta, con vittoria altresì di spese e compensi professionali;
- nella denegata ipotesi in cui le precedenti domande non dovessero trovare accoglimento, disporre la compensazione integrale delle spese di lite”.
Per : “piaccia all'Ill.mo Tribunale Parte_1 adito, reiectis contrariis: - accertare e dichiarare che la non terminava le opere CP_2 edili concordate presso l'abitazione DE Sig.ra e per l'effetto Controparte_1 dichiarare risolti i contratti relativi all'impianto idrosanitario e fotovoltaico per inadempimento DE , condannando quest'ultima a corrispondere alla CP_2 [...] la maggior somma che la SO attrice dovrà pagare per la Parte_1 realizzazione dell'impianto idraulico, dell'impianto fotovoltaico, per l'acquisto degli antoni e per la regolazione dei serramenti montati, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che il danno patrimoniale per mancata fruizione del superbonus 110% patito dalla Sig.ra a seguito DE mancata consegna delle CP_1 opere edili concordate è quantificabile ex art. 1226 c.c. in € 15.000,00 e per l'effetto condannare la al pagamento di detta somma. In ogni caso: con vittoria di spese CP_2
e compensi professionali”.
PER IDM S.R.L.: “nel merito in via principale: per i motivi e titoli di cui in atti e previo ogni accertamento respingersi le domande tutte formulate dall'attrice Parte_1
[... ora in liquidazione giudiziale siccome destituite di fondamento in fatto e in diritto. Nel merito sempre in via principale: per i motivi e titoli di cui in atti e previo ogni accertamento respingersi le domande tutte formulate dall'attrice signora Controparte_1
siccome destituite di fondamento in fatto e in diritto. In via riconvenzionale nel
[...] merito: per i motivi e titoli di cui in atti e previo ogni accertamento condannarsi ex art.
1453 e ss. c.c. ora in liquidazione giudiziale e in esecuzione dei Parte_1 contratti al pagamento in favore di - del prezzo e/o corrispettivo di euro 15.600,00 CP_2 oltre Iva pattuito per la fornitura dell'impianto idrosanitario al netto del minor valore dell'opera come accertato in sede di CTU;
- del prezzo e/o corrispettivo di euro 5.856,00
Iva compresa e di cui alla fattura n. 12 del 24/01/2023 pattuito per la fornitura dei condizionatori marca Mitsubishi;
- del prezzo e/o corrispettivo di euro 3.656,27 Iva compresa e di cui alla fattura n. 87 del 22/06/2022 pattuito per la fornitura delle zanzariere al netto DE somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e/o difetti come accertati in sede di CTU;
- del residuo prezzo e/o corrispettivo di euro 3.053,14 Iva compresa e di cui alla fattura n. 127 del 30/08/2022 pattuito per la fornitura dei serramenti al netto DE somma necessaria per il montaggio dell'unico serramento non installato come accertata in sede di CTU;
- del residuo prezzo e/o corrispettivo di euro 5.839,32 oltre
Iva pattuito per la fornitura degli antoni in alluminio al netto DE somma necessaria per il loro montaggio come accertata in sede di CTU. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto DE decisione
La sig.ra e convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_1 al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate. CP_2
Le attrici deducevano:
- che “la sig.ra commissionava alla lavori di CP_1 Parte_1 ristrutturazione DE propria villetta in conformità ai requisiti richiesti per la fruizione del cd. Superbonus, l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n.
34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici”;
- che in qualità di general contactor, in nome e per conto DE Parte_1 committenza, si faceva parte diligente individuando i vari fornitori e le maestranze da interessare per l'esecuzione dei lavori d'appalto”;
- che “nel novembre 2021 veniva, pertanto, commissionata ad la realizzazione dei CP_2 seguenti lavori: a) impianto di riscaldamento ed idrosanitario, b) impianto fotovoltaico, sistema di accumulo e colonnina ricarica, c) fornitura e posa di serramenti, d) fornitura e posa di antoni in alluminio”;
- che “l'accordo con prevedeva il pagamento integrale al termine dei lavori CP_2 quanto alle opere di cui alle lettere a), b), mentre per le lettere c) e d) era previsto un acconto del 30%, che veniva prontamente versato, pari ad € 5.700,00 oltre iva”;
- che “i lavori commissionati ad iniziavano però a rilento. A titolo esemplificativo, CP_2 la consegna dei serramenti (tra l'altro 9 su 10) avveniva a sei mesi di distanza dall'ordine, quella delle zanzariere nelle due settimane successive, mentre la consegna degli antoni non
è ad oggi ancora avvenuta”; - che “a distanza di dieci mesi, quindi, l'impianto idraulico non è ancora disponibile,
l'impianto fotovoltaico non è stato installato e non sono stati posati gli antoni”;
- di “avere interesse a ottenere l'accertamento giudiziale dell'avvenuta risoluzione dei contratti relativi all'impianto di riscaldamento e fotovoltaico per inadempimento dell'impresa esecutrice. Inoltre, al fine di portare a compimento le opere lasciate da CP_2
[... palesemente incomplete, la si dovrà rivolgere urgentemente ad Parte_1 altre imprese specializzate, con costi superiori a quelli concordati anzitempo con CP_2 nella misura che sarà accertata in corso di causa. Fermo restando il diritto DE Sig.ra
a vedersi risarcito il danno patrimoniale da mancata fruizione del superbonus CP_1
110%, quantificabile in € 15.000,00”.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la fondatezza delle CP_2 proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva in via principale il rigetto di ogni richiesta ex adverso e in via riconvenzionale la condanna di “al Parte_1 pagamento in favore del prezzo e/o corrispettivo di euro 15.600,00 oltre Iva pattuito per la fornitura dell'impianto idrosanitario, del prezzo e/o corrispettivo di euro 5.856,00 Iva compresa e di cui alla fattura n. 12 del 24/01/2023 pattuito per la fornitura dei condizionatori marca Mitsubishi, del prezzo e/o corrispettivo di euro 3.656,27 Iva compresa e di cui alla fattura n. 87 del 22/06/2022 pattuito per la fornitura delle zanzariere, del residuo prezzo e/o corrispettivo di euro 3.053,14 Iva compresa e di cui alla fattura n. 127 del 30/08/2022 pattuito per la fornitura dei serramenti e del residuo prezzo
e/o corrispettivo di euro 5.839,32 oltre Iva pattuito per la fornitura degli antoni in alluminio”.
La convenuta deduceva:
- che mai ha commissionato la fornitura dell'impianto fotovoltaico Parte_1
a che, a scanso di equivoci, mai si è offerta e tanto meno si è impegnata a fornirlo”; CP_2
- che le parti non hanno mai concordato la data di installazione dell'impianto idrosanitario.
“Ciò a fronte e a causa dei notori, imprevedibili e comunque comunicati lunghi tempi di consegna da parte dei produttori dei componenti l'impianto idrosanitario che venivano ab origine accettati sia da che, per quanto di rilevanza, dalla stessa Parte_1 signora presso l'abitazione DE quale onde evitare alla Controparte_1 CP_2 stessa qualsiasi disagio nell'attesa DE fornitura dell'impianto (id est DE caldaia e componenti), installava da subito scaldabagno elettrico…documentale che in data
07/10/2022 e in data 18/10/2022 abbia ribadito a il CP_2 Parte_1 proprio impegno ad installare l'impianto non appena ricevuto dal proprio fornitore l'unico pezzo mancante (c.d. accumulo) che poi effettivamente riceveva a distanza di circa una decina di giorni, a seguito DE consegna del pezzo mancante e nonostante la CP_2 sorprendente azione giudiziale intrapresa offriva, come tuttora offre, la fornitura e installazione dell'impianto idrosanitario senza tuttavia ricevere riscontro alcuno da che, pertanto, illegittimamente rifiutava e impediva, come tuttora, a Parte_1 di adempiere”; CP_2
- che “chiede che il contratto per la fornitura dell'impianto idrosanitario abbia esecuzione con conseguente condanna di al pagamento del relativo e pattuito Parte_1 prezzo di euro 15.600,00 oltre Iva”;
- che commissionava altresì la fornitura presso l'abitazione DE Parte_1 signora dei condizionatori marca Mitsubishi al concordato prezzo di Controparte_1 euro 4.800,00 oltre Iva giusto preventivo del 16/04/2022...Al riguardo si evidenzia come i suddetti condizionatori siano stati regolarmente forniti e installati presso l'abitazione DE signora ancora nel mese di giugno 2022 e che nessuna contestazione Controparte_1 al riguardo sia mai stata sollevata, nemmeno in atto di citazione, da Parte_1
[...
Ciò nonostante seppur più volte richiesta, non ha mai Parte_1 provveduto al saldo del relativo prezzo pari a complessivi euro 5.856,00 Iva compresa e di cui alla fattura n. 12 del 24/01/2023”;
- che commissionava inoltre la fornitura, sempre presso Parte_1
l'abitazione DE signora , delle zanzariere al complessivo e Controparte_1 accettato prezzo di euro 2.996,94 oltre Iva giusto preventivo del 20/05/2022. Le zanzariere venivano regolarmente installate ancora nel mese di giugno 2022 e emetteva in CP_2 data 22/06/2022 la relativa fattura n. 87 per complessivi euro 3.656,27 Iva compresa che non veniva onorata da ; Parte_1
- che affidava anche la fornitura e posa presso l'abitazione DE Parte_1 signora dei serramenti e degli antoni in alluminio al rispettivo e Controparte_1 accettato prezzo di euro 10.681,88 oltre Iva e di euro 8.341,89 oltre Iva giusti preventivi del 29/11/2021. In data 31/12/2021 e giuste condizioni di Parte_1 pagamento versava a il pattuito acconto, pari al 30% del prezzo delle suddette CP_2 forniture, di euro 5.707,13 oltre Iva e così di complessivi euro 6.962,70 e di cui alla fattura
n. 229 del 31/12/2021 ovvero euro 3.204,56 oltre Iva per i serramenti e euro 2.502,57 oltre
Iva per gli antoni in alluminio.Tuttavia solo alla fine del mese di marzo 2022 e dopo vari solleciti comunicava le precise misure del cappotto da realizzarsi Parte_1 nell'abitazione DE signora richieste da per il corretto dimensionamento CP_1 CP_2 dei serramenti e degli antoni commissionati e confermare, per l'effetto, al proprio fornitore il relativo ordine. I serramenti venivano regolarmente posati nel mese di giugno 2022 ad eccezione di uno che, come da accordi e onde evitarne il danneggiamento, sarebbe stato installato da solo dopo la conclusione dei lavori edili che interessavano CP_2
l'abitazione DE signora versava a preteso Parte_2 saldo dell'intero prezzo dei serramenti forniti ed esposto nella fattura n. 127 del
30/08/2022 in complessivi euro 13.054,82 Iva compresa la minor somma di euro 6.092,12, imputando arbitrariamente, come dalla stessa candidamente ammesso, l'intera somma di euro 6.962,70 dalla stessa già versata in data 31/12/2021 e pertanto anche l'acconto (euro
2.502,57 oltre Iva) DE fornitura degli antoni in alluminio. Pertanto con “abile” e
“spregiudicata” mossa aveva arbitrariamente utilizzato anche Parte_1
l'acconto di euro 2.502,57 oltre Iva versato per la fornitura degli antoni di alluminio per il pagamento del prezzo dei serramenti”;
- di “richiedere il pagamento del prezzo ancora effettivamente dovuto per i serramenti e a saldo DE fattura n. 127 del 30/08/2022 che contabilmente e pacificamente risulta, al netto di euro 10.001,68 versati (doc. n. 15 e n. 20), pari a residui euro 3.053,14 Iva compresa”;
- che “per quanto riguarda la fornitura degli antoni alluminio, fermi e ribaditi i citati ritardi imputabili unicamente a fatto di già alla fine del Parte_1 CP_2 mese di maggio 2022 denunciava la perdurante mancanza nell'immobile degli ancoraggi necessari per la loro posa nonché criticità e difformità circa le misure dei davanzali senza tuttavia sortire alcun tempestivo interessamento di controparte alla faccenda”;
- che “attesa l'inesistenza degli inadempimenti denunciati le domande di risarcimento del danno avanzate da al riguardo delle suddette forniture srl andranno Parte_1 rigettate. Al contrario evidente l'inadempimento di che Parte_1 ingiustificatamente ha impedito, come impedisce, a di rendere la propria CP_2 prestazione anche in questo caso all'unico e malcelato fine di sottrarsi al pagamento del prezzo ancora dovuto per i serramenti e gli antoni in alluminio commissionati. Per l'effetto
fermi i propri obblighi e prestazioni, chiede in esecuzione dei contratti la CP_2 condanna di al pagamento del residuo prezzo dei serramenti forniti Parte_1 pari a euro 3.053,14 Iva compresa nonché di quello per la fornitura degli antoni in alluminio commissionati pari a euro 5.839,32 oltre Iva”;
- che “la committente signora non ha alcuna legittimazione e azione Controparte_1
a richiedere la giudiziale risoluzione dei contratti di subappalto stipulati tra la propria appaltatrice/subcommittente e la subappaltatrice e, allo Parte_1 CP_2 stesso modo, il risarcimento del danno eventualmente derivante dall'inadempimento ai suddetti contratti”.
Le domande formulate dalla sig.ra devono essere rigettate, le Controparte_1 pretese delle altre parti sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono e le richieste di condanna avanzate da nei confronti di sono CP_2 Parte_1 improcedibili, poiché in data 30.1.2025 è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale DE predetta persona giuridica.
Preliminarmente si evidenzia che, sebbene Parte_1 sia stata dichiarata contumace, le domande dalla stessa formulata devono essere esaminate, stante il principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n.
24331 del 30.9.2008 secondo cui “la riassunzione del processo, operata a norma dell'art.
303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia DE parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto”.
Ciò detto, i contratti allegati nell'atto di citazione effettivamente stipulati da
[...]
CP_ hanno generato l'instaurazione di rapporti negoziali coinvolgenti solamente
[...]
Non sussiste alcun rapporto contrattuale tra la sig.ra Parte_1 Controparte_1
e la convenuta. Sebbene un contratto di subappalto presupponga logicamente l'intervenuto perfezionamento di un contratto d'appalto, siffatti negozi sono comunque distinti ed autonomi. Di talché devono essere rigettate tutte le domande formulate dalla sig.ra
[...] implicanti statuizioni aventi ad oggetto i contratti conclusi da con CP_1 CP_2
in quanto la persona fisica è carente di titolarità dal lato attivo Parte_1 DE posizione soggettiva.
Anche la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra connessa Controparte_1 alla “fruizione del superbonus 110%” deve essere rigettata, stante la manifesta genericità dell'allegazione e l'omessa dimostrazione dei fatti genericamente allegati. Invero, a prescindere da ogni considerazione circa l'assenza di specifiche deduzioni in tema di responsabilità extracontrattuale e di nesso di causa tra l'inadempimento di una prestazione negoziale e il nocumento subito da un soggetto estraneo a quel rapporto, l'asserita danneggiata si è limitata ad allegare che i contratti stipulati dalle parti erano finalizzati al miglioramento energetico dell'immobile, al “consolidamento statico” del bene e alla
“riduzione del rischio sismico” dell'edificio. Non essendovi alcuna concreta allegazione in merito ai requisiti necessari all'ottenimento dei benefici economici in rapporto agli interventi edilizi preventivati, il giudicante non può compiere alcuna pertinente valutazione.
Ciò detto, tenuto conto delle allegazioni presenti negli atti introduttivi del giudizio, si osserva che:
1) la convenuta non ha stipulato alcun contratto avente ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico. Dall'esame del documento attoreo n. 11 emerge che la proposta contrattuale accettata da proveniva da Parte_1 Controparte_3
Con (e non dalla SO ). La proposta è stata accettata in data 16.2.2022, e
[...] cioè stata accettata alcuni mesi dopo l'invio DE proposta contrattuale redatta su carta Con IN DE SO . Considerato che l'attrice non ha mai sottoscritto quest'ultima proposta ma ha accettato un'altra proposta finalizzata all'ottenimento del medesimo bene DE vita, è evidente che le parti non abbiano voluto perfezionare alcun contratto.
Conseguentemente la domanda diretta all'ottenimento di una sentenza costitutiva di scioglimento del contratto deve essere rigattata, poiché non vi è alcun contratto da sciogliere;
2) ha stipulato con un contratto avente ad oggetto Parte_1 CP_2 la realizzazione di “un impianto di riscaldamento ed idrosanitario”. Le prestazioni che la convenuta si era obbligata a eseguire sono dettagliatamente descritte nel negozio del
28.3.2022. Dall'analisi DE relazione di consulenza tecnica emerge che esclusa CP_2
l'istallazione del contenitore in lamiera zincata, non ha eseguito alcuna prestazione pattuita.
Nonostante il contenitore installato sia leggermente differente rispetto a quello individuato dalle parti, si reputa che la prestazione sia stata eseguita correttamente, giacché il bene installato è per natura, qualità e caratteristiche equipollente a quello concordato.
Considerato che dopo circa 6 mesi dalla data di perfezionamento del negozio, CP_2 non era ancora in condizione di eseguire le prestazioni pattuite, l'attrice ha legittimamente deciso di affidare la realizzazione dell'impianto a un'altra SO. Diversamente da quanto adombrato dalla convenuta, l'omessa individuazione di un esplicito termine di adempimento delle prestazioni non consente al contraente di eseguire le stesse quando vorrà o quando potrà. Infatti ogni obbligazione deve essere adempiuta entro un termine di ragionevolezza desumibile dalla natura del rapporto contrattuale e dall'interesse del beneficiario DE prestazione all'esecuzione DE stessa.
L'inadempimento posto in essere da è grave, poiché nessuna prestazione è stata CP_2 eseguita nell'arco temporale compreso tra il 28.3.2022 e il 23.9.2022 ed è imputabile alla persona giuridica, in quanto l'assunzione di una obbligazione non adempibile in un tempo ragionevole a causa di una conosciuta incapacità di approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione DE prestazione non costituisce un evento imprevedibile o inevitabile per un agente modello ma palesa un'errata concezione DE buona fede contrattuale ed evidenzia l'esistenza di una condotta antitetica rispetto a quella esigibile da un professionista. In ragione DE gravità dell'inadempimento imputabile alla convenuta il contratto del 28.3.2022 deve essere dichiarato risolto. Dall'intervenuto scioglimento del rapporto negoziale consegue il rigetto DE domanda avanzata da circa il CP_2 pagamento del prezzo delle prestazioni pattuite e l'obbligo delle parti di restituire le prestazioni ricevute.
Considerato che
l'attrice non pagato alcun prezzo, che non possibile la restituzione in natura dell'installato contenitore in lamiera zincata, che il contenuto dell'obbligo restitutorio non eseguibile in natura deve essere determinato sulla base del corrispettivo originariamente pattuito dalle parti e che il valore economico dell'opera realizzata dalla convenuta è pari a euro 1.390,13 (euro 1.263,76 + IVA al 10%, cfr. relazione di CTU), deve corrispondere a tale importo. Parte_1 CP_2 La richiesta dell'attrice diretta ad ottenere la condanna DE convenuta al pagamento del maggiore prezzo di realizzazione dell'impianto idrosanitario deve essere rigettata, poiché
l'allegazione è caratterizzata da manifesta genericità e la parte ha realizzato un impianto differente rispetto a quello previsto nel contratto del 28.3.2022, sicché l'eventuale maggiore costo di realizzazione del differente impianto non può gravare sulla convenuta;
3) non ha contestato l'esistenza di un contratto avente ad Parte_1 oggetto l'installazione di due condizionatori presso l'abitazione di proprietà DE sig.ra la corretta esecuzione DE prestazione di installazione da parte DE Controparte_1 convenuta (la doglianza presente nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. è manifestamente generica e deve essere considerata tamquam non esset), l'esattezza dell'importo di euro
5.856,00 preteso dalla predetta SO e l'omesso pagamento di siffatto importo. Tali circostanze non abbisognano di prova, perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi DE loro esistenza.
Conseguentemente deve corrispondere a la somma di Parte_1 CP_2 euro 5.856,00;
4) ha stipulato con un contratto avente ad oggetto Parte_1 CP_2 la l'installazione di 9 zanzariere. Dall'analisi DE relazione di consulenza tecnica emerge che 3 zanzariere non funzionano correttamente e che il malfunzionamento “potrebbe essere dovuto ad un difetto DE produzione DE zanzariera stessa, ad un difetto di posa in opera oppure ad un difetto negli elementi che la compongono (ad esempio una molla difettosa, fuori posto)”. Il vizio è modesto ed eliminabile mediante l'esecuzione di prestazioni di valore compreso tra euro 536,27 (euro 439,57 + IVA al 22%) ed euro 26,87 (euro 22,03 +
Iva al 22%). La natura dei vizi non è stata accertata dall'ausiliario del giudice, poiché i costi connessi all'accertamento erano sensibilmente superiori rispetto ai costi di eliminazione dei difetti. Come richiesto dalle parti all'udienza del 6.6.2024, il costo di eliminazione dei difetti è individuato dal giudicante effettuando una media tra i valori indicati dal consulente tecnico nominato.
Considerato che
il minore valore delle opere eseguite dalla convenuta è pari al prezzo pattuito per l'esecuzione delle stesse (euro 3.656,27, fatto non contestato) detratto il costo di riparazione dei beni, pari a euro 281,57 ((euro 536,27 + euro 26,87) / 2)),
e che l'attrice non ha corrisposto alcun importo in relazione alle predette prestazioni (fatto non contestato), deve corrispondere a la somma di euro Parte_1 CP_2
3.374,70 (euro 3.656,27 – euro 281,57);
5) ha stipulato con un contratto avente ad oggetto Parte_1 CP_2
l'installazione di 10 serramenti. I serramenti sono stati consegnati all'attrice e la convenuta ha provveduto al montaggio degli stessi ad eccezione di quello sito nell'autorimessa dell'edificio, che è stato posato dalla committente dopo il completamento dei lavori di sistemazione del cortile. L'infisso sito nell'autorimessa non è stato inizialmente installato allo scopo di preservarne l'integrità durante l'esecuzione delle opere di sistemazione. La scelta è condivisibile e l'erronea installazione dell'infisso non è imputabile a la CP_2 quale non ha comunque diritto ad ottenere il pagamento del prezzo di montaggio del bene, pari alla somma di euro 155,89 (euro 127,78 + Iva al 22 %), poiché la prestazione non è stata eseguita e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da lucro cessante.
Il fatto che l'attrice non abbia rifiutato l'installazione dei serramenti dimostra l'esistenza di un concreto interesse alla prestazione e l'accertata sussistenza di un difetto di registrazione di un infisso, incidendo esclusivamente sul valore DE prestazione eseguita da CP_2 non è una circostanza idonea a causare lo scioglimento del rapporto negoziale. Considerato pacifico tra le parti il fatto che il prezzo pattuito per l'installazione degli infissi era pari a euro 13.054,82, iva compresa (cfr. doc. n. 19 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta), che in data 31.12.2021 l'attrice ha corrisposto la somma di euro 6.962,70 e in data
15.9.2022 quella di euro 6.092,12, che la convenuta non ha diritto ad ottenere il pagamento del prezzo di montaggio dell'infisso sito nell'autorimessa (euro 155,89) e che il costo di sistemazione del difetto di registrazione accertato dal CTU è pari a euro 3.270,46 (euro
2.680,71 + Iva al 22 %), ha corrisposto a una somma Parte_1 CP_2 maggiore rispetto a quella dovuta, pari a euro 3.426,35 (euro 13.054,82, – euro 6.962,70 – euro 6.092,12 – euro 155,89 – euro 3.270,46). Tale somma sarà valutata al fine DE determinazione del rapporto di dare e avere tra i contraenti. È opportuno precisare, da un lato, che l'accertamento del rapporto di dare e avere tra le parti integra un'ipotesi di compensazione impropria (il rapporto negoziale è complesso), che il giudice può effettuare d'ufficio, e dall'altro, che la pretesa avanzata da una SO in liquidazione giudiziale può essere neutralizzata dal debitore eccependo in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 13345 del 14.5.2024 secondo cui “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale”);
6) ha stipulato con un contratto avente ad oggetto Parte_1 CP_2
l'installazione di 9 antoni in alluminio. La convenuta ha acquistato gli antoni da montare presso l'abitazione di proprietà DE sig.ra secondo le indicazioni Controparte_1 trasmesse dall'attrice e i beni non sono stati posizionati, poiché la realizzazione del cappotto dell'immobile ha reso impossibile l'installazione (“cfr. dichiarazioni dei sig.ri e : “gli antoni delle finestre non sono state montati, poiché, CP_4 Parte_3 prima di posizionare i beni, vi era la necessità di terminare i lavori relativi al cappotto. La SO per la quale lavoro non si è occupata DE realizzazione del cappotto. Ricordo che la SO per la quale lavoro aveva ordinato gli antoni in alluminio secondo le indicazioni trasmesse da e tenuto conto dell'ingombro riconducibile alla Parte_1 realizzazione del cappotto, in quanto per la materiale consegna degli atoni era necessario aspettare 7/8 mesi. La realizzazione del cappotto ha modificato le misure originariamente trasmesse da Nello specifico è stato costruito un davanzale che Parte_1 ha modificato lo spessore di circa 3 centimetri, le “spallette” erano storte e il cappotto ha coperto gli ancoraggi necessari all'installazione degli antoni. Conseguentemente non era possibile installare gli antoni. Gli antoni sono attualmente depositati presso il magazzino del venditore” e “ricordo che dovevano essere montati degli antoni ma i beni non sono stati montati, in quanto vi sono stati dei problemi con le misure e con gli ancoraggi. Il dovevo montare le finestre. Ho montato le finestre insieme al mio collega . Dopo CP_4 avere montato le finestre, il sig. ha controllato se vi era spazio sufficiente per CP_4 installare gli antoni. Lo spazio era insufficiente. Ho misurato lo spazio presente presso le finestre e mi sono reso conto che tale spazio era inferiore rispetto a quello inizialmente misurato. Lo spazio si era ridotto, perché vi è stato un errore nella realizzazione del cappotto. Gli ancoraggi invece non c'erano. Non so se gli ancoraggi sono coperti dal cappotto”).
In data 16.3.2022 aveva piena consapevolezza del fatto che gli Parte_1 antoni sarebbero stati consegnati dopo circa 3 mesi dall'invio dell'ordine di acquisto e che l'ordine di acquisto poteva essere eseguito solamente dopo la trasmissione delle misure relative al cappotto da realizzare (cfr. doc. n. 16 DE comparsa di costituzione e risposta).
Considerato che in data 16.3.2022 l'attrice non aveva ancora trasmesso le misure del cappotto, che il cappotto non è stato realizzato dalla convenuta, che la convenuta già nel mese di maggio 2022 lamentava la realizzazione di un cappotto incompatibile con il posizionamento degli antoni ordinati (cfr. doc. n. 21 DE comparsa di costituzione e risposta) e che non ha effettuato alcuna specifica contestazione né Parte_1 ha dedotto pertinenti circostanze, deve affermarsi che l'omessa installazione dei beni non è riconducibile ad alcun comportamento inadempiente di CP_2
Considerato che il prezzo pattuito per l'installazione degli antoni era pari a euro 10.177,10, iva compresa, che gli antoni ordinati da per essere montati presso l'abitazione CP_2 DE sig.ra sono di proprietà di che la Controparte_1 Parte_1 convenuta non ha diritto ad ottenere il pagamento del prezzo di montaggio dei beni, pari a euro 1.754,72 (cfr. relazione di CTU;
euro 1.438,30 + Iva al 22%), poiché la prestazione non è stata eseguita e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da lucro cessante, deve corrispondere a la somma di euro 8.422,38 (euro Parte_1 CP_2
10.177,10 – euro 1.754,72).
In conclusione, effettuate le dovute compensazioni, deve Parte_1 corrispondere a la somma di euro 15.616,86 (euro 8.422,38 + euro 3.374,70 + CP_2 euro 5.856,00 + euro 1.390,13 – euro 3.426,35). la domanda di condanna al CP_5 pagamento DE massa monetaria è improcedibile, poiché in data 30.1.2025 è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale DE Parte_1
Le spese processuali, escluse quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore DE controversia.
Le spese e il compenso del CTU, come liquidati con provvedimento datato
6.6.2024, sono posti definitivamente a carico di Parte_1
, in quanto l'attrice, diversamente dalla convenuta, ha rifiutato una proposta
[...] conciliativa economicamente più favorevole rispetto a quanto sarebbe stato riconosciuto con la presente sentenza nell'ipotesi in cui non fosse stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale DE SO e l'accertamento tecnico è stato necessario al solo fine di individuare i pregiudizi derivanti dai contratti stipulati dai predetti soggetti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto avente ad oggetto la realizzazione di “un impianto di riscaldamento ed idrosanitario” di cui al documento attoreo n. 1 per il grave inadempimento posto in essere da CP_2
- dichiara improcedibili le domande di condanna formulate da nei confronti di CP_2
; Parte_1
- rigetta le restanti domande formulate dalle parti;
- condanna la sig.ra e Controparte_1 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro
[...] CP_2
4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le Parte_1 spese e il compenso del CTU, nell'importo determinato nel provvedimento del 6.6.2024.
Cremona, 27/11/2025
Il giudice
DA OR