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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40021/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio
BISCARETTI DI RUFFIA, dall'avv. Bertone BISCARETTI DI RUFFIA e dall'avv.
Elisabetta GIOVANDO, presso lo studio dei quali in Milano, L.go Toscanini 1, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo LANZA, presso il cui studio in Roma, Via Franco Sacchetti 9, è elettivamente domiciliato;
convenuto opposto;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1
Nel merito:
a) in via principale: accertata l'infondatezza delle pretese avversarie di cui al decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti in fatto e in diritto, revocare il decreto ingiuntivo n. 12758/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 luglio 2022 nel giudizio monitorio sub R.G. N. 26427/2022 e rigettare ogni pretesa avversaria;
b) In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la condotta negligente del convenuto opposto, condannarlo al risarcimento dei danni dalla medesima causati a sia di natura patrimoniale sia di danno all'immagine patito, Parte_1 nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria ed eventualmente in via equitativa dal Giudice;
In via istruttoria:
a) accogliere le istanze di prove orali per testi formulate da
[...]
con la propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.; Parte_1
b) dichiarare l'inammissibilità del doc. n. 7 prodotto da per Controparte_1
i motivi esposti da con la propria memoria ex art. 183, c. Parte_1
6, n. 3, c.p.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese documentate, spese generali al 15%,
CPA e IVA.
per : come da memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. Controparte_1
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva innanzi al Tribunale di Milano ricorso Controparte_1
monitorio nei confronti della società deducendo di Parte_1 essere creditore di quest'ultima in virtù di due distinti contratti d'opera intellettuale stipulati negli anni 2019 e 2020 per attività di coordinamento didattico di due diversi progetti, contratti che, pur a fronte di regolare esecuzione da parte del ricorrente, non erano stati onorati dalla società.
In accoglimento della domanda dell ricorrente, sulla scorta dei due incarichi e delle fatture emesse dal ricorrente, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data
28.07.2022 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n. 12758/2022 per l'importo di Euro 8.004,21 oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società
[...]
che, previa diffusa descrizione dei meccanismi afferenti ai Parte_1 programmi formativi finanziati da , in particolare dei due piani “Team” Parte_2
e “Ristodigit”, ed il proprio ruolo di Soggetto Attuatore, precisava in fatto che l'opposto, che aveva curato progetti precedenti, era il soggetto che individuava, con l'assistenza della moglie, le imprese interessate alla formazione, si occupava dell'erogazione dei servizi formativi, coordinando le attività didattiche, e rivestiva il ruolo di unico referente ed interfaccia tra l'opponente e le società partecipanti, di cui raccoglieva tutti i dati e le informazioni necessarie all'opponente stesso per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, ai fini della sua rendicontazione propedeutica all'erogazione da parte di del finanziamento che Parte_2 copriva tra l'altro anche il compenso dell'opposto. In tale contesto riferiva che: a) per il progetto l'opposto non aveva acquisito da due delle società Pt_3
partecipanti (Al Forno della Soffitta S.r.l. e EMMEMME Logistic) la documentazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti, né si era adoperato perché detti documenti venissero reperiti o predisposti, e conseguentemente l'opponente era tenuta a restituire a il finanziamento erogato;
b) per il progetto Parte_2
“Ristodigit”, destinato a due sole società partecipanti, non vi era stata integrale esecuzione, con attività formativa svolta per sole 188 ore sulle 300 previste. Cio' pagina 3 di 9 aveva comportato sia una minore attività dell'opposto che la riparametrazione del finanziamento dagli originari Euro 60.000 ad Euro 37.600, ma l'opposto aveva comunque fatturato il proprio compenso sui valori iniziali. Deduceva pertanto di nulla dovere all'opposto per la sua condotta negligente, e di aver riportato un danno sia di natura patrimoniale che di immagine e comunque anche economico legato al declassamento operato da per il mancato raggiungimento Parte_2 delle ore di formazione del progetto “Ristodigit”.
Sulla scorta delle predette contestazioni, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via preliminare: respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione ex art. 648
c.p.c. e comunque non sussistendone i presupposti di legge;
Nel merito: via principale: accertata l'infondatezza delle pretese avversarie di cui al decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti in fatto e in diritto, revocare il decreto ingiuntivo n. 12758/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 luglio 2022 nel giudizio monitorio sub R.G. N. 26427/2022 e rigettare ogni pretesa avversaria;
b)
In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la condotta negligente dell'opposto, condannarlo al risarcimento dei danni dalla medesima causati a
[...]
sia di natura patrimoniale sia di danno all'immagine patito nella misura Parte_1
che verrà determinata in corso di causa ed eventualmente anche in via equitativa dal Giudice;
c) in ogni caso: con vittoria di compensi, spese documentate, spese generali al 15%, IVA e CPA”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto opposto CP_2
contestava le deduzioni avversarie, richiamando in primo luogo il regolamento negoziale inter partes, ed il proprio ruolo di coordinamento didattico, e la correlata assenza di obbligazioni di risultato. Contestava altresi di essere tenuto al piu ampio ruolo ex adverso descritto, riferendo che l'eventuale reclutamento di società interessate era stato operato per il proprio esclusivo interesse. Contestava inoltre l'esistenza di un'obbligazione di reperimento della documentazione delle società aderenti ai progetti, di essersi reso comuqnue disponibile in tal senso, e di non essere comunque responsabile per il mancato adempimento da parte delle società
pagina 4 di 9 stesse. Negava altresi di dover essere coinvolto nella riparametrazione delle ore di formazione del progetto “Ristodigit”. L'opposto concludeva pertanto nei seguenti termini: “a conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà, non sussistendo la prova scritta o la pronta soluzione, ex art. 648 cpc: 1) dichiarare infondata l'opposizione de qua;
2) condannare la
[...]
alle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto oltre interessi legali e Parte_1
moratori dalla data della causale fino al soddisfo nei confronti di
[...]
; 3) condannare la al risarcimento del danno ex art. CP_1 Parte_1
96 cpc, oltre alle spese del presente giudizio.”.
La presente opposizione risulta all'esito del presente giudizio infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Si osserva in linea generale, che per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie si rileva che il professionista opposto ha sufficientemente pagina 5 di 9 provato il titolo del proprio credito, producendo sin dalla fase monitoria, oltre alle fatture di riferimento, anche i due contratti di prestazione d'opera professionale stipulati con la società opponente in relazione ai due diversi progetti cui è riferita la complessiva pretesa creditoria del convenuto stesso-
Ciò posto, devono valutarsi partitamente le eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente per i due distinti progetti.
a) Per quanto attiene al progetto T.E.A.M. l'opponente ha eccepito l'inadempimento del professionista opposto che per due delle società aderenti al progetto non aveva procurato la documentazione attestante il possesso in capo alle stesse dei requisiti oggettivi di partecipazione al progetto, costiutuito dall'attestazione del pagamento dei contributi integrativi dovuti mediante F-24.
Senonché, avuto riguardo al regolamento negoziale de quo, non è dato rinvenire alcuna obbligazione soecifica in tal senso a carico del professionista.
Nell'incarico conferito all'opposto per il predetto progetto si legge: “Art 2 - li
Professionista assicurerà al Committente la fornitura di servizi di coordinamento didattico, come meglio specificato" nel prosieguo, per un totale di 75 ore nel periodo 18/07/2019 - 29702/2020, secondo i criteri e la modalità concordate con il
Committente e con lo Staff dell'ATI proponente che restano, ad ogni effetto, responsabili dell'attuazione del piano stesso”…” “Art.
5 - Il Professionista ai impegna a fornire al Committente e agir organi di revisione e controllo (nazionali e comunitari) tutte le informazioni necessarie a monitorare la qualità del servizio prestato e avrà l'obbligo di provvedere alla corretta compilazione del registro didattico, dì fare apporre le firme di partecipazione agli allievi presenil e dì segnalare tempestivamente eventuali anomalìe riscontrate. In nessun caso II
Professionista potrà subdelegare l'esecuzione delle attività affidategli: la violazione della presente prescrizione comporterà la risoluzione immediate dot presente contratto con facoltà del Committente di trattener» tutte le somme contrattualmente previste”. Ed ancora: “Art.
7 - il Professionista si impegna ad eseguire te prestazioni a perfetta regola d'arte e nei rispetto delle modalità o dei tempi contrattualmente stabiliti. Il Committente, ove verifichi violazioni delia prescrizione
pagina 6 di 9 che precede potrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2224 cod. ctv., concedere un termine non superiore a giorni 10 per conformarsi alle prescrizioni contrattuali: in difetto di adempimento nel termine concesso, il Committente potrà recedere dal contratta ed agire nei confronti del Professioniste per il ristoro di tutti i danni subiti.
Assumeranno particolare rilievo condizioni quali: a) l'esecuzione dell'incarico, con ritmi ed articolazione dei lavori tali da incidere negativamente sui tempi previsti di consegna del rendiconto;
b) l'esecuzione dell'incarico non in linee ed in armonia con le condizioni pattuite;
c) negligenza, imperizia e trascuratezza nella conduzione dei lavori. Al verificarsi di una delie suindicate situazioni di legittimo recesso, il Professioniste dovrà consegnare al Committente una circostanziata relaziona documentata sulla parte dell incarico evolto. Il Committente, dopo ¡1 controllo sul lavoro eseguito, provvedere all'eventuale pagamento delle competenze maturate dal Professionista in relazione all'utilità della parte d'opera compiute e secondo le modalità di cui all'art.
7. In tutti gli altri casi, i! recesso é disciplinato dall'art. 2227 cod. civ.”.
Mentre quindi risulta chiaramente indicato il ruolo di coordinamento delle attività didattiche sotto diversi profili, non si rinviene alcuna specifica obbligazione che imponesse al professionista di occuparsi e di garantire la regolarità della documentazione delle società aderenti al progetto. Si richiama peraltro al riguardo da un lato la chiara assunzione di responsabilità del progetto in capo al
Committente, e dall'altro la evidente ed esclusiva natura di coordinamento didattico commissionata all'opposto.
A tale stregua, l'odierna opponente, che ha inteso attribuire al professionista un ruolo ben più ampio di quello sopra indicato, si trova sostanzialmente smentita dal testo negoziale, unico documento utile a regolare i rapporti inter partes. Del tutto inconferenti risultano a questo proposito le comunicazioni di terzi, quali lle società aderenti ai progetti, cui fa riferimento l'opponente, posto che l'eventuale errato o supposto ruolo del professionista da parte delle stesse non vale certo ad estendere o a modificare gli accordi presi dalle parti in sede negoziale.
Deve quindi concludersi al riguardo che l'opponente non ha alcun titolo per attribuire al professionista la responsabilità per la mancata acquisizione della pagina 7 di 9 documentazione di due società aderenti, men che meno di dedurre poste risarcitorie al riguardo.
Deve pertanto ritenersi definitivamente accertata, nella presente sede la debenza del compenso pattuito per il progetto come richiesto dall'opposto con la Pt_3
prima fattura azionata in via monitoria. ù
Ad analoga conclusione deve altresi pervenirsi, per diversi motivi, per il progetto
“Ristodigit”.
L'opponente ha infatti dedotto e documentalmente provato che detto progetto è stato ridefinito rispetto al programma iniziale con la sostanziale esecuzione di un numero di ore complessive di formazione di molto inferiori a quelle originariamente previste (188 ore rispetto a 300 ore). Detta circostanza non è stata peraltro contestata dall'opposto. Senonché partendo da tale rilievo, l'opponente ha sostenuto che il professionista ha esposto in fattura l'importo di 100 ore di formazione, parametrata alle ore del progetto originariamente indicate, senza adeguare l'importo, ed inferendo da tale rilievo di non dovere nulla al professionista per tale motivo. Tale conclusione non è condivisibile.
Il contratto relativo al predetto progetto nulla dice in concreto in relazione alla
“proporzione” tra le ore del progetto e quelle “pattuite” con il professionista: in esso riguardo al compenso si legge soltanto quanto segue: “Art.
7 - per l'erogazione dei servizi in oggetto il Committente corrisponderà al Professionista un compenso di €
42,60/h (€ quarantadue/60) iva compresa, tale importo, oltre al compenso per il collaboratore è comprensivo di, ritenute di legge, di eventuali rivalse o oneri previdenziali e fiscali indicati neIle fatture o ricevute quali ad esempio INA1L, compresa la parte a carico di , ed ogni altro onere, nonché Parte_1
delle spese li viaggio vitto e alloggio sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento della prestazione”.
In assenza di qualsivoglia pattuizione “proporzionale”, posto che il progetto è comunque durato, stando all'opponente, 188 ore e che l'opposto ha richiesto un compenso per 100 ore, non è dato comprendere perché detto compenso non pagina 8 di 9 dovrebbe essere corrisposto. La stessa opponente non ha indicato quante ore effettivamente siano state coordinate dal professionista, né quale sarebbe stato in ipotesi il minor importo dovuto, con la conseguenza che, in assenza di adeguato fondamento della relativa eccezione, essendo l'importo richiesto relativo ad un numero di ore comunque inferiore a quello derivante dalla rimodulazione del progetto, detto importo ben può essere corrisposto al professionista.
Alla luce della ravvisata infondatezza delle eccezioni dell'opponente, deve concludersi per l'accertamento della pretesa creditoria dell'opposto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società nei confronti di Parte_1
, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede;
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 12758/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.07.2022 nei confronti della società
Parte_1
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge.
Milano, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio
BISCARETTI DI RUFFIA, dall'avv. Bertone BISCARETTI DI RUFFIA e dall'avv.
Elisabetta GIOVANDO, presso lo studio dei quali in Milano, L.go Toscanini 1, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo LANZA, presso il cui studio in Roma, Via Franco Sacchetti 9, è elettivamente domiciliato;
convenuto opposto;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1
Nel merito:
a) in via principale: accertata l'infondatezza delle pretese avversarie di cui al decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti in fatto e in diritto, revocare il decreto ingiuntivo n. 12758/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 luglio 2022 nel giudizio monitorio sub R.G. N. 26427/2022 e rigettare ogni pretesa avversaria;
b) In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la condotta negligente del convenuto opposto, condannarlo al risarcimento dei danni dalla medesima causati a sia di natura patrimoniale sia di danno all'immagine patito, Parte_1 nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria ed eventualmente in via equitativa dal Giudice;
In via istruttoria:
a) accogliere le istanze di prove orali per testi formulate da
[...]
con la propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.; Parte_1
b) dichiarare l'inammissibilità del doc. n. 7 prodotto da per Controparte_1
i motivi esposti da con la propria memoria ex art. 183, c. Parte_1
6, n. 3, c.p.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese documentate, spese generali al 15%,
CPA e IVA.
per : come da memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. Controparte_1
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva innanzi al Tribunale di Milano ricorso Controparte_1
monitorio nei confronti della società deducendo di Parte_1 essere creditore di quest'ultima in virtù di due distinti contratti d'opera intellettuale stipulati negli anni 2019 e 2020 per attività di coordinamento didattico di due diversi progetti, contratti che, pur a fronte di regolare esecuzione da parte del ricorrente, non erano stati onorati dalla società.
In accoglimento della domanda dell ricorrente, sulla scorta dei due incarichi e delle fatture emesse dal ricorrente, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data
28.07.2022 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n. 12758/2022 per l'importo di Euro 8.004,21 oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società
[...]
che, previa diffusa descrizione dei meccanismi afferenti ai Parte_1 programmi formativi finanziati da , in particolare dei due piani “Team” Parte_2
e “Ristodigit”, ed il proprio ruolo di Soggetto Attuatore, precisava in fatto che l'opposto, che aveva curato progetti precedenti, era il soggetto che individuava, con l'assistenza della moglie, le imprese interessate alla formazione, si occupava dell'erogazione dei servizi formativi, coordinando le attività didattiche, e rivestiva il ruolo di unico referente ed interfaccia tra l'opponente e le società partecipanti, di cui raccoglieva tutti i dati e le informazioni necessarie all'opponente stesso per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, ai fini della sua rendicontazione propedeutica all'erogazione da parte di del finanziamento che Parte_2 copriva tra l'altro anche il compenso dell'opposto. In tale contesto riferiva che: a) per il progetto l'opposto non aveva acquisito da due delle società Pt_3
partecipanti (Al Forno della Soffitta S.r.l. e EMMEMME Logistic) la documentazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti, né si era adoperato perché detti documenti venissero reperiti o predisposti, e conseguentemente l'opponente era tenuta a restituire a il finanziamento erogato;
b) per il progetto Parte_2
“Ristodigit”, destinato a due sole società partecipanti, non vi era stata integrale esecuzione, con attività formativa svolta per sole 188 ore sulle 300 previste. Cio' pagina 3 di 9 aveva comportato sia una minore attività dell'opposto che la riparametrazione del finanziamento dagli originari Euro 60.000 ad Euro 37.600, ma l'opposto aveva comunque fatturato il proprio compenso sui valori iniziali. Deduceva pertanto di nulla dovere all'opposto per la sua condotta negligente, e di aver riportato un danno sia di natura patrimoniale che di immagine e comunque anche economico legato al declassamento operato da per il mancato raggiungimento Parte_2 delle ore di formazione del progetto “Ristodigit”.
Sulla scorta delle predette contestazioni, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via preliminare: respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione ex art. 648
c.p.c. e comunque non sussistendone i presupposti di legge;
Nel merito: via principale: accertata l'infondatezza delle pretese avversarie di cui al decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti in fatto e in diritto, revocare il decreto ingiuntivo n. 12758/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 luglio 2022 nel giudizio monitorio sub R.G. N. 26427/2022 e rigettare ogni pretesa avversaria;
b)
In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la condotta negligente dell'opposto, condannarlo al risarcimento dei danni dalla medesima causati a
[...]
sia di natura patrimoniale sia di danno all'immagine patito nella misura Parte_1
che verrà determinata in corso di causa ed eventualmente anche in via equitativa dal Giudice;
c) in ogni caso: con vittoria di compensi, spese documentate, spese generali al 15%, IVA e CPA”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto opposto CP_2
contestava le deduzioni avversarie, richiamando in primo luogo il regolamento negoziale inter partes, ed il proprio ruolo di coordinamento didattico, e la correlata assenza di obbligazioni di risultato. Contestava altresi di essere tenuto al piu ampio ruolo ex adverso descritto, riferendo che l'eventuale reclutamento di società interessate era stato operato per il proprio esclusivo interesse. Contestava inoltre l'esistenza di un'obbligazione di reperimento della documentazione delle società aderenti ai progetti, di essersi reso comuqnue disponibile in tal senso, e di non essere comunque responsabile per il mancato adempimento da parte delle società
pagina 4 di 9 stesse. Negava altresi di dover essere coinvolto nella riparametrazione delle ore di formazione del progetto “Ristodigit”. L'opposto concludeva pertanto nei seguenti termini: “a conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà, non sussistendo la prova scritta o la pronta soluzione, ex art. 648 cpc: 1) dichiarare infondata l'opposizione de qua;
2) condannare la
[...]
alle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto oltre interessi legali e Parte_1
moratori dalla data della causale fino al soddisfo nei confronti di
[...]
; 3) condannare la al risarcimento del danno ex art. CP_1 Parte_1
96 cpc, oltre alle spese del presente giudizio.”.
La presente opposizione risulta all'esito del presente giudizio infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Si osserva in linea generale, che per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie si rileva che il professionista opposto ha sufficientemente pagina 5 di 9 provato il titolo del proprio credito, producendo sin dalla fase monitoria, oltre alle fatture di riferimento, anche i due contratti di prestazione d'opera professionale stipulati con la società opponente in relazione ai due diversi progetti cui è riferita la complessiva pretesa creditoria del convenuto stesso-
Ciò posto, devono valutarsi partitamente le eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente per i due distinti progetti.
a) Per quanto attiene al progetto T.E.A.M. l'opponente ha eccepito l'inadempimento del professionista opposto che per due delle società aderenti al progetto non aveva procurato la documentazione attestante il possesso in capo alle stesse dei requisiti oggettivi di partecipazione al progetto, costiutuito dall'attestazione del pagamento dei contributi integrativi dovuti mediante F-24.
Senonché, avuto riguardo al regolamento negoziale de quo, non è dato rinvenire alcuna obbligazione soecifica in tal senso a carico del professionista.
Nell'incarico conferito all'opposto per il predetto progetto si legge: “Art 2 - li
Professionista assicurerà al Committente la fornitura di servizi di coordinamento didattico, come meglio specificato" nel prosieguo, per un totale di 75 ore nel periodo 18/07/2019 - 29702/2020, secondo i criteri e la modalità concordate con il
Committente e con lo Staff dell'ATI proponente che restano, ad ogni effetto, responsabili dell'attuazione del piano stesso”…” “Art.
5 - Il Professionista ai impegna a fornire al Committente e agir organi di revisione e controllo (nazionali e comunitari) tutte le informazioni necessarie a monitorare la qualità del servizio prestato e avrà l'obbligo di provvedere alla corretta compilazione del registro didattico, dì fare apporre le firme di partecipazione agli allievi presenil e dì segnalare tempestivamente eventuali anomalìe riscontrate. In nessun caso II
Professionista potrà subdelegare l'esecuzione delle attività affidategli: la violazione della presente prescrizione comporterà la risoluzione immediate dot presente contratto con facoltà del Committente di trattener» tutte le somme contrattualmente previste”. Ed ancora: “Art.
7 - il Professionista si impegna ad eseguire te prestazioni a perfetta regola d'arte e nei rispetto delle modalità o dei tempi contrattualmente stabiliti. Il Committente, ove verifichi violazioni delia prescrizione
pagina 6 di 9 che precede potrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2224 cod. ctv., concedere un termine non superiore a giorni 10 per conformarsi alle prescrizioni contrattuali: in difetto di adempimento nel termine concesso, il Committente potrà recedere dal contratta ed agire nei confronti del Professioniste per il ristoro di tutti i danni subiti.
Assumeranno particolare rilievo condizioni quali: a) l'esecuzione dell'incarico, con ritmi ed articolazione dei lavori tali da incidere negativamente sui tempi previsti di consegna del rendiconto;
b) l'esecuzione dell'incarico non in linee ed in armonia con le condizioni pattuite;
c) negligenza, imperizia e trascuratezza nella conduzione dei lavori. Al verificarsi di una delie suindicate situazioni di legittimo recesso, il Professioniste dovrà consegnare al Committente una circostanziata relaziona documentata sulla parte dell incarico evolto. Il Committente, dopo ¡1 controllo sul lavoro eseguito, provvedere all'eventuale pagamento delle competenze maturate dal Professionista in relazione all'utilità della parte d'opera compiute e secondo le modalità di cui all'art.
7. In tutti gli altri casi, i! recesso é disciplinato dall'art. 2227 cod. civ.”.
Mentre quindi risulta chiaramente indicato il ruolo di coordinamento delle attività didattiche sotto diversi profili, non si rinviene alcuna specifica obbligazione che imponesse al professionista di occuparsi e di garantire la regolarità della documentazione delle società aderenti al progetto. Si richiama peraltro al riguardo da un lato la chiara assunzione di responsabilità del progetto in capo al
Committente, e dall'altro la evidente ed esclusiva natura di coordinamento didattico commissionata all'opposto.
A tale stregua, l'odierna opponente, che ha inteso attribuire al professionista un ruolo ben più ampio di quello sopra indicato, si trova sostanzialmente smentita dal testo negoziale, unico documento utile a regolare i rapporti inter partes. Del tutto inconferenti risultano a questo proposito le comunicazioni di terzi, quali lle società aderenti ai progetti, cui fa riferimento l'opponente, posto che l'eventuale errato o supposto ruolo del professionista da parte delle stesse non vale certo ad estendere o a modificare gli accordi presi dalle parti in sede negoziale.
Deve quindi concludersi al riguardo che l'opponente non ha alcun titolo per attribuire al professionista la responsabilità per la mancata acquisizione della pagina 7 di 9 documentazione di due società aderenti, men che meno di dedurre poste risarcitorie al riguardo.
Deve pertanto ritenersi definitivamente accertata, nella presente sede la debenza del compenso pattuito per il progetto come richiesto dall'opposto con la Pt_3
prima fattura azionata in via monitoria. ù
Ad analoga conclusione deve altresi pervenirsi, per diversi motivi, per il progetto
“Ristodigit”.
L'opponente ha infatti dedotto e documentalmente provato che detto progetto è stato ridefinito rispetto al programma iniziale con la sostanziale esecuzione di un numero di ore complessive di formazione di molto inferiori a quelle originariamente previste (188 ore rispetto a 300 ore). Detta circostanza non è stata peraltro contestata dall'opposto. Senonché partendo da tale rilievo, l'opponente ha sostenuto che il professionista ha esposto in fattura l'importo di 100 ore di formazione, parametrata alle ore del progetto originariamente indicate, senza adeguare l'importo, ed inferendo da tale rilievo di non dovere nulla al professionista per tale motivo. Tale conclusione non è condivisibile.
Il contratto relativo al predetto progetto nulla dice in concreto in relazione alla
“proporzione” tra le ore del progetto e quelle “pattuite” con il professionista: in esso riguardo al compenso si legge soltanto quanto segue: “Art.
7 - per l'erogazione dei servizi in oggetto il Committente corrisponderà al Professionista un compenso di €
42,60/h (€ quarantadue/60) iva compresa, tale importo, oltre al compenso per il collaboratore è comprensivo di, ritenute di legge, di eventuali rivalse o oneri previdenziali e fiscali indicati neIle fatture o ricevute quali ad esempio INA1L, compresa la parte a carico di , ed ogni altro onere, nonché Parte_1
delle spese li viaggio vitto e alloggio sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento della prestazione”.
In assenza di qualsivoglia pattuizione “proporzionale”, posto che il progetto è comunque durato, stando all'opponente, 188 ore e che l'opposto ha richiesto un compenso per 100 ore, non è dato comprendere perché detto compenso non pagina 8 di 9 dovrebbe essere corrisposto. La stessa opponente non ha indicato quante ore effettivamente siano state coordinate dal professionista, né quale sarebbe stato in ipotesi il minor importo dovuto, con la conseguenza che, in assenza di adeguato fondamento della relativa eccezione, essendo l'importo richiesto relativo ad un numero di ore comunque inferiore a quello derivante dalla rimodulazione del progetto, detto importo ben può essere corrisposto al professionista.
Alla luce della ravvisata infondatezza delle eccezioni dell'opponente, deve concludersi per l'accertamento della pretesa creditoria dell'opposto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società nei confronti di Parte_1
, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede;
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 12758/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.07.2022 nei confronti della società
Parte_1
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge.
Milano, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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