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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 16109 /2023 vertente
TRA
, C,.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/08/1962, residente in [...],
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.01.1987, Via Madonna dell'Olio n.48, residente in [...]di Aversa (Ce), in qualità di eredi del de cuius C.F. Persona_1
, nato a [...] il10.08.1957, morto in data 10.11.2023, C.F._3 elett.te domiciliati in Napoli, alla Via G. Gonzaga n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabio Esposito, (C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi C.F._4 in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/12/2023 gli eredi di , già Persona_1 titolare di pensione cat. INVCIV n. 07655867, agivano in giudizio per annullare la sospensione della prestazione, notificata in data 27.10.2023, a causa della mancata presentazione a visita di revisione in data 10.11.2023. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento per l'assenza della notifica di atti presupposti e per la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti, nonostante l'assenza a visita. Concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
– in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'atto impugnato relativo alla sospensione della prestazione da ottobre alla data della morte del Sig. avvenuta in data Persona_1
10.11.2023; 1 – in via principale: annullare e revocare l'atto amministrativo della sospensione della prestazione L.104/92 e per l'effetto condannare l' al pagamento della pensione CP_2 irritualmente sospesa;
b. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a riconoscimento della prestazione sanitaria con nomina di un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico sulla documentazione sanitaria versata in atti per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa, relativa alla corresponsione dell'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO prevista dalla Legge 11.02.1980 n. 18, nonché ai fini del riconoscimento della L.104/92 in base alla gravità delle patologie riscontrate dalla sospensione della prestazione al decesso del Sig a titolo di ratei maturati e non riscossi;
Per_1
c. Disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, con le forme e le modalità previste dall'art. 696-bis cpc;
d. Omologare, in caso di esito positivo per il ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU e. condannare la resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. Non si costituiva l' , sebbene ritualmente chiamato in giudizio con ricorso CP_2 notificato in data 9.4.2024 presso la sede legale e provinciale, nel rispetto dei termini a difesa (prima udienza 1.4.2025). Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Nel merito si osserva che l'indebito a carico della ricorrente, secondo la ricostruzione attorea afferisce al limitato periodo da ottobre 2023 al decesso, avvenuto in data 10.11.2023. In tema di ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art.
3-ter del d.l. 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende alla stregua della natura della fattispecie come sopra precisata: la norma, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione deve dichiararlo con atto formale, denominato “revoca”, e che la soppressione dei benefici
2 economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto, intende incidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le erogazioni effettuate prima della data indicata (e comunque prima dell'entrata in vigore della disposizione). Il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successivi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'estensione della ripetibilità per l'interessato che intenda contestare risultati dell'accertamento, e a dettare ulteriori regole sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere. Infatti, il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, all'art. 4, comma 1-ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla dati della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione espressa del comma 4 dell'art. 11, l. 24 dicembre 1993, n. 537. Altra fonte normativa è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c.d. di delegificazione), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, l. 537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Secondo queste disposizioni, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti, si da luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento del prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. Vi sono, poi, le norme in tema di Piano straordinario di verifica delle invalidità civili dettate dall'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, nel testo successivamente modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca, nelle parti che interessano, le seguenti disposizioni:
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1 giugno 1998 al 31 dicembre 2000, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'“autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 2. In caso ai mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma
3 rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033
e 2946 del codice civile. Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate, altresì, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 37, comma 8, prevede che, caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo, preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti, derogata solo, in peius per gli assistiti, dalla norma contenuta nell'art. 11, comma 4, l.
537/1993, peraltro abrogata in tempi relativamente brevi. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente risulta innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica). La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima, l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. Per queste ragioni la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
lo dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
né, così interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
4 precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002; 14590/2002 18299/2002 16260/2003; 2056/2004). La Corte costituzionale, del resto, con la citata decisione n. 448 del 2000, ha ritenuto la disciplina di settore, così interpretata, come idonea ad approntare una tutela idonea, rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, mentre, in ragione della peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario, si giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, la ripetibilità dei ratei successivamente percepiti (la garanzia dell'art. 24, pure invocata dalle ricorrenti, risulta estranea alla materia, che in nessun modo coinvolge la tutela giurisdizionale). Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono CP_2 stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, per procedere alla sospensione ed al recupero prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta, invece, la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Dunque, fin dalla remota sentenza n. 14590/2002, previo ampio esame della normativa susseguitasi a regolare gli effetti, sul piano temporale, delle visite di verifica dello stato di invalidità civile, la Cassazione ha precisato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma 3bis, del d.l. n. 323/1996, produce i suoi effetti (tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita sanitaria di verifica, mentre la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca. Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. La stessa sentenza ha rilevato che il citato art. 4, comma 3bis, del d.l. n. 323/1996, non si discosta sostanzialmente dal precedente dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 698/1994, richiamato dall'art. 52, comma 3, della
5 legge n. 449/1998. La mancata presentazione a visita, inoltre, in assenza di rituale giustificazione all' , equivale ad un esito negativo della visita di revisione. CP_2
Infine, non può rilevare, al fine di escludere la ripetizione, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, atteso che tale obbligo rileva solo all'interno della pubblica amministrazione (in termini, Cass. 34013/2019; Cass. n. 26162/2016; Cass. 26096/2010). Pertanto, le doglianze relative ai vizi procedurali sono prive di pregio.
Nel caso in esame non è in discussione la circostanza che la visita di verifica sia stata disposta dall' ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 78/2009 CP_2 convertito, con modificazioni con la legge n. 102/2009, con conseguente applicazione dell'art. 5, comma 5 del d.P.R. n. 698/1994 sopra richiamato, alla cui stregua è previsto che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, si dia luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Negli stessi termini, la mancata presentazione a visita e la conseguente segnalazione dell'assenza da parte della Commissione medica determina la sospensione della posizione, stante l'assenza di giustificazioni da parte dell'assistito circa la sua mancata presentazione a visita.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La domanda cautelare resta assorbita, avendo il Tribunale deciso nel merito a seguito della prima udienza.
Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio, trovando applicazione ratione temporis il regime della irripetibilità di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 18/06/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
6
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 16109 /2023 vertente
TRA
, C,.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/08/1962, residente in [...],
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.01.1987, Via Madonna dell'Olio n.48, residente in [...]di Aversa (Ce), in qualità di eredi del de cuius C.F. Persona_1
, nato a [...] il10.08.1957, morto in data 10.11.2023, C.F._3 elett.te domiciliati in Napoli, alla Via G. Gonzaga n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabio Esposito, (C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi C.F._4 in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/12/2023 gli eredi di , già Persona_1 titolare di pensione cat. INVCIV n. 07655867, agivano in giudizio per annullare la sospensione della prestazione, notificata in data 27.10.2023, a causa della mancata presentazione a visita di revisione in data 10.11.2023. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento per l'assenza della notifica di atti presupposti e per la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti, nonostante l'assenza a visita. Concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
– in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'atto impugnato relativo alla sospensione della prestazione da ottobre alla data della morte del Sig. avvenuta in data Persona_1
10.11.2023; 1 – in via principale: annullare e revocare l'atto amministrativo della sospensione della prestazione L.104/92 e per l'effetto condannare l' al pagamento della pensione CP_2 irritualmente sospesa;
b. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a riconoscimento della prestazione sanitaria con nomina di un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico sulla documentazione sanitaria versata in atti per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa, relativa alla corresponsione dell'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO prevista dalla Legge 11.02.1980 n. 18, nonché ai fini del riconoscimento della L.104/92 in base alla gravità delle patologie riscontrate dalla sospensione della prestazione al decesso del Sig a titolo di ratei maturati e non riscossi;
Per_1
c. Disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, con le forme e le modalità previste dall'art. 696-bis cpc;
d. Omologare, in caso di esito positivo per il ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU e. condannare la resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. Non si costituiva l' , sebbene ritualmente chiamato in giudizio con ricorso CP_2 notificato in data 9.4.2024 presso la sede legale e provinciale, nel rispetto dei termini a difesa (prima udienza 1.4.2025). Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Nel merito si osserva che l'indebito a carico della ricorrente, secondo la ricostruzione attorea afferisce al limitato periodo da ottobre 2023 al decesso, avvenuto in data 10.11.2023. In tema di ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art.
3-ter del d.l. 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende alla stregua della natura della fattispecie come sopra precisata: la norma, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione deve dichiararlo con atto formale, denominato “revoca”, e che la soppressione dei benefici
2 economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto, intende incidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le erogazioni effettuate prima della data indicata (e comunque prima dell'entrata in vigore della disposizione). Il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successivi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'estensione della ripetibilità per l'interessato che intenda contestare risultati dell'accertamento, e a dettare ulteriori regole sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere. Infatti, il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, all'art. 4, comma 1-ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla dati della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione espressa del comma 4 dell'art. 11, l. 24 dicembre 1993, n. 537. Altra fonte normativa è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c.d. di delegificazione), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, l. 537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Secondo queste disposizioni, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti, si da luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento del prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. Vi sono, poi, le norme in tema di Piano straordinario di verifica delle invalidità civili dettate dall'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, nel testo successivamente modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca, nelle parti che interessano, le seguenti disposizioni:
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1 giugno 1998 al 31 dicembre 2000, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'“autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 2. In caso ai mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma
3 rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033
e 2946 del codice civile. Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate, altresì, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 37, comma 8, prevede che, caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo, preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti, derogata solo, in peius per gli assistiti, dalla norma contenuta nell'art. 11, comma 4, l.
537/1993, peraltro abrogata in tempi relativamente brevi. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente risulta innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica). La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima, l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. Per queste ragioni la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
lo dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
né, così interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
4 precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002; 14590/2002 18299/2002 16260/2003; 2056/2004). La Corte costituzionale, del resto, con la citata decisione n. 448 del 2000, ha ritenuto la disciplina di settore, così interpretata, come idonea ad approntare una tutela idonea, rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, mentre, in ragione della peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario, si giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, la ripetibilità dei ratei successivamente percepiti (la garanzia dell'art. 24, pure invocata dalle ricorrenti, risulta estranea alla materia, che in nessun modo coinvolge la tutela giurisdizionale). Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono CP_2 stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, per procedere alla sospensione ed al recupero prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta, invece, la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Dunque, fin dalla remota sentenza n. 14590/2002, previo ampio esame della normativa susseguitasi a regolare gli effetti, sul piano temporale, delle visite di verifica dello stato di invalidità civile, la Cassazione ha precisato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma 3bis, del d.l. n. 323/1996, produce i suoi effetti (tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita sanitaria di verifica, mentre la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca. Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. La stessa sentenza ha rilevato che il citato art. 4, comma 3bis, del d.l. n. 323/1996, non si discosta sostanzialmente dal precedente dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 698/1994, richiamato dall'art. 52, comma 3, della
5 legge n. 449/1998. La mancata presentazione a visita, inoltre, in assenza di rituale giustificazione all' , equivale ad un esito negativo della visita di revisione. CP_2
Infine, non può rilevare, al fine di escludere la ripetizione, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, atteso che tale obbligo rileva solo all'interno della pubblica amministrazione (in termini, Cass. 34013/2019; Cass. n. 26162/2016; Cass. 26096/2010). Pertanto, le doglianze relative ai vizi procedurali sono prive di pregio.
Nel caso in esame non è in discussione la circostanza che la visita di verifica sia stata disposta dall' ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 78/2009 CP_2 convertito, con modificazioni con la legge n. 102/2009, con conseguente applicazione dell'art. 5, comma 5 del d.P.R. n. 698/1994 sopra richiamato, alla cui stregua è previsto che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, si dia luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Negli stessi termini, la mancata presentazione a visita e la conseguente segnalazione dell'assenza da parte della Commissione medica determina la sospensione della posizione, stante l'assenza di giustificazioni da parte dell'assistito circa la sua mancata presentazione a visita.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La domanda cautelare resta assorbita, avendo il Tribunale deciso nel merito a seguito della prima udienza.
Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio, trovando applicazione ratione temporis il regime della irripetibilità di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 18/06/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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