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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/09/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 667/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del G.O., dott.ssa Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2023, trattenuta in decisione il 23-05-2025, promossa da:
Avv. Giovanni Di Giandomenico, residente in [...],
e Avv. Ernesto Sallese residente in [...], C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Bernardino Izzi, C.F._2 C.F._3
Ricorrenti
Contro società di diritto belga con sede legale in Bruxelles Controparte_1
Bastion Tower, Marsveldplein 5, registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises
Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839, Cod. Fisc. , che P.IVA_1 agisce nella qualità di successore degli in persona del Rappresentante Parte_1
Generale per l'Italia dei Dott.ssa (Cod. Fisc. ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Cristina Valagussa (Codice Fiscale: C.F._4 di Monza (MB) – Via XX Settembre n. 19,
Resistente
Nonche'
contro
:
, nato a [...] il [...], cf. , residente in Controparte_3 C.F._5
Campobasso alla via Alessandro Manzoni n. 116/C, rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Di Santo, (cf C.F._6
Resistente Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. depositato il 3 aprile 2023, iscritto a ruolo sub R.G.
667/2023 e notificato a mezzo pec in data 28 settembre 2023, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, gli Avv.ti Giovanni Di Giandomenico e Ernesto Sallese convenivano in giudizio i “ di RA” nonché il Geom. CP_1 Controparte_3
chiedendo, in via principale, la condanna dei al pagamento, in favore dei ricorrenti CP_1
dell'importo di € 37.807,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali sostenute dal geom. nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti nei procedimenti: Proc. V. Controparte_3
2014/243, Proc. V2014/268, Proc. V2014/274, Proc. V2014/275, Proc. 2014/276 e, in via subordinata, ove la domanda principale non fosse accolta, la condanna del geom.
[...]
al pagamento della medesima cifra in favore dei ricorrenti stessi. CP_3
Con memoria di costituzione del 27.10.2023, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
(quale successore dei Lloyds di RA), che presta la garanzia Controparte_1 assicurativa di cui ai Certificati di Assicurazione nn. 1467883, 1587774 e 1702353, chiedendo il rigetto della domanda di condanna formulata dagli Avv.ti Di Giandomenico
e Sallese, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con memoria di costituzione del 27.10.2023 si costituiva in giudizio il Geom.
[...]
associandosi alla domanda principale formulata dagli Avv.ti Di Giandomenico e CP_3
Sallese sul presupposto della legittimità e validità dell'atto di cessione del credito nonché
[.. svolgendo, a sua volta, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di CP_1
avente ad oggetto l'accertamento dell'operatività delle Polizze Controparte_1 azionate con conseguente condanna della predetta societa' resistente alla manleva assicurativa.
Nella sua comparsa di costituzione il geom. nulla eccepiva circa la bontà della CP_3 attività professionale svolta dai professionisti ricorrenti, né sulla quantificazione contenuta nel ricorso, ed anzi ,precisava che, proprio grazie all'opera prestata dai legali nominati nei giudizi de quibus, era stato sempre prosciolto, con contestuale vantaggio anche per l'assicuratore che, in tal modo, non era rimasto esposto alle domande risarcitorie;
confermava, inoltre, la bontà delle cessioni del credito, aderendo così alla domanda di condanna rivolta direttamente nei confronti dei contenuta nel ricorso;
infine, preso CP_1
atto che nel loro ricorso gli avv.ti Di Giandomenico e Sallese avevano chiesto, in via subordinata (e, nel caso di declaratoria di inefficacia della cessione,) la sua condanna, in ragione di ciò, svolgeva anche la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione contestando la nullità delle clausole eccepite dall'assicurazione. Ed infatti, il geom.
, con la sua costituzione, chiedeva, innanzitutto, che la domanda principale CP_3 venisse accolta e svolgeva due domande riconvenzionali trasversali: la prima diretta a farsi garantire dall'assicurazione in virtù delle polizze e la seconda per chiedere la condanna dell'assicurazione, comunque, al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di informazione precontrattuale, nella denegata e non creduta ipotesi che tali clausole fossero considerate valide.
L'udienza del 09.11.2023 veniva fissata con modalità di trattazione scritta e le Parti del giudizio depositavano rispettivamente le proprie note scritte in sostituzione d'udienza; alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 20.11.2024 con termine sino al giorno 24.10.2024 per il deposito di note conclusionali e termine sino dell'udienza per il deposito di note scritte in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c..
Rimesso il fascicolo al Presidente ed assegnato ad altro Magistrato, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni e discussione al 23 maggio 2025; alla predetta udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc.
*************
La domanda e' fondata e merita accoglimento per quanto di seguito. Il Geom. era Responsabile dei lavori pubblici e RUP della Controparte_3 [...]
che aveva stipulato le polizze nn. 1467883, 1587774 e Parte_2
1702353 con gli (oggi al fine di Parte_1 Controparte_1 assicurare il rischio derivante dall'attività svolta all'interno della dai Parte_2
pubblici dipendenti, tra i quali, per l'appunto, era ricompreso il Geom. . CP_3
Il predetto geom. , in data 22.11.2021, ha, poi, ceduto il proprio credito- costituito CP_3
dal diritto ad essere indennizzato dagli delle spese legali Parte_1
sostenute nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti- agli Avv.ti Di Giandomenico e Sallese. Il predetto diritto di credito risulta contestato dalla Compagnia di Assicurazione resistente dal momento che la predetta Assicurazione ha negato tale pretesa adducendo la non operatività delle Polizze azionate.
Adunque, con ricorso ex art. 281 decies e segg. cpc, gli avv.ti Giovanni Di Giandomenico ed Ernesto Sallese hanno chiesto la condanna al pagamento di €.37.807,00 oltre, rimb forf.
15 % ex T.P., iva, cpa e interessi, in via principale, della Parte_3 di RA e, in via subordinata, del geom
[...] Parte_4
. Controparte_3
Nel ricorso e' stata ricostruita l'attività difensiva svolta dai ricorrenti in favore del geom nei cinque giudizi dinanzi alla Corte dei Conti ed e' stata fornita prova Controparte_3
documentale al riguardo (Cfr. produzione di parte ricorrente, pagg. 2- 11 del ricorso introduttivo ed All. A.
1-A.21, B.
1- B.13, C.
1-C.18, D.
1-D.11, E.
1-E.9). I ricorrenti hanno, inoltre, specificato i criteri di quantificazione applicati, così come previsti dal DM 55/14, producendo i relativi calcoli (Cfr. produzione di parte ricorrente, A.22, A.23, B.14, B.15,
C.19, C.20, D.12, D.13, E.10, E.11). Hanno, poi, allegato,-ed anche provato documentalmente-( i ricorrenti )che il geom. era assicurato con i di CP_3 CP_1
RA (Cfr. all. ), che la sua assicurazione copriva anche le spese di resistenza in CP_4
giudizio e che, con contratto di cessione del credito, pro soluto, il predetto geom. CP_3
aveva ceduto il diritto ad essere pagato per tali spese ai professionisti suoi difensori . (Cfr. all. E.1)
Infine, i ricorrenti evidenziavano la infondatezza delle eccezioni mosse dall'assicurazione per negare il diritto al pagamento, attesa l'inefficacia delle clausole richiamate in ragione della loro nullità, con conseguente inopponibilità ai cessionari. Poiche' l'assicurazione ha negato l'operatività della copertura sostenendo che la denunzia di sinistro sarebbe intervenuta dopo il periodo di cd. efficacia postuma quinquennale prevista dalla clausola claims made delle tre polizze, il geom. ha formulato CP_3 domanda riconvenzionale trasversale volta ad accertare la operativita' della copertura assicurativa delle tre polizze de quibus.
Così ricostruita, in estrema sintesi, la vicenda in fatto, deve procedersi all'inquadramento giuridico della stessa.
Il perimetro del thema decidendum del presente giudizio e' circoscritto- in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni e, quindi, anche per applicazione degli artt. 115 e 116 cpc- alla eccepita nullità della cessione, alla asserita validità delle clausole claims made ed alla domanda riconvenzionale trasversale del resistente Consiglio.
Ed infatti, nessuna censura veniva mossa, da entrambi i resistenti, in ordine alla quantificazione del compenso professionale richiesto per l'attività così come operata dai ricorrenti, né alla sua utilità, ponendo, anzi, in rilievo il fatto che grazie all'assoluzione del geom. Consiglio in tutti i giudizi, era stato evitato il risarcimento del danno erariale.
In estrema sintesi, la resistente con la sua costituzione nel presente Parte_3 giudizio, ha formulato due principali obiezioni.
La prima è fondata sulla asserita nullita' della cessione del credito, legata all'affermazione, che la legittimazione sarebbe spettata non ai ricorrenti, ma al geom. ; la seconda è CP_3 che la denunzia di sinistro sarebbe stata tardiva, in ragione alle clausole claims made contenute nelle tre polizze sottoscritte.
Con le note scritte per l'udienza del 09.01.2023,i ricorrenti prendevano atto della mancata contestazione del quantum e prendevano posizione rispetto alle contestazioni dell'assicurazione circa la nullità della cessione e la validità delle clausole claims made.
Il geom. evidenziava l'assenza di interesse, per l'assicurazione, a contestare la CP_3
validità della cessione, dal momento che, in ogni caso, avrebbe dovuto pagare ai ricorrenti o a lui stesso.
L'assicurazione ribadiva le eccezioni contenute in comparsa e , pur non contestando in maniera specifica la domanda riconvenzionale trasversale esperita dal geom. , CP_3
reiterava l'eccezione della mancanza di copertura per tardività della denunzia di sinistro.
Sulla quantificazione della domanda. L'importo di €. 37.807,00, così come quantificato dai ricorrenti a titolo di compenso professionale per l'attivita' svolta, risulta dagli stessi distinto nella seguente maniera:
A)- n. 3477 alore della causa €1.749.784,29) euro 17.577,00; Parte_5
B)- n. 3485 ( valore €. 46.219,08) euro 5.060,00; Parte_6
C)- n. 3486 (Marone valore della causa €. 94197,69) euro 7.215,00;
D)- n. 3490 ( valore della causa €. 34.183,47) euro 5.060,00; Parte_7
E)- n. 3492 ( valore della causa €. 18.807,60) euro 2.895,00, per un totale di euro Parte_8
37.807,00.
Il predetto importo non risulta contestato nel quantum da alcuno dei resistenti nel suo ammontare con le ovvie conseguenze sul piano processuale.
Sulla eccezione di invalidita' della cessione del credito
In primis et ante omnia va' esaminata l'eccezione formulata dalla resistente compagnia di assicurazione in ordine alla asserita invalidita' della cessione del credito intervenuta tra il geom. e i professionisti ricorrenti. CP_3
Invero, anche se il credito ceduto fosse indeterminabile nel quantum e/o futuro ed incerto e, persino, se si trattasse di res litigiosa , la cessione sarebbe, in ogni caso, valida ed efficace.
Ed infatti la S.C. intervenuta sull'argomento con la pronuncia n. 31896 del 10/12/2018 ha affermato il seguente principio di diritto: “ La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità.
(Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti, cessionario di un credito di natura risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, perché credito futuro e destinato a sorgere solo in conseguenza del positivo esperimento nei confronti di una banca di azione giudiziale non ancora intrapresa)” (Cfr.Cass. 10/12/2018 n. 31896)
Tuttavia, aderendo ad una interpretazione piu' restrittiva di quella parte della giurisprudenza (“…mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (cfr. Cass. 776/1967) e ancora “nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione nella figura di
"parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario;
correttamente, pertanto, proprio questa S.C., nella su citata sentenza, ha evidenziato che, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali;
come infatti già rilevato da questa S.C., la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (v. Cass. 15.9.1999 n. 9823)” (Cass. sez. III, 06/07/2018, n.17727; in senso conforme cfr., da ultimo, Cass. sez. I, 10/02/2020, n. 3034) e della dottrina, che ritengono spettare, in via esclusiva, al cedente tutte le azioni riguardanti la fonte del diritto di credito e ciò in quanto il cessionario è terzo rispetto alla fonte negoziale da cui scaturisce il credito medesimo ( , ne consegue che l'azione avente ad oggetto l'accertamento o meno Parte_9
dell'operatività di una polizza assicurativa non può che competere, in via esclusiva, al titolare del rapporto giuridico e, dunque, solamente al Geom. – cedente Controparte_3
del credito – non anche agli Avv.ti Di Giandomenico e Sallese – cessionari del credito. I ricorrenti, Avv.ti Di Giandomenico e Sallese, risulterebbero, pertanto, privi della legittimazione ad agire per l'accertamento dell'operatività delle polizze sottoscritte dalla ed assicuranti il rischio derivante dall'attività dei dipendenti pubblici, Parte_2
tra cui, appunto, il Geom. . Invero, la suddetta azione, volta all'accertamento CP_3 della operativita' delle polizze risulta, in ogni caso, esperita dal geom. e viene di CP_3
seguito esaminata.
Cio' posto, l'assunto dell'assicurazione , che si oppone al pagamento obiettando l'assenza di squilibrio sinallagmatico e la sussistenza del requisito di adeguatezza per la previsione di una copertura cd. postuma quinquennale, non e' condivisibile e risulta smentito documentalmente.
Secondo l'assicurazione le polizze sottoscritte avrebbero garantito i sinistri verificatisi nel periodo di copertura e nel quinquennio precedente (cd. efficacia retroattiva) a condizione che fossero pervenute all'assicurato richieste risarcitorie entro 5 anni dal periodo di cessazione della durata del contratto. (c.d. efficacia postuma).
Dagli atti di causa, emerge documentalmente che le polizze avevano la seguente efficacia anche c.d. postuma :
Polizza n. 1 – Periodo contrattuale: dal 24_08_2005 al 24_08_2006; Efficacia retroattiva: Dal
24/08/2000; Efficacia “postuma” 2 anni fino al 24.08.2008(secondo i 24.08.2011); CP_1
Polizza n.2 _ Periodo contrattuale: dal 24_08_2006 al 30_10_2007; Efficacia retroattiva: dal
24/08/2001; Efficacia “postuma” 2 anni -Fino al 30.10.2009(secondo i 30.10.2012) CP_1
Polizza n.
3 -Periodo contrattuale dal 30_10_2007 al 30_10_2008; Efficacia retroattiva Dal
24/08/2002; Efficacia postuma: Fino al 30.10.2009(Secondo i 30.10.2013). CP_1
E' evidente che, anche secondo la ricostruzione temporale sostenuta dai , la tutela CP_1 apprestata e, quindi, la garanzia offerta dalle polizze, nel caso in esame, non risulta adeguata in ragione del regime di responsabilità contabile a cui è assoggettato il
Responsabile dell'Ufficio tecnico di una Comunità quale era il geom. . Pt_2 CP_3
Ed infatti, anche in base alla ricostruzione temporale operata dai le polizze CP_1 sarebbero insufficienti ad offrire la relativa garanzia e a coprire i sinistri, in quanto, quand'anche verificatisi nel periodo di vigenza della polizza o nel periodo coperto dalla cd. efficacia retroattiva, non avrebbero potuto essere denunciati nel quinquennio successivo, atteso che, come si rileva dagli atti depositati, la citazione al geom. Consiglio da parte della Procura Erariale è stata notificata in tutte e cinque i giudizi, sempre dopo.
Ed infatti, i fatti causativi dei danni per i quali il geom fu evocato in giudizio si CP_3
verificarono tra il 12.12.2005 e il 17.6.2008; le citazioni della Procura della Corte dei Conti le furono notificate tra il 17.12.2014 e il 2.1.2015 e i cd. inviti a dedurre tra il 6.6.2014 e il
1/7/2014. In particolare, le citazioni furono notificate il 17/12/2014 (per le cause Per_1
ed ), il 19/12/2014 (per la causa , il
[...] Persona_2 Persona_3
22/12/2014 (per la causa e il 2.1.2015 (per la causa Persona_4 Persona_5
Dalla documentazione depositata si rileva,inoltre, che il geom. notificò la CP_3
denunzia di sinistro all'assicurazione il 15/9/14 e cioè subito dopo l'invito a dedurre.
E' ,pertanto, evidente che tutti i sinistri si verificarono nel corso del periodo di vigenza delle polizze, nonché di quello di efficacia retroattiva, ma il sinistro fu denunziato successivamente perché sia l'invito a dedurre che la citazione erariale intervennero dopo la scadenza del limitato periodo di efficacia postuma (2 anni per le prime due polizze e 12 mesi per la terza).
Ma, come noto, nel caso di responsabilità contabile del Responsabile di un Ufficio tecnico, quale era il geom. , vi e' distanza temporale tra il fatto causativo del danno (cioè CP_3
il sinistro preso in considerazione dall'assicurazione) ed il momento in cui tale fatto genera un esborso per l'Amministrazione o un danno alla medesima. Nella responsabilita' amministrativa quello che conta ai fini della configurabilità del danno risarcibile non è solo il momento della condotta, ma anche quello dell'esborso dell'Ente, che costituisce il danno propriamente detto e che giustifica la successiva azione risarcitoria da parte della in nome del danneggiato. (cfr. ex multis C. Conti, Sez. Riun., 19.7.2007, n. 5/Qm, Pt_10
C. Conti, Sez. Riun. 5.9.2011, n. 14/Qm).“Il “fatto dannoso”, infatti, è costituito dal binomio “condotta ed evento” e si perfeziona con il verificarsi di quest'ultimo.” (Cfr. Corte dei Conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 600 del 9.10.2013) È in tale momento, infatti, che il danno acquisisce il carattere della concretezza e dell'attualità e può considerarsi verificato il fatto dannoso suscettibile di generare una richiesta risarcitoria, nel senso inteso appunto dall'art. 1, c. 2, L. n. 20/1994. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Conti, Sez. I
Centr. d'Appello, nella sent. n. 700 del 21.5.2014: “… ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge
14.1.1994 n. 20 (come successivamente modificata dalla legge 20.12.1996 n. 639), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso […] e tale data deve essere identificata in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto stesso (giurisprudenza pacifica: ex plurimis, Corte Conti,
SS.RR., 29.01.1997, n. 12; Sez. I App., 18.11.2010, n. 634; 25.11.2008, n. 508 e 4.12.2007, n.
497; Sez. II App., 20.9.2007, n. 296; cfr., inoltre, Cass. civ., Sez. III, 12.08.1995, n. 8845). Cio' comporta una dilatazione temporale la cui misura sfugge ed e' estranea al soggetto assicurato.
Quindi, per pacifica giurisprudenza, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno, in materia di responsabilita' contabile, sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile e cioè, in buona sostanza, da quando la Procura erariale viene a formale conoscenza dell'illecito nei suoi elementi essenziali a seguito di una regolare notitia damni (come prescrive l'art. 51 c.g.c.).
Alla luce di ciò, è evidente che è le polizze per cui e' causa, claims made ,con cd. postuma quinquennale, tenuto conto della normale dissociazione tra condotta illegittima ed il momento di causazione del danno, nonché delle peculiari regole in tema di prescrizione dell'azione erariale, non soddisfano il requisito di adeguatezza della clausola a svolgere la funzione tipica a cui era preordinata, ossia a garantire l'assicurato in funzione dell'attività amministrativa peculiare svolta in concreto.
Dall'esame delle tre polizze emerge che nelle stesse erano presenti clausole che stabilivano un'efficacia retroattiva (di 5 e 3 anni) solamente c.d. a “secondo rischio” (e cioè solo ad integrazione e dopo l'esaurimento del massimale previsto da altre eventuali polizze), cosa che rende invalida tale clausola perché rende il pagamento meramente aleatorio (cfr art. 5, comma a, sub W)
Erano previste, poi, ulteriori limitazioni come l'obbligo di denunzia entro un breve lasso di tempo a seguito della richiesta risarcitoria, il diritto di recesso dell'assicurazione a seguito di ogni richiesta di risarcimento o di ogni circostanza notificata a detta assicurazione, ecc. (cfr artt. 13 e 14 sub W) .
Quanto poi, alla prima polizza , n. 1467883 (Cfr. doc. 4 produzione del resistente
), contrariamente a quanto afferma la Compagnia di assicurazione, nella sua CP_3
comparsa di costituzione (pagg. 10 e 11), l'art. 19 delle condizioni generali (che prevedeva una efficacia postuma di 2 anni) era estesa a 5 anni solo nel caso di cessazione da parte dell'assicurato dell'attività e/o funzione che aveva al momento della sottoscrizione e per la quale la copertura era stata prestata. Tale clausola non si applica al geom visto CP_3 che lo stesso non cessava la sua attività e/o funzione, né veniva licenziato, con evidente inadeguatezza di tutela proprio per il dipendente che rimane in servizio.
Nella comparsa di costituzione (Cfr.pagg. 12) della resistente compagnia si afferma, altrettanto erroneamente, che anche la seconda polizza, n. 1587774 , avrebbe un periodo di efficacia postuma di 5 anni. Anche in questo caso, dall'esame della documentazione depositata emerge che l'efficacia postuma era limitata a 2 anni. Infatti, nella “scheda di copertura” (supra sub L) si afferma che le condizioni speciali sono: a)- retroattività cinque anni per n. 3 funzionari e n. 1 dipendenti tecnici e RUP b)- e una postuma di 5 anni e di 2 anni;
si afferma poi che tali condizioni valgono per n. 11 dipendenti tra i quali figura il geom. con qualifica di Resp Uff. Tecnico. Anche qui si precisa che si tratta Controparte_3
di “condizioni speciali solo se richiamate”. Ma, in detta scheda sono state sbarrate entrambe le caselle riguardanti sia la postuma di 5 anni, sia quella di 2 anni. All'art. 18 delle condizioni generali (supra sub M) si fissa un periodo di garanzia retroattiva di 2 anni e di postuma di 2 anni. Ma, anche in questo caso, le condizioni speciali (supera sub M) sono uguali alla prima polizza, perché prevedono una retroattività di 5 anni ed una postuma di 5 anni, solo se ci fosse stata la cessazione dalle funzioni. Quindi anche per la seconda polizza la efficacia postuma (tranne ni casi di cessazione che qui non ricorrono) è di soli due anni.
La limitata efficacia postuma della terza polizza e' addirittura di 12 mesi.
Orbene, in merito alla questione della validità delle clausole claims made il Giudice di merito e' chiamato ad una delicata operazione di accertamento dell'effettivo assetto sinallagmatico del contratto in ragione dell'adeguatezza della garanzia assicurativa apprestata, avendo riguardo al momento della stipula del contratto. (cfr Cass. 30/6/2024
n. 15216). Al Giudice e' ,infatti,affidato il delicato compito di ricercare la causa concreta del contratto al fine di verificare, sotto il profilo della liceità e quello dell'adeguatezza,
l'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguito dalle parti. (Cass. SS. UU. nn.
6.5.2016 n. 9140, Cass. sez. un. 24.9.2018 n. 22437, Cass. 26.4.2022 n. 12981.
Va' opportunamente premesso che, per la peculiarita' che caratterizza la responsabilita' amministrativa,- ove si riscontra un fisiologico sdoppiamento tra la condotta e l' evento danno - con quest'ultimo che può verificarsi molto tempo dopo - la tutela assicurativa, per essere adeguata e non difettare della causa in concreto, deve prevedere la protezione rapportando la garanzia retroattiva e ultrattiva alle specificita' giuridiche che caratterizzano la responsabilità amministrativa oggetto della garanzia assicurativa;
in caso contrario, la tutela apprestata dalla polizza risulterebbe inadeguata, perchè consentirebbe all'assicuratore di riscuotere il premio, ma, di fatto, di sottrarsi al risarcimento, con l'ovvia conseguenza per l'assicurato di non essere garantito sin dalla stipula della polizza, così creando un evidente squilibro sinallagmatico meritevole di essere emendato dal
Tribunale.
Ed infatti, la causa concreta del contratto di assicurazione nel caso di specie e' quella di conferire una protezione patrimoniale utile a tenere indenne il contraente, a fronte del pagamento del premio, per la qual cosa deve avere riguardo alle condizioni personali e professionali dell'assicurato, geom. , ed alle caratteristiche proprie (in particolare CP_3
modalità e tempistica) delle richieste risarcitorie a cui, per la natura dell'attività svolta,
l'assicurato è assoggettato dai terzi danneggiati. Per tali ragioni e' necessaria una valutazione in ordine alla sussistenza o meno della necessaria “adeguatezza” della garanzia prestata.
Nel caso in esame, il limite di operatività della garanzia, ai soli fatti occorsi entro i cinque anni antecedenti alla stipulazione del contratto assicurativo ed una efficacia postuma di due anni per le prime due polizze e di 12 mesi per la terza, risulta inconciliabile con il rischio che la polizza professionale mirava ad assicurare, con conseguente inadeguatezza, dell'assetto negoziale, a realizzare la causa concreta del contratto assicurativo.
Puo', pertanto, ravvisarsi un difetto della causa concreta del negozio assicurativo nella riscontrata oggettiva difficolta' impeditiva dell'accesso del geom. alla CP_3
prestazione indennitaria posto che viene vanificata a tal punto l'alea riconducibile alle modalità esecutive del contratto, da azzerare sostanzialmente il rischio di insorgenza della obbligazione indennitaria a carico dell'assicuratore, venendo meno la stessa causa di scambio del negozio. ( Cfr.Cass. Civ., 25.02.2021, n. 5259)
In siffatte ipotesi, secondo i principi di diritto dettati dalla S.C., il giudice di merito e' chiamato a compiere un'attivita' di sostituzione, etero integrativa, della clausola claims made risultata inadeguata (Cfr. Cass. Civ., 11.04.2023, n. 9616), e così a restituire l'equilibrio del sinallagma negoziale, integrando il contenuto contrattuale mediante individuazione, tra i modelli di clausola delimitativa del rischio presenti sul mercato, quello maggiormente rispondente ad un equilibrato assetto dei rapporti tra le parti. (in tal senso, da ultimo,
Cass. civ., Sez. III, 25.02.2021, n. 5259). Soccorre a tale uopo il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lett. e), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , come modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 26, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, norma che, imponendo l'obbligo assicurativo agli esercenti le professioni liberali, dispone che, al fine di soddisfare il requisito della adeguatezza della garanzia prestata, le proposte delle società assicurative debbono contenere “l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.”, disponendosi anche che l'ultrattività sia resa efficace per le polizze assicurative già attive al momento di entrata in vigore della norma.
Applicando queste coordinate normative al caso di specie, e sostituendo quindi la garanzia decennale, ritenuta per legge adeguata, in luogo di quella quinquennale, quest'ultima inadeguata a garantire l'attività svolta in concreto dal geom. , ne CP_3
deriva che i sinistri denunciati risultano coperti dalle polizze stipulate.
Difatti, gli atti del geom. – che secondo la Procura erariale avevano cagionato CP_3
danno alla PA e per i quali gli veniva richiesto il risarcimento – sono stati posti in essere durante il periodo di copertura delle polizze.
Conclusivamente,all'esito dell'avvenuto scrutinio delle tre polizze, emerge uno squilibrio sinallagmatico in favore dell'assicurazione e soprattutto un periodo di efficacia cd postuma del tutto inadeguato (e cioè 2 anni per le prime due polizze ed addirittura 12 mesi per la terza).
Il modello di claims made con previsione di un periodo decennale di efficacia postuma appare adeguato alla fattispecie che ci occupa e consente di ritenere che ragionevolmente le richieste di risarcimento interverranno in tale lasso di tempo, così contemperando sia il diritto dell'assicurato a pagare un premio per una copertura effettiva, sia dell'assicurazione a non essere responsabile sine die.
Ebbene, come dimostrato nei fatti e come previsto dalla disciplina sostanziale e processuale della responsabilità amministrativa, le caratteristiche proprie della attività espletata dall'assicurato, siccome soggetta a tale tipo di responsabilità (ossia di quella a cui
è stato chiamato a rispondere il resistente geom ) rendeva normale che la CP_3
richiesta di risarcimento, da parte della Procura della Corte dei Conti, sarebbe intervenuta dopo un periodo tra i 6 e i 9 anni dai fatti. Per risultare adeguata, occorreva una claims made con garanzia ultrattiva conforme, in termini quantitativi, a quanto previsto normativamente in altri ambiti, ossia 10 anni.
Le tre polizze de quibus prevedevano un meccanismo di tutela inadeguato squilibrato in favore dell'assicurazione da cio' discende che l'aver previsto un meccanismo e l'aver inserito tutte quelle clausole dirette a rendere difficoltosa in concreto l'operatività della polizza, deve far ritenere che la denunzia fatta dal geom. sia tempestiva, con CP_3
conseguente obbligo dei al pagamento di quanto richiesto. Cio' in ossequio al CP_1 principio di diritto fissato dalla pronuncia del 13/5/2020 n. 8894 della Suprema Corte, secondo cui la clausola claims made inserita in un contratto di assicurazione, pur non rendendo atipica la fattispecie negoziale, si rivela contraria all'art. 1341 e all'art. 2965 (che commina la nullità dei patti che stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto) quando prevede un termine di escussione della polizza che dipende dalla condotta di un terzo, sul quale l'assicurato non può influire;
cio' che appunto accade nel caso di specie, ove l'azione risarcitoria spetta alla
Procura regionale della Corte dei Conti, che è soggetto diverso dallo stesso Ente danneggiato ( , alle cui dipendenze operava l'assicurato. Parte_11
Per le sovraesposte ragioni va' accolta la domanda subordinata dei ricorrenti con condanna del resistente geom. al pagamento di € 37.807,00, oltre accessori di CP_3 legge, a titolo di spese legali per la difesa svolta nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, non contestato sia nell'an che nel quantum;
va',poi, accolta la domanda riconvenzionale trasversale formulata dal geom. di manleva nei confronti della resistente CP_3
Parte_12
Regolamentazione delle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del geom. e , per Controparte_3
effetto dell'accoglimento della riconvenzionale trasversale, il predetto resistente va' manlevato e tenuto indenne dai capi di condanna dalla societa' Controparte_1 esistente;
mentre, nell'ambito dei rapporti tra i due resistenti , vanno le
[...]
spese di lite vanno poste a carico della compagnia di assicurazione soccombente, in applicazione del D.M. 55/2014 e 147/2022 e s.m. e i., con riferimento allo scaglione di valore( da euro 26.000 fino ad euro 52.000), applicati i parametri medi, in relazione all'attivita' effettivamente svolta( fase di studio-fase introduttiva- fase istruttoria e fase decisionale)
PQM
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, in persona del G.O., dott.ssa
Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda subordinata formulata dai ricorrenti e condanna il resistente, geom.
, al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di euro €. Controparte_3
37.807,00 oltre, rimb forf. 15 %, iva, cpa e interessi come per legge;
Condanna il resistente, geom. , al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3
dei ricorrenti che liquida, in favore dell'avv. Bernardino Izzi, dichiaratosi antistatario, in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cap se dovute come per legge;
In accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale formulata dal resistente , geom. , per tutte le ragioni esposte nella parte motiva, accertato lo Controparte_3
squilibrio sinallagmatico genetico e la inadeguatezza della clausola claims made afferente la efficacia temporale postuma delle polizze stipulate, effettuata la sostituzione della stessa con una ultrattivita' decennale della efficacia temporale postuma delle polizze, condanna la resistente in persona del l.r.p.t., a Controparte_5 tenere indenne e manlevare il predetto geom. dalla condanna di cui ai capi del CP_3
presente dispositivo;
Condanna la societa' resistente, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del resistente geom. , che Controparte_3
liquida, in favore dell'avv. Andrea Di Santo, dichiaratosi antistatario in euro 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cap se dovute come per legge.
Campobasso 20 agosto 2025
Il G.O.
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del G.O., dott.ssa Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2023, trattenuta in decisione il 23-05-2025, promossa da:
Avv. Giovanni Di Giandomenico, residente in [...],
e Avv. Ernesto Sallese residente in [...], C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Bernardino Izzi, C.F._2 C.F._3
Ricorrenti
Contro società di diritto belga con sede legale in Bruxelles Controparte_1
Bastion Tower, Marsveldplein 5, registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises
Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839, Cod. Fisc. , che P.IVA_1 agisce nella qualità di successore degli in persona del Rappresentante Parte_1
Generale per l'Italia dei Dott.ssa (Cod. Fisc. ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Cristina Valagussa (Codice Fiscale: C.F._4 di Monza (MB) – Via XX Settembre n. 19,
Resistente
Nonche'
contro
:
, nato a [...] il [...], cf. , residente in Controparte_3 C.F._5
Campobasso alla via Alessandro Manzoni n. 116/C, rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Di Santo, (cf C.F._6
Resistente Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. depositato il 3 aprile 2023, iscritto a ruolo sub R.G.
667/2023 e notificato a mezzo pec in data 28 settembre 2023, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, gli Avv.ti Giovanni Di Giandomenico e Ernesto Sallese convenivano in giudizio i “ di RA” nonché il Geom. CP_1 Controparte_3
chiedendo, in via principale, la condanna dei al pagamento, in favore dei ricorrenti CP_1
dell'importo di € 37.807,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali sostenute dal geom. nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti nei procedimenti: Proc. V. Controparte_3
2014/243, Proc. V2014/268, Proc. V2014/274, Proc. V2014/275, Proc. 2014/276 e, in via subordinata, ove la domanda principale non fosse accolta, la condanna del geom.
[...]
al pagamento della medesima cifra in favore dei ricorrenti stessi. CP_3
Con memoria di costituzione del 27.10.2023, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
(quale successore dei Lloyds di RA), che presta la garanzia Controparte_1 assicurativa di cui ai Certificati di Assicurazione nn. 1467883, 1587774 e 1702353, chiedendo il rigetto della domanda di condanna formulata dagli Avv.ti Di Giandomenico
e Sallese, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con memoria di costituzione del 27.10.2023 si costituiva in giudizio il Geom.
[...]
associandosi alla domanda principale formulata dagli Avv.ti Di Giandomenico e CP_3
Sallese sul presupposto della legittimità e validità dell'atto di cessione del credito nonché
[.. svolgendo, a sua volta, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di CP_1
avente ad oggetto l'accertamento dell'operatività delle Polizze Controparte_1 azionate con conseguente condanna della predetta societa' resistente alla manleva assicurativa.
Nella sua comparsa di costituzione il geom. nulla eccepiva circa la bontà della CP_3 attività professionale svolta dai professionisti ricorrenti, né sulla quantificazione contenuta nel ricorso, ed anzi ,precisava che, proprio grazie all'opera prestata dai legali nominati nei giudizi de quibus, era stato sempre prosciolto, con contestuale vantaggio anche per l'assicuratore che, in tal modo, non era rimasto esposto alle domande risarcitorie;
confermava, inoltre, la bontà delle cessioni del credito, aderendo così alla domanda di condanna rivolta direttamente nei confronti dei contenuta nel ricorso;
infine, preso CP_1
atto che nel loro ricorso gli avv.ti Di Giandomenico e Sallese avevano chiesto, in via subordinata (e, nel caso di declaratoria di inefficacia della cessione,) la sua condanna, in ragione di ciò, svolgeva anche la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione contestando la nullità delle clausole eccepite dall'assicurazione. Ed infatti, il geom.
, con la sua costituzione, chiedeva, innanzitutto, che la domanda principale CP_3 venisse accolta e svolgeva due domande riconvenzionali trasversali: la prima diretta a farsi garantire dall'assicurazione in virtù delle polizze e la seconda per chiedere la condanna dell'assicurazione, comunque, al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di informazione precontrattuale, nella denegata e non creduta ipotesi che tali clausole fossero considerate valide.
L'udienza del 09.11.2023 veniva fissata con modalità di trattazione scritta e le Parti del giudizio depositavano rispettivamente le proprie note scritte in sostituzione d'udienza; alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 20.11.2024 con termine sino al giorno 24.10.2024 per il deposito di note conclusionali e termine sino dell'udienza per il deposito di note scritte in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c..
Rimesso il fascicolo al Presidente ed assegnato ad altro Magistrato, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni e discussione al 23 maggio 2025; alla predetta udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc.
*************
La domanda e' fondata e merita accoglimento per quanto di seguito. Il Geom. era Responsabile dei lavori pubblici e RUP della Controparte_3 [...]
che aveva stipulato le polizze nn. 1467883, 1587774 e Parte_2
1702353 con gli (oggi al fine di Parte_1 Controparte_1 assicurare il rischio derivante dall'attività svolta all'interno della dai Parte_2
pubblici dipendenti, tra i quali, per l'appunto, era ricompreso il Geom. . CP_3
Il predetto geom. , in data 22.11.2021, ha, poi, ceduto il proprio credito- costituito CP_3
dal diritto ad essere indennizzato dagli delle spese legali Parte_1
sostenute nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti- agli Avv.ti Di Giandomenico e Sallese. Il predetto diritto di credito risulta contestato dalla Compagnia di Assicurazione resistente dal momento che la predetta Assicurazione ha negato tale pretesa adducendo la non operatività delle Polizze azionate.
Adunque, con ricorso ex art. 281 decies e segg. cpc, gli avv.ti Giovanni Di Giandomenico ed Ernesto Sallese hanno chiesto la condanna al pagamento di €.37.807,00 oltre, rimb forf.
15 % ex T.P., iva, cpa e interessi, in via principale, della Parte_3 di RA e, in via subordinata, del geom
[...] Parte_4
. Controparte_3
Nel ricorso e' stata ricostruita l'attività difensiva svolta dai ricorrenti in favore del geom nei cinque giudizi dinanzi alla Corte dei Conti ed e' stata fornita prova Controparte_3
documentale al riguardo (Cfr. produzione di parte ricorrente, pagg. 2- 11 del ricorso introduttivo ed All. A.
1-A.21, B.
1- B.13, C.
1-C.18, D.
1-D.11, E.
1-E.9). I ricorrenti hanno, inoltre, specificato i criteri di quantificazione applicati, così come previsti dal DM 55/14, producendo i relativi calcoli (Cfr. produzione di parte ricorrente, A.22, A.23, B.14, B.15,
C.19, C.20, D.12, D.13, E.10, E.11). Hanno, poi, allegato,-ed anche provato documentalmente-( i ricorrenti )che il geom. era assicurato con i di CP_3 CP_1
RA (Cfr. all. ), che la sua assicurazione copriva anche le spese di resistenza in CP_4
giudizio e che, con contratto di cessione del credito, pro soluto, il predetto geom. CP_3
aveva ceduto il diritto ad essere pagato per tali spese ai professionisti suoi difensori . (Cfr. all. E.1)
Infine, i ricorrenti evidenziavano la infondatezza delle eccezioni mosse dall'assicurazione per negare il diritto al pagamento, attesa l'inefficacia delle clausole richiamate in ragione della loro nullità, con conseguente inopponibilità ai cessionari. Poiche' l'assicurazione ha negato l'operatività della copertura sostenendo che la denunzia di sinistro sarebbe intervenuta dopo il periodo di cd. efficacia postuma quinquennale prevista dalla clausola claims made delle tre polizze, il geom. ha formulato CP_3 domanda riconvenzionale trasversale volta ad accertare la operativita' della copertura assicurativa delle tre polizze de quibus.
Così ricostruita, in estrema sintesi, la vicenda in fatto, deve procedersi all'inquadramento giuridico della stessa.
Il perimetro del thema decidendum del presente giudizio e' circoscritto- in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni e, quindi, anche per applicazione degli artt. 115 e 116 cpc- alla eccepita nullità della cessione, alla asserita validità delle clausole claims made ed alla domanda riconvenzionale trasversale del resistente Consiglio.
Ed infatti, nessuna censura veniva mossa, da entrambi i resistenti, in ordine alla quantificazione del compenso professionale richiesto per l'attività così come operata dai ricorrenti, né alla sua utilità, ponendo, anzi, in rilievo il fatto che grazie all'assoluzione del geom. Consiglio in tutti i giudizi, era stato evitato il risarcimento del danno erariale.
In estrema sintesi, la resistente con la sua costituzione nel presente Parte_3 giudizio, ha formulato due principali obiezioni.
La prima è fondata sulla asserita nullita' della cessione del credito, legata all'affermazione, che la legittimazione sarebbe spettata non ai ricorrenti, ma al geom. ; la seconda è CP_3 che la denunzia di sinistro sarebbe stata tardiva, in ragione alle clausole claims made contenute nelle tre polizze sottoscritte.
Con le note scritte per l'udienza del 09.01.2023,i ricorrenti prendevano atto della mancata contestazione del quantum e prendevano posizione rispetto alle contestazioni dell'assicurazione circa la nullità della cessione e la validità delle clausole claims made.
Il geom. evidenziava l'assenza di interesse, per l'assicurazione, a contestare la CP_3
validità della cessione, dal momento che, in ogni caso, avrebbe dovuto pagare ai ricorrenti o a lui stesso.
L'assicurazione ribadiva le eccezioni contenute in comparsa e , pur non contestando in maniera specifica la domanda riconvenzionale trasversale esperita dal geom. , CP_3
reiterava l'eccezione della mancanza di copertura per tardività della denunzia di sinistro.
Sulla quantificazione della domanda. L'importo di €. 37.807,00, così come quantificato dai ricorrenti a titolo di compenso professionale per l'attivita' svolta, risulta dagli stessi distinto nella seguente maniera:
A)- n. 3477 alore della causa €1.749.784,29) euro 17.577,00; Parte_5
B)- n. 3485 ( valore €. 46.219,08) euro 5.060,00; Parte_6
C)- n. 3486 (Marone valore della causa €. 94197,69) euro 7.215,00;
D)- n. 3490 ( valore della causa €. 34.183,47) euro 5.060,00; Parte_7
E)- n. 3492 ( valore della causa €. 18.807,60) euro 2.895,00, per un totale di euro Parte_8
37.807,00.
Il predetto importo non risulta contestato nel quantum da alcuno dei resistenti nel suo ammontare con le ovvie conseguenze sul piano processuale.
Sulla eccezione di invalidita' della cessione del credito
In primis et ante omnia va' esaminata l'eccezione formulata dalla resistente compagnia di assicurazione in ordine alla asserita invalidita' della cessione del credito intervenuta tra il geom. e i professionisti ricorrenti. CP_3
Invero, anche se il credito ceduto fosse indeterminabile nel quantum e/o futuro ed incerto e, persino, se si trattasse di res litigiosa , la cessione sarebbe, in ogni caso, valida ed efficace.
Ed infatti la S.C. intervenuta sull'argomento con la pronuncia n. 31896 del 10/12/2018 ha affermato il seguente principio di diritto: “ La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità.
(Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti, cessionario di un credito di natura risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, perché credito futuro e destinato a sorgere solo in conseguenza del positivo esperimento nei confronti di una banca di azione giudiziale non ancora intrapresa)” (Cfr.Cass. 10/12/2018 n. 31896)
Tuttavia, aderendo ad una interpretazione piu' restrittiva di quella parte della giurisprudenza (“…mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (cfr. Cass. 776/1967) e ancora “nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione nella figura di
"parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario;
correttamente, pertanto, proprio questa S.C., nella su citata sentenza, ha evidenziato che, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali;
come infatti già rilevato da questa S.C., la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (v. Cass. 15.9.1999 n. 9823)” (Cass. sez. III, 06/07/2018, n.17727; in senso conforme cfr., da ultimo, Cass. sez. I, 10/02/2020, n. 3034) e della dottrina, che ritengono spettare, in via esclusiva, al cedente tutte le azioni riguardanti la fonte del diritto di credito e ciò in quanto il cessionario è terzo rispetto alla fonte negoziale da cui scaturisce il credito medesimo ( , ne consegue che l'azione avente ad oggetto l'accertamento o meno Parte_9
dell'operatività di una polizza assicurativa non può che competere, in via esclusiva, al titolare del rapporto giuridico e, dunque, solamente al Geom. – cedente Controparte_3
del credito – non anche agli Avv.ti Di Giandomenico e Sallese – cessionari del credito. I ricorrenti, Avv.ti Di Giandomenico e Sallese, risulterebbero, pertanto, privi della legittimazione ad agire per l'accertamento dell'operatività delle polizze sottoscritte dalla ed assicuranti il rischio derivante dall'attività dei dipendenti pubblici, Parte_2
tra cui, appunto, il Geom. . Invero, la suddetta azione, volta all'accertamento CP_3 della operativita' delle polizze risulta, in ogni caso, esperita dal geom. e viene di CP_3
seguito esaminata.
Cio' posto, l'assunto dell'assicurazione , che si oppone al pagamento obiettando l'assenza di squilibrio sinallagmatico e la sussistenza del requisito di adeguatezza per la previsione di una copertura cd. postuma quinquennale, non e' condivisibile e risulta smentito documentalmente.
Secondo l'assicurazione le polizze sottoscritte avrebbero garantito i sinistri verificatisi nel periodo di copertura e nel quinquennio precedente (cd. efficacia retroattiva) a condizione che fossero pervenute all'assicurato richieste risarcitorie entro 5 anni dal periodo di cessazione della durata del contratto. (c.d. efficacia postuma).
Dagli atti di causa, emerge documentalmente che le polizze avevano la seguente efficacia anche c.d. postuma :
Polizza n. 1 – Periodo contrattuale: dal 24_08_2005 al 24_08_2006; Efficacia retroattiva: Dal
24/08/2000; Efficacia “postuma” 2 anni fino al 24.08.2008(secondo i 24.08.2011); CP_1
Polizza n.2 _ Periodo contrattuale: dal 24_08_2006 al 30_10_2007; Efficacia retroattiva: dal
24/08/2001; Efficacia “postuma” 2 anni -Fino al 30.10.2009(secondo i 30.10.2012) CP_1
Polizza n.
3 -Periodo contrattuale dal 30_10_2007 al 30_10_2008; Efficacia retroattiva Dal
24/08/2002; Efficacia postuma: Fino al 30.10.2009(Secondo i 30.10.2013). CP_1
E' evidente che, anche secondo la ricostruzione temporale sostenuta dai , la tutela CP_1 apprestata e, quindi, la garanzia offerta dalle polizze, nel caso in esame, non risulta adeguata in ragione del regime di responsabilità contabile a cui è assoggettato il
Responsabile dell'Ufficio tecnico di una Comunità quale era il geom. . Pt_2 CP_3
Ed infatti, anche in base alla ricostruzione temporale operata dai le polizze CP_1 sarebbero insufficienti ad offrire la relativa garanzia e a coprire i sinistri, in quanto, quand'anche verificatisi nel periodo di vigenza della polizza o nel periodo coperto dalla cd. efficacia retroattiva, non avrebbero potuto essere denunciati nel quinquennio successivo, atteso che, come si rileva dagli atti depositati, la citazione al geom. Consiglio da parte della Procura Erariale è stata notificata in tutte e cinque i giudizi, sempre dopo.
Ed infatti, i fatti causativi dei danni per i quali il geom fu evocato in giudizio si CP_3
verificarono tra il 12.12.2005 e il 17.6.2008; le citazioni della Procura della Corte dei Conti le furono notificate tra il 17.12.2014 e il 2.1.2015 e i cd. inviti a dedurre tra il 6.6.2014 e il
1/7/2014. In particolare, le citazioni furono notificate il 17/12/2014 (per le cause Per_1
ed ), il 19/12/2014 (per la causa , il
[...] Persona_2 Persona_3
22/12/2014 (per la causa e il 2.1.2015 (per la causa Persona_4 Persona_5
Dalla documentazione depositata si rileva,inoltre, che il geom. notificò la CP_3
denunzia di sinistro all'assicurazione il 15/9/14 e cioè subito dopo l'invito a dedurre.
E' ,pertanto, evidente che tutti i sinistri si verificarono nel corso del periodo di vigenza delle polizze, nonché di quello di efficacia retroattiva, ma il sinistro fu denunziato successivamente perché sia l'invito a dedurre che la citazione erariale intervennero dopo la scadenza del limitato periodo di efficacia postuma (2 anni per le prime due polizze e 12 mesi per la terza).
Ma, come noto, nel caso di responsabilità contabile del Responsabile di un Ufficio tecnico, quale era il geom. , vi e' distanza temporale tra il fatto causativo del danno (cioè CP_3
il sinistro preso in considerazione dall'assicurazione) ed il momento in cui tale fatto genera un esborso per l'Amministrazione o un danno alla medesima. Nella responsabilita' amministrativa quello che conta ai fini della configurabilità del danno risarcibile non è solo il momento della condotta, ma anche quello dell'esborso dell'Ente, che costituisce il danno propriamente detto e che giustifica la successiva azione risarcitoria da parte della in nome del danneggiato. (cfr. ex multis C. Conti, Sez. Riun., 19.7.2007, n. 5/Qm, Pt_10
C. Conti, Sez. Riun. 5.9.2011, n. 14/Qm).“Il “fatto dannoso”, infatti, è costituito dal binomio “condotta ed evento” e si perfeziona con il verificarsi di quest'ultimo.” (Cfr. Corte dei Conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 600 del 9.10.2013) È in tale momento, infatti, che il danno acquisisce il carattere della concretezza e dell'attualità e può considerarsi verificato il fatto dannoso suscettibile di generare una richiesta risarcitoria, nel senso inteso appunto dall'art. 1, c. 2, L. n. 20/1994. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Conti, Sez. I
Centr. d'Appello, nella sent. n. 700 del 21.5.2014: “… ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge
14.1.1994 n. 20 (come successivamente modificata dalla legge 20.12.1996 n. 639), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso […] e tale data deve essere identificata in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto stesso (giurisprudenza pacifica: ex plurimis, Corte Conti,
SS.RR., 29.01.1997, n. 12; Sez. I App., 18.11.2010, n. 634; 25.11.2008, n. 508 e 4.12.2007, n.
497; Sez. II App., 20.9.2007, n. 296; cfr., inoltre, Cass. civ., Sez. III, 12.08.1995, n. 8845). Cio' comporta una dilatazione temporale la cui misura sfugge ed e' estranea al soggetto assicurato.
Quindi, per pacifica giurisprudenza, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno, in materia di responsabilita' contabile, sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile e cioè, in buona sostanza, da quando la Procura erariale viene a formale conoscenza dell'illecito nei suoi elementi essenziali a seguito di una regolare notitia damni (come prescrive l'art. 51 c.g.c.).
Alla luce di ciò, è evidente che è le polizze per cui e' causa, claims made ,con cd. postuma quinquennale, tenuto conto della normale dissociazione tra condotta illegittima ed il momento di causazione del danno, nonché delle peculiari regole in tema di prescrizione dell'azione erariale, non soddisfano il requisito di adeguatezza della clausola a svolgere la funzione tipica a cui era preordinata, ossia a garantire l'assicurato in funzione dell'attività amministrativa peculiare svolta in concreto.
Dall'esame delle tre polizze emerge che nelle stesse erano presenti clausole che stabilivano un'efficacia retroattiva (di 5 e 3 anni) solamente c.d. a “secondo rischio” (e cioè solo ad integrazione e dopo l'esaurimento del massimale previsto da altre eventuali polizze), cosa che rende invalida tale clausola perché rende il pagamento meramente aleatorio (cfr art. 5, comma a, sub W)
Erano previste, poi, ulteriori limitazioni come l'obbligo di denunzia entro un breve lasso di tempo a seguito della richiesta risarcitoria, il diritto di recesso dell'assicurazione a seguito di ogni richiesta di risarcimento o di ogni circostanza notificata a detta assicurazione, ecc. (cfr artt. 13 e 14 sub W) .
Quanto poi, alla prima polizza , n. 1467883 (Cfr. doc. 4 produzione del resistente
), contrariamente a quanto afferma la Compagnia di assicurazione, nella sua CP_3
comparsa di costituzione (pagg. 10 e 11), l'art. 19 delle condizioni generali (che prevedeva una efficacia postuma di 2 anni) era estesa a 5 anni solo nel caso di cessazione da parte dell'assicurato dell'attività e/o funzione che aveva al momento della sottoscrizione e per la quale la copertura era stata prestata. Tale clausola non si applica al geom visto CP_3 che lo stesso non cessava la sua attività e/o funzione, né veniva licenziato, con evidente inadeguatezza di tutela proprio per il dipendente che rimane in servizio.
Nella comparsa di costituzione (Cfr.pagg. 12) della resistente compagnia si afferma, altrettanto erroneamente, che anche la seconda polizza, n. 1587774 , avrebbe un periodo di efficacia postuma di 5 anni. Anche in questo caso, dall'esame della documentazione depositata emerge che l'efficacia postuma era limitata a 2 anni. Infatti, nella “scheda di copertura” (supra sub L) si afferma che le condizioni speciali sono: a)- retroattività cinque anni per n. 3 funzionari e n. 1 dipendenti tecnici e RUP b)- e una postuma di 5 anni e di 2 anni;
si afferma poi che tali condizioni valgono per n. 11 dipendenti tra i quali figura il geom. con qualifica di Resp Uff. Tecnico. Anche qui si precisa che si tratta Controparte_3
di “condizioni speciali solo se richiamate”. Ma, in detta scheda sono state sbarrate entrambe le caselle riguardanti sia la postuma di 5 anni, sia quella di 2 anni. All'art. 18 delle condizioni generali (supra sub M) si fissa un periodo di garanzia retroattiva di 2 anni e di postuma di 2 anni. Ma, anche in questo caso, le condizioni speciali (supera sub M) sono uguali alla prima polizza, perché prevedono una retroattività di 5 anni ed una postuma di 5 anni, solo se ci fosse stata la cessazione dalle funzioni. Quindi anche per la seconda polizza la efficacia postuma (tranne ni casi di cessazione che qui non ricorrono) è di soli due anni.
La limitata efficacia postuma della terza polizza e' addirittura di 12 mesi.
Orbene, in merito alla questione della validità delle clausole claims made il Giudice di merito e' chiamato ad una delicata operazione di accertamento dell'effettivo assetto sinallagmatico del contratto in ragione dell'adeguatezza della garanzia assicurativa apprestata, avendo riguardo al momento della stipula del contratto. (cfr Cass. 30/6/2024
n. 15216). Al Giudice e' ,infatti,affidato il delicato compito di ricercare la causa concreta del contratto al fine di verificare, sotto il profilo della liceità e quello dell'adeguatezza,
l'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguito dalle parti. (Cass. SS. UU. nn.
6.5.2016 n. 9140, Cass. sez. un. 24.9.2018 n. 22437, Cass. 26.4.2022 n. 12981.
Va' opportunamente premesso che, per la peculiarita' che caratterizza la responsabilita' amministrativa,- ove si riscontra un fisiologico sdoppiamento tra la condotta e l' evento danno - con quest'ultimo che può verificarsi molto tempo dopo - la tutela assicurativa, per essere adeguata e non difettare della causa in concreto, deve prevedere la protezione rapportando la garanzia retroattiva e ultrattiva alle specificita' giuridiche che caratterizzano la responsabilità amministrativa oggetto della garanzia assicurativa;
in caso contrario, la tutela apprestata dalla polizza risulterebbe inadeguata, perchè consentirebbe all'assicuratore di riscuotere il premio, ma, di fatto, di sottrarsi al risarcimento, con l'ovvia conseguenza per l'assicurato di non essere garantito sin dalla stipula della polizza, così creando un evidente squilibro sinallagmatico meritevole di essere emendato dal
Tribunale.
Ed infatti, la causa concreta del contratto di assicurazione nel caso di specie e' quella di conferire una protezione patrimoniale utile a tenere indenne il contraente, a fronte del pagamento del premio, per la qual cosa deve avere riguardo alle condizioni personali e professionali dell'assicurato, geom. , ed alle caratteristiche proprie (in particolare CP_3
modalità e tempistica) delle richieste risarcitorie a cui, per la natura dell'attività svolta,
l'assicurato è assoggettato dai terzi danneggiati. Per tali ragioni e' necessaria una valutazione in ordine alla sussistenza o meno della necessaria “adeguatezza” della garanzia prestata.
Nel caso in esame, il limite di operatività della garanzia, ai soli fatti occorsi entro i cinque anni antecedenti alla stipulazione del contratto assicurativo ed una efficacia postuma di due anni per le prime due polizze e di 12 mesi per la terza, risulta inconciliabile con il rischio che la polizza professionale mirava ad assicurare, con conseguente inadeguatezza, dell'assetto negoziale, a realizzare la causa concreta del contratto assicurativo.
Puo', pertanto, ravvisarsi un difetto della causa concreta del negozio assicurativo nella riscontrata oggettiva difficolta' impeditiva dell'accesso del geom. alla CP_3
prestazione indennitaria posto che viene vanificata a tal punto l'alea riconducibile alle modalità esecutive del contratto, da azzerare sostanzialmente il rischio di insorgenza della obbligazione indennitaria a carico dell'assicuratore, venendo meno la stessa causa di scambio del negozio. ( Cfr.Cass. Civ., 25.02.2021, n. 5259)
In siffatte ipotesi, secondo i principi di diritto dettati dalla S.C., il giudice di merito e' chiamato a compiere un'attivita' di sostituzione, etero integrativa, della clausola claims made risultata inadeguata (Cfr. Cass. Civ., 11.04.2023, n. 9616), e così a restituire l'equilibrio del sinallagma negoziale, integrando il contenuto contrattuale mediante individuazione, tra i modelli di clausola delimitativa del rischio presenti sul mercato, quello maggiormente rispondente ad un equilibrato assetto dei rapporti tra le parti. (in tal senso, da ultimo,
Cass. civ., Sez. III, 25.02.2021, n. 5259). Soccorre a tale uopo il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lett. e), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , come modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 26, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, norma che, imponendo l'obbligo assicurativo agli esercenti le professioni liberali, dispone che, al fine di soddisfare il requisito della adeguatezza della garanzia prestata, le proposte delle società assicurative debbono contenere “l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.”, disponendosi anche che l'ultrattività sia resa efficace per le polizze assicurative già attive al momento di entrata in vigore della norma.
Applicando queste coordinate normative al caso di specie, e sostituendo quindi la garanzia decennale, ritenuta per legge adeguata, in luogo di quella quinquennale, quest'ultima inadeguata a garantire l'attività svolta in concreto dal geom. , ne CP_3
deriva che i sinistri denunciati risultano coperti dalle polizze stipulate.
Difatti, gli atti del geom. – che secondo la Procura erariale avevano cagionato CP_3
danno alla PA e per i quali gli veniva richiesto il risarcimento – sono stati posti in essere durante il periodo di copertura delle polizze.
Conclusivamente,all'esito dell'avvenuto scrutinio delle tre polizze, emerge uno squilibrio sinallagmatico in favore dell'assicurazione e soprattutto un periodo di efficacia cd postuma del tutto inadeguato (e cioè 2 anni per le prime due polizze ed addirittura 12 mesi per la terza).
Il modello di claims made con previsione di un periodo decennale di efficacia postuma appare adeguato alla fattispecie che ci occupa e consente di ritenere che ragionevolmente le richieste di risarcimento interverranno in tale lasso di tempo, così contemperando sia il diritto dell'assicurato a pagare un premio per una copertura effettiva, sia dell'assicurazione a non essere responsabile sine die.
Ebbene, come dimostrato nei fatti e come previsto dalla disciplina sostanziale e processuale della responsabilità amministrativa, le caratteristiche proprie della attività espletata dall'assicurato, siccome soggetta a tale tipo di responsabilità (ossia di quella a cui
è stato chiamato a rispondere il resistente geom ) rendeva normale che la CP_3
richiesta di risarcimento, da parte della Procura della Corte dei Conti, sarebbe intervenuta dopo un periodo tra i 6 e i 9 anni dai fatti. Per risultare adeguata, occorreva una claims made con garanzia ultrattiva conforme, in termini quantitativi, a quanto previsto normativamente in altri ambiti, ossia 10 anni.
Le tre polizze de quibus prevedevano un meccanismo di tutela inadeguato squilibrato in favore dell'assicurazione da cio' discende che l'aver previsto un meccanismo e l'aver inserito tutte quelle clausole dirette a rendere difficoltosa in concreto l'operatività della polizza, deve far ritenere che la denunzia fatta dal geom. sia tempestiva, con CP_3
conseguente obbligo dei al pagamento di quanto richiesto. Cio' in ossequio al CP_1 principio di diritto fissato dalla pronuncia del 13/5/2020 n. 8894 della Suprema Corte, secondo cui la clausola claims made inserita in un contratto di assicurazione, pur non rendendo atipica la fattispecie negoziale, si rivela contraria all'art. 1341 e all'art. 2965 (che commina la nullità dei patti che stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto) quando prevede un termine di escussione della polizza che dipende dalla condotta di un terzo, sul quale l'assicurato non può influire;
cio' che appunto accade nel caso di specie, ove l'azione risarcitoria spetta alla
Procura regionale della Corte dei Conti, che è soggetto diverso dallo stesso Ente danneggiato ( , alle cui dipendenze operava l'assicurato. Parte_11
Per le sovraesposte ragioni va' accolta la domanda subordinata dei ricorrenti con condanna del resistente geom. al pagamento di € 37.807,00, oltre accessori di CP_3 legge, a titolo di spese legali per la difesa svolta nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, non contestato sia nell'an che nel quantum;
va',poi, accolta la domanda riconvenzionale trasversale formulata dal geom. di manleva nei confronti della resistente CP_3
Parte_12
Regolamentazione delle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del geom. e , per Controparte_3
effetto dell'accoglimento della riconvenzionale trasversale, il predetto resistente va' manlevato e tenuto indenne dai capi di condanna dalla societa' Controparte_1 esistente;
mentre, nell'ambito dei rapporti tra i due resistenti , vanno le
[...]
spese di lite vanno poste a carico della compagnia di assicurazione soccombente, in applicazione del D.M. 55/2014 e 147/2022 e s.m. e i., con riferimento allo scaglione di valore( da euro 26.000 fino ad euro 52.000), applicati i parametri medi, in relazione all'attivita' effettivamente svolta( fase di studio-fase introduttiva- fase istruttoria e fase decisionale)
PQM
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, in persona del G.O., dott.ssa
Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda subordinata formulata dai ricorrenti e condanna il resistente, geom.
, al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di euro €. Controparte_3
37.807,00 oltre, rimb forf. 15 %, iva, cpa e interessi come per legge;
Condanna il resistente, geom. , al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3
dei ricorrenti che liquida, in favore dell'avv. Bernardino Izzi, dichiaratosi antistatario, in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cap se dovute come per legge;
In accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale formulata dal resistente , geom. , per tutte le ragioni esposte nella parte motiva, accertato lo Controparte_3
squilibrio sinallagmatico genetico e la inadeguatezza della clausola claims made afferente la efficacia temporale postuma delle polizze stipulate, effettuata la sostituzione della stessa con una ultrattivita' decennale della efficacia temporale postuma delle polizze, condanna la resistente in persona del l.r.p.t., a Controparte_5 tenere indenne e manlevare il predetto geom. dalla condanna di cui ai capi del CP_3
presente dispositivo;
Condanna la societa' resistente, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del resistente geom. , che Controparte_3
liquida, in favore dell'avv. Andrea Di Santo, dichiaratosi antistatario in euro 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cap se dovute come per legge.
Campobasso 20 agosto 2025
Il G.O.
Filomena Girardi