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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta sub n. 3892/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Gabriella
Autariello del Foro di Nola, giusta procura in atti appellante contro
Controparte_1
(C.F. , con l'Avvocatura dello Stato, P.IVA_2
appellato
In punto: appello avverso la sentenza n. 42/2023 emessa in data 11/05/2023 dal Giudice di Pace di Bressanone e in pari data depositata, non notificata, decisa all'udienza ex art. 437 c.p.c. di data 13/02/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come in ricorso in appello
“1) Confermare la sentenza nella parte in cui ha annullato i verbali nn. 176/0382792, n.
176/0382800, n. 176/0385375, n. 176/0385380, n. 176/0385383, n.176/0387870 e n.
176/0387873, 2) in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, annullare i verbali n. 176/0391838 e n. 176/0391844 per tutte le motivazioni addotte
e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti, 3) annullare il verbale n. 176/0392546, non contenuto in sentenza, ma opposto nel ricorso, 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare la sentenza nella
Pag. 1 di 12 parte in cui ha annullato i verbali nn. 176/0382792, n. 176/0382800, n. 176/0385375, n.
176/0385380, n. 176/0385383, n.176/0387870 e n. 176/0387873 e confermare le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.) per i restanti 2 verbali.
5) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio” per parte appellata: come in comparsa di costituzione in appello
“Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda cautelare, della quale difetta se non altro il periculum, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato. Compensi
e spese di causa integralmente rifusi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/04/2022, la Parte_1
(di seguito anche solo , odierna appellante, impugnava i verbali di
[...] Parte_1
accertamento elevati dalla Polizia Stradale di per violazioni dell'art. 176 co. 21 CP_1
CdS e, precisamente:
1. Verbale n. 176/0382792 - violazione del 30.09.2021 notificato il 07.03.2022;
2. Verbale n. 176/0382800 - violazione del 05.10.2021 notificato il 07.03.2022;
3. Verbale n. 176/0385383 - violazione del 06.10.2021 notificato il 07.03.2022;
4. Verbale n. 176/0385375 - violazione del 07.10.2021 notificato il 07.03.2022;
5. Verbale n. 176/0385380 - violazione del 09.10.2021 notificato il 07.03.2022;
6. Verbale n. 176/0387870 - violazione del 14.10.2021 notificato il 07.03.2022;
7. Verbale n. 176/0384873 - violazione del 15.10.2021 notificato il 07.03.2022;
8. Verbale n. 176/0391844 - violazione del 21.10.2021 notificato il 07.03.2022;
9. Verbale n. 176/0391838 - violazione del 23.10.2021 notificato il 07.03.2022;
10. Verbale n. 176/0392546- violazione del 26.10.2021 notificato il 07.03.2022.
A fondamento della proposta opposizione deduceva che non sussistevano le violazioni contestate, in quanto non era stata prima comunicata la richiesta di pagamento del pedaggio autostradale entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento, come da procedura invalsa per le concessionarie autostradali, nonché eccepiva la tardività della notifica dei verbali opposti, avvenuta oltre il termine di 90 giorni (art. 201 CdS).
Il Commissariato del Governo per la (di seguito anche solo Controparte_1
Commissariato del Governo) si costituiva in giudizio con memoria depositata in data
26/05/2022 e, richiamando integralmente le deduzioni redatte dalla Polizia di Stato quale organo accertatore, deduceva che la richiesta di pagamento del pedaggio, la mancanza della quale veniva invocata dalla società ricorrente quale giustificazione dell'omesso pagamento, “individuava un mero atto di riscossione dell'obbligazione
Pag. 2 di 12 contrattuale sorta tra l'utente della strada e la concessionaria autostradale, mentre
l'atto prodromico che genera l'obbligazione costituita dall'illecito è da individuare nel documento che viene rilasciato all'utente all'atto del mancato pagamento, momento di uscita dall'autostrada”.
In particolare, nelle sue deduzioni, l'organo accertatore esponeva quanto segue.
“Il PROTOCOLLO D'INTESA tra Ministero dell'Interno e la Società concessionaria
Autostrada inerente “Violazione dell'obbligo del pagamento del Parte_2 pedaggio autostradale (art. 176, commi 11, 11 bis, 17 e 21, del Codice della Strada)”, disciplina l'attività istruttoria e sanzionatoria in caso di pedaggio autostradale non corrisposto. L'art. 4 del Protocollo individua in 15 gg. dal passaggio al casello autostradale il termine entro cui l'utente della strada debba procedere al pagamento del pedaggio. La stessa disposizione prevede che la Concessionaria Autostradale nel sollecito inviato all'utente, con il quale lo invita nuovamente al pagamento del pedaggio, debba informare il destinatario che “non avendo provveduto al pagamento entro il termine di 15 gg. previsto dalla Carta dei Servizi e indicato sullo scontrino di mancato pagamento, gli atti sono stati comunque trasmessi alla competente Sezione della Polizia Stradale, per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176, commi 11 e 21 del C.d.S.”.”
Nelle memorie conclusionali l'odierna appellante insisteva nell'eccezione di tardività della notifica dei verbali, calcolando la decorrenza del termine di 90 giorni dalla data di violazione, invece che dalla data di accertamento dell'infrazione, nonché contestando essere intervenuta l'interruzione di detto termine in ragione di pregressa notifica effettuata al locatore del veicolo in suo uso;
deduceva, inoltre, che aveva sempre collaborato in buona fede con la concessionaria autostradale per procedere puntualmente ai pagamenti dei pedaggi mediante telepass c.d. “jolly”, come risultava dalle comunicazione e-mail inviate alla concessionaria autostradale, ove veniva indicato il numero di telepass sul quale addebitare gli omessi pagamenti dei pedaggi al casello, e come confermato dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel procedimento iscritto sub
R.G. N. 1667/2022 presso il Giudice di Pace di . CP_1
Con sentenza n. 42/2023 di data 11/05/2023, in pari data depositata, il Giudice di Pace di Bressanone accoglieva parzialmente l'opposizione annullando 7 dei 10 verbali di
Pag. 3 di 12 contestazione per tardività della notifica ex art. 201 CdS (n. 176/0382792, n.
176/0382800, n. 176/0385383, n. 176/0385375, n. 176/0385380, n. 176/0387870 e n.
176/0387873, quest'ultimo corrispondente al n. 176/0384873 erroneamente indicato da parte ricorrente nei suoi atti), confermando espressamente 2 verbali (n. 176/0391838 e n. 176/0391844) e omettendo pronuncia in ordine al residuo verbale n. 176/0392546, con determinazione della sanzione nella misura del minimo edittale (€ 87,00) e con compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta tardiva la produzione documentale del
Commissariato del Governo relativa alle notifiche effettuate ai locatori dei veicoli in uso alla in base alla sola documentazione tempestivamente offerta ai sensi Parte_1
dell'art. 7 D.lgs. n. 150/2011, accertava la tardività della notifica con riferimento a 7 verbali, di seguito annullati, mentre, nel merito, rigettava l'opposizione avverso 2 verbali riscontrando la sussistenza della violazione ivi contestata, integratasi decorsi 15 giorni dal passaggio al casello senza effettuare il pagamento dovuto, ininfluenti essendo a tale fine eventuali solleciti di pagamento prima abitualmente inviati dalla concessionaria autostradale. Nessuna statuizione, invece, veniva assunta con riferimento al verbale n. 176/0392546 inerente a violazione commessa al casello autostradale Trento
Nord, per quanto in parte motiva, a pagina 3, si legga che “con decreto di data
13.04.2022 il precedente G.d.P. sospendeva l'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti (a parte l'ultimo in relazione al quale si dichiarava incompetente per territorio)
e fissava per la comparizione delle parti udienza del 08.06.2022”.
2. Con ricorso, depositato in data 12/12/2023, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza sopra indicata, rilevando in primis l'omessa pronuncia in ordine al verbale n. 176/0392546, parimenti fatto oggetto di opposizione, di seguito lamentando il rigetto dell'eccezione di tardività delle notifiche dei verbali di contestazione confermati, nonché, nel merito, il mancato accoglimento dell'impugnazione fondata sull'omessa trasmissione, da parte di delle richieste di Parte_3
pagamento, contrariamente alla procedura prima generalmente seguita dalle concessionarie autostradali, così emergendo l'assenza dell'elemento soggettivo in capo all'appellante, persuasa, per ingenerato convincimento, della liceità della sua condotta.
Pag. 4 di 12 Il Commissariato del Governo depositava memoria di costituzione in data 02/02/2024 ove, in via preliminare, sollevava eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso plurimi verbali di contestazione nonché ribadiva la tempestività delle notifiche dei verbali in base ai dati in essi contenuti in quanto atti aventi fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. nonché in base alla documentazione, in primo grado prodotta a integrazione, inerente alle comunicazioni effettuate al locatore dei veicoli in uso ad e, nel merito, chiedeva rigettarsi il ricorso in appello, altresì Parte_1 argomentando sull'evidente sussistenza, in capo a parte appellante, dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma violata.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, veniva fissata udienza ex art. 437
c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note difensive.
3. L'atto di appello avverso la sentenza n. 42/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Bressanone in data 11/05/2023, in pari data depositata e non notificata, è fondato, quindi da accogliersi.
3.1 Innanzitutto, deve affrontarsi l'eccezione, sollevata da parte appellata con la memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, di seguito esplicitata all'udienza tenutasi in data 13/06/2024, di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché presentato cumulativamente avverso plurimi verbali di contestazione.
Parte appellata fonda la sua argomentazione sulla base di copiosa giurisprudenza amministrativa formatasi su tale questione processuale.
Si deve tuttavia rilevare che, sebbene con riferimento ad articolo di legge di seguito abrogato (art. 23 L. n. 689/1981), il cui contenuto, con modifiche, è comunque rinvenibile nel vigente art. 7 D.lgs. n. 150/2011 qui applicabile, la Corte di Cassazione si è implicitamente espressa in senso favorevole all'ammissibilità della proposizione di un unico atto di opposizione avverso plurimi verbali di contestazione, evidenziando che
“… il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace
Pag. 5 di 12 investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista invece dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, soltanto per
l'ipotesi di tardività della impugnazione. Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine” (cfr. Cass. n. 23881/2011).
Conformemente, in procedimento per regolamento di competenza definito con pronuncia n. 25028/2017, la Corte di Cassazione ha statuito che “… ai sensi del D.Lgs.
n. 150 del 2011, art. 7 le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art.
204 bis sono da proporre dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (l'art. 204 bis C.d.S., a sua volta, così recita: "alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7"). Il giudice di pace pertanto al riguardo è competente ratione materiae (cfr. Cass. (ord.)
27.7.2005, n. 15694, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art.
22 bis attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7 c.p.c., comma 2, atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio).
Va ovviamente ribadito che l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo
Pag. 6 di 12 all'art. 10 c.p.c., comma 2, alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. (ord.) 27.7.2005, n. 15694; nella specie il giudice di pace aveva negato la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per materia, in ragione del cumulo del valore;
la Suprema Corte ha regolato la competenza dichiarando la competenza dello stesso giudice)”.
L'eccezione, pertanto, va disattesa.
3.2 Di seguito deve affrontarsi l'eccezione, sollevata da parte appellante, di tardività delle notifiche dei 2 verbali di contestazione confermati con la sentenza qui impugnata, superfluo essendo, stante il giudicato formatosi, l'esame dei 7 verbali annullati con detta pronuncia.
Sul punto si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 201 CdS, il termine per la notifica del verbale di contestazione di violazione delle norme sulla circolazione stradale decorre dalla data del suo accertamento, e non dalla data di commissione dell'infrazione, come invece pare sostenere parte appellante (“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento … Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione
è posta in grado di provvedere alla loro identificazione …”).
Il Giudice di Pace di Bressanone ha compiutamente esaminato ogni singolo verbale prodotto dalla parte ricorrente, odierna appellante (e detti documenti sono ancora
Pag. 7 di 12 presenti nel fascicolo di primo grado qui acquisito), ove risultano indicate le scansioni temporali dell'attività svolta dall'organo accertatore, ossia la data dell'infrazione, la data di comunicazione dell'accertamento dell'infrazione da parte dell'addetto di
[...]
(qualificato a tale attività ai sensi dell'art. 12 co. 3 CdS), la data di Parte_3 redazione del verbale di contestazione, previo accertamento dell'identità di Pt_1
quale obbligato, nonché la data di spedizione (irrilevante essendo, ai fini del
[...]
rispetto del termine per la notifica, la data di ricevimento).
L'esito di detto esame è stato poi trasfuso nella decisione impugnata, con la quale sono stati annullati 7 verbali di contestazione, risultati tardivamente notificati sulla base dell'ivi indicata scansione temporale degli adempimenti, e, di contro, confermati 2 verbali, risultati tempestivamente notificati (nonostante la ritenuta tardività della produzione, effettuata dalla parte resistente, odierna appellata, dell'ulteriore documentazione attestante la previa notifica dei verbali di contestazione al locatore, il quale avrebbe di seguito comunicato all'organo accertatore l'identità del locatario, obbligato in solido con il trasgressore ai sensi dell'art. 196 CdS).
L'eccezione, pertanto, va parimenti disattesa.
3.3 Nel merito.
Ai sensi dell'art. 176 co. 11 CdS, “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale
o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti … I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma
3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione …”; il successivo comma 11-bis, prevede che “al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196”; la violazione di tale obbligo è sanzionata al comma 21
(“Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344”).
Pag. 8 di 12 Ai fini del perfezionamento della condotta sanzionata è quindi necessario l'accertamento che gli utenti delle autostrade non abbiano corrisposto il pedaggio
“secondo le modalità e le tariffe vigenti”, come previsto dall'art. 176 co. 11 CdS.
Nel caso di specie, il mancato pagamento dei pedaggi oggetto dei verbali di contestazione impugnati è stato accertato da un addetto di Parte_3
nominativamente indicato nei verbali di contestazione e a tale attività qualificato
[...] ai sensi dell'art. 12 co. 3 CdS (con la conseguenza che l'accertamento del mancato pagamento dei pedaggi ha valenza probatoria ex art. 2700 c.c.).
Tuttavia, il combinato disposto dei commi dell'art. 176 CdS, sopra richiamati, fa espresso rinvio alle modalità di pagamento del pedaggio adottate dalla concessionaria autostradale.
L'art. 3 del Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e Parte_3
prodotto dal Commissariato del Governo, specifica che “oggetto della
[...]
collaborazione sono i mancati pagamenti del pedaggio accertati a seguito del decorso del termine di pagamento secondo le modalità e le tariffe vigenti determinate dalla
Concessionaria” (cfr. doc. n. 3 di parte appellata); il successivo art. 4 specifica le modalità esecutive di detta collaborazione (“
1. Qualora l'utente non abbia provveduto al pagamento del pedaggio entro il termine e con le modalità indicate dalla
Concessionaria, il personale qualificato della Concessionaria formalizzerà
l'accertamento di cui all'art. 176, comma 11, ovvero, a seconda dei casi, comma 17 del
Codice della Strada, redigendo apposito modello di segnalazione completo di indicazione del nominativo dell'accertatore … 3. La Concessionaria trasmetterà la segnalazione di cui al comma 1 tempestivamente, e comunque entro un termine congruo all'esecuzione degli adempimenti successivi, tramite apposita procedura informatica o posta elettronica certificata (PEC), alla Sezione Polizia Stradale individuata dal
Compartimento”), modalità esecutive che sono state oggetto di addenda di data
19/05/2021 (“… 1) con riferimento al comma 3, la Concessionaria dovrà trasmettere la scheda non appena avrà conoscenza che non è avvenuto il pagamento del pedaggio nei termini previsti, ovvero entro 15 gg. successivi rispetto al termine concesso all'utente
(cioè entro 30 gg. dalla data del mancato pagamento); 2) nel sollecito inviato all'utente con il quale la Concessionaria lo invita nuovamente ad effettuare il pagamento entro
Pag. 9 di 12 un ulteriore termine accordato, dovrà essere fatto espresso riferimento che, non avendo provveduto al pagamento entro il termine di 15 gg. previsto dalla Carta dei Servizi e indicato sullo scontrino di mancato pagamento, gli atti sono stati comunque trasmessi alla competente Sezione della Polizia Stradale per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176, commi 11 e 21 del C.d.S.”).
L'odierna appellante ha lamentato proprio il mancato rispetto delle modalità di riscossione del pedaggio a seguito dell'omesso invio del sollecito di pagamento entro
15 giorni, che avrebbe dovuto precedere la trasmissione degli atti alla Polizia Stradale per la contestazione della relativa sanzione amministrativa.
I verbali qui oggetto di opposizione, infatti, indicano solamente la data di trasmissione della segnalazione alla sezione della Polizia di Stato, e non quella di invio del sollecito di pagamento entro 15 giorni.
Risulta, pertanto, rilevante la circostanza, dedotta da parte appellante, secondo la quale veniva usualmente seguita una particolare prassi per il pagamento del pedaggio da parte di generalmente consentita dalla concessionaria autostradale, che Parte_1
prevedeva la comunicazione di un numero telepass c.d. “jolly” nel caso in cui i pagamenti dei pedaggi non venissero effettuati, per i più svariati motivi, al momento del passaggio al casello, come risulta da documentazione prodotta nel primo grado di giudizio.
Ulteriore conforto in ordine alla sussistenza di una tale prassi si evince anche dalle dichiarazioni rese da dipendente di ( ) Parte_3 Parte_4 innanzi al Giudice di Pace di nell'ambito di analogo procedimento ivi iscritto CP_1
sub R.G. N. 1667/2022, dovendosi rilevare che, per quanto detta deposizione testimoniale non sia stata assunta nel presente giudizio, il relativo verbale di assunzione di data 08/03/2023 è agli atti quale allegato alla memoria conclusionale di parte appellante.
Ebbene, se da un lato il rispetto della procedura appena descritta non costituisce prova dell'avvenuto pagamento dei pedaggi “secondo le modalità e le tariffe vigenti”, dall'altro rappresenta elemento oggettivo che permette di ravvisare la buona fede in capo ad dalla stessa parte appellante invocata, risultando essere intervenuta Parte_1
modifica unilaterale della procedura di riscossione del pedaggio sino ad allora applicata.
Pag. 10 di 12 L'art. 3 della legge n. 689/1981, in ordine all'elemento soggettivo richiesto per l'applicazione di sanzione amministrativa, dispone che “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che questa norma prevede una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere da questi vinta fornendo prova ad essa contraria (cfr., ex multis, Cass. n. 30769/2021); inoltre, “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr., ex multis, Cass. n. 20219/2018).
Nel caso di specie sono ravvisabili elementi positivi, estranei alla sfera della società appellante, idonei a ingenerare la convinzione di avere mantenuto una condotta conforme al precetto di legge, considerata la sua particolare formulazione (che rinvia a fonti extralegali), posto che parte appellante non risulta essere stata destinataria di sollecito di pagamento del pedaggio entro 15 giorni prima della trasmissione della segnalazione del mancato pagamento all'organo preposto all'accertamento della sanzione, a differenza di quanto previsto da Autostrade per l'Italia S.p.a. e dalla stessa sino ad epoca recente. Parte_3
Da quanto sopra esposto, consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma dei capi della sentenza di primo grado impugnati.
3.4 Per quanto attiene al verbale n. 176/0392546 opposto, sebbene sia stata tempestivamente rilevata d'ufficio l'incompetenza per territorio con provvedimento di data 13/04/2022 e, conseguentemente, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione limitatamente a detto verbale di contestazione, il Giudice di
Pace di Bressanone non ha di seguito dichiarato in sentenza la sua incompetenza
Pag. 11 di 12 territoriale in favore del Giudice di Pace di Trento, né parte appellata ha mai coltivato la relativa eccezione.
In ragione dei motivi sopra espressi nel merito, e alla luce della giurisprudenza sopra citata con riferimento all'ammissibilità di proposizione di ricorso cumulativo, va pertanto annullato anche il verbale n. 176/0392546.
4. A fronte della particolarità della fattispecie in esame, determinatasi dall'affidamento di parte ricorrente, odierna appellante, sulla procedura prima seguita dalle concessionarie autostradali e successivamente variata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, così definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'atto di appello avverso la sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bressanone in data 11/05/2023, con conseguente sua parziale riforma, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. annulla i verbali impugnati sub nn. 176/0391838 - 176/0391844 - 176/0392546;
2. compensa integralmente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in data 13/02/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta sub n. 3892/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Gabriella
Autariello del Foro di Nola, giusta procura in atti appellante contro
Controparte_1
(C.F. , con l'Avvocatura dello Stato, P.IVA_2
appellato
In punto: appello avverso la sentenza n. 42/2023 emessa in data 11/05/2023 dal Giudice di Pace di Bressanone e in pari data depositata, non notificata, decisa all'udienza ex art. 437 c.p.c. di data 13/02/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come in ricorso in appello
“1) Confermare la sentenza nella parte in cui ha annullato i verbali nn. 176/0382792, n.
176/0382800, n. 176/0385375, n. 176/0385380, n. 176/0385383, n.176/0387870 e n.
176/0387873, 2) in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, annullare i verbali n. 176/0391838 e n. 176/0391844 per tutte le motivazioni addotte
e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti, 3) annullare il verbale n. 176/0392546, non contenuto in sentenza, ma opposto nel ricorso, 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare la sentenza nella
Pag. 1 di 12 parte in cui ha annullato i verbali nn. 176/0382792, n. 176/0382800, n. 176/0385375, n.
176/0385380, n. 176/0385383, n.176/0387870 e n. 176/0387873 e confermare le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.) per i restanti 2 verbali.
5) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio” per parte appellata: come in comparsa di costituzione in appello
“Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda cautelare, della quale difetta se non altro il periculum, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato. Compensi
e spese di causa integralmente rifusi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/04/2022, la Parte_1
(di seguito anche solo , odierna appellante, impugnava i verbali di
[...] Parte_1
accertamento elevati dalla Polizia Stradale di per violazioni dell'art. 176 co. 21 CP_1
CdS e, precisamente:
1. Verbale n. 176/0382792 - violazione del 30.09.2021 notificato il 07.03.2022;
2. Verbale n. 176/0382800 - violazione del 05.10.2021 notificato il 07.03.2022;
3. Verbale n. 176/0385383 - violazione del 06.10.2021 notificato il 07.03.2022;
4. Verbale n. 176/0385375 - violazione del 07.10.2021 notificato il 07.03.2022;
5. Verbale n. 176/0385380 - violazione del 09.10.2021 notificato il 07.03.2022;
6. Verbale n. 176/0387870 - violazione del 14.10.2021 notificato il 07.03.2022;
7. Verbale n. 176/0384873 - violazione del 15.10.2021 notificato il 07.03.2022;
8. Verbale n. 176/0391844 - violazione del 21.10.2021 notificato il 07.03.2022;
9. Verbale n. 176/0391838 - violazione del 23.10.2021 notificato il 07.03.2022;
10. Verbale n. 176/0392546- violazione del 26.10.2021 notificato il 07.03.2022.
A fondamento della proposta opposizione deduceva che non sussistevano le violazioni contestate, in quanto non era stata prima comunicata la richiesta di pagamento del pedaggio autostradale entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento, come da procedura invalsa per le concessionarie autostradali, nonché eccepiva la tardività della notifica dei verbali opposti, avvenuta oltre il termine di 90 giorni (art. 201 CdS).
Il Commissariato del Governo per la (di seguito anche solo Controparte_1
Commissariato del Governo) si costituiva in giudizio con memoria depositata in data
26/05/2022 e, richiamando integralmente le deduzioni redatte dalla Polizia di Stato quale organo accertatore, deduceva che la richiesta di pagamento del pedaggio, la mancanza della quale veniva invocata dalla società ricorrente quale giustificazione dell'omesso pagamento, “individuava un mero atto di riscossione dell'obbligazione
Pag. 2 di 12 contrattuale sorta tra l'utente della strada e la concessionaria autostradale, mentre
l'atto prodromico che genera l'obbligazione costituita dall'illecito è da individuare nel documento che viene rilasciato all'utente all'atto del mancato pagamento, momento di uscita dall'autostrada”.
In particolare, nelle sue deduzioni, l'organo accertatore esponeva quanto segue.
“Il PROTOCOLLO D'INTESA tra Ministero dell'Interno e la Società concessionaria
Autostrada inerente “Violazione dell'obbligo del pagamento del Parte_2 pedaggio autostradale (art. 176, commi 11, 11 bis, 17 e 21, del Codice della Strada)”, disciplina l'attività istruttoria e sanzionatoria in caso di pedaggio autostradale non corrisposto. L'art. 4 del Protocollo individua in 15 gg. dal passaggio al casello autostradale il termine entro cui l'utente della strada debba procedere al pagamento del pedaggio. La stessa disposizione prevede che la Concessionaria Autostradale nel sollecito inviato all'utente, con il quale lo invita nuovamente al pagamento del pedaggio, debba informare il destinatario che “non avendo provveduto al pagamento entro il termine di 15 gg. previsto dalla Carta dei Servizi e indicato sullo scontrino di mancato pagamento, gli atti sono stati comunque trasmessi alla competente Sezione della Polizia Stradale, per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176, commi 11 e 21 del C.d.S.”.”
Nelle memorie conclusionali l'odierna appellante insisteva nell'eccezione di tardività della notifica dei verbali, calcolando la decorrenza del termine di 90 giorni dalla data di violazione, invece che dalla data di accertamento dell'infrazione, nonché contestando essere intervenuta l'interruzione di detto termine in ragione di pregressa notifica effettuata al locatore del veicolo in suo uso;
deduceva, inoltre, che aveva sempre collaborato in buona fede con la concessionaria autostradale per procedere puntualmente ai pagamenti dei pedaggi mediante telepass c.d. “jolly”, come risultava dalle comunicazione e-mail inviate alla concessionaria autostradale, ove veniva indicato il numero di telepass sul quale addebitare gli omessi pagamenti dei pedaggi al casello, e come confermato dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel procedimento iscritto sub
R.G. N. 1667/2022 presso il Giudice di Pace di . CP_1
Con sentenza n. 42/2023 di data 11/05/2023, in pari data depositata, il Giudice di Pace di Bressanone accoglieva parzialmente l'opposizione annullando 7 dei 10 verbali di
Pag. 3 di 12 contestazione per tardività della notifica ex art. 201 CdS (n. 176/0382792, n.
176/0382800, n. 176/0385383, n. 176/0385375, n. 176/0385380, n. 176/0387870 e n.
176/0387873, quest'ultimo corrispondente al n. 176/0384873 erroneamente indicato da parte ricorrente nei suoi atti), confermando espressamente 2 verbali (n. 176/0391838 e n. 176/0391844) e omettendo pronuncia in ordine al residuo verbale n. 176/0392546, con determinazione della sanzione nella misura del minimo edittale (€ 87,00) e con compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta tardiva la produzione documentale del
Commissariato del Governo relativa alle notifiche effettuate ai locatori dei veicoli in uso alla in base alla sola documentazione tempestivamente offerta ai sensi Parte_1
dell'art. 7 D.lgs. n. 150/2011, accertava la tardività della notifica con riferimento a 7 verbali, di seguito annullati, mentre, nel merito, rigettava l'opposizione avverso 2 verbali riscontrando la sussistenza della violazione ivi contestata, integratasi decorsi 15 giorni dal passaggio al casello senza effettuare il pagamento dovuto, ininfluenti essendo a tale fine eventuali solleciti di pagamento prima abitualmente inviati dalla concessionaria autostradale. Nessuna statuizione, invece, veniva assunta con riferimento al verbale n. 176/0392546 inerente a violazione commessa al casello autostradale Trento
Nord, per quanto in parte motiva, a pagina 3, si legga che “con decreto di data
13.04.2022 il precedente G.d.P. sospendeva l'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti (a parte l'ultimo in relazione al quale si dichiarava incompetente per territorio)
e fissava per la comparizione delle parti udienza del 08.06.2022”.
2. Con ricorso, depositato in data 12/12/2023, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza sopra indicata, rilevando in primis l'omessa pronuncia in ordine al verbale n. 176/0392546, parimenti fatto oggetto di opposizione, di seguito lamentando il rigetto dell'eccezione di tardività delle notifiche dei verbali di contestazione confermati, nonché, nel merito, il mancato accoglimento dell'impugnazione fondata sull'omessa trasmissione, da parte di delle richieste di Parte_3
pagamento, contrariamente alla procedura prima generalmente seguita dalle concessionarie autostradali, così emergendo l'assenza dell'elemento soggettivo in capo all'appellante, persuasa, per ingenerato convincimento, della liceità della sua condotta.
Pag. 4 di 12 Il Commissariato del Governo depositava memoria di costituzione in data 02/02/2024 ove, in via preliminare, sollevava eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso plurimi verbali di contestazione nonché ribadiva la tempestività delle notifiche dei verbali in base ai dati in essi contenuti in quanto atti aventi fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. nonché in base alla documentazione, in primo grado prodotta a integrazione, inerente alle comunicazioni effettuate al locatore dei veicoli in uso ad e, nel merito, chiedeva rigettarsi il ricorso in appello, altresì Parte_1 argomentando sull'evidente sussistenza, in capo a parte appellante, dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma violata.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, veniva fissata udienza ex art. 437
c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note difensive.
3. L'atto di appello avverso la sentenza n. 42/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Bressanone in data 11/05/2023, in pari data depositata e non notificata, è fondato, quindi da accogliersi.
3.1 Innanzitutto, deve affrontarsi l'eccezione, sollevata da parte appellata con la memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, di seguito esplicitata all'udienza tenutasi in data 13/06/2024, di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché presentato cumulativamente avverso plurimi verbali di contestazione.
Parte appellata fonda la sua argomentazione sulla base di copiosa giurisprudenza amministrativa formatasi su tale questione processuale.
Si deve tuttavia rilevare che, sebbene con riferimento ad articolo di legge di seguito abrogato (art. 23 L. n. 689/1981), il cui contenuto, con modifiche, è comunque rinvenibile nel vigente art. 7 D.lgs. n. 150/2011 qui applicabile, la Corte di Cassazione si è implicitamente espressa in senso favorevole all'ammissibilità della proposizione di un unico atto di opposizione avverso plurimi verbali di contestazione, evidenziando che
“… il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace
Pag. 5 di 12 investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista invece dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, soltanto per
l'ipotesi di tardività della impugnazione. Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine” (cfr. Cass. n. 23881/2011).
Conformemente, in procedimento per regolamento di competenza definito con pronuncia n. 25028/2017, la Corte di Cassazione ha statuito che “… ai sensi del D.Lgs.
n. 150 del 2011, art. 7 le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art.
204 bis sono da proporre dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (l'art. 204 bis C.d.S., a sua volta, così recita: "alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7"). Il giudice di pace pertanto al riguardo è competente ratione materiae (cfr. Cass. (ord.)
27.7.2005, n. 15694, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art.
22 bis attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7 c.p.c., comma 2, atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio).
Va ovviamente ribadito che l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo
Pag. 6 di 12 all'art. 10 c.p.c., comma 2, alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. (ord.) 27.7.2005, n. 15694; nella specie il giudice di pace aveva negato la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per materia, in ragione del cumulo del valore;
la Suprema Corte ha regolato la competenza dichiarando la competenza dello stesso giudice)”.
L'eccezione, pertanto, va disattesa.
3.2 Di seguito deve affrontarsi l'eccezione, sollevata da parte appellante, di tardività delle notifiche dei 2 verbali di contestazione confermati con la sentenza qui impugnata, superfluo essendo, stante il giudicato formatosi, l'esame dei 7 verbali annullati con detta pronuncia.
Sul punto si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 201 CdS, il termine per la notifica del verbale di contestazione di violazione delle norme sulla circolazione stradale decorre dalla data del suo accertamento, e non dalla data di commissione dell'infrazione, come invece pare sostenere parte appellante (“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento … Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione
è posta in grado di provvedere alla loro identificazione …”).
Il Giudice di Pace di Bressanone ha compiutamente esaminato ogni singolo verbale prodotto dalla parte ricorrente, odierna appellante (e detti documenti sono ancora
Pag. 7 di 12 presenti nel fascicolo di primo grado qui acquisito), ove risultano indicate le scansioni temporali dell'attività svolta dall'organo accertatore, ossia la data dell'infrazione, la data di comunicazione dell'accertamento dell'infrazione da parte dell'addetto di
[...]
(qualificato a tale attività ai sensi dell'art. 12 co. 3 CdS), la data di Parte_3 redazione del verbale di contestazione, previo accertamento dell'identità di Pt_1
quale obbligato, nonché la data di spedizione (irrilevante essendo, ai fini del
[...]
rispetto del termine per la notifica, la data di ricevimento).
L'esito di detto esame è stato poi trasfuso nella decisione impugnata, con la quale sono stati annullati 7 verbali di contestazione, risultati tardivamente notificati sulla base dell'ivi indicata scansione temporale degli adempimenti, e, di contro, confermati 2 verbali, risultati tempestivamente notificati (nonostante la ritenuta tardività della produzione, effettuata dalla parte resistente, odierna appellata, dell'ulteriore documentazione attestante la previa notifica dei verbali di contestazione al locatore, il quale avrebbe di seguito comunicato all'organo accertatore l'identità del locatario, obbligato in solido con il trasgressore ai sensi dell'art. 196 CdS).
L'eccezione, pertanto, va parimenti disattesa.
3.3 Nel merito.
Ai sensi dell'art. 176 co. 11 CdS, “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale
o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti … I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma
3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione …”; il successivo comma 11-bis, prevede che “al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196”; la violazione di tale obbligo è sanzionata al comma 21
(“Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344”).
Pag. 8 di 12 Ai fini del perfezionamento della condotta sanzionata è quindi necessario l'accertamento che gli utenti delle autostrade non abbiano corrisposto il pedaggio
“secondo le modalità e le tariffe vigenti”, come previsto dall'art. 176 co. 11 CdS.
Nel caso di specie, il mancato pagamento dei pedaggi oggetto dei verbali di contestazione impugnati è stato accertato da un addetto di Parte_3
nominativamente indicato nei verbali di contestazione e a tale attività qualificato
[...] ai sensi dell'art. 12 co. 3 CdS (con la conseguenza che l'accertamento del mancato pagamento dei pedaggi ha valenza probatoria ex art. 2700 c.c.).
Tuttavia, il combinato disposto dei commi dell'art. 176 CdS, sopra richiamati, fa espresso rinvio alle modalità di pagamento del pedaggio adottate dalla concessionaria autostradale.
L'art. 3 del Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e Parte_3
prodotto dal Commissariato del Governo, specifica che “oggetto della
[...]
collaborazione sono i mancati pagamenti del pedaggio accertati a seguito del decorso del termine di pagamento secondo le modalità e le tariffe vigenti determinate dalla
Concessionaria” (cfr. doc. n. 3 di parte appellata); il successivo art. 4 specifica le modalità esecutive di detta collaborazione (“
1. Qualora l'utente non abbia provveduto al pagamento del pedaggio entro il termine e con le modalità indicate dalla
Concessionaria, il personale qualificato della Concessionaria formalizzerà
l'accertamento di cui all'art. 176, comma 11, ovvero, a seconda dei casi, comma 17 del
Codice della Strada, redigendo apposito modello di segnalazione completo di indicazione del nominativo dell'accertatore … 3. La Concessionaria trasmetterà la segnalazione di cui al comma 1 tempestivamente, e comunque entro un termine congruo all'esecuzione degli adempimenti successivi, tramite apposita procedura informatica o posta elettronica certificata (PEC), alla Sezione Polizia Stradale individuata dal
Compartimento”), modalità esecutive che sono state oggetto di addenda di data
19/05/2021 (“… 1) con riferimento al comma 3, la Concessionaria dovrà trasmettere la scheda non appena avrà conoscenza che non è avvenuto il pagamento del pedaggio nei termini previsti, ovvero entro 15 gg. successivi rispetto al termine concesso all'utente
(cioè entro 30 gg. dalla data del mancato pagamento); 2) nel sollecito inviato all'utente con il quale la Concessionaria lo invita nuovamente ad effettuare il pagamento entro
Pag. 9 di 12 un ulteriore termine accordato, dovrà essere fatto espresso riferimento che, non avendo provveduto al pagamento entro il termine di 15 gg. previsto dalla Carta dei Servizi e indicato sullo scontrino di mancato pagamento, gli atti sono stati comunque trasmessi alla competente Sezione della Polizia Stradale per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176, commi 11 e 21 del C.d.S.”).
L'odierna appellante ha lamentato proprio il mancato rispetto delle modalità di riscossione del pedaggio a seguito dell'omesso invio del sollecito di pagamento entro
15 giorni, che avrebbe dovuto precedere la trasmissione degli atti alla Polizia Stradale per la contestazione della relativa sanzione amministrativa.
I verbali qui oggetto di opposizione, infatti, indicano solamente la data di trasmissione della segnalazione alla sezione della Polizia di Stato, e non quella di invio del sollecito di pagamento entro 15 giorni.
Risulta, pertanto, rilevante la circostanza, dedotta da parte appellante, secondo la quale veniva usualmente seguita una particolare prassi per il pagamento del pedaggio da parte di generalmente consentita dalla concessionaria autostradale, che Parte_1
prevedeva la comunicazione di un numero telepass c.d. “jolly” nel caso in cui i pagamenti dei pedaggi non venissero effettuati, per i più svariati motivi, al momento del passaggio al casello, come risulta da documentazione prodotta nel primo grado di giudizio.
Ulteriore conforto in ordine alla sussistenza di una tale prassi si evince anche dalle dichiarazioni rese da dipendente di ( ) Parte_3 Parte_4 innanzi al Giudice di Pace di nell'ambito di analogo procedimento ivi iscritto CP_1
sub R.G. N. 1667/2022, dovendosi rilevare che, per quanto detta deposizione testimoniale non sia stata assunta nel presente giudizio, il relativo verbale di assunzione di data 08/03/2023 è agli atti quale allegato alla memoria conclusionale di parte appellante.
Ebbene, se da un lato il rispetto della procedura appena descritta non costituisce prova dell'avvenuto pagamento dei pedaggi “secondo le modalità e le tariffe vigenti”, dall'altro rappresenta elemento oggettivo che permette di ravvisare la buona fede in capo ad dalla stessa parte appellante invocata, risultando essere intervenuta Parte_1
modifica unilaterale della procedura di riscossione del pedaggio sino ad allora applicata.
Pag. 10 di 12 L'art. 3 della legge n. 689/1981, in ordine all'elemento soggettivo richiesto per l'applicazione di sanzione amministrativa, dispone che “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che questa norma prevede una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere da questi vinta fornendo prova ad essa contraria (cfr., ex multis, Cass. n. 30769/2021); inoltre, “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr., ex multis, Cass. n. 20219/2018).
Nel caso di specie sono ravvisabili elementi positivi, estranei alla sfera della società appellante, idonei a ingenerare la convinzione di avere mantenuto una condotta conforme al precetto di legge, considerata la sua particolare formulazione (che rinvia a fonti extralegali), posto che parte appellante non risulta essere stata destinataria di sollecito di pagamento del pedaggio entro 15 giorni prima della trasmissione della segnalazione del mancato pagamento all'organo preposto all'accertamento della sanzione, a differenza di quanto previsto da Autostrade per l'Italia S.p.a. e dalla stessa sino ad epoca recente. Parte_3
Da quanto sopra esposto, consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma dei capi della sentenza di primo grado impugnati.
3.4 Per quanto attiene al verbale n. 176/0392546 opposto, sebbene sia stata tempestivamente rilevata d'ufficio l'incompetenza per territorio con provvedimento di data 13/04/2022 e, conseguentemente, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione limitatamente a detto verbale di contestazione, il Giudice di
Pace di Bressanone non ha di seguito dichiarato in sentenza la sua incompetenza
Pag. 11 di 12 territoriale in favore del Giudice di Pace di Trento, né parte appellata ha mai coltivato la relativa eccezione.
In ragione dei motivi sopra espressi nel merito, e alla luce della giurisprudenza sopra citata con riferimento all'ammissibilità di proposizione di ricorso cumulativo, va pertanto annullato anche il verbale n. 176/0392546.
4. A fronte della particolarità della fattispecie in esame, determinatasi dall'affidamento di parte ricorrente, odierna appellante, sulla procedura prima seguita dalle concessionarie autostradali e successivamente variata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, così definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'atto di appello avverso la sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bressanone in data 11/05/2023, con conseguente sua parziale riforma, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. annulla i verbali impugnati sub nn. 176/0391838 - 176/0391844 - 176/0392546;
2. compensa integralmente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in data 13/02/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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