Articolo 11 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 10Articolo 12
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21 marzo 1958
Art. 11. (Tassa di educazione fisica)

In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche' le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali e' prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958