Art. 11. (Tassa di educazione fisica)
In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche' le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali e' prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.
In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche' le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali e' prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.