Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6091
CASS
Sentenza 26 aprile 2002

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Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo - ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, d.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento -, deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.

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  • 1Inps chiede restituzione somme accompagnamento
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6091
Data del deposito : 26 aprile 2002

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