Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1222
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Sentenza 30 gennaio 2002

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Il credito dell'utile gestore ex art. 2031 cod. civ. è un credito di valuta; pertanto, poiché il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare di un debito pecuniario ne' costituisce di per sè un danno risarcibile, in caso di ritardato pagamento di somme di denaro sono dovuti al creditore solamente gli interessi, mentre, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il maggior danno derivante dalla mora può essere riconosciuto solamente là dove il medesimo previamente deduca e fornisca, con ogni possibile mezzo, la prova del pregiudizio patrimoniale a tale titolo subito.

In materia successoria, stante la compatibilità delle norme sull'amministrazione della cosa comune con l'istituto della gestione di affari altrui, il coerede gestore ha diritto, ex art. 2031 cod. civ., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, ne' tenuto a garantirne l'integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1222
    Data del deposito : 30 gennaio 2002

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