Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 2
Il credito dell'utile gestore ex art. 2031 cod. civ. è un credito di valuta; pertanto, poiché il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare di un debito pecuniario ne' costituisce di per sè un danno risarcibile, in caso di ritardato pagamento di somme di denaro sono dovuti al creditore solamente gli interessi, mentre, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il maggior danno derivante dalla mora può essere riconosciuto solamente là dove il medesimo previamente deduca e fornisca, con ogni possibile mezzo, la prova del pregiudizio patrimoniale a tale titolo subito.
In materia successoria, stante la compatibilità delle norme sull'amministrazione della cosa comune con l'istituto della gestione di affari altrui, il coerede gestore ha diritto, ex art. 2031 cod. civ., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, ne' tenuto a garantirne l'integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIOVNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 5847/99 proposto da
NO PP, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Vico, presso lo studio dell'Avv. Paolo Spada, rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Magazzù come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
AN TO e NO NA (o NA IA);
elettivamente domiciliate in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Lucio Nicolais, rappresentate e difese dall'Avv. Fabio Roccella come da procura a margine del controricorso.
- controricorrenti -
e contro
ON PP, ON ROSA ALBERTA.
- intimati -
e contro
NO TR.
INTIMATO CON INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 656/98 del 17.07/12.08.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.10.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Santi Magazzù e Fabio Roccella.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9/12 dicembre 1968, IU GN, premesso che aveva proceduto all'amministrazione dell'eredità di LB GN, la quale aveva istituito eredi universali la sorella CL GN e il fratello NZ GN, al quale erano succeduti come credi esso istante e i germani NA GN, RI CE GN e TR GN, nonché la moglie IO RA (rectius RA), usufruttuaria ex lege;
premesso altresì che aveva ottenuto dal Presidente del Tribunale di Trapani il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà delle coeredi CL GN, NA GN e RÌ a CE GN, risultate debitrici nei confronti della massa e di esso istante delle somme di cui al rendiconto del 30.9.1968, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trapani le suddette coeredi CL, NA e RI CE GN sia per la convalida del sequestro sia per sentirle condannare al pagamento delle somme indicate e a lui dovute in nome proprio e quale amministratore dell'eredità.
Costituitesi, le convenute negavano di aver conferito all'attore mandato ad amministrare l'eredità e contestavano il rendiconto, assumendo che erano state immesse nel possesso dei beni ereditari dopo la chiusura dell'amministrazione da parte dell'avv. Accardo, cessata il 30.9.1966, e di aver provveduto pro quota al pagamento dei debiti ereditari e delle spese.
Con successiva citazione del 15.2.1973, IU GN conveniva davanti al Tribunale di Marsala, nel frattempo istituito, tutti i coeredi, cioè CL GN, NA GN, RI CE GN, TR GN e IO RA (rectius RA), chiedendo, previa riunione del nuovo giudizio a quello in precedenza instaurato, l'accertamento dei diritti e degli obblighi dei coeredi sull'eredità, la condanna degli eredi debitori al pagamento delle somme risultanti dai rendiconti depositati, con rivalutazione e interessi, lo scioglimento della comunione ereditaria, mediante il realizzo dei crediti e dei titoli, con ogni altro conseguente adempimento ai fini della definizionè dei rapporti tra i coeredi. I due giudizi venivano riuniti e nelle more IU GN otteneva sequestro immobiliare nei confronti della madre IO RA (rectius RA), usufruttuaria ex lege, poi convertito in sequestro di somme di denaro.
Il processo veniva interrotto per la morte di RI GN e poi riassunto nei confronti dei suoi eredi IU e NA NE. Istruita la causa, anche mediante nomina di c.t.u., il Tribunale di Marsala, con sentenza non definitiva. del 6.4.1986, convalidava i sequestri conservativi;
e, ritenuto che il rapporto instauratosi tra IU GN e la massa ereditaria era di negotiorum gestio, sicché i coeredi erano tenuti a rimborsargli le spese sostenute, secondo la posizione contabile di ciascuno quale accertata dal c.t.u. Stallone, condannava i convenuti al pagamento in favore della massa ereditaria delle somme accertate dal suddetto c.t.u. a carico di ciascuno di essi, con interessi e rivalutazione. Il Tribunale, infine, osservato che sulla domanda di divisione ereditaria e di tacitazione dell'usufruttuaria non erano sorte questioni, ordinava la divisione della massa ereditaria, rimettendo la causa sul ruolo per la nomina di un notaio, e condannava i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.
Su gravame di CL GN, NA GN, IU e RO BE NE e IO RA (rectius RA), la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 14.10.1991, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ritenuto che l'attività di IU GN andava inquadrata nell'istituto del pagamento dei debiti ereditari regolato dagli artt. 752 e 754 c.c. e non nell'istituto della negotiorum gestio, determinava in L.
3.898.015 la somma che IU GN aveva sborsato per il pagamento dei debiti ereditari, condannava ciascun coerede a pagargli la quota di spettanza, con gli interessi legali, esclusa la rivalutazione;
rigettava la domanda di IU GN relativa al pagamento delle altre somme, nonché l'istanza di convalida dei sequestri conservativi, e compensava interamente le spese del giudizio. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione IU GN, chiedendone l'annullamento in base a cinque motivi. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1720 del 17.3.94/17.2.1995, accoglieva i primi due motivi, dichiarava assorbiti glì altrì e rinviava la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Riteneva in particolare la Corte di Cassazione che non era stata sufficientemente motivata la esclusione della negotionim gestio, non essendo al riguardo rilevante la circostanza, rilevata dai giudici d'appello, che i beni erano in possesso e godimento degli eredi, poiché ben poteva l'amministrazione continuare per altri beni ancora oggetto di comunione ereditaria, tanto più che il ricorrente aveva dedotto l'esistenza di obbligazioni sorte per l'amministrazione dei beni ereditari.
La causa veniva riassunta da IU GN che chiedeva il rigetto dell'appello proposto da CL GN, NA GN, IU e RO LB NE e poi proseguito da TO AN e NA RI GN.
Con sentenza n. 656/98 del 17.07/12.08.1998, la Corte d'appello di Palermo, quale giudice di rinvio, condannava in solido NA RI GN, IU e RO LB NE al pagamento in favore di IU GN della somma di L. 6.020.000, oltre gli interessi legali, come da parte motiva, e dichiarava compensate tra le parti le spese del grado e quelle del giudizio di cassazione.
Premesso che era passata in giudicato perché non impugnata "la pronuncia relativa alla divisione ordinata dal Tribunale e con la stessa la presupposta esistenza di una comuni6ne tra le parti", osservava la Corte d'appello (rigettando il primo motivo) che andava riconosciuta a IU, GN la qualifica di negotiorum gestor, essendo l'istituto compatibile con l'amministrazione della cosa comune. Riteneva poi (accogliendo parzialmente il secondo motivo) che, a norma dell'art. 2031 c.c., il gestore ha diritto al rimborso delle spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno dei rispettivi esborsi, di conseguenza il debito degli appellanti doveva essere limitato nei termini degli esborsi affrontati da IU GN di seguito specificati. Escludeva (accogliendo per intero il terzo motivo) che potessero essere poste a carico degli appellanti le obbligazioni assunte dal GN a favore di terzi, trattandosi di obblighi esorbitanti le spese sostenute dal gestore e come tali non potevano essere fatti valere da costui nella qualità di rappresentante della massa, non rientrando tale potere rappresentativo nell'istituto della negotiorum gestio di carattere eccezionale. Riteneva (in accoglimento del quarto motivo) che sulle somme spettanti a IU GN erano dovuti i soli interessi legali e non anche la rivalutazione, essendo il credito ex art. 2031 c.c. un credito di valuta;
e, comunque, trattandosi di obbligazionè
pecuniaria, essendo la rivalutazione alternativa al riconoscimento degli interessi. Poiché gli esborsi effettuati da IU GN, tolta la sua quota, ammontavano a L 6.020.000, la Corte d'appello condannava i coeredi al pagamento di tale somma, con gli interessi legali decorrenti dalle rispettive date di esborso. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione IU GN esponendo quattro motivi.
Dei controricorrenti, tutti citati anche nella qualità di eredi di IO RA (rectius RA), si sono costituiti soltanto TO AN e NA (o NA RI) GN.
Questa Corte all'udienza del 02.03.2001 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di TR GN. A tale incombente ha regolarmente provveduto il ricorrente, che anche depositato certificato di morte dell'usufruttuaria IO RA. I controricorrenti TO AN e NA (o NA RI) GN hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, deducendo omesso esame di un punto decisivo delle controversia, carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2029, 2031, 723, 724 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il debito dei coeredi nei confronti di IU GN, che aveva agito quale utile gestore, dovesse essere limitato nei limiti degli esborsi affrontati. Assume il ricorrente che la domanda proposta aveva ad oggetto non solo l'approvazione del rendiconto delle spese sostenute e il rimborso di quanto anticipato nella gestione, ma anche la richiesta, sia quale gestore sia quale comunista e coerede, dell'accertamento dei diritti e obblighi dei coeredi nei confronti dalla massa ereditaria ai fini della proposta divisione. La Corte d'appello avrebbe totalmente omesso di considerare tali circostanze, pervenendo ad un ingiustificato rigetto della domanda di condanna dei convenuti al pagamento di quanto dagli stessi dovuto alla massa ereditaria. L'errore della Corte di merito sarebbe ancor più rilevante ove si consideri: a) che non avrebbe spiegato come si dovrebbe procedere alla divisione, senza la ricostruzione della massa ereditaria;
b) che nella gestione di una comunione ereditaria vi è anche l'obbligo di garantirne l'integrità, attraverso la ricostruzione della massa, con il recupero di quanto dovuto alla stessa da terzi o da singoli comunisti;
c) che il GN aveva, in linea principale chiesto la condanna di tutti i coeredì al pagamento di quanto dovuto non allo stesso ma alla massa ereditaria e solo, conseguentemente, risultando creditore della messa, la condanna dei convenuti al pagamento di quanto dovutogli.
1.1. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza ha esattamente affermato la compatibilità delle norme sull'amministrazione della cosa comune con l'istituto delle gestione d'affari, ritenendo che il coerede gestore ha diritto, ex art. 2031 c.c., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni (Cfr. Cass. 18.11.1991 n. 12345). Il gestore, oltre al rimborso delle spese necessarie o utili, non puo, pero, pretendere che gli altri coeredi versino a lui le somme di cui sono debitori verso la massa ereditaria. È nel giudizio di divisione e di resa del conto che i coeredi sono tenuti a versare alla massa (e non a chi abbia agito quale utile gestore) le somme di cui risultano essere debitori.
Non essendo rappresentante della massa ereditaria, il gestore non può pretendere il versamento delle somme dovute dal coerede alla massa, poiché tale pretesa non ha alcun supporto normativo diretto;
e certamente non può discendere dagli articoli di cui il ricorrente lamenta la violazione, atteso che i principi ivi affermati, relativi alla resa del conto (art. 723 c.c.), alla collazione e imputazione (art. 724 c.c.), alla capacità del gestore (art. 2029 c.c.) e agli obblighi dell'interessato (art. 2031 c.c.), non autorizzano per niente l'utile gestore ad ottenere che i coeredi siano condannati a versare a lui, quale preteso rappresentante della massa, l'ammontare dei loro presunti debiti.
Ed è totalmente errato che, nella gestione di una comunione ereditaria, vi sia anche l'obbligo di garantire l'integrità della massa attraverso la sua ricostruzione con il recupero di quanto dovuto alla stessa dai singoli partecipanti alla comunione, poiché, in base all'art. 752 c.c., i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (salvo che il testatore abbia altrimenti disposto), essendo il pagamento dei debiti dei coeredi compiutamente disciplinato dall'art. 754 c.c. e dovendo la imputazione dei debiti stessi essere eseguita a norma dell'art. 725 c.c.. Pertanto il gestore, non essendo rappresentante della massa ereditaria, ne' tenuto a garantirne l'integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme dovute alla massa. Ed è irrilevante che il ricorrente avesse proposto due distinti atti di citazione e promosso, quindi, due distinti giudizi, poi riuniti per evidente connessione, atteso che la qualità nella quale chiedeva la condanna degli altri coeredi era quella di utile gestore. Ed è evidente che in tale veste non poteva pretendere il versamento da parte dei coeredi delle somme che egli assumeva dovute alla massa ereditaria.
I rapporti tra i coeredi vanno definiti secondo le norme contenute negli artt. 723, 724, 725 e 752 c.c., per cui i conguagli e i rimborsi, che in sede divisionale devono essere fatti per lo scioglimento della comunione, non possono essere invocati dall'utile gestore per poter egli ricostruire la massa ereditaria ed ottenere la condanna dei coeredi al pagamento delle relative somme, essendo al riguardo del tutto irrilevante il fatto che il ricorrente fosse creditore verso la massa ereditaria il delle somme che per la sua qualità di gestore aveva diritto che gli venissero rimborsate.
2. Col secondo motivo, deducendo omesso esame di un punto decisivo delle controversia, carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 723, 724, 752, 754 e 2031 c.c. e art. 346 c.p.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che non andavano poste a carico dei coeredi le obbligazioni a favore dei terzi, trattandosi di obblighi esorbitanti le spese sostenute dal gestore e gravanti sulla massa ereditaria. Assume il ricorrente che si trattava di oneri testamentari a carico degli eredi, di determinarne l'ammontare in termini monetari e di disporre la quantificazione del debito dei singoli eredi verso la massa.
2.1. Anche tale motivo è infondato, perché il gestore non è rappresentante della massa e non può pretendere ciò che è dovuto alla massa stessa. Nè può pretendere che i coeredi versino a lui le somme necessarie per far fronte (provvista) alle obbligazioni verso terzi.
L'art. 752 c.c., in tema di ripartizione dei debiti ereditari verso terzi, dispone che ogni coerede è tenuto al pagamento dei medesimi secondo l'ammontare percentuale della sua quota, non sussistendo solidarietà tra i coeredi.
L'utile gestore non può pretendere che i coeredi, previo accertamento degli oneri testamentari a loro carico, provvedano alla costituzione della provvista della massa, al fine di effettuare in sede di scioglimento della comunione i relativi adempimenti ed accantonamenti.
Pertanto correttamente l'impugnata sentenza ha affermato che l'attività gestoria del ricorrente non poteva comportare che egli potesse pretendere il versamento a suo favore di somme di cui i coeredi fossero debitori verso la massa, ancorché a titolo di oneri testamentari.
3. Col terzo motivo, deducendo carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, vizio di ultra ed extrapetizione, violazione del principio del tantum devolutum, art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 346 c.p.c. e agli artt. 2031 e 1124 c.c., il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto il debito dei coeredi come "debito di valuta" riconoscendo i soli interessi- legali, con conseguente inapplicabilità della rivalutazione, senza considerare: a) che sul criterio di calcolo degli interessi e sul tasso applicato si era formato giudicato;
b) che il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 2031 c.c. non è incompatibile con il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria;
c) che il ritardo nel pagamento dei debiti di valuta comporta il diritto per il creditore, oltre al pagamento degli interessi, anche dei maggiori danni, tra cui quello della rivalutazione.
3.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
Va innanzitutto osservato che il giudicato si è formato non nei termini pretesi dal ricorrente ma nel senso che gli interessi sono dovuti nella misura legale. Infatti, a parte la sentenza del Tribunale di Marsala (del 7.4/26.61986), la cui decisione relativa ai calcoli venne impugnata in toto (v. atto di appello), l'unica statuizione relativa agli interessi è quella contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 652 del 14. 10. 1991 che riconobbe al GN la somma di L.
3.443.575 con gli interessi legali. Poiché tale statuizione per quanto riguardava gli interessi non venne impugnata (v. ricorso del GN del 10.2.1992), tant'è che la stessa Corte di cassazione la ritenne pacifica (v. sentenza n. 1720/95), è evidente che l'unica statuizione passata in giudicato è quella che gli interessi sono dovuti nella misura legale. Va poi osservato che il credito dell'utile gestore, ex art. 2031 c.c., è un credito di valuta;
e che, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, ne' costituisce di per sè danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, 2^ comma, c.c., solo il riconoscimento, in favore del creditore,
oltre gli interessi, del maggior danno derivante dalla mora, previa deduzione e dimostrazione, con ogni possibile mezzo di prova, del pregiudizio patrimoniale subito.
Poiché il gestore nessuna prova aveva dato di uno specifico danno derivante dal ritardato pagamento delle somme, giustamente l'impugnata l'affermato che sono dovuti soltanto gli interessi legali e che la rivalutazione non può essere riconosciuta, dato che non è stato dimostrato che il ritardo ha causato un maggior danno.
4. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 476.300 uguale a euro 245.99 oltre L.
2.000.000 pari ad euro 1032.91 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002