Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14590
CASS
Sentenza 14 ottobre 2002

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In tema di revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma terzo bis della legge 425/96 (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), essa produce i suoi effetti (tra cui la ripetizione delle prestazioni indebite) "dalla data della visita di verifica"; la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca, perché non prevista; pertanto, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14590
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14590
    Data del deposito : 14 ottobre 2002

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