Sentenza 14 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma terzo bis della legge 425/96 (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), essa produce i suoi effetti (tra cui la ripetizione delle prestazioni indebite) "dalla data della visita di verifica"; la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca, perché non prevista; pertanto, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14590 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MA GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 142/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 28/04/99 R.G.N. 498/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per raccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.10.1998 il Pretore di Grosseto dichiarava non dovuta, da parte di GI AM, la restituzione delle somme richiestegli dal Ministero dell'Interno per ratei di pensione di inabilità - per il periodo 17 aprile 1997/3 febbraio 1998 - non più spettanti a seguito di visita di revisione.
Secondo il Primo Giudice la richiesta del Ministero era stata formulata in esecuzione del decreto del Ministero del Tesoro n. 2726/11 del 20.8.1997, notificato il 3.2.1998 che aveva disposto la revoca della pensione dal 17.4.1997, data in cui la Commissione medica aveva accertato la perdita, in capo all'assicurato dei requisiti sanitari prescritti per il beneficio. In virtù dell'art. 5 c. 5 del d.P.R. n. 698 del 1994 era obbligo dell'Amministrazione -
una volta accertata l'inesistenza di quei requisiti - provvedere "con immediatezza" alla sospensione cautelativa dei pagamenti notificando il provvedimento sospensivo entro trenta giorni, senonché - osservava il Pretore - tale procedura era stata disattesa e l'assicurato aveva avuto notizia della revoca della pensione solo dopo diversi mesi, in tal modo creandosi una presunzione soggettiva di legittimità della percezione dei ratei successivi. Proposto appello, con il quale il Ministero dell'Interno invocava il rigetto della domanda, il Tribunale di Firenze, con sentenza del 28.4.1999, confermava la sentenza di primo grado compensando le spese.
Osservava il Giudice del gravame che, stante la responsabilità della P.A. di evitare la formazione dell'indebito, il fatto che essa continuasse a corrispondere assegni non più dovuti, provocava nel lavoratore il ragionevole convincimento dell'esito a lui favorevole della visita medica di revisione, il che rispondeva ad un principio "minimo di civiltà".
Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ulteriormente illustrati in memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, c. 3 della legge n. 425/96, dell'art. 5 del d.P.R. n. 698/94, nonché contradittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta il Ministero ricorrente che il citato art. 4, c. 3 prevede espressamente che la revoca delle provvidenze per effetto dell'insussistenza dei requisiti sanitari decorre dalla data della visita. Trattasi - secondo il ricorrente - di disposizione di favore rispetto alla previgente normativa la quale prevedeva una decorrenza della revoca di gran lunga anteriore, con la possibilità, per la P.A., di ripetere ratei riscossi nell'anno anteriore alla visita medica.
Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. - lamenta l'Amministrazione ricorrente che, secondo la norma codicistica, la buona fede dell'accipiens può rilevare soltanto al fine di escludere la maturazione degli interessi sulle somme da restituire. Con riferimento ad entrambi i descritti motivi, il ricorso merita accoglimento.
La materia delle revoca delle prestazioni assistenziali in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge è stata diversamente regolata da numerose disposizioni che si sono susseguitesi nel tempo: si vedano l'art. 3 ter della legge n. 29 del 1977; l'art. 3 c.9 del d.l. n. 173 del 1988 convertito nella legge n. 291 del 1988; l'art. 11 c. 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'art. 5 c. 5 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698; l'art. 4 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1996 n. 425; l'art. 52 c. 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e l'art. 37 c. 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
Mentre la legge del 291/88 escludeva la ripetizione delle somme corrisposte prima del provvedimento di revoca, l'art. 11 e, 4 della legge n. 537 del 1993 recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendosi che "nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa.
Questa disciplina si sovrappose per un certo periodo con quella del d.P.R. n. 698/94 (emesso in forza della legge n. 537 del 1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava invece la materia relativa alla revoca dei benefici, la, quale. ora integralmente disciplinata dal riportato art. 11 c. 4 della legge n. 537) il cui art. 5 c. 5 prevedeva che "Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti". Il citato art. 11 c. 4 della legge 537 del 1993 fu espressamente abrogato dall'art. 4 c. 3 nonies introdotto dalla legge 425/96 di conversione del d.l. n. 323/96. L'art. 4 c. 3 bis della legge 425/96 dispone che "Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica".
È ulteriormente seguito l'art. 52 c. 3 della legge 449/97 con cui si prevede che "Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5 comma 5 del DPR 21 settembre 1994 n. 698".
È intervenuto da ultimo l'art. 37 comma 8 della legge 448/98 il quale prescrive che "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
Così ricostruita la sequenza degli interventi normativi in materia, deve rilevarsi che del tutto correttamente l'Amministrazione ricorrente ha sostenuto che il generale principio della ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., nonché il rilievo che la buona fede dell'accipiens è circoscritto unicamente alla maturazione degli interessi sulle somme da restituire, possono trovare deroga solo in una norma-speciale la quale - poiché la richiesta di restituzione riguarda i ratei indebitamente percepiti dal 17 aprile 1997 al 3 febbraio 1998 - va individuata nell'art. 4 c. 3 bis della legge 425/96 il quale, non si discosta sostanzialmente dal precedente art. 5 c. 5 del d.P.R. n. 698 del 1994 (richiamato, come si è appena visto, dall'art. 52 c. 3 della legge n. 449 del 1997, intervenuta "a cavallo" della fattispecie in esame) in quanto legge vigente all'epoca in cui è stato eseguito il pagamento delle somme non dovute (cfr. nello stesso senso in tema di indebito su prestazioni previdenziali, Cass. S.U. n. 1315 del 1995). Ebbene, il tenore dell'art. 4 c. 3 bis è chiaro nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data della visita di verifica" e non già dal momento della notifica del decreto di revoca, come affermato dal Tribunale di Firenze, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, mentre il termine di 90 giorni ivi prescritto è riferito piuttosto - quale termine di natura meramente endoprocessuale - all'emanazione del provvedimento di revoca.
In ogni caso, sia sulla base del citato art. 4, c. 3 bis, sia con riferimento al precedente art. 5 c.5 del d.P.R. n. 698/94 (nuovamente richiamato dall'art. 52, c. 3 del 449/97) ove la sospensione e la relativa comunicazione non vengano effettuate e quindi si sia formato l'indebito, nulla autorizza a ritenere che la revoca operi in data successiva a quella della visita, ne' può in particolare decorrere dalla data di comunicazione della revoca perché non prevista (in tal senso, questa Corte si è più volte pronunziata: Cass., 3.3.2000, n. 2433; Cass., 15.11.2001, n. 14212;
Cass., 10.4.2001, n. 5079; Cass., 10.4.2002, n. 5094 Cass., 26.4.2002, n. 6091;
Ne consegue, alla stregua di questa disposizione, che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica indicata nel provvedimento di revoca.
Vale la pena di osservare - al fine di individuare la coerenza di una linea che il legislatore ha sempre seguito pur nel succedersi della normativa sopra rievocata - che in ogni caso, nessuna norma, nè anteriore ne' posteriore a quella applicabile "ratione temporis" ha mai previsto che la revoca operi da un momento successivo all'accertamento sanitario, e d'altra parte anche la disposizione intervenuta da ultimo di cui all'art. 37 c. 8 della legge 448/98, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica".
Sulla base di quanto precede, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 384 c.p.c., può procedersi al rigetto, nel merito, della domanda, non essendo necessarie ulteriori attività istruttorie. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - applicabile alla controversia presente - nulla va statuito sulle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2002