Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 1
Qualora ad un soggetto sia indebitamente corrisposta ,per errore di persona, una prestazione assistenziale che egli non abbia mai richiesto (nella specie, indennità di accompagnamento) ed alla quale non abbia diritto, le somme indebitamente percepite sono ripetibili sulla base della ordinaria disciplina codicistica, dettata dall'art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita, applicabile solo qualora il percettore abbia fatto effettivamente richiesta della prestazione assistenziale indebitamente erogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12406 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OL IG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9015/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 19/07/00 - R.G.N. 309/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 24 marzo 1999 il Ministero dell'interno proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Milano n. 406 del 1998 che aveva accertato l'irripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento indebitamente versati, per mero errore di persona, a GU LU, insistendo perché ne fosse affermata la ripetibilità.
Nel contraddittorio con il GU, che resisteva all'impugnazione, l'adito tribunale di Milano con sentenza n. 9015 del 2000 rigettava l'impugnazione compensando le spese del grado. Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con un due motivi di impugnazione.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del Ministero è articolato in due motivi con cui si denuncia: a) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 9, d.l. n. 173 del 1988, conv. nella l. n. 291 del 1988, nonché nell'art. 3 ter della l. 29 del 1977; b) il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. Ritiene il Ministero ricorrente che la particolare fattispecie in esame di indebito assistenziale ricada nell'ambito di applicabilità dell'ordinaria disciplina codicistica (art. 2033 c.c.).
2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente - è fondato.
3. La sentenza del tribunale di Milano ha motivato il suo decisum - peraltro in termini estremamente sintetici - escludendo l'applicabilità dell'ordinario regime codicistico dell'indebito (art. 2033 c.c.) alla non dovuta corresponsione dell'indennità di accompagnamento all'intimato, stante la disciplina speciale sulla revoca dei trattamenti assistenziali quale prevista (all'epoca) dall'art. 3, comma 10, d.l. n. 173 del 1988, conv. in l. n. 291 del 1988, e dall'art. 3 ter della legge n. 29 del 1977.
Il tribunale ha si tenuto conto che il caso di specie, del tutto singolare, è diverso da quello della revoca del beneficio: il GU, peraltro titolare di pensione di inabilità erogatagli dall'INPS, si è visto corrispondere, dal Ministero dell'interno, l'indennità di accompagnamento che egli non aveva chiesto e alla quale non aveva diritto, indennità che era in realtà destinata ad altro soggetto in possesso del requisito sanitario per beneficiarne;
errore questo ingenerato - secondo il Ministero - da semplice omonimia.
Il tribunale però dalla disciplina speciale della revoca dei trattamenti assistenziali per insussistenza del requisito sanitario ha tratto un principio generale di tutela della buona fede del percipiente. Di questo principio ha fatto applicazione nella specie ritenendo sussistere la buona fede del GU che poteva plausibilmente ritenere che la somma ulteriore corrispostagli fosse da imputare ad un aumento del trattamento pensionistico di cui (legittimamente) era in godimento.
4. Orbene deve considerarsi che la disciplina dell'indebito assistenziale come conseguenza della revoca del beneficio in ragione dell'accertata insussistenza del requisito sanitario ha subito un'evoluzione nel tempo.
La sentenza impugnata ha fatto riferimento alla legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, che, riformulando l'art. 3, ha previsto al decimo comma che con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro;
ed inoltre ha espressamente sancito, in tali casi, la irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte prima della revoca.
La pronuncia impugnata ha poi anche richiamato la legge 21 febbraio 1977, n. 29, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili, che ha aggiunto l'art. 3 ter prevedendo che gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
anche in tal caso quindi era assicurata l'irripetibilità delle somme già percepite prima della revoca.
C'è anche da tener conto - per definire il quadro normativo di riferimento - che successivamente il quarto comma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha previsto che l'accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento di pensioni, assegni ed indennità in favore delle menzionate categorie protette, comportava la restituzione di quanto indebitamente percepito nell'anno precedente la visita di revisione, salvo rinuncia del beneficiario a godere della prestazione a partire dalla data dell'accertamento.
Questa disposizione è stata abrogata dall'art. 4, comma 3- nonies del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, e, contestualmente, al precedente comma 3-ter del medesimo art. 4 citato, si è introdotto un nuovo criterio regolatore della ripetibilità dell'indebito, che prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari le prestazioni assistenziali in godimento sono revocate a decorrere dalla data della visita di verifica.
Successivamente il legislatore, nel fissare un piano straordinario di verifica delle invalidità civili, ha confermato e meglio definito questo nuovo criterio, da ultimo prescrivendo, in caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento e la revoca della provvidenza, entro i successivi novanta giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
5. È mancata però una disciplina di carattere generale derogatoria dell'art. 2033 c.c. ed è su tale mancanza che fa soprattutto leva la censura dell'Avvocatura dello Stato. C'è in vero da considerare a tal proposito che la questione della disciplina differenziata dell'indebito previdenziale e di quello assistenziale è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale da giudici rimettenti che muovevano proprio dal presupposto interpretativo accolto dall'Avvocatura di Stato;
ossia l'applicabilità del regime ordinario dell'art. 2033 c.c. ove non diversamente disposto dalla disciplina speciale sopra menzionata.
La Corte (C. cost. n. 448 del 2000) ha ritenuto manifestamente infondata la questione sulla base del rilievo che la disciplina dell'indebito assistenziale e quella dell'indebito previdenziale, con riferimento alle fattispecie dedotte in giudizio, hanno in realtà entrambe carattere speciale rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c. e le differenze sono comunque compatibili perché anche la normativa speciale dell'indebito assistenziale (nell'ipotesi di revoca del beneficio) è parimenti diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia "in buona fede" percepito le prestazioni erogate. Può quindi inferirsi un principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita, tutela adeguatamente offerta dalla disciplina speciale dell'indebito assistenziale seppur non coincidente con quella dell'indebito previdenziale.
Questo principio del resto aveva trovato già un'espressa formulazione in una precedente pronuncia della Corte (sent. n. 431 del 1993) che aveva evidenziato come si fosse andato affermando e via via consolidato un "principio di settore" nell'area dei trattamenti previdenziali, secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Tale principio (di non ripetibilità o limitata ripetibilità dell'indebito percepito dal pensionato senza dolo) circola all'interno di plurimi settori previdenziali - ha precisato la Corte - ed è null'altro che attuativo del canone dell'art. 38 Cost. Le esigenze di soddisfacimento di essenziali esigenze di vita del pensionato vengono ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetibilità di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare.
6. Orbene, da una parte l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla menzionata giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica sopra citata, dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore. Ed è appunto questo il caso in esame che vede la ragione dell'indebito consistere in un errore nell'identificazione della persona beneficiaria della prestazione. Il percettore della prestazione (indennità di accompagnamento) non ha mai richiesto l'attribuzione del beneficio e quindi è rimasto estraneo a questo specifico settore di assistenza sociale costituito dalla disciplina di tale indennità. Non essendo stata mai prospettata, dal soggetto interessato, alcuna sua situazione di bisogno che implicasse un intervento del sistema di assistenza sociale nel settore suddetto, non si radica quell'esigenza speciale, sopra evidenziata, di tutela del percettore in buona fede di una prestazione assistenziale indebita.
Nè può dirsi che il trattamento pensionistico di invalidità e l'indennità di accompagnamento facciano blocco sì da appartenere al medesimo settore del più generale sistema di sicurezza sociale, essendo differenti i presupposti del beneficio, nonché diversi - all'epoca di causa - anche gli enti erogatori (INPS e Ministero dell'interno).
Quindi - dovendo affermarsi il principio di diritto secondo cui, ove ad un soggetto sia corrisposta, per errore di persona, una prestazione a carattere assistenziale (quale nella specie l'indennità di accompagnamento) che egli non abbia mai richiesto ed alla quale non abbia diritto, le somme indebitamente percepite sono ripetibili sulla base dell'ordinaria disciplina codicistica (art. 2033 c.c.) - risulta conseguentemente fondata la censura mossa dall'Avvocatura di Stato.
6. Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia per nuovo esame secondo il principio di diritto appena enunciato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003